Sentenza 08 maggio 2007, n.17441
Corte di Cassazione. Sezione quinta. Sentenza 15 marzo – 8 maggio 2007, n. 17441: “Ciconcisione rituale e reato di truffa ai danni di Ente Pubblico”.
In OLIR: Tribunale penale. Sentenza 26 settembre 2003, n.539 (1° grado)
Presidente – Foscarini –
Relatore – Didone
Pg – Salzano – conforme – Ricorrente – A. N. ed altri
Motivi della decisione
A. N. M., medico chirurgo, G. E., G. A., A. C., tre dei pazienti sui quali il primo ha operato un intervento di circoncisione presso una clinica privata convenzionata senza necessità terapeutica ma solo per motivi religiosi pur ponendo a carico del SSN i relativi costi, ricorrono per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano dell’11 luglio 2005 che ha confermato la loro dichiarazione di responsabilità nonché la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile per i reati di concorso in truffa aggravata continuata e di concorso in falso ideologico in atto pubblico continuato (le cartelle cliniche e, ai sensi dell’art. 48 c.p., le impegnative del medico curante ottenute traendo in inganno quest’ultimo).
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili perché proposti in violazione dell’art. 606 c.p.p., peraltro per motivi del tutto sovrapponibili affetti tutti dal medesimo vizio di inammissibilità.
Infatti, tutti i ricorrenti con il primo motivo di ricorso denunciano inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale perché mancherebbe la prova della natura di clinica convenzionata e, quindi, della natura di atto pubblico della cartella clinica. Non sussisterebbe, inoltre, per N. l’aggravante di cui all’art. 61 n. 9 c.p.
Il motivo è inammissibile perché deduce una violazione di legge non dedotta in appello. Peraltro se fosse vero l’assunto sotteso alla censura non avrebbe avuto senso il richiedere le impegnative per procedere agli interventi Ma l’assunto è anche manifestamente infondato perché la difesa, in primo grado, ha sostenuto l’insussistenza del reato di truffa producendo una circolare che, a suo avviso, dimostrava che prima del 2002 le circoncisioni rituali costituivano una pratica medica tranquillamente rimborsabile ed inoltre il tribunale ha provveduto a liquidare il danno alla parte civile proprio sulla base dei rimborso riconosciuto dalla Regione alla Clinica Città di Pavia e alla stregua del “DRG, per ciascun intervento” “dettagliatamente descritto nel documento prodotto dal P.M. e ribadito nelle conclusioni della parte civile”.
Con il secondo motivo tutti i ricorrenti denunciano violazione di legge in relazione al mancato accoglimento del motivo di appello con il quale era stata dedotta la nullità della sentenza di primo grado per mancanza di elemento essenziale ex art 546 lett. f) c.p.p..
Anche tale censura è inammissibile perché del tutto a specifica rispetto all’adeguata motivazione della sentenza impugnata, avendo la corte territoriale evidenziato che la sentenza di primo grado contiene la corretta indicazione di tutte le norme di legge applicate e di quelle violate dagli imputati. In particolare ha rilevato la corte di merito che la pronuncia di primo grado riporta infatti in modo espresso sia l’indicazione per esteso di tutti i capi di imputazione e delle norme violate, commentate sotto un profilo giuridico nel paragrafo 5 della motivazione, sia l’indicazione degli artt. 533 e 535 c.p.p. concernenti la condanna dell’imputato e la condanna alle spese, dell’art. 31 c.p.p. concernente le pene accessorie, dell’art. 531 c.p.p. riguardante la declaratoria di estinzione dei reati, dell’art. 538 c.p.p. per quanto riguarda la decisione sulle questioni civili, dell’art. 530 c.p.p. con riferimento all’assoluzione nel merito.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano l’illogicità della motivazione e il travisamento dei fatti, anche con trascrizione di stralci di deposizioni rese dai testi.
In particolare, A. N. deduce che sarebbe contraddittoriamente affermata, in relazione M. L., la mancata visita da parte di un medico a fronte dell’affermazione di anamnesi dichiarata dalla madre del bambino alla dott.ssa R.; in relazione al paziente M. Z. dalla partecipazione dell’imputato all’intervento la sentenza trae la conclusione che egli ha certamente potuto verificare la cartella clinica; in relazione al paziente L. Y., pur dando atto del rilievo difensivo che N. sarebbe intervenuto come ultimo professionista trae conferma dell’esecuzione dell’intervento da parte sua; in relazione al paziente A. il suggerimento di N. al medesimo riferito contrasterebbe con le emergenze processuali. Mancherebbe, poi, l’esame delle prove a discarico.
G. A., G. E. e A. C. deducono che nel 1997 quest’ultimo non conosceva i fratelli G., pertanto non avrebbe potuto indirizzarli da N.
I motivi sono inammissibili.
Nella concreta fattispecie, invero, le censure esorbitano dai limiti della critica al governo dei canoni di valutazione della prova, per tradursi nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta argomentazione propria del giudice del merito e nell’offerta di una diversa (e per i ricorrenti più favorevole) valutazione delle emergenze processuali e del materiale probatorio. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con “i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento”, secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. V, 30 novembre 1999, Moro, m. 215745, Cass., sez. II, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955). Secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, del resto, l’art. 606 c.p.p., non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali (Cass., sez. VI, 30 novembre 1994, Baldi, m. 200842; Cass., sez I, 27 luglio 1995, Chiadò, m. 202228) o una diversa interpretazione delle prove (Cass., sez. I, 5 novembre 1993, Molino, m. 196353, Cass., sez. un., 27 settembre 1995, Mannino, m. 202903), perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori; e l’arti. 606 c.p.p., lettera e), quando esige che il vizio della motivazione risulti dal testo del provvedimento impugnato, si limita a fornire solo una corretta definizione del controllo di legittimità sul vizio di motivazione. Né questa interpretazione può risultare superata in ragione della modifica apportata all’art. 606 c.p.p., comma 1, lettera e, dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, con la previsione che il vizio di motivazione può essere dedotto quando risulti non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche “da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame” (Sez. Vi, 15 marzo 2006, Casula; Sez. V, 22 marzo 2006, Cugliari; Sez V, 12 aprile 2006 n. 16955, Pres. Lattanzi – est. Nappi; Sez. V Sentenza n. 19388 del 2006; Sez. VI, Sentenza n. 27429 del2006; VI, Sentenza n. 22256 del 20069.
Va ribadito, invero, che “la verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza e sull’attendibilità delle fonti di prova, giacché esso, anche in base all’ordinamento processuale preesistente all’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale – nel quale non esistevano i limiti preclusivi che un’avvertita esigenza di maggior razionalizzazione del sistema ha introdotto con l’art. 606 comma 2 lett. e), del codice di procedura vigente – era attribuito al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo formativo del libero convincimento del giudice non ha subito il condizionamento di una riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti altrettanto negativi di un’imprecisa ricostruzione del contenuto di una prova” (Sez. un., 23 novembre 1995, n. 21110, Pres. Vessia, Est. Marvulli).
La peculiarità del giudizio di legittimità consiste proprio in ciò che oggetto di esso è una proposizione metalinguistica, ossia “il contrasto” tra una sentenza ed una disposizione di legge e, nel valutare il dedotto contrasto tra un provvedimento impugnato in relazione all’art. 606 lett. e) c.p.p., la Cassazione deve solo verificare che la decisione del giudice del merito sia stata congruamente e logicamente giustificata sia nel sillogismo deduttivo che abbia condotto all’applicazione di una determinata norma ad un fatto accertato sia nelle argomentazioni sostanziali che sorreggono la ricostruzione del fatto medesimo.
Ciò premesso, va rilevato che nessun vizio è riscontrabile nella parte della sentenza impugnata che è pervenuta all’accertamento degli elementi del reato in questione attraverso la considerazione delle varie prove acquisite e la corretta indicazione del significato dimostrativo loro attribuito dal giudice, ricostruendo i singoli episodi con propri argomenti e specifiche ricostruzioni anche là dove, evocando il, giudizio del primo giudice, ha fatto altrettanto proprie le conclusioni da questi raggiunti, in tal modo dimostrando di avere ritenuto rispondenti alle risultanze processuali, convincenti ed esatti gli argomenti giustificativi sviluppati nella prima sentenza, nonché di avere tenuto presenti le doglianze degli appellanti e di averle ritenute prive di fondamento.
In particolare, in relazione agli interventi operati su A. e sui fratelli G. la corte di merito ha evidenziato che le vere ragioni della gran parte degli interventi chirurgici contestati a N. erano da individuare in quelle religiose essendo emerso dall’esame dei fratelli G., di A. C. e di V. i quali si conoscevano, essendo tutti frequentatori della moschea, che nel corso di tale frequentazione, A. aveva suggerito il nome di A., N. come medico disposto ad operare, anche in assenza di fimosi, ponendo le spese a carico del servizio sanitario nazionale e che appunto a N. si erano rivolti i due fratelli per essere operati a distanza di pochi mesi l’uno dall’altro.
Di rilievo è, altresì, la circostanza evidenziata in sentenza secondo cui, in relazione al paziente L., il medico di base M. ha confermato che la mamma del bambino aveva dichiarato di volere la circoncisione per motivi religiosi (circostanza denunciata dal padre M. G.) e ha escluso di aver riscontrato patologie alle vie urinarie sul minore, talché, ricevuta risposta negativa dalla M., la madre aveva atteso che la dottoressa andasse in ferie per esibire il referto specialistico alla sua sostituta dottoressa M., la quale aveva poi rilasciato l’impegnativa, fidandosi di quanto prospettato e ignorando gli aspetti clinici del caso.
Ciò posto, alla luce di siffatta chiave di lettura offerta dalla sentenza impugnata, appaiono manifestamente infondate le censure formulate non solo dai fratelli G. e dall’A.. ma anche quelle formulate dal N. in relazione agli altri episodi contestatigli, posto che nella prospettiva innanzi indicata vanno letti gli altri elementi probatori minuziosamente indicati dai giudici del merito, come le incongruenze rilevate dal consulente tecnico tra ricorrente patologia sempre indicata nella cartella e nelle impegnative (fimosi) e altre indicazioni contenute nelle cartelle cliniche. Fimosi inesistenti come nel caso di G. E., il quale prima di sottoporsi all’operazione era andato dal suo -medico curante, il dottor T., per chiedergli una certificazione sul fatto di essere già stato sottoposto a circoncisione ma il medico ha riferito che “i G.” avevano una fimosi del tutto fisiologica, che lui stesso aveva risolto con una “ginnastica”, talché correttamente la corte di merito ha rilevato che la certificazione aveva senso solo per documentare (presso la Moschea?) uno stato esistente e non certo come condizione per curare una patologia; inesistente perché esclusa dal medico curante per M. Z. o dalla pediatra di base per L. Y.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno della somma di curo 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Autore:
Corte di Cassazione - Penale
Dossier:
Circoncisione rituale
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Ospedali, Libertà religiosa, Circoncisione rituale, Intervento chirurgico, Rituali religiosi, Truffa, Pazienti, Prestazioni sanitarie, Sistema sanitario
Natura:
Sentenza