Sentenza 08 aprile 2010, n.8326
Corte di Cassazione, Civile, Sez. Unite, Sentenza 8 aprile 2010, n. 8326: "Termini per la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione".
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente Dott. PAPA Enrico - Presidente di Sezione Dott. DE LUCA Michele - Presidente di Sezione Dott. MERONE Antonio - Consigliere Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 12223-2009 proposto da:
T.P. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GENTILE DA FABRIANO 3, presso lo studio dell'avvocato
PETRACCA NICOLA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RUMOLO MAURIZIO, per delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
REGIONE ECCLESIASTICA CAMPANIA TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CAMPANO E DI APPELLO ((OMISSIS)), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CERESIO 24, presso lo studio dell'avvocato ACQUAVIVA CARLO, che la
rappresenta e difende, per delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
per la riforma della sentenza n. 22231/2008 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 08/07/2008; udito l'avvocato Carlo ACQUAVIVA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/03/2010 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA.FATTO E DIRITTO
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro tremilacinquecento per onorari ed in Euro duecento per spese.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010
Autore:
Corte di Cassazione - Civile
Dossier:
Lavoro e Religione
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Tribunale ecclesiastico, Rapporto di lavoro subordinato, Regolamento preventivo di giurdisdizione, Termini processuali, Difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario
Natura:
Sentenza