Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 16 Marzo 2009

Sentenza 06 febbraio 2009, n.1206

TAR Lazio, Sezione II, sentenza 6 febbraio 2009, n. 1206: “Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi religiosi può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro”

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da XXXXX, rappresentata e difesa dall’avv. Valeria Palombo elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Tuscolana, n. 220;

contro

il Questore di Roma, con costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

per l’annullamento

previa sospensiva, del provvedimento emesso il 9.1.2008 e notificato il 7.2.2008, con cui la Questura di Roma ha rifiutato la conversione/rinnovo del permesso di soggiorno della ricorrente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 16 dicembre 2008 il consigliere Renzo Conti;
Udito l’avv. Valeria Palombo per la ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in trattazione, notificato il 4 marzo 2008 e depositato il successivo 14 marzo, la ricorrente espone che:

– faceva ingresso nel territorio nazionale, con regolare visto per motivi religiosi, appartenendo all’Istituto Figlie di N.S. di Misericordia di Savona;

– in data 23-1-1999, otteneva il permesso di soggiorno n. xxxxx per tali motivi;

– durante la sua permanenza nel territorio nazionale, ha sempre lavorato come infermiera con regolari contratti di lavoro;

– nel maggio del 2006 otteneva la dispensa dai voti;

– in vigenza del richiamato permesso di soggiorno, presentava richiesta di conversione del medesimo da motivi religiosi a motivi di lavoro subordinato, all’uopo allegando il contratto di lavoro regolarmente stipulato con la Casa di Cura N.S. della Mercede, presso la quale svolge attività di infermiera, possedendone i requisiti.

Ciò esposto, ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento indicato in epigrafe, deducendo al riguardo i seguenti motivi, così dalla medesima ricorrente paragrafati:

1) violazione di legge: artt. 7 e 8 L. n. 241/1990;

2) violazione e/o falsa applicazione artt. 5 e 6 L. n. 286/1998; eccesso di potere per difetto di motivazione; falsa applicazione art. 5, co. 5 e 9, L. n. 286/1998;

3) violazione e falsa applicazione art. 3, co. 2, D.P.C.M. 19.1.2003 ed art. 39 D.P.R. n. 394/1999;

4) falsa applicazione art. 14 D.P.R. n. 394/1999;

5) violazione art. 2, co. 6, T.U.S. e 3, co. 3, Reg. Att.;

6) eccesso di potere per difetto di motivazione e manifesta ingiustizia;

7) (erroneamente rubricato come n. 5) violazione del diritto di difesa per omesso avviso sul diritto ad usufruire del patrocinio a spese dello Stato ex lege n. 217/1990.

Si è costituito per resistere il Ministero dell’Interno.

Con ordinanza collegiale n. 1940 del 9-4-2008 l’istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, è stata accolta ai fini del riesame (che non risulta eseguita, benché confermata dal Consiglio di Stato, sez. VI, con ord. N. 4923/2008).

La causa è stata quindi chiamata e posta in decisione all’udienza pubblica del 16 dicembre 2008.

DIRITTO

Il ricorso è volto ad ottenere l’annullamento del decreto della Questura di Roma, adottato il 9-1-2008, con il quale è stata rifiutata l’istanza presentata dalla ricorrente il 21-2-2006 ai fini del rinnovo/conversione per motivi di lavoro subordinato del permesso di soggiorno n. xxxx rilasciato per motivi religiosi.

Il provvedimento risulta adottato sul presupposto che l’art. 14 del D.P.R. del 31/08/1999 modificato dal D.P.R. 334/2004…non contempla la conversione del permesso di soggiorno per motivi religiosi in permesso di soggiorno per lavoro.

In altri termini, l’amministrazione ha respinto la richiesta della ricorrente sul presupposto che la richiamata disposizione non consentirebbe la conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi religiosi in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Il ricorso è fondato in accoglimento degli assorbenti secondo e quarto motivo, con il quali si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art.5 del D. Lgs. 25.7.1998, n. 286 e dell’art. 14 del D.P.R. 31.8.1999,n. 394.

Al riguardo, il Collegio osserva che il citato art. 14 del D.P.R. n. 394/1999, nell’indicare le attività consentite in relazione ai permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, familiari e di studio, espressamente consente la conversione di tali permessi di soggiorno per l’attività effettivamente svolta.

La predetta disposizione, tuttavia non può interpretarsi, come operato dall’amministrazione, nel senso che soltanto le menzionate tipologie di permesso di soggiorno possano essere oggetto di conversione e, conseguentemente, che per quelle non espressamente ivi richiamate tale conversione non sarebbe consentita.

Ciò nella considerazione che, come anticipato in sede cautelare, il menzionato art. 17 non contiene alcuna espressa esclusione dalla conversione di altre tipologie di permesso di soggiorno diverse da quelle sopra menzionate ed in particolare, per quanto qui interessa, con riferimento al permesso di soggiorno per motivi religiosi.

Quanto sopra trova conferma nella considerazione che, allorché il predetto D.P.R. n. 394/1999 ha voluto escludere la possibilità della conversione di un permesso di soggiorno ad un determinato titolo, lo ha espressamente previsto, come nell’ipotesi dei permessi di soggiorno richiamati all’art. 40 dello stesso regolamento, dove all’ultimo comma, ultimo periodo, è espressamente disposto che I permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo non possono essere convertiti, salvo quanto previsto dall’articolo 14, comma 5, tra i quali non è ricompreso quello per motivi religiosi.

Ne consegue che, in assenza di una espressa esclusione, la disposizione in esame non può che essere interpretata alla luce della generale previsione di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286, di cui la ricorrente nel secondo motivo deduce la violazione, secondo la quale il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati…sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili, ovviamente nel rispetto delle quote di ingresso per le attività lavorative, salvo che per le attività lavorative di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 286/1998 specificamente disciplinate dal regolamento di attuazione, tra le quali quelle di infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private indicate all’art. 1, comma 1, lett. r-bis dello stesso art. 27, come ne caso di specie.

Il citato art. 5, comma 5, infatti, consentendo il rilascio del richiesto rinnovo del permesso di soggiorno per motivi diversi da quelli che avevano sorretto l’originario permesso di soggiorno, senza porre al riguardo alcuna limitazione in ordine ai motivi del suo rilascio, costituisce ulteriore dimostrazione dell’assenza di preclusioni alla conversione dei permessi di soggiorno diversi da quelli richiamati nell’art. 14 del D.P.R. n. 394/1999, salvo, ovviamente, quelli per i quali tale preclusione sia espressamente prevista.

Nella specie i nuovi elementi di cui al citato art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998 sono rinvenibili nella circostanza, peraltro sinteticamente richiamata nello stesso provvedimento impugnato, che la ricorrente, in vigenza del permesso di soggiorno per motivi religiosi svolgeva regolare attività lavorativa come infermiera professionale, presso la Soc. Coop. a r,l. A. P. (Villa P.), in base a contratto di lavoro subordinato stipulato l’ 1-8-2005, comunicato allo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma con raccomandata dallo stesso ricevuta il 17-11-2006.

A tale stregua l’impugnato provvedimento, essendo stato adottato sul presupposto di una inesistente preclusione assoluta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi religiosi, risulta illegittimo per errata interpretazione dell’art. 14 del D.P.R. n. 394/1999 e per violazione dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998.

In conclusione e per quanto sopra argomentato, il ricorso va accolto, in accoglimento delle sopra esaminate censure e, per l’effetto, l’impugnato diniego va annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.

L’accoglimento del ricorso per le ragioni di cui sopra dispensa il Collegio dall’esaminare gli ulteriori profili di censura dedotti che, pertanto, possono dichiarasi assorbiti.

Quanto alle spese processuali, stante la non agevole interpretazione oggetto di causa, sussistono giusti motivi, per compensarle integralmente tra le parti.

per questi motivi

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez.II quater, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto annulla l’impugnato diniego, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.

Spese, diritti e onorari, compensati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, in data 16 dicembre 2008, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei magistrati:

Depositata in Segreteria il 6 febbraio 2009