Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Marzo 2011

Sentenza 07 dicembre 2010, n.289

Trib. Reg. Lazio Roma, Sez. XXII, Sentenza 7 dicembre 2010, n. 289: "Esenzione ICI e casa per ferie gestita da religiose".

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI ROMA –
VENTIDUESIMA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:
MONGIARDO MASSIMO – Presidente e Relatore
CICCONETTI ANDREA – Giudice
GUIDI GUIDO – Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

– sull'appello n. 415/10 depositato il 15/01/2010
– avverso la sentenza n. 181/30/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma

contro: Comune Di Roma – Dipartimento II – U.O. Tributi Uff. Contenzioso ICI
 
proposto dal ricorrente: Co.De. Via (…) 25122 Brescia Bs difeso da: Bu. Avv. Be. Via (…) 25100 Brescia Bs

Atti impugnati: Avviso di accertamento n. (…) I.C.I. 2001

(omissis)

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 15 mar. 2007 la "Co.De." impugnava l'avviso di accertamento n. (…) con il quale il Comune di Roma richiedeva il pagamento della somma di Euro 75.253,89 a titolo di ICI per l'anno 2001 sugli immobili siti in Roma via (…) e in via (…).

La ricorrente chiedeva annullarsi l'atto impugnato precisando che l'immobile di via (…) era stato alienato fin dal 1966 e demolito, mentre quello di via (…) sarebbe esente dall'imposta ai sensi dell'art. 7 lett. i) del D.Lgs. n. 504/92 in quanto destinato allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali ricreative e sportive.

Nel costituirsi in giudizio il Comune di Roma, a seguito di istanza di autotutela, emetteva provvedimento di sgravio relativamente all'immobile di via (…) insisteva, per contro, per la assoggettabilità all'imposta ICI avuto riguardo all'immobile di via (…), in quanto nello stesso verrebbe esercitata una attività in forma commerciale.

Con decisione n. 181/30/09 del 19/03/2009, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma. Sez. 30 quanto all'immobile di via (…) dichiarava cessata la materia del contendere; con riferimento all'immobile di via (…) invece, ritenendo infondata la domanda della Congregazione per mancanza dell'elemento oggettivo richiesto dalla norma, rigettava il ricorso ritenendo legittimo l'operato del Comune.

Avverso tale decisione ha proposto appello la Co.De., deducendo la insufficiente motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia e denunciando una errata interpretazione della legge. I primi giudici, infatti, si sarebbero limitati a rilevare la mancanza del requisito oggettivo basandosi esclusivamente sulla visura effettuata dall'Ufficio presso la Camera di Commercio, ed avrebbero male interpretato, per quanto riguarda il requisito soggettivo, il contenuto dell'art. 16 lett. ai della L. 20 maggio 1985 n. 222.

Conclude per la riforma della decisione impugnata e l'annullamento dell'accertamento operato dal Comune di Roma.

Resiste, con proprie controdeduzioni, il Comune rilevando come l'appellante si sia limitata a reiterare le eccezioni già diffusamente proposte in primo grado. Ribadisce la esatta valutazione operata dai primi giudici i quali, correttamente ed in maniera esaustiva, hanno posto in risalto la mancanza dei requisiti richiesti dalla norma e precisamente, quello soggettivo, che prevede che l'immobile, per fruire dell'esenzione, deve essere utilizzato da un ente non commerciale, e quello oggettivo. rappresentato dall'utilizzazione diretta ed esclusiva dell'immobile per lo svolgimento di una delle otto attività tassativamente elencate dalla norma che non abbiano natura esclusivamente commerciale.

Conclude per la conferma della sentenza impugnata e per il riconoscimento della piena validità degli atti emessi.

Con propria memoria illustrativa la Co. contesta alcune affermazioni avanzate dal Comune in merito ad alcune attività ludiche/sportive, gestite da un soggetto terzo, che farebbero venir meno il requisito soggettivo, precisando comunque che tali attività, nell'anno a cui si riferisce il contenzioso (2001) non esistevano; contesta altresì la produzione di pubblicità apparsa sulle pagine web che riguardano sempre il 2010 e, come tali, inconferenti.

All'udienza dell'11.11.2010. fissata per la discussione le parti, ritualmente comparse, si riportano alle rispettive conclusioni.
Motivi della decisione

La questione devoluta all'esame di questo Collegio, verte sulla richiesta di diritto alla esenzione ICI, avanzata dalla parte appellante, in base a quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/92, relativamente all'immobile sito in Roma, via (…).

La norma in questione prevede che, per potersi configurare in capo al soggetto tributario il diritto all'esenzione dall'I.C.I. debbano contemporaneamente ricorrere due requisiti, e precisamente:

– il primo, di carattere soggettivo, rappresentato dal fatto che l'immobile deve essere utilizzato direttamente da un ente non commerciale;

– il secondo, di carattere oggettivo, che riguarda l'utilizzo diretto ed esclusivo dell'immobile per lo svolgimento di una delle otto attività tassativamente indicate dalla norma che non abbiano natura esclusivamente commerciale. e cioè attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive. culturali, ricreative e sportive nonché quelle indicate all'art. 16, lett. a) della L. n. 222/1985 (attività di religione e di culto dirette all'esercizio del culto ed alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e formazione dell'anima).

Il Giudice di Prime Cure si è limitato ad affermare, in maniera del tutto apodittica, che "Nel caso di specie manca il requisito oggettivo in quanto l'attività svolta, anche se potenzialmente esente, viene esercitata in forma di attività commerciale" ed ha fondato il proprio convincimento esclusivamente sulla visura effettuata dall'Ufficio presso la Camera di Commercio il 16.02.2009.

All'esito di tale visura giunge alla conclusione che "l'attività principale della Co.De. (…) indicata è quella della – fornitura di alloggio per brevi soggiorni presso affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, bed e breakfast e residence, altri alloggi per brevi soggiorni" quindi non proprio quelle attività richieste dalla norma.

Le conclusioni che fa proprie la Commissione Tributaria Provinciale appaiono superficiali insufficientemente motivate e contraddittorie.

La norma invocata, cioè l'art. 7. comma 1 lettera i) del Decreto Legislativo n. 504/1992. contempla l'esenzione dall'ICI per tutti gli immobili "… destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222"; inoltre l'art. 7. comma 2 bis del D.L. 30.09.2005 n. 203 n. 203 – (introdotto dall'art. 39 del D.L. n. 223/2006) – norma di natura interpretativa, recita: "L'esenzione disposta dall'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992. n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale".

Ebbene non vi è dubbio che l'immobile di via (…) è adibito in via principale a residenza delle religiose c. in via sussidiaria, a casa per ferie.

Se i Giudici di Prime Cure non si fossero limitati a basare il proprio convincimento esclusivamente sulla visura camerale, ma si fossero premurati di dare lettura al Regolamento adottato dalla "Casa per ferie …", (documento allegato in atti), avrebbero potuto constatare che trattasi di una struttura di ricezione a carattere sociale che svolge la propria attività senza fini di lucro nell'ambito delle proprie attività istituzionali, che rientrano "nell'opera di apostolato e formazione cristiana e concorre alla piena realizzazione e al raggiungimento dei fini istituzionali del proprio Ente, fini di religione e di culto". Ed infatti non è rivolta ad un pubblico indeterminato, ma è limitata a categorie di soggetti che rientrino in un certo ambito, in particolare a: studentesse, religiosi e religiose, nuclei familiari, familiari che prestano assistenza ai propri cari, gruppi associati, disabili autosufficienti, giovani.

Per meglio individuare la definizione di "attività di religione o di culto" soccorre l'art. 16 lett. a) della L. 20.5.1985 n. 222 che così recita: "Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque :a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana". Ora la struttura ricettiva di via (…) è adibita anche a convento delle religiose, circostanza, questa, che – da sola – è sufficiente ad escluderla automaticamente dall'assoggettamento all'ICI rientrando nell'elencazione di cui alla lettera i) dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992.

Per quanto poi concerne l'assenza dello scopò di lucro, il Comune di Roma nelle proprie controdeduzioni, eccepisce che la Congregazione non avrebbe fornito prova che la struttura di via (…) fosse adibita unicamente a "casa per ferie per pellegrini", dal che giungeva alla conclusione che si sarebbe in presenza di una vera e propria attività a carattere commerciale, convincimento avvalorato dal fatto che la stessa (la Casa per ferie) abbia fatto registrare nell'anno d'imposta 2001 un cospicuo volume di affari pari ad Euro 133.617.002,00. Ebbene, anche in tale affermazione, come emerge dalla documentazione allegata in atti, vi è una buona dose di superficialità.

La Co., infatti, come già accennato in precedenza, ha come attività prioritaria quella di gestione di scuole e di case di cura accreditate; il volume di affari cui fa riferimento la difesa del Comune di Roma, riguarda l'intera attività esercitata dalla Co. Per quanto concerne il volume di affari della "Casa per ferie al (…)", lo stesso si riduce ad Euro 262.647,28 e nell'anno in contestazione, l'esercizio chiuso al 31.12.2001 ha evidenziato un risultato negativo pari ad Euro 70.014,42 (v. doc. 3 produzioni).

Per tutte le considerazioni sin qui esposte, la Commissione ritiene che l'appello proposto dalla Co. sia fondato e che ricorrono i presupposti per annullare la decisione impugnata e, di conseguenza, l'avviso di accertamento n. (…) emesso dal Comune di Roma per ICI 2001.

P.Q.M.

Accoglie l'appello ed annulla la decisione impugnata – Ricorrono i giusti presupposti per la compensazione delle spese.