Sentenza 07 luglio 2006, n.4308
Consiglio di Stato. Sentenza 7 luglio 2006, n. 4308: “Titoli di qualificazione professionale degli insegnanti di religione cattolica”.
(Omissis)
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da […], rappresentate e difese dall’avv. Pietro Quinto, ed elettivamente domiciliate presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2,
contro
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Centro Servizi Amministrativi per la Provincia di Lecce e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, rappresentati e difesi dalla Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono per legge domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
e nei confronti di
[…], rappresentata e difesa dall’avv. Galluccio Mezio Francesco, ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avv. Salvatore Mileto in via Lungotevere dei Mellini n. 44;
[…], tutti non costituiti;
per l’annullamento
della sentenza n. 1128/2005 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sez. II di Lecce, resa inter partes.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Amministrazione intimata e della controinteressata avanti indicata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 31 gennaio 2006, relatore il Consigliere Giuseppe Romeo, uditi l’avv. Quinto, l’avvocato Di Nezza per delega dell’avvocato Galluccio Mezio;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Le ricorrenti, insegnanti di religione cattolica, in servizio nelle scuole elementari e materne, hanno impugnato innanzi al TAR Lecce la graduatoria definitiva del concorso riservato (bandito con D.D.G. MIUR del 2.2.04, in attuazione della legge n. 186/2003) ai docenti di religione – scuola dell’infanzia ed elementare – diocesi di Otranto, al quale hanno partecipato, lamentando che:
– alle stesse, in possesso del diploma magistrale congiunto al diploma di scienze religiose, all’atto della pubblicazione della graduatoria relativa al predetto concorso, è stato valutato il solo titolo relativo al diploma magistrale e non l’altro posseduto (diploma in scienze religiose), benché più favorevole in base alla votazione conseguita. Si sostiene, invece, che avrebbe dovuto essere valutato il diploma di Scienze Religiose, dalle stesse conseguito con votazione più alta pur non essendovi tenute, atteso che il diploma magistrale è pur sempre un diploma di scuola secondaria di 2° grado (e quindi ben poteva essere esercitato il diritto di scelta in relazione al titolo di studio, da valutare ai fini dell’attribuzione del punteggio). È stata anche contestata la legittimità del bando qualora dovesse essere interpretato, nel senso che non sia possibile esercitare la reclamata opzione tra i due titoli, di cui le ricorrenti sono in possesso.
2.- Il TAR Lecce, con la sentenza di cui si chiede la riforma, ha respinto il ricorso, per le seguenti ragioni:
– l’allegato 5 al bando di concorso (che concerne i titoli di qualificazione professionale per l’accesso all’Irc nella scuola dell’infanzia e nella scuola elementare) prevede le seguenti ipotesi:
– diploma di scuola magistrale (valido esclusivamente per l’accesso ai posti nella scuola dell’infanzia), fino ad un massimo di punti 4;
– diploma di istituto magistrale o titolo di studio appositamente riconosciuto equivalente a seguito dell’attuazione di progetti di sperimentazione autorizzati ai sensi dell’art. 278 del D. Lgs. n. 297/94, fino ad un massimo di punti 4;
– altro diploma di scuola secondaria superiore unito a diploma di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana o unito a diploma accademico di Magistero in scienze religiose rilasciato da un istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede o unito ad altro titolo di livello superiore in una delle discipline ecclesiastiche di cui al D.M. 15.7.87 e successive modificazioni e integrazioni: si calcola solo il punteggio del diploma di scienze religiose rilasciato da un istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede o dell’altro titolo superiore in una delle discipline ecclesiastiche di cui al citato D.M. 15.7.87, fino ad un massimo di punti 4;
– diploma di scienze religiose o diploma di cultura teologica o attestato di corso equipollente, limitatamente ai casi previsti dalla lettera a) del punto 4.4. del DPR n. 751/85: si valutano solo i titoli che rechino un punteggio, fino ad un massimo di punti 4;
– diploma di istituto magistrale o diploma di laurea in scienze della formazione primaria, in aggiunta ad uno dei precedenti titoli di qualificazione: punti 0,50;
– diploma di scienze religiose rilasciato da un Istituto di Scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana o diploma accademico di magistero in Scienze religiose rilasciato da un istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede o altro titolo accademico in una delle discipline ecclesiastiche di cui al D.M. 15.7.1987, in aggiunta a uno dei precedenti titoli di qualificazione: punti 0,50.
Le disposizioni concorsuali risultano aderenti alle disposizioni normative inserite nell’art. 4 del DPR 751 del 16.12.1985, richiamato dalla successiva L. n. 186/03, il quale al punto 4.4 prevede che, nella scuola materna ed elementare l’insegnamento della religione cattolica possa essere impartito dagli insegnanti del circolo didattico che abbiano frequentato nel corso degli studi secondari l’insegnamento della religione cattolica o, comunque, siano riconosciuti idonei dall’ordinario diocesano oppure, nel caso in cui l’insegnamento della religione cattolica non venga impartito da un insegnante del circolo didattico, esso può essere affidato a sacerdoti e diaconi o, comunque, religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana, oppure a chi, fornito di studio valido per l’insegnamento nelle scuole materne ed elementari, sia in possesso dei requisiti di cui al primo comma del punto 4.4. (cioè dell’attestazione di idoneità rilasciata dall’ordinario diocesano) od a chi, fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma di Istituto in Scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiano.
La lettura combinata di tali disposizioni permette di dimostrare l’infondatezza dell’affermazione delle ricorrenti, secondo cui i candidati in possesso del diploma magistrale e di quello in scienze religiose devono essere giudicati sulla base del titolo specialistico attestante la conoscenza della specifica materia religiosa.
Difatti, presupposto indefettibile per l’accesso al concorso in oggetto è il possesso del diploma magistrale, o comunque, di altro titolo che abbia la stessa valenza, laddove il possesso del diploma di scienze religiose permette esclusivamente di dimostrare la conoscenza della religione cattolica, con la conseguenza che non può attribuirsi valore equipollente al diploma magistrale ed a quello di scienze religiose riguardando gli stessi due fattispecie diverse, sia in termini di ”peso concorsuale”, sia in termini di conoscenze presupposte.
Nel caso, invece, in cui il candidato risulti in possesso di altro diploma di Scuola Media superiore diverso dal Diploma Magistrale, può giustificarsi la valutazione del solo diploma di scienze religiose, dato che in tal caso la c.d. idoneità all’insegnamento religioso non risulta derivante dal presupposto del possesso del diploma magistrale con il conseguimento della idoneità religiosa, ma da altro titolo di per sé non abilitante all’insegnamento nella scuola materna ed elementare che lo diventa, quanto all’insegnamento della Religione, perché unito al diploma in scienze religiose.
3.- Le appellanti chiedono la riforma della sentenza impugnata, in quanto:
– sebbene la questione, posta con il ricorso, non sia disciplinata dall’Allegato 5 al bando, essa deve essere risolta secondo logica e in conformità all’ordinamento positivo: il diploma magistrale è in tutto e per tutto equivalente a qualsiasi diploma di scuola secondaria, e consente il conseguimento del diploma di Scienze Religiose, sicché “il dettato della lettera c) (“altro diploma di scuola secondaria superiore unito a diploma di Scienze religiose”) non esclude coloro i quali, in possesso del diploma magistrale (che è diploma di scuola secondaria superiore), abbiano conseguito il diploma di Scienze Religiose. Il titolo specialistico e il diploma magistrale sono titoli equipollenti, con la conseguenza che coloro (come le istanti) che sono in possesso del doppio titolo (magistrale e Scienze Religiose) hanno diritto di scegliere quale dei due titoli far valere ai fini del punteggio.
– se si dovesse seguire la tesi del TAR, bisognerebbe considerare illegittimo il bando di concorso che preclude irragionevolmente la possibilità di scelta tra i due titoli posseduti.
4.- Si sono costituite l’Amministrazione, e la controinteressata avanti indicata, le quali chiedono la reiezione dell’appello siccome infondato.
5.- Il ricorso, trattenuto in decisione all’udienza del 31 gennaio 2006, è infondato.
Le appellanti reiterano in questa sede le originarie considerazioni, alle quali il primo giudice ha dato una risposta chiara, completa e persuasiva.
Queste considerazioni hanno già trovato una risposta negativa in precedenti decisioni di questa Sezione, di recente pubblicate (si veda per tutte, C. S., sez. VI, n. 226/2005), le quali hanno confermato diverse pronunce del giudice di primo grado, che si era espresso in senso contrario alla tesi (chiaramente e tenacemente), prospettata con il ricorso in esame, e sviluppata (non senza enfasi) nella discussione orale.
Il menzionato indirizzo giurisprudenziale merita di essere confermato, non solo perché non sono state evidenziate particolari ragioni rispetto a quelle espresse nei ricorsi in appello già definiti con le menzionate decisioni di questa Sezione, che possano indurre ad un ripensamento, ma perché le contestate disposizioni del bando di concorso non si prestano alla interpretazione, sottoposta dalle istanti all’attenzione del Collegio, e neppure possono essere considerate illegittime in relazione alla mancata previsione della opzione tra i due titoli (diploma magistrale e diploma di Scienze Religiose), dalle stesse posseduti, ai fini della attribuzione del punteggio.
Detto questo, occorre ribadire in questa sede che il bando di concorso è stato correttamente interpretato dalla Commissione, e questo è dimostrato dalla formulazione della censura avverso l’allegato 5 del bando, la cui legittimità si contesta perché “il risultato” di poter scegliere, tra i due titoli, quello da fare valere ai fini dell’attribuzione del punteggio, “non viene garantito dalla lettera b) dell’allegato 5 (attribuzione sino ad un massimo di 4 punti per il diploma magistrale, con un incremento di 0,50 per il diploma aggiuntivo di Scienze Religiose)”.
Prima di riprendere le argomentazioni della menzionata decisione n. 226/2006 di questo Consiglio, deve essere respinta la censura avverso il bando, il quale – come detto – esclude la possibilità di scelta tra i due titoli, diploma magistrale e scienze religiose.
Le ragioni della infondatezza della censura, con la quale si lamenta una disparità di trattamento tra candidati in possesso dello stesso titolo di qualificazione professionale, tra l’altro premiando chi possiede un solo titolo rispetto a chi ne possiede due, sono state chiaramente e persuasivamente esposte dal primo giudice, e queste ragioni sono le stesse che hanno giustificato la reiezione dell’originario ricorso (è questo il motivo, diversamente da quanto sostengono le appellanti, per cui dell’impugnativa del bando non è fatta menzione nella decisione impugnata).
In sostanza, la situazione delle appellanti che hanno insegnato religione cattolica in virtù del diploma magistrale e dell’attestato di idoneità dell’ordinario diocesano, è diversa da chi, in possesso di altro diploma di istruzione secondaria, deve essere necessariamente munito del diploma di Scienze Religiose per poter insegnare religione cattolica.
Nel primo caso, il diploma di scienze religiose è titolo aggiuntivo, (volutamente) conseguito dalle ricorrenti, sebbene “non tenute”, che non è necessario per l’insegnamento della religione cattolica, essendo sufficiente il possesso del diploma magistrale unitamente all’attestato di idoneità dell’ordinario diocesano; nel secondo caso invece il diploma di scienze religiose abilita all’insegnamento della religione cattolica, se posseduto con altro titolo di istruzione secondaria, che di per sé (e da solo) non consente l’insegnamento nella scuola materna ed elementare.
La dedotta disparità di trattamento si sarebbe, quindi, potuta verificare solo nell’ipotesi in cui al titolo che abilita all’insegnamento della religione cattolica fosse stato riservato un trattamento diverso. Ma così non è, dal momento che sia il diploma magistrale sia il diploma di scienze religiose (ambedue titoli necessari per insegnare la religione cattolica) sono trattati alla stessa maniera, essendo prevista l’attribuzione del medesimo punteggio, cioè sino a punti 4.
6.- Diversamente poi da quanto dedotto, non si tratta, nella specie, di valutare l’equipollenza del diploma magistrale a quello di altri istituti secondari superiori, ma di stabilire se la Commissione abbia correttamente applicato le disposizioni del bando di concorso, e se tale applicazione sia suscettibile, come sostengono le ricorrenti, di determinare una disparità di trattamento tra la loro posizione, caratterizzata dal possesso di diploma di istituto magistrale e dal diploma di scienze religiose, e quella di altri candidati in possesso di altro diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di scienze religiose.
Non vi è alcun dubbio che la Commissione si è attenuta alla previsione dell’allegato 5 del bando di concorso (Tabella di valutazione dei titoli), il quale specifica i titoli di qualificazione professionale utili per l’attribuzione del punteggio a seconda del voto conseguito, assegnando (B1, titoli per l’accesso all’Irc nella scuola dell’infanzia e nella scuola elementare) per quel che interessa nella specie: lett. a) diploma di scuola magistrale (valido esclusivamente per l’accesso ai posti nella scuola dell’infanzia): fino ad un massimo di 4 punti; lett. b) diploma di istituto magistrale o titolo di studio appositamente riconosciuto equivalente a seguito dell’attuazione di progetti di sperimentazione autorizzati ai sensi dell’art. 278 del D. Lgs. 297/1994: sino ad un massimo di 4 punti; lett. c) altro diploma di scuola secondaria superiore unito a diploma di Scienze Religiose rilasciato da un Istituto di Scienze Religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale italiana o unito a diploma accademico di Magistero in scienze religiose rilasciato da un Istituto di Scienze Religiose approvato dalla Santa Sede o unito ad altro titolo di livello superiore in una delle discipline ecclesiastiche di cui al DM 15.7.1987 e successive modificazioni e integrazioni: si valuta solo il punteggio di diploma di Scienze Religiose rilasciato da un Istituto di Scienze Religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale italiana o del diploma accademico di Magistero in scienze religiose rilasciato da un Istituto di Scienze Religiose approvato dalla Santa Sede o dell’altro tiolo superiore in una delle discipline ecclesiastiche di cui al citato DM 15.7.1987 fino ad un massimo di 4 punti; lett e) diploma di istituto magistrale o diploma di laurea in scienze della formazione primaria, in aggiunta ad uno dei precedenti titoli di qualificazione: punti 0,50; lett. f) diploma di scienze religiose….., in aggiunta a uno dei precedenti titoli di qualificazione: punti 0,50.
La Commissione ha correttamente interpretato la disciplina del bando avanti riportata, dal momento che ha proceduto alla valutazione del diploma magistrale, posseduto dalle ricorrenti, considerandolo quale titolo di accesso, e del diploma di scienze religiose nei limiti del punteggio aggiuntivo di 0,50.
La pretesa delle istanti di vedersi valutato il diploma di scienze religiose, quale titolo di accesso, con l’aggiunta del punteggio per il diploma di istituto magistrale, non è fondata alla stregua della previsione del bando di concorso, avanti riportata.
La problematica sulla diversità di trattamento del diploma di scienze religiose, considerato quale titolo di accesso se posseduto in aggiunta di altro diploma di scuola secondaria superiore, rispetto al diploma magistrale con l’aggiunta del diploma di scienze religiose, ha una origine contingente, e questo conferma che alla stessa non può essere data la soluzione prospettata dalle appellanti.
Tale problematica è sorta, perché le ricorrenti hanno avuto una votazione migliore nel diploma di scienze religiose, e, quindi, pretendono che a questa votazione debba essere assegnato il punteggio sino a 4 punti, e che invece al diploma magistrale debba essere attribuito il punteggio aggiuntivo di 0,5, in analogia a quanto avviene per ogni “altro diploma di scuola secondaria superiore unito a diploma di scienze religiose”.
Ma, la normativa del bando, che è comunque “coerente con la normativa di riferimento”, non può essere interpretata a seconda delle contingenze e del risultato più favorevole che si spera di poter ottenere.
La previsione del bando (allegato 5) – si ripete – è chiara nel senso di assegnare al diploma magistrale, se posseduto e fatto valere con l’aggiunta del diploma di scienze religiose, il punteggio massimo sino a 4 punti, e nel caso in cui il diploma di scienze religiose sia fatto valere unitamente ad altro diploma di scuola secondaria superiore, al primo va attribuito il punteggio massimo sino a 4 punti.
A fronte di una disciplina che non presenta margini di interpretazione diversa da quella data dalla Commissione giudicatrice, appare priva di fondamento la censura che reitera in forme differenti il medesimo vizio in cui sarebbe incorsa la Commissione stessa, vale a dire che non doveva essere valutato quale titolo di accesso il diploma magistrale, posseduto dalle ricorrenti, ma il diploma di scienze religiose.
Ma, deve essere ribadito che la previsione del bando, di cui si discute, è pienamente giustificata dal fatto che, ai sensi del d.p.r. 16.12.1985 n. 751 (punto 4.4 lett. b), il titolo specifico per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne e elementari è il diploma di istituto magistrale “unito all’attestato di idoneità dell’ordinario diocesano”, e che, inoltre, tale insegnamento può essere impartito da “chi fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale italiana”.
In questo secondo caso – dove, a differenza del primo (nel quale il docente di religione cattolica ha insegnato in virtù del diploma magistrale, unitamente all’attestato di idoneità dell’ordinario diocesano), il titolo che abilita all’insegnamento è il diploma di scienze religiose, in aggiunta ad altro diploma di scuola media superiore – appare legittima la previsione di dare una valutazione sino a 4 punti al solo diploma di scienze religiose, con un punteggio aggiuntivo di 0,5 per l’altro diploma di istruzione secondaria superiore, giacché tale diploma di scienze religiose costituisce il titolo per potere insegnare religione cattolica.
L’appello va, pertanto, respinto.
Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, respinge l’appello in epigrafe.
Spese compensate.
Autore:
Consiglio di Stato
Dossier:
_Insegnanti di religione_
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Religione Cattolica, Insegnanti, Concorso pubblico, Graduatoria, Titoli di studio, Diploma magistrale, Diploma in sienze religiose
Natura:
Sentenza