Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 24 Settembre 2003

Sentenza 07 gennaio 1994, n.5

Corte dei conti. Sentenza 7 gennaio 1994, n. 5.

Pezzella; Maggi Nardone)

Diritto

Questione pregiudiziale da decidere è costituita dalla verifica della sussistenza o meno della giurisdizione di questa Corte nel giudizio in esame.

Il danno del cui ristoro si tratta è stato infatti arrecato nel periodo 1989/1991 ad una IPAB (fondazione A. Durini) successivamente (21/6/1991) trasformata in ente di diritto privato.

La domanda del Procuratore Generale è successiva alla data di trasformazione della fondazione in ente morale con personalità giuridica di diritto privato.

Le argomentazioni del Pubblico Ministero a sostegno della tesi della persistenza della giurisdizione si basano su principi affermati dalle SS.UU. della Cassazione in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, con decisione n. 5792 del 22/5/1991 in altro giudizio.

In tale decisione, infatti, a seguito della trasformazione dell’Azienda Autonoma delle FF.SS. in ente, la suprema Corte, accertata la natura di ente pubblico economico del nuovo organismo, statuì la persistenza della giurisdizione della Corte per gli addebiti anteriori alla trasformazione mentre demandò all’autorità giudiziaria ordinaria la giurisdizione in materia di addebiti successivi a tale data.

Sostiene invece la difesa dei convenuti che la natura privata dell’ente (solo per un periodo qualificato IPAB di diritto pubblico), induce a negare non solo la giurisdizione di questa Corte ma anche l’esistenza di un interesse del Procuratore Generale ad agire (art. 100 c.p.c.) a favore e a vantaggio di un soggetto privato dell’ordinamento a cui solo gioverebbe l’azione.

Le argomentazioni della difesa sul difetto di giurisdizione sono da condividersi.

Devesi infatti considerare che le statuizioni del Supremo Collegio riportate dal Procuratore Generale, a sostegno della sua tesi, riguardano un’ipotesi dalle peculiarità diverse da quelle del caso in esame.

Infatti la decisione delle SS.UU. della Cassazione n. 5792 del 22/5/1991 prende in considerazione l’ipotesi della trasformazione di una azienda di Stato in un ente pubblico economico e, pertanto, ripartisce tra la giurisdizione della Corte dei Conti e quella dell’autorità giudiziaria ordinaria, con riferimento a limiti temporali, la tutela di un interesse pur sempre pubblico.

Viene mantenuta pertanto alla Corte, in ossequio al principio “tempus regit actum” la giurisdizione per il pregresso, ma sempre nell’ambito della tutela dell’interesse della finanza pubblica riverberantesi, in virtú della successione tra i due soggetti, anche sull’ente subentrante e, in ciò, ha la sua ratio la perpetuazione dell’interesse all’azione del Procuratore Generale per gli addebiti relativi al periodo antecedente alla trasformazione.

Diverso è il caso all’esame in cui la fondazione (che è un patrimonio di provenienza privata di destinazione) prima costituita quale soggetto di diritto pubblico si estingue ed ha quale successore a titolo universale un soggetto di diritto privato che non grava sulla finanza pubblica.

Non si giustificherebbe in questa ipotesi il mantenimento della giurisdizione per il pregresso atteso che l’azione del Procuratore Generale non potrebbe in alcun modo giovare alla pubblica finanza bensì solo al successore privato dell’ente “soppresso”.

Ora è di tutta evidenza l’insostenibilità di tale posizione in quanto lo “ius dicere”, in questo caso sarebbe “inutiliter datum” rispetto alla finalità cui esso è preposto e, quindi, mancherebbe anche l’interesse ad agire da parte del Procuratore Generale (art. 100 c.p.c.).

D’altro canto mentre il discrimen della giurisdizione nel caso della citata sentenza della Cassazione era dato dalla qualificazione di un ente pubblico quale ente economico o non economico, traendosi da tale qualificazione conseguenze diverse, nel caso in esame è incontestata la natura privatistica della fondazione all’atto della domanda e, quindi, lo stato di fatto esistente già di per sé escludeva la proponibilità di essa per carenza di giurisdizione (art. 5 c.p.c.).

Ritiene pertanto il Collegio che, nel caso in esame, non sussiste la giurisdizione di questo giudice.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Prima Giurisdizionale nelle materie di contabilità pubblica, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione e deduzione reiette, dichiara insussistente la propria giurisdizione.

(omissis).