Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 28 Gennaio 2011

Sentenza 06 settembre 2007, n.153

T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento, sentenza  6 settembre 2007, n. 153: "Enti ecclesiastici e concessione edilizia per la realizzazione di un edificio destinato ad attività educative".

(omissis)

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 2 maggio 2006, tempestivamente depositato, l'Ente ecclesiastico in epigrafe chiede l'annullamento del diniego di restituzione del contributo di concessione pagato all'atto del rilascio della concessione edilizia n. 173/2005, opposto dal Comune con nota del 1.3.2006.

Il ricorrente espone di essere ente ecclesiastico pontificio senza scopo di lucro, civilmente riconosciuto con R.D. 19.4.1937, n. 1024, istituzionalmente dedito ad attività di carattere sanitario, di ricerca, di carattere educativo, assistenziale, didattico e di formazione e di svolgere la propria attività tramite comunità e centri che ne costituiscono parte integrante, tra cui l'Istituto P. M., centro scolastico formativo ed educativo con sede in Arco.

Riferisce di aver stipulato con la società cooperativa G., di cui è divenuta socia l'associazione Centro formazione professionale P.M. costituita dai membri religiosi della congregazione, una convenzione che prevede la collaborazione educativo-scolastica tra le parti e che la congregazione concede la porzione dell'immobile di proprietà della ricorrente destinato a scuola in locazione a G., la quale a partire dall'anno scolastico 2003/2004 ha ivi trasferito l'Istituto tecnico dalla stessa gestito, nonchè attivato un corso di scuola media inferiore paritaria; ciò in compresenza con la scuola media statale, ospitata, senza pagare alcun canone, dal 1966 al 2005 in parte dell'immobile di Arco.

La ricorrente ha indi ottenuto la concessione edilizia 13.10.2005 n. 173, per la realizzazione, nell'ambito della sua proprietà, di un edificio polifunzionale atto ad ospitare una palestra, alcune aule e una mensa scolastica, con locali accessori. In sede di rilascio della concessione il Comune si era posto il problema relativo all'esonero della ricorrente dal contributo di concessione, ai sensi dell'art. 111 comma 1 lettera e) della l.p. 5.9.1991, n. 22 e aveva richiesto un parere al competente servizio provinciale. Nelle more la ricorrente pagava la somma di Euro 41.809,66 per poter ritirare la concessione. Il parere del Servizio Urbanistico della Provincia veniva reso il 9.11.2005, nel senso che "non paiono sussistere dubbi sulla possibilità di beneficiare dell'ipotesi di esenzione … dato che siamo in presenza di entrambi i requisiti richiesti dalla normativa", sul piano oggettivo e soggettivo.

Tuttavia il Comune, con lettera del 1.3.2006 ha esposto di ritenere che nella specie difetti, in capo all'ente religioso, il requisito soggettivo dell'essere "ente istituzionalmente competente" ed ha negato la restituzione, chiesta dall'ente, del contributo di concessione.

L'atto viene impugnato deducendo:

1) violazione dell'art. 3, IV comma, l. 7.8.1990, n. 241 per mancata indicazione nel provvedimento di diniego del termine e dell'autorità cui ricorrere; 2) violazione dell'art. 111, lett. E) l.p. 5.9.1991, n. 22 per mancata o comunque erronea applicazione di tale norma.

Si è costituito in giudizio il Comune di Arco, che replica in memoria, richiamando giurisprudenza espressasi con riferimento all'art. 9 lett. F) l. n. 10/77, il cui testo è nella sostanza ricalcato dall'art. 111, co. 1, lett. E) l.p. 22/91 e sostenendo che la ricorrente non rientri nella definizione che detta giurisprudenza fornisce di soggetto che, pur privato, possa definirsi "istituzionalmente competente" alla realizzazione di opere di interesse generale.

Motivi della decisione

Si controverte in tema di diritti soggettivi (onde non sono pertinenti le censure di carattere formale dedotte col primo motivo avverso un atto privo di efficacia provvedimentale) e più precisamente della spettanza all'Ente ecclesiastico ricorrente dell'esonero dal contributo di concessione previsto dall'art. 111 lett. e) l.p. 22/91 in relazione al concessionato edificio polifunzionale, ospitante una palestra, aule, mensa scolastica, a servizio dell'Istituto P. M. (ove, come riferisce la ricorrente e non viene contestato, sono attivi l'Istituto Tecnico per il Turismo ed un corso di scuola media inferiore paritaria, in compresenza con la scuola media statale).

L'art. 111, comma 1, lett. e) della legge provinciale n. 22/91 dispone che il contributo di concessione non è dovuto "… per le opere pubbliche o di interesse generale, ivi comprese le strutture di carattere religioso destinate ad uso pubblico e gli interventi di edilizia abitativa pubblica, realizzate dagli enti istituzionalmente competenti…".

Detta disposizione ricalca, in parte, la previsione dell'art. 9, lett. f) l. 28.1.1997, n. 10 che stabilisce la gratuità della concessione "per … le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti ….".

La formulazione dell'art. 111 cit. viene peraltro arricchita (in materia ascritta alla potestà legislativa primaria della Provincia) dall'inciso "ivi comprese le strutture di carattere religioso destinate ad uso pubblico e gli interventi di edilizia abitativa pubblica" che, nella specie, assume, ad avviso del collegio, valenza chiarificatrice e dirimente.

L'applicazione del beneficio dell'esenzione richiede – ai sensi dell'art. 9, l. 10/77 come pure ai sensi dell'art. 111, l.p. 22/91 – la sussistenza di due presupposti, uno oggettivo e l'altro soggettivo.

Il requisito oggettivo implica che il manufatto oggetto di concessione edilizia sia ascrivibile alla categoria delle opere pubbliche o di interesse generale e dunque idonee a soddisfare esigenze della collettività; il legislatore provinciale annovera espressamente tra esse anche le strutture di carattere religioso.

Il ricorso di tale presupposto non è in contestazione, in quanto riconosciuto dal Comune il quale, nella nota 29.12.2005 di preavviso di diniego, scrive: "pur non potendo negare il rilievo pubblico esplicato dalla realizzazione di un edificio da adibirsi a scuola privata…", aggiungendo che, però, "difetta, nel caso di specie, il requisito soggettivo".

Il tema del contendere è pertanto circoscritto all'individuazione del ricorso o meno del requisito soggettivo, il quale implica che le opere di interesse pubblico siano realizzate da parte degli "enti istituzionalmente competenti".

Il Comune, nell'esprimere il proprio rifiuto di restituzione del contributo di concessione e, successivamente, nelle proprie difese oppone alla pretesa dell'ente ecclesiastico il rilievo che la giurisprudenza – espressasi con riferimento all'art. 9, l. n. 10/77 – ha affermato che per enti istituzionalmente competenti alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico debbano intendersi enti pubblici ovvero altri soggetti che realizzino l'opera per conto di un ente pubblico come nel caso di concessionario di opera pubblica o altre analoghe figure organizzatorie (cfr. ad es. Cons. Stato sez. IV, 10.5.2005, n. 2226; ed sez. V, 12.7.2005, n. 3774; ed 11.1.2006, n. 51, casi, questi, in cui è stato escluso il diritto all'esenzione, anche, però, sulla base del rilievo che l'opera non era rivolta alla collettività in senso generale, ma tendeva al soddisfacimento di interessi privatistici o comunque alle esigenze di un numero limitato di persone – v. sent. 3774/05 cit. pronunciata nei confronti della Fondazione Collegio Ghisleri – ovvero che l'opera era destinata a rimanere nella piena disponibilità del privato esecutore, senza alcun vincolo atto a preservare la funzione nel tempo – caso di realizzazione di una residenza per anziani da parte di una ONLUS, v. sent. 51/2006 cit.).

La tesi del resistente non sembra tenere adeguatamente conto della formulazione dell'art. 111, co. 1, lett. e) della l.p. 22/91, la quale espressamente menziona come agevolabili le "strutture di carattere religioso destinate a uso pubblico". Orbene, istituzionalmente competenti alla realizzazione di strutture di carattere religioso non sono tanto enti pubblici o concessionari di questi quanto piuttosto, ordinariamente, enti religiosi, vale a dire enti privati il cui scopo assunto nell'atto costitutivo (istituzionale, appunto) è proprio quello di dedicarsi senza scopo di lucro a opere ed attività di carattere religioso. Le strutture di carattere religioso sono, normalmente, di proprietà privata e titolare della concessione edilizia ad erigerle è l'ente religioso. Del resto, la stessa giurisprudenza invocata dal Comune non richiede la necessaria soggettività pubblica dell'ente realizzatore dell'intervento quanto piuttosto che esso curi istituzionalmente la realizzazione di opere di interesse generale per il perseguimento delle specifiche finalità cui le opere stesse sono destinate.

L'espressione "struttura di carattere religioso" utilizzata dal legislatore provinciale ha portata generale ed implica un riferimento a ipotesi più ampie dello specifico caso degli edifici di culto, quali possono essere, tradizionalmente, quelle delle scuole o degli ospedali.

Il requisito essenziale è dato dall'essere "destinate a uso pubblico", vale a dire preordinate al servizio della collettività indistinta (salvi gli eventuali limiti intrinseci al tipo d'opera, quali ad esempio, l'età per le scuole o l'esigenza di cure per gli ospedali).

La finalità dell'esenzione dal contributo di concessione è quella di agevolare l'esecuzione di opere destinate al soddisfacimento di interessi pubblici o dalle quali la collettività possa comunque trarre un'utilità.

Non osta all'esenzione l'eventualità che l'accesso della collettività sia subordinato al pagamento di una retta (di frequenza o di degenza, per tornare agli esempi delle scuole e degli ospedali), purchè sia escluso lo scopo di lucro. L'esistenza di un qualche risvolto economico non è considerato ostativo neppure dalla giurisprudenza invocata dal Comune, la quale riconosce l'esenzione anche per opere d'interesse generale realizzate da un concessionario della pubblica amministrazione, vale a dire da un'impresa il cui scopo è il conseguimento di un profitto. Rileva detta giurisprudenza che la logica dell'esenzione sta anche nell'evitare una contribuzione intimamente contraddittoria, quale sarebbe quella per opere costruite a carico della collettività. Non contraddice tale ratio l'ammettere all'esenzione opere destinate a uso pubblico realizzate a carico di privati istituzionalmente dediti, senza scopo di lucro, a opere di interesse generale (eventualmente con contributo pubblico, come nella specie: la provincia ha concesso con determinazione 3.11.2005, n. 60 – dimessa in udienza – contributi ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b), l.r. 5.11.1968, n. 40, disposizione relativa ad opere eseguite da "istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, società cooperativa e altri enti, associazioni e comitati aventi finalità di pubblica utilità").

Nel caso di specie la ricorrente, come si rileva dallo Statuto, è un ente ecclesiastico concordatario civilmente riconosciuto, senza scopi di lucro, istituzionalmente dedito ad attività ospedaliera e di educazione ed istruzione.

L'opera concessionata ha carattere scolastico (come riconosciuto dal Comune; per l'attività scolastica l'Istituto religioso ha stipulato una convenzione con la cooperativa G., quale ente gestore delle attività scolastiche, prevedendo la partecipazione di propri religiosi all'attività didattica; con dichiarazione del 14.10.2005 – dimessa in udienza – l'ente ecclesiastico si è impegnato a non alienare la proprietà dell'edificio in questione per un periodo di venticinque anni).

Sussistono, pertanto, i presupposti soggettivo ed oggettivo per il riconoscimento dell'esenzione del contributo di concessione delineato dall'art. 111, co. 1, lett. e) l.p. 22/91.

Il ricorso va dunque accolto con declaratoria che all'ente ricorrente spetta il rimborso del contributo versato con interessi dal giorno del versamento.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino – Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 95/2006, lo accoglie e dichiara il diritto del ricorrente al rimborso della somma di Euro 41.809,66 versata a titolo di contributo di concessione, oltre gli interessi legali dal giorno del versamento.

Condanna il Comune di Arco, in persona del Sindaco pro tempore, a rifondere al ricorrente le spese del giudizio che liquida in Euro 3.000,00 (comprensivo di onorari) oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 10 maggio 2007, con l'intervento dei Magistrati:
dott. Sergio Conti – Presidente f.f.
dott.ssa Silvia La Guardia – Consigliere estensore
dott. Fiorenzo Tomaselli – Consigliere