Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 22 Giugno 2008

Sentenza 07 gennaio 2008, n.31

Consiglio di Stato. Sentenza 7 gennaio 2008, n. 31: “IRC: concorso riservato ed anzianità di servizio”.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui ricorsi riuniti in appello nn. 9401-9402-9526-9527-9528-10394 del 2006 proposti rispettivamente:

1) ric. n. 9401/06 da […], rappresentati e difesi dall’ avv.to Ernani D’ Agostino, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, viale Angelico, n. 92;
2) ric. n. 9402/06 da […], rappresentata e difesa come sopra;
3) ric. n. 9526/06 da […], rappresentata e difesa come sopra;
4) ric. n. 9527/06 da […], rappresentata e difesa come sopra;
5) ric. n. 9528/06 da […], rappresentata e difesa come sopra;
6) ric. n. 10394/06 da […], rappresentata e difesa come sopra;

contro

il Ministero della Pubblica Istruzione in persona del Ministro p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
e gli Uffici Scolastici Regionali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituiti;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. III^ quater, n. 8613/2006 del 15.09.2006;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la pubblica udienza del 6 novembre 2007 il Consigliere Polito Bruno Rosario;
Uditi per le parti l’avv.to D’Agostino e l’Avvocato dello Stato Cinzia Melillo;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso collettivo proposto avanti al T.A.R. per il Lazio sig.ri […] impugnavano, unitamente al bando, i provvedimenti di esclusione dal concorso riservato per esami e per titoli – indetto con d.d.g. 02.02.2004 in attuazione dell’ art. 5 legge 18.07.2003, n. 186, recante norme sullo stato giuridico dei docenti di religione cattolica ed istitutiva di dotazioni di organico su base regionale – assumendone l’ illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili.

L’esclusione dal concorso era motivata sul rilievo che gli interessati non avevano maturato il requisito di anzianità di servizio di insegnamento della religione cattolica per quattro anni continuativi nelle scuole statali e paritarie dall’ anno scolastico 1993/1994 all’ anno scolastico 2002/2003 (decennio anteriore all’ entrata in vigore della menzionata legge n. 186/2003).

Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. adito respingeva i ricorsi.

Avverso detta decisione i predetti docenti hanno proposto distinti ricorsi in appello, di estremi indicati in epigrafe, e con identici motivi hanno dedotto:

– che la decisione del T.A.R. è viziata da omessa pronunzia e da difetto di motivazione sui capi di domanda;

– che l’ art. 5 della legge n. 186/2003, recante la disciplina del concorso riservato, non indica un puntuale riferimento temporale quale “dies a quo” per l’individuazione del periodo di dieci anni nel cui ambito è possibile la maturazione dell’anzianità di servizio utile all’ammissione; in conseguenza deve trovare applicazione l’art. 2 del t.u. n. 3/1957 che collega i possesso dei requisiti di ammissione alla scadenza del termine per la proposizione della domanda di partecipazione al concorso;

– che in fattispecie analoga relativa a concorsi riservati a posti di preside, indetti in applicazione dell’ art. 133 della legge n. 417/1974, si è osservato il criterio da ultimo indicato ai fini della maturazione del requisito di anzianità per incarichi di presidenza;

– che nei confronti delle appellanti […] non si è dato luogo alla valutazione servizio di insegnamento della religione cattolica presso scuole comunali.

In sede di note conclusive i ricorrenti hanno insistito per l’accoglimento del gravame.

Il Ministero della Pubblica Istruzione e gli Uffici Scolastici Regionali intimati si sono costituiti in giudizio.

All’ udienza del 6 novembre 2007 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2). Per ragioni di evidente connessione oggettiva i ricorsi possono essere riuniti e contestualmente decisi.

2.1). Diversamente da quanto dedotto con il primo mezzo la sentenza del T.A.R. non è viziata per omessa pronunzia e difetto di motivazione.

Il giudice territoriale non ha omesso di pronunziarsi sui punti decisivi della controversia e, ancorché con motivazione succinta (come del resto consentito dall’art. 65, n. 2, del regolamento di procedura approvato con r.d. n. 642/1907), ha desunto la regola di giudizio dall’ interpretazione della disposizione transitoria dettata dall’art. 5 della legge n. 186/2003 ed accertato il difetto del requisito di anzianità di servizio in capo agli odierni appellanti ai fini dell’ ammissione al primo concorso per titoli ed esami per l’immissione negli istituiti ruoli degli insegnanti di religione cattolica.

2.2.). Nel merito la decisione del T.A.R. va confermata.

2.3). L’ art. 5 della legge n. 186/2003 reca una puntuale disciplina circa i tempi ed i modi per l’assunzione del primo contingente di insegnanti di religione cattolica da collocare nelle dotazioni organiche regionali istituite dalla legge medesima.

Stabilisce la disposizione in argomento che “il primo concorso per titoli ed esami . . . è riservato agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni” nella specifica materia di insegnamento.

La norma, espressamente qualificata come transitoria, enuclea in via immediata la cerchia dei docenti che possono partecipare alla speciale sessione di reclutamento. Essa – nel momento in cui sono istituti con articolazione a livello regionale i ruoli dei docenti presi in considerazione dall’ accordo modificativo del Concordato Lateranense reso esecutivo con legge n. 121/1985, con parificazione della loro posizione di “status” e del trattamento economico a quello del personale delle scuole ordinarie – esprime la “ratio” di recuperare con una prima tornata di reclutamento le posizioni degli insegnanti di religione cattolica che, nel periodo antecedente, avevano reso l’attività di insegnamento in condizioni di precarietà. Il possesso dei requisiti di ammissione e, segnatamente, l’ individuazione del decennio di insegnamento nel cui ambito devono essere prestati i quattro anni continuativi di insegnamento va, in conseguenza, necessariamente raccordato alla data di entrata in vigore della legge n. 186/2993. In tal senso si è correttamente determinata l’ Amministrazione in sede di adozione del bando di concorso pubblicato il 24.07.2003 e, a tal fine, ha esattamente fatto riferimento al periodo di insegnamento che va dall’anno scolastico 1993/1994 all’ anno scolastico 2002/2003.

La previsione di cui di cui all’art. 5 della legge n. 186/2003 non lascia, quindi, spazio di discrezionalità all’ Amministrazione circa il momento al quale radicare il possesso dei requisiti per l’ammissione alla procedura di concorsuale prevista dalla norma transitoria.

Di ciò ne è prova che – spostando in avanti, secondo le prospettazioni degli appellanti, il decennio nel cui ambito deve essere maturato il periodo di insegnamento di quattro anni utile all’ ammissione alla scadenza del termine utile stabilito dal bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione (07.03.2004) e, quindi, al periodo che va dall’anno scolastico 1994/1995 all’ anno scolastico 2003/2004 – verrebbero ad essere penalizzati gli insegnanti che hanno iniziato a maturare il requisito in questione nell’anno scolastico 1993/1994 che, invece, la norma transitoria ha espressamente preso in considerazione al fine della partecipazione alla primo concorso per titoli ed esami per l’immissione in ruolo.

3). La disciplina dettata dall’art. 5 della legge n. 186/2003 si configura all’evidenza, per le modalità di svolgimento del concorso e per la riserva ad una determinata categoria di partecipanti, come speciale ed eccezionale rispetto alle ordinarie regole di reclutamento del personale docente.

Si tratta, di norma di stretta interpretazione ed, ai sensi dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge regionale, – diversamente da quanto argomentato dagli appellanti – non possono soccorrere ai fini dell’individuazione della sua valenza precettiva criteri ermeneutici analogici desunti da prassi amministrative ed arresti giurisprudenziali formatisi in sede di applicazione dell’art. 133, comma primo, della legge n. 417/1974, sul reclutamento di presidi in base a concorso riservato ad insegnanti che per due anni avevano espletato le relative funzioni.

4). Taluni degli appellanti lamentano la mancata valutazione, ai fini dell’ammissione al concorso riservato, dell’insegnamento di religione presso scuole comunali.

L’ art. 2, comma primo, del bando di concorso assume a riferimento ai fini della maturazione del requisito di anzianità di servizio gli insegnamenti resi “nelle scuole statali e paritarie”.

L’ individuazione dell’ambito scolastico utile alla maturazione del requisito non si configura irragionevole – perché individua oltre alle scuole statali quelle che ad esse sono parificate sulla base dei controlli pubblicistici previsti dalla legge n. 62/2000 – ed è inoltre in linea con i generali criteri di immissione in ruolo dei docenti precari, recepiti dalla legge n. 124/1999, che a tal fine assumono a riferimento di servizi prestati presso le scuole statali e in quelle ad esse parificate.

All’ infondatezza dei motivi segue il rigetto dell’ appello.

Le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti stante anche la costituzione solo formale della difesa erariale.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, previa riunione, respinge i ricorsi in epigrafe.
Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale – Sez. VI – nella Camera di Consiglio del 6 novembre 2007, con l’intervento dei Signori:

Claudio Varrone Presidente
Carmine Volpe Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Aldo Scola Consigliere
Bruno Rosario Polito Consigliere relatore ed estensore