Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 17 Luglio 2006

Sentenza 07 luglio 2006, n.4320

Consiglio di Stato. Sezione Sesta. Sentenza 7 luglio 2006, n. 4320: “Titoli di qualificazione professionale richiesti per l’accesso all’Irc nella scuola dell’infanzia ed elementare”.

(omissis)

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da M. M. G., rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Capoccia e Luigi De Giorgi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Rodolfo Franco in Roma, via F. P. De Calboli, n. 9,

contro

il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Centro Servizi Amministrativi per la Provincia di Lecce e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, rappresentati e difesi dalla Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono per legge domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,

Commissione Formazione Graduatoria incarichi CSA di Lecce, n. c.,

e nei confronti di

L. M. L., n. c.,

e con l’intervento ad adiuvandum

dello SNADIR – Sindacato Nazionale Autonomo degli Insegnanti di Religione, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Nastasi, con elezione di domicilio in Roma, via Gavorrano, n. 12/A Scala B int. 4, presso lo studio dell’avv. Mario Giannarini;

per l’annullamento

della sentenza n. 1144/2005 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sez. II di Lecce, resa inter partes.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Amministrazione intimata;

Visto l’atto di intervento ad adiuvandum dello SNADIR;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 31 gennaio 2006, relatore il Consigliere Giuseppe Romeo, uditi l’avv. Capoccia, l’avv. Nastasi e l’avvocato dello Stato Nicoli;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- La ricorrente, insegnante di religione cattolica, in servizio nelle scuole elementari e materne, ha impugnato innanzi al TAR Lecce la graduatoria definitiva del concorso riservato (bandito con D.D.G. MIUR del 2.2.04, in attuazione della legge n. 186/2003) ai docenti di religione – scuola dell’infanzia ed elementare – diocesi di Bari Bitonto, al quale ha partecipato, lamentando che:

– alla stessa, in possesso del diploma magistrale congiunto al diploma di scienze religiose, all’atto della pubblicazione della graduatoria relativa al predetto concorso, è stato valutato il solo titolo relativo al diploma magistrale e non l’altro posseduto (diploma in scienze religiose), benché più favorevole in base alla votazione conseguita. Si sostiene, invece, che avrebbe dovuto essere valutato il diploma di Scienze Religiose, dalla stessa conseguito con votazione più alta pur non essendovi tenuta, atteso che il diploma magistrale è pur sempre un diploma di scuola secondaria di 2° grado (e quindi ben poteva essere esercitato il diritto di scelta in relazione al titolo di studio, da valutare ai fini dell’attribuzione del punteggio). È stata anche contestata la legittimità del bando qualora dovesse essere interpretato, nel senso che non sia possibile esercitare la reclamata opzione tra i due titoli, di cui la ricorrente è in possesso.

2.- Il TAR Lecce, con la sentenza di cui si chiede la riforma, ha respinto il ricorso, per le seguenti ragioni:

– l’allegato 5 al bando di concorso (che concerne i titoli di qualificazione professionale per l’accesso all’Irc nella scuola dell’infanzia e nella scuola elementare) prevede le seguenti ipotesi:

– diploma di scuola magistrale (valido esclusivamente per l’accesso ai posti nella scuola dell’infanzia), fino ad un massimo di punti 4;

– diploma di istituto magistrale o titolo di studio appositamente riconosciuto equivalente a seguito dell’attuazione di progetti di sperimentazione autorizzati ai sensi dell’art. 278 del D. Lgs. n. 297/94, fino ad un massimo di punti 4;

– altro diploma di scuola secondaria superiore unito a diploma di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana o unito a diploma accademico di Magistero in scienze religiose rilasciato da un istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede o unito ad altro titolo di livello superiore in una delle discipline ecclesiastiche di cui al D.M. 15.7.87 e successive modificazioni e integrazioni: si calcola solo il punteggio del diploma di scienze religiose rilasciato da un istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede o dell’altro titolo superiore in una delle discipline ecclesiastiche di cui al citato D.M. 15.7.87, fino ad un massimo di punti 4;

– diploma di scienze religiose o diploma di cultura teologica o attestato di corso equipollente, limitatamente ai casi previsti dalla lettera a) del punto 4.4. del DPR n. 751/85: si valutano solo i titoli che rechino un punteggio, fino ad un massimo di punti 4;

– diploma di istituto magistrale o diploma di laurea in scienze della formazione primaria, in aggiunta ad uno dei precedenti titoli di qualificazione: punti 0,50;

– diploma di scienze religiose rilasciato da un Istituto di Scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana o diploma accademico di magistero in Scienze religiose rilasciato da un istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede o altro titolo accademico in una delle discipline ecclesiastiche di cui al D.M. 15.7.1987, in aggiunta a uno dei precedenti titoli di qualificazione: punti 0,50.

Le disposizioni concorsuali risultano aderenti alle disposizioni normative inserite nell’art. 4 del DPR 751 del 16.12.1985, richiamato dalla successiva L. n. 186/03, il quale al punto 4.4 prevede che, nella scuola materna ed elementare l’insegnamento della religione cattolica possa essere impartito dagli insegnanti del circolo didattico che abbiano frequentato nel corso degli studi secondari l’insegnamento della religione cattolica o, comunque, siano riconosciuti idonei dall’ordinario diocesano oppure, nel caso in cui l’insegnamento della religione cattolica non venga impartito da un insegnante del circolo didattico, esso può essere affidato a sacerdoti e diaconi o, comunque, religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana, oppure a chi, fornito di studio valido per l’insegnamento nelle scuole materne ed elementari, sia in possesso dei requisiti di cui al primo comma del punto 4.4. (cioè dell’attestazione di idoneità rilasciata dall’ordinario diocesano) od a chi, fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma di Istituto in Scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiano.

La lettura combinata di tali disposizioni permette di dimostrare l’infondatezza dell’affermazione della ricorrente, secondo cui i candidati in possesso del diploma magistrale e di quello in scienze religiose devono essere giudicati sulla base del titolo specialistico attestante la conoscenza della specifica materia religiosa.

Difatti, presupposto indefettibile per l’accesso al concorso in oggetto è il possesso del diploma magistrale, o comunque, di altro titolo che abbia la stessa valenza, laddove il possesso del diploma di scienze religiose permette esclusivamente di dimostrare la conoscenza della religione cattolica, con la conseguenza che non può attribuirsi valore equipollente al diploma magistrale ed a quello di scienze religiose riguardando gli stessi due fattispecie diverse, sia in termini di ”peso concorsuale”, sia in termini di conoscenze presupposte.

Nel caso, invece, in cui il candidato risulti in possesso di altro diploma di Scuola Media superiore diverso dal Diploma Magistrale, può giustificarsi la valutazione del solo diploma di scienze religiose, dato che in tal caso la c.d. idoneità all’insegnamento religioso non risulta derivante dal presupposto del possesso del diploma magistrale con il conseguimento della idoneità religiosa, ma da altro titolo di per sé non abilitante all’insegnamento nella scuola materna ed elementare che lo diventa, quanto all’insegnamento della Religione, perché unito al diploma in scienze religiose.

3.- L’appellante chiede la riforma della sentenza impugnata, in quanto:

– sebbene la questione, posta con il ricorso, non sia disciplinata dall’Allegato 5 al bando, essa deve essere risolta tenendo presente che il diploma magistrale è in tutto e per tutto equivalente a qualsiasi diploma di scuola secondaria, e consente il conseguimento del diploma di Scienze Religiose, sicché “il dettato della lettera c) (“altro diploma di scuola secondaria superiore unito a diploma di Scienze religiose”) non esclude coloro i quali, in possesso del diploma magistrale (che è diploma di scuola secondaria superiore), abbiano conseguito il diploma di Scienze Religiose. Il titolo specialistico e il diploma magistrale sono titoli equipollenti, con la conseguenza che coloro (come le istanti) che sono in possesso del doppio titolo (magistrale e Scienze Religiose) hanno diritto di scegliere quale dei due titoli far valere ai fini del punteggio.

– se si dovesse seguire la tesi del TAR, bisognerebbe considerare illegittimo il bando di concorso che preclude irragionevolmente la possibilità di scelta tra i due titoli posseduti.

4.- Si è costituita l’Amministrazione, la quale chiede la reiezione dell’appello siccome infondato.

5. È intervenuto in giudizio lo SNADIR, il quale sviluppa considerazioni analoghe a quelle della appellante, e chiede l’accoglimento del ricorso.

5.- Il ricorso, trattenuto in decisione all’udienza del 31 gennaio 2006, è infondato.

Preliminarmente, va osservato che, a motivo della infondatezza dell’appello, non è necessario approfondire la questione dell’ammissibilità dell’intervento dello SNADIR – Sindacato Nazionale Autonomo degli Insegnanti di Religione, la quale appare dubbia alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale che non ammette l’intervento in giudizio di soggetti collettivi, i cui iscritti possono essere portatori di posizioni non omogenee, come potrebbe essere nella specie, essendo il Sindacato in esame rappresentativo dei docenti di religione, anche di quelli (è da ritenere) che possono essere titolari di una situazione simmetrica a quella dedotta in giudizio dalla appellante.

L’appellante reitera in questa sede le originarie considerazioni, alle quali il primo giudice ha dato una risposta chiara, completa e persuasiva.

Queste considerazioni hanno già trovato una risposta negativa in precedenti decisioni di questa Sezione, di recente pubblicate (si veda per tutte, C. S., sez. VI, n. 226/2005), le quali hanno confermato diverse pronunce del giudice di primo grado, che si era espresso in senso contrario alla tesi, prospettata con il ricorso in esame.

Il menzionato indirizzo giurisprudenziale merita di essere confermato, non solo perché non sono state evidenziate particolari ragioni rispetto a quelle espresse nei ricorsi in appello già definiti con le menzionate decisioni di questa Sezione, che possano indurre ad un ripensamento, ma perché le contestate disposizioni del bando di concorso non si prestano alla interpretazione, sottoposta dalla istante all’attenzione del Collegio, e neppure possono essere considerate illegittime in relazione alla mancata previsione della opzione tra i due titoli (diploma magistrale e diploma di Scienze Religiose), dalla stessa posseduti, ai fini della attribuzione del punteggio.

Detto questo, occorre ribadire in questa sede che il bando di concorso è stato correttamente interpretato dalla Commissione, e questo è dimostrato dalla formulazione della censura avverso l’allegato 5 del bando, la cui legittimità si contesta perché “il risultato” di poter scegliere, tra i due titoli, quello da fare valere ai fini dell’attribuzione del punteggio, “non viene garantito dalla lettera b) dell’allegato 5 (attribuzione sino ad un massimo di 4 punti per il diploma magistrale, con un incremento di 0,50 per il diploma aggiuntivo di Scienze Religiose)”.

6.- Diversamente da quanto dedotto, non si tratta, nella specie, di valutare l’equipollenza del diploma magistrale a quello di altri istituti secondari superiori, ma di stabilire se la Commissione abbia correttamente applicato le disposizioni del bando di concorso, e se tale applicazione sia suscettibile, come sostiene la ricorrente, di determinare una disparità di trattamento tra la sua posizione, caratterizzata dal possesso di diploma di istituto magistrale e dal diploma di scienze religiose, e quella di altri candidati in possesso di altro diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di scienze religiose.

Non vi è alcun dubbio che la Commissione si è attenuta alla previsione dell’allegato 5 del bando di concorso (Tabella di valutazione dei titoli), il quale specifica i titoli di qualificazione professionale utili per l’attribuzione del punteggio a seconda del voto conseguito, assegnando (B1, titoli per l’accesso all’Irc nella scuola dell’infanzia e nella scuola elementare) per quel che interessa nella specie: lett. a) diploma di scuola magistrale (valido esclusivamente per l’accesso ai posti nella scuola dell’infanzia): fino ad un massimo di 4 punti; lett. b) diploma di istituto magistrale o titolo di studio appositamente riconosciuto equivalente a seguito dell’attuazione di progetti di sperimentazione autorizzati ai sensi dell’art. 278 del D. Lgs. 297/1994: sino ad un massimo di 4 punti; lett. c) altro diploma di scuola secondaria superiore unito a diploma di Scienze Religiose rilasciato da un Istituto di Scienze Religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale italiana o unito a diploma accademico di Magistero in scienze religiose rilasciato da un Istituto di Scienze Religiose approvato dalla Santa Sede o unito ad altro titolo di livello superiore in una delle discipline ecclesiastiche di cui al DM 15.7.1987 e successive modificazioni e integrazioni: si valuta solo il punteggio di diploma di Scienze Religiose rilasciato da un Istituto di Scienze Religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale italiana o del diploma accademico di Magistero in scienze religiose rilasciato da un Istituto di Scienze Religiose approvato dalla Santa Sede o dell’altro titolo superiore in una delle discipline ecclesiastiche di cui al citato DM 15.7.1987 fino ad un massimo di 4 punti; lett e) diploma di istituto magistrale o diploma di laurea in scienze della formazione primaria, in aggiunta ad uno dei precedenti titoli di qualificazione: punti 0,50; lett. f) diploma di scienze religiose….., in aggiunta a uno dei precedenti titoli di qualificazione: punti 0,50.

La Commissione ha correttamente interpretato la disciplina del bando avanti riportata, dal momento che ha proceduto alla valutazione del diploma magistrale, posseduto dalle ricorrenti, considerandolo quale titolo di accesso, e del diploma di scienze religiose nei limiti del punteggio aggiuntivo di 0,50.

La pretesa della istante di vedersi valutato il diploma di scienze religiose, quale titolo di accesso, con l’aggiunta del punteggio per il diploma di istituto magistrale, non è fondata alla stregua della previsione del bando di concorso, avanti riportata.

La problematica sulla diversità di trattamento del diploma di scienze religiose, considerato quale titolo di accesso se posseduto in aggiunta di altro diploma di scuola secondaria superiore, rispetto al diploma magistrale con l’aggiunta del diploma di scienze religiose, ha una origine contingente, e questo conferma che alla stessa non può essere data la soluzione prospettata dalle appellanti.

Tale problematica è sorta, perché la ricorrente ha avuto una votazione migliore nel diploma di scienze religiose, e, quindi, pretende che a questa votazione debba essere assegnato il punteggio sino a 4 punti, e che invece al diploma magistrale debba essere attribuito il punteggio aggiuntivo di 0,5, in analogia a quanto avviene per ogni “altro diploma di scuola secondaria superiore unito a diploma di scienze religiose”.

Ma, la normativa del bando, che è comunque “coerente con la normativa di riferimento”, non può essere interpretata a seconda delle contingenze e del risultato più favorevole che si spera di poter ottenere.

La previsione del bando (allegato 5) – si ripete – è chiara nel senso di assegnare al diploma magistrale, se posseduto e fatto valere con l’aggiunta del diploma di scienze religiose, il punteggio massimo sino a 4 punti, e nel caso in cui il diploma di scienze religiose sia fatto valere unitamente ad altro diploma di scuola secondaria superiore, al primo va attribuito il punteggio massimo sino a 4 punti.

A fronte di una disciplina che non presenta margini di interpretazione diversa da quella data dalla Commissione giudicatrice (in proposito appare irrilevante la considerazione dell’appellante, secondo cui vi sarebbero altre Commissioni che avrebbero operato in senso conforme alla tesi, dalla stessa sostenuta), è priva di fondamento la censura che reitera in forme differenti il medesimo vizio in cui sarebbe incorsa la Commissione stessa, vale a dire che non doveva essere valutato quale titolo di accesso il diploma magistrale, posseduto dalle ricorrenti, ma il diploma di scienze religiose.

Ma, deve essere ribadito che la previsione del bando, di cui si discute, è pienamente giustificata dal fatto che, ai sensi del d.p.r. 16.12.1985 n. 751 (punto 4.4 lett. b), il titolo specifico per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne e elementari è il diploma di istituto magistrale “unito all’attestato di idoneità dell’ordinario diocesano”, e che, inoltre, tale insegnamento può essere impartito da “chi fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale italiana”.

In questo secondo caso – dove, a differenza del primo (nel quale il docente di religione cattolica ha insegnato in virtù del diploma magistrale, unitamente all’attestato di idoneità dell’ordinario diocesano), il titolo che abilita all’insegnamento è il diploma di scienze religiose, in aggiunta ad altro diploma di scuola media superiore – appare legittima la previsione di dare una valutazione sino a 4 punti al solo diploma di scienze religiose, con un punteggio aggiuntivo di 0,5 per l’altro diploma di istruzione secondaria superiore, giacché tale diploma di scienze religiose costituisce il titolo per potere insegnare religione cattolica.

L’appello va, pertanto, respinto.

Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, respinge l’appello in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

(Omissis)