Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 16 Maggio 2005

Sentenza 08 giugno 1989

Corte di appello di Venezia. Sentenza 8 giugno 1989.

(Omissis)

Fatto e Diritto

La Procura della Repubblica di Venezia, alla quale erano state presentate numerose denunce e richieste di sequestro della pellicola “L’ultima tentazione di Cristo” di Martin Scorsese, proiettata nel corso dell’ultima biennale del cinema, aveva richiesto l’archiviazione del procedimento ai sensi dell’art. 74 c.p.p., ma tale richiesta non era stata accolta dal G.I. presso il Tribunale di Venezia, che aveva aperto l’istruzione formale nei confronti del regista e del direttore della biennale, prof. Paolo Portoghesi, istruzione che si era peraltro conclusa con il proscioglimento dei due imputati perché il fatto non sussiste, con sentenza pronunciata dal G.I. di Venezia l’8 febbraio 1988.

Nella motivazione della sentenza il G.I., dopo avere espresso dubbi sulla configurabilità della religione cattolica come religione dello Stato, circostanza esclusa già dal Protocollo Addizionale all’Accordo del 18 febbraio 1984 tra lo Stato italiano e la Santa Sede e quindi sulla permanenza, nell’ordinamento giuridico, del delitto di vilipendio alla religione dello Stato, ha osservato che il film di Scorsese “lungi dall’essere blasfemo, cerca di riproporre… le contrapposizioni e i contrasti tra la natura divina e quella umana del Cristo, quest’ultima, per di più caricata di tutte le vicissitudini, le pulsioni e i travagli dell’uomo contemporaneo”. Non si capisce, poi, sempre secondo il G.I., perché stando all’ottica dei denuncianti “quest’uomo non dovrebbe provare uno dei sentimenti più naturali, e cioè l’amore per una donna, tanto più se questo amore sfocia in un rapporto coniugale e nella procreazione di figli”.

Più che una tentazione, poi, “quella contestata sembra essere la raffigurazione di un desiderio, fuggevole e della durata di un attimo, anzi di un respiro”.

Ha appellato il P.G. assumendo, anzitutto la permanenza della tutela penale della religione cattolica e sostenendo che, se qualche dubbio il G.I. poteva ancora avere, avrebbe dovuto investire della questione la Corte costituzionale e, pur con la premessa che non è compito del giudice di valutare l’ortodossia delle posizioni espresse dal film, ribadendo il carattere vilipendioso della pellicola, non solo là dove prospetta una unione del Cristo con Maddalena e con altre donne, sia pure nella forma di un delirio, ma anche in altri episodi, quale la partecipazione di Gesù ad una crocifissione e la visita dello stesso alla Maddalena in un bordello.

L’appello deve essere respinto.

Anzitutto, secondo questa Corte, sono più che fondati i dubbi sulla permanenza della tutela penale espressa dall’art. 402, dopo il nuovo concordato. E sufficiente ricordare, a tale proposito, anzitutto che proprio la Corte costituzionale, giudicando sulla eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 402 per contrasto con l’art. 8 Cost. sollevata dal Tribunale di Firenze con ordinanza 3 ottobre 1980, il quale osservava che l’art. 8 stabilendo che “tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge” escludeva che una qualsiasi confessione religiosa potesse essere assunta a religione dello Stato, dispose, con ordinanza 23 aprile 1987, la restituzione degli atti al giudice a quo per un riesame della rilevanza della questione dopo che al punto 1) del protocollo addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apportava modificazioni al concordato lateranense e la cui ratifica ed esecuzione era stata autorizzata con legge 25 marzo 1985, n. 121, era stato stabilito che non era più in vigore il principio della religione cattolica come sola religione dello Stato.

E pur vero che la Corte di Cassazione con diverse pronunce (Cass., Sez. III, 4 febbraio 1986; id. 4 dicembre 1987), alcune delle quali dovevano essere già note alla Corte Costituzionale, ha ritenuto che continui la tutela della religione cattolica per essere questo il culto più largamente praticato in Italia, ma anche tale punto di vista appare superato dall’ultima giurisprudenza della Corte Costituzionale.

La Consulta, infatti, con sentenza 8 luglio 1988, n. 925, decidendo sulla eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 724 c.p. ha testualmente osservato: “le limitazioni della previsione legislativa alle offese contro la religione cattolica non può continuare a giustificarsi con l’appartenenza ad essa della “quasi totalità” dei cittadini italiani (vedi sentenza n. 79 del 1958) e nemmeno con l’esigenza di tutelare il sentimento religioso della maggior parte del popolo italiano (vedi la sentenza n. 14 del 1973): non tanto vi si oppongono ragioni di ordine statistico (comunque sia la religione cattolica resta la più seguita in Italia) quanto ragioni di ordine normativo.

Il superamento della contrapposizione per la religione cattolica “sola religione dello Stato” e gli altri culti ammessi sancito al punto 1) del Protocollo del 1984 renderebbe ormai inaccettabile ogni tipo di discriminazione che si basasse soltanto sul maggiore o minore numero degli appartenenti alle varie confessioni religiose”.

La legittimità costituzionale dell’art. 724 c.p., che punisce la bestemmia veniva quindi fondata, anzi secondo l’espressione testuale “trovava un qualche fondamento nella constatazione, sociologicamente rilevante, che il tipo di comportamento vietato della norma impugnata concerne un fenomeno di malcostume divenuto da gran tempo cattiva abitudine per molti anche se al legislatore incombe l’obbligo di addivenire ad una revisione della fattispecie, così da ovviare alla disparità di disciplina con le altre religioni”. Prescindendo dall’ultima considerazione, cui si possono opporre sia difficoltà pratiche (non ha avuto seguito il disegno di legge presentato dopo la sentenza del 1973, cosi che la disparità è continuata), sia il fatto che secondo l’art. 8 Cost. l’eguaglianza è eguaglianza nella libertà, non sembra che gli argomenti che legittimano la punizione della bestemmia secondo la Corte Costituzionale siano estensibili al vilipendio. E pur vero che l’art. 402 vieta di “tenere a vile”, ma si è più volte rilevato in dottrina che la fattispecie del vilipendio è definita in termini “connotativi”, cioè non descrittivi, ma di carattere emotivo, dal contenuto assai vago e indefinito dal momento che qualsiasi critica non può non avere l’intento di cogliere il punto debole dell’oggetto verso cui si rivolge o, quanto meno, di ridimensionarne l’importanza e quindi di diminuirlo o svilirlo. La difficoltà di distinguere, in concreto, tra critica e vilipendio ne sono la conferma. Il fatto poi che il vilipendio alla religione dello Stato non sia diretto contro una istituzione, di cui si può ritenere necessaria la tutela nello svolgimento delle sue funzioni, ma – come rileva lo stesso PG appellante – contro un patrimonio di idee e di credenze, ne mette in luce il netto contrasto con la libertà di manifestazione del pensiero sancito dall’art. 21 Cost.

E’ quindi pertanto certamente possibile sostenere – come ha già ritenuto qualche giudice di merito (G.I. di Bologna, 27 luglio 1985) – che sia venuto meno il presupposto dell’art. 402 c.p., cioè la religione di Stato, salva sempre la possibilità di adire la Corte Costituzionale per i motivi esposti.

Ma, nel caso di specie, ciò non appare necessario.

Indubbiamente il rilevato carattere emotivo del termine vilipendio spiega come qualunque elemento che diverga da convinzioni o rappresentazioni tradizionali o consolidate possa far gridare al vilipendio, ma è anche evidente che non è possibile accordare protezione giuridica a qualunque reazione emotiva, spesso dettata dalla scarsa o distorta informazione.

Il romanzo di Kazantzakis, di cui il film è una fedele trasposizione anche nelle parti più contestate (la fabbricazione di croci da parte di Gesù, la visita nel postribolo e, infine, l’ultima tentazione, dovendosi, anzi, rilevare, a quest’ultimo proposito, che nel romanzo il fugace rapporto con la Maddalena non è di natura coniugale, come mostra il film), rappresenta solo una personale ricostruzione della vicenda umana del Messia e della sua lotta per accettare, lui per primo, e per far accettare il messaggio evangelico in una comunità povera, oppressa dal dominio romano, dove prevalgono esigenze elementari e dove le attese sono completamente diverse. Cosi, ad esempio, il Messia è visto e atteso come un liberatore del dominio romano. Appunto rifiutando tale prospettiva, impersonata principalmente da Giuda, Gesù si mette a fabbricare croci per i Romani (e in ciò vi e anche un oscuro presentimento di quello che sarà il suo sacrificio). D’altra parte, contro quanto gli detta la sua natura umana, si sente forzato ad abbandonare Maddalena, destinatagli in sposa sin dall’infanzia e che non vede – a causa dell’abbandono – altra via avanti a sè che la prostituzione. La visita al bordello ha il solo scopo di chiedere perdono alla donna. E’ pertanto naturale che l’ultima tentazione abbia cosi presa anche in lui. Ma si tratta non della tentazione della carne, come facilmente suppone chi non ha visto o inteso il film, tentazione che è stata già respinta nel deserto, ma della tentazione della normalità, di un destino comune, dal quale era stato sino allora escluso. Non vi è nulla di blasfemo in una simile ricostruzione, che prende l’avvio, come ricorda il Kazantzakis nella sua illuminante prefazione, il cui inizio è riportato all’inizio del film, dalla natura veramente umana, oltre che veramente divina del Cristo, che sulla croce si esprime con l’invocazione a Dio che lo ha abbandonato.

In ogni caso, anche volendo ammettere che la visione del film abbia causato un qualche turbamento ad una coscienza sinceramente cattolica, non si può negare all’opera serietà di intenti e perfetta buona fede, come hanno riconosciuto anche coloro che ne hanno negato la validità artistica. Nella critica apparsa su un settimanale, Alberto Moravia ha rilevato la fondamentale ispirazione religiosa di Scorsese in opere precedenti quale “Taxi driver” e il perfetto conformismo cattolico del regista nel film in questione, anche se sul piano artistico ciò va inteso come censura.

Si deve pertanto concludere che esula comunque il dolo del delitto contestato.

PQM
Visti gli artt. 387e 378 c.p.p. questa Corte conferma la sentenza 8 ottobre 1988 del G.I. di Venezia appellata dal PG nei confronti di Martin Scorses e Paolo Portoghesi