Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 26 Luglio 2005

Sentenza 06 dicembre 2002, n.5458

Corte di Cassazione. SEZIONE I. Sentenza 6 dicembre 2002, n. 5458: “Personalità giuridica degli enti ecclesistici”.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giovanni LOSAVIO – Presidente –
Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO – Consigliere –
Dott. Francesco FELICETTI – Consigliere –
Dott. Aldo CECCHERINI – Rel. Consigliere –
Dott. Salvatore DI PALMA – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROVINCIA NAPOLETANA SS. CUORE DI GESÙ ORDINE FRATI MINORI, in persona del Ministro Provinciale pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI NOTO, giusta procura in calce al ricorso;- ricorrente –

contro

SPINOSA LUIGI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO SAVERIO NITTI 11, presso l’avvocato PAOLO NAPOLETANO, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO DI MARTINO, giusta procura a margine del controricorso;- controricorrente –
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE PER
LA CAMPANIA;- intimato –

avverso la sentenza n. 2539-00 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 21-02-00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06-12-2002 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

Il pretore di Napoli, decidendo sull’opposizione proposta dalla Provincia napoletana SS. Cuore di Gesù dell’Ordine dei Frati minori (in seguito: Provincia dei Frati minori) al decreto ingiuntivo notificatole ad istanza della Spinosa Luigi s.r.l., ritenne l’opponente priva di legittimazione passiva all’azione svolta per il pagamento di opere di restauro e consolidamento della chiesa e convento Quisisana in Castellammare di Stabia, e revocò il decreto.
Contro la sentenza propose appello la parte soccombente, deducendo che il contratto di appello, in forza del quale il decreto ingiuntivo era stato chiesto ed ottenuto, e che era stato stipulato in seguito alla concessione da parte del Provveditorato alle OOPP della Campania, era intercorso con l’appellata, e non già personalmente con i padri Paribello e Coppeta,succedutisi nel tempo quali superiori del convento, come erroneamente ritenuto dai giudici di primo grado.
L’appellata Provincia dei Frati minori e il Ministero dei LLPP si costituirono resistendo al gravame.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza depositata il 21 febbraio 2000, accolse l’appello. Osservò il giudice di appello che il contratto di appello in questione era stato stipulato tra la “Chiesa di Santa Maria Loreto e Casa religiosa Castellammare di Stabia”, definita nel contratto ente appaltante, e l’impresa Spinosa Luigi, con riferimento alle opere in concessione a carico del Ministero LLPP legge 219-81. La legittimazione dell’ente appellante era poi rafforzata dalla lettera in data 27 maggio 1997 del Ministro provinciale dei Frati minori, che confermava il riferimento del contratto alla Provincia napoletana del SS. Cuore di Gesù, precisando che il reverendo Coppeta restava concessionario anche se non ricopriva più l’ufficio di superiore del convento, ciò che sarebbe stato superfluo se detto reverendo fosse stato considerato ad personam e non quale rappresentante dell’ordine che occupa il convento. Nè a diversa soluzione si sarebbe pervenuti valutando il contenuto dell’art. 38 c.c., perché l’ente ecclesiastico in questione non aveva riconoscimento giuridico, con la conseguenza che le attività dei suoi rappresentanti ricadono sul fondo comune senza limiti nel caso di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.
Estraneo alla fattispecie era invece il tema dei rapporti tra concessionario e Ministero concedente, al quale soltanto sarebbe stata applicabile la legge n. 219-1981.
Per la cassazione della sentenza di appello, notificata in forma esecutiva il 18 maggio 2000 alla Provincia dei Frati minori in persona del suo legale rappresentante, quest’ultima ha proposto ricorso con atto notificato il 24 maggio 2000 al Ministero dei lavori pubblici, e il 25 maggio 2000 alla Spinosa Luigi s.r.l., proponendo quattro motivi, illustrati anche con memorie.
La società intimata resiste con controricorso notificato il 4 luglio 2000.

Diritto

Con il primo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione delle norme sull’interpretazione del contratto, frutto di omessa, insufficiente contraddittoria motivazione della sentenza impugnata delle risultanze processuali; si deduce che il contratto richiamato reca l’intestazione “contratto d’appalto dei lavori di riparazione della Chiesa di S. Maria di Loreto (S. Francesco) e Casa religiosa, Via Salita Quisisana, Castellammare di Stabia (NA) – legge 219-81”, e prosegue dichiarando che in quella sede si sono costituiti il rev.
Par. Pasquale Paribello e il signor Luigi Spinosa, senza alcun riferimento alla Provincia napoletana dei Frati minori, o alla qualità di rappresentante della medesima in capo al padre Paribello (e successivamente al padre Coppeta); riferimento assente anche nei decreti di nomina del Provveditorato regionale alle OO.PP. per la Campania, che individua in quelle persone solo la carica religiosa di parroco o superiore pro tempore della chiesa da restaurare. Nè il Tribunale aveva considerato che nello stesso ricorso per decreto ingiuntivo si affermava che il contratto era intervenuto tra il concessionario p. Paribello e la ditta individuale Spinosa Luigi; e neppure aveva preso in esame le significative dichiarazioni rese al Pretore sia dal padre provinciale Paolo Di Somma e sia da Maurizio Spinosa, che nel ricorso si riportano testualmente, e in forza delle quali altra causa basata sullo stesso contratto di appalto allegato alla Spinosa s.r.l. a fondamento delle sue pretese era stata definita in modo opposto. Si aggiunge che il soggetto erroneamente indicato dal Tribunale come appaltante, è cioè la chiesa di Santa Maria di Loreto e casa religiosa Castellammare di Stabia, se mai sussistente, sarebbe soggetto giuridico completamente diverso dalla Provincia dei Frati minori.
Con il secondo motivo, rubricato come violazione e falsa applicazione delle norme sulla disponibilità e sulla valutazione delle prove, e vizio di motivazione, si deduce che il documento utilizzato dal giudice di appello per trovarvi conferma della legittimazione passiva della Provincia dei Frati minori era stato considerato in maniera insufficiente, ed avulsa degli altri documenti che lo avevano preceduto e seguito. Con esso, infatti, la Provincia dei Frati minori, rispondendo ad una contestazione del Provveditorato OOPP per la Campania in punto di obbligazione per la revisione prezzi, affermava che unico concessionario dei lavori era il p.
Raffaello Coppeta, che avrebbe ricoperto l’incarico – pur non essendo più superiore dei lavori – sino all’espletamento degli adempimenti riferiti alla Commissione; e il Provveditorato, nella sua risposta in data 1 giugno 1997 prodotta in atti, e del tutto ignorata dal giudice di merito, aveva espressamente riconosciuto il suo precedente errore, e la qualità di concessionario in capo al rev. Coppeta, subentrato all’ex concessionario p. Paribello.
Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 c.c. Si deduce che la norma in questione trova applicazione nel caso di obbligazioni assunte da coloro che rappresentano l’associazione non riconosciuta, e che hanno agito in nome e per conto della stessa; e che nella fattispecie non era emerso, nè era stato mai dimostrato, che il concessionario e contraente p. Paribello avesse ricoperto la carica di legale rappresentante della Provincia dei Frati minori o che avesse agito in nome e per conto della medesima. Sul punto il Tribunale, con motivazione insufficiente, si era limitato a dichiarare l’applicabilità dell’art. 38 c.c., senza nulla rilevare circa i rapporti tra p. Paribello e la Provincia dei Frati minori, la quale si limita a nominare i parroci per le numerose chiese e conventi appartenenti all’ordine, e circa la stessa normativa in materia di concessione di lavori pubblici.
Con il quarto motivo si denuncia l’omesso esame degli altri motivi di opposizione al decreto ingiuntivo, richiamati nella comparsa di costituzione in appello, dove erano state riproposte le difese spiegate dinanzi al primo giudice e mai rinunciate.
I motivi di ricorso, che investono l’impianto argomentativo della sentenza impugnata nella sua interezza, possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono fondati nei limiti appresso indicati.
La sentenza impugnata non contiene una esposizione del fatto, nè una descrizione dello svolgimento delle pregresse fasi processuali, monitoria e di opposizione in primo grado. Non si conoscono esattamente, pertanto, le posizioni delle parti nel merito della controversia.
In ordine alla parte che doveva ritenersi contrattuale obbligata al pagamento del corrispettivo dell’appalto, risulta che la società appaltatrice la identificava, nell’atto di appello, nella Provincia dei Frati minori; quest’ultima sosteneva, invece, la propria estraneità al contratto, sul duplice presupposto che in esso la Provincia religiosa non era menzionata, e che il firmatario del contratto non aveva agito per conto di essa. Sul punto, il tribunale napoletano si è limitato ad osservare che, nel contratto, è indicato quale ente appaltante la Chiesa di Santa Maria Loreto e Casa religiosa Castellammare di Stabia, ed a trarre da questa premessa la conclusione che l’appellata Provincia dei Frati minori sarebbe obbligata, ma non ha indicato gli elementi di fatto nè le regole giuridiche di imputazione che dovrebbero giustificare tale affermazione, vale a dire le ragioni per le quali la Provincia dei Frati minori risponderebbe delle obbligazioni assunte dalla Chiesa e dalla Casa menzionate nel contratto.
In particolare, l’affermazione che nel contratto figurerebbe appaltante la Chiesa di Santa Maria Loreto e Casa religiosa Castellammare di Stabia non ha costituito la premessa di un accertamento della natura giuridica del soggetto indicato; al contrario, la “Chiesa” e la “Casa”, indicate unitariamente ma con la rispettiva iniziale maiuscola, come nomi propri, come tali designanti degli enti, sono considerate nel seguito – sebbene del tutto implicitamente – alla stregua di edifici, come tali costituenti solo dei beni compresi nel patrimonio della Provincia dei Frati minori.
Ora, anche in considerazione del fatto che secondo la parte ricorrente il contratto sarebbe stato sottoscritto dal parroco della Chiesa menzionata, e che la stessa società appaltatrice, nel suo controricorso, individua il concessionario del lavoro nelle persone dei parroci succedutisi nella titolarità della Parrocchia interessata all’esecuzione delle opere, occorre ricordare che:
– a norma dell’art. 7, comma secondo, l. 25 marzo 1985, n. 121, ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono già provvisti, la Repubblica italiana, su domanda dell’autorità ecclesiastica e con il suo consenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti e approvati secondo le norme del diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione o di culto;
– a norma dell’art. 29, l. 20 maggio 1985, n. 222, con provvedimenti dell’autorità ecclesiastica competente, sono state determinate entro il 30 settembre 1986, la sede e la denominazione delle parrocchie costituite nell’ordinamento canonico, e tali enti hanno acquistato la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’interno – emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici – che ha conferito alle singole parrocchie la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto; tale determinazione, secondo la dottrina, ha avuto l’effetto di equiparare la situazione di tali enti nello Stato alla situazione in cui si trovano nel diritto canonico;
– quanto alle associazioni religiose, a norma dell’art. 29, comma secondo lett. A del Concordato, lo Stato italiano si era già impegnato a riconoscere la personalità giuridica alla Associazioni religiose ed anche alle “Case” religiose quando dalle regole particolari dei singoli Ordini fosse attribuita alla medesima la capacità di acquistare e possedere;
– l’art. 7 della l. 20 maggio 1985, n. 222 ha dettato delle disposizioni aggiuntive, che qui non occorre ricordare, essendo mancata al riguardo ogni indagine del giudice di merito, e che comunque, non contraddicono l’impostazione data al riconoscimento della personalità di questi enti dal Concordato.
In tale quadro normativo, la premessa della partecipazione al contratto di una Chiesa e di una Casa religiosa non era sufficiente a giustificare l’attribuzione degli effetti del contratto medesimo alla Provincia napoletana dei Frati minori, e l’affermazione qui esaminata, illogica così come enunciata, mette capo ad una conclusione immotivata.
Inconcludente, per dedurne il riferimento del contratto alla Provincia dei Frati minori, è poi l’altro argomento utilizzato in sentenza, vale a dire che, secondo un documento prodotto in giudizio, il Ministro provinciale dei Frati minori aveva affermato che il superiore del convento, Reverendo Coppeta (evidentemente firmatario del contratto, come – nel silenzio della sentenza – si deve supporre dalla lettura degli scritti difensivi delle parti), era rimasto concessionario delle opere anche dopo essere cessato dalla carica.
Secondo il giudice di merito, infatti, la precisazione dimostrerebbe che la persona fisica in questione era stata considerata quale rappresentante dell’Ordine che occupa il convento.
Ora, l’individuazione della parte del contratto di appalto era un punto decisivo, nell’accertamento del quale il fatto che la persona fisica firmataria avesse poteri rappresentativi, oltre che della Chiesa e della Casa – soggetti stipulanti, secondo un accertamento definito ineludibile nella stessa sentenza – anche di altri enti o associazioni si presenta come irrilevante, se non si aggiunge che i soggetti apparentemente stipulanti sarebbero privi di personalità giuridica, e che di quegli altri enti, o associazioni, sarebbe stato speso il nome.
D’altra parte, posto che si debba in concreto ricercare un soggetto stipulante diverso dalla Chiesa e dalla Casa, e si debba inoltre ritenere che il reverendo Coppeta aveva speso il nome della Provincia religiosa nella stipulazione del contratto, non sono indicate le ragioni per le quali si attribuisce al superiore di un convento, appartenente alla Provincia di un ordine religioso, l’effettiva rappresentanza legale della Provincia medesima, che si proclama estranea al contratto.
Infine, insufficiente sotto diversi aspetti, nella sua stessa enunciazione, è l’affermazione che l’ente ecclesiastico in questione non avrebbe riconoscimento giuridico, con la conseguenza che le attività dei suoi rappresentanti ricadrebbero sul fondo comune senza limiti, nel caso di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. E, infatti, non è innanzi tutto esplicitato se l’ente ecclesiastico al quale ci si riferisce sia la Casa religiosa (nonché la stessa Chiesa), o la Provincia dei Frati minori. Se è a quest’ultima che si intendeva far riferimento, l’affermazione che si tratterebbe di associazione non riconosciuta avrebbe richiesto – tenuto conto delle norme che regolano la materia – accertamenti di fatto, che invece sono del tutto mancati.
Posto, poi, che la Provincia dei Frati minori sia effettivamente un’associazione non riconosciuta, ciò non esonera dall’osservanza delle regole generali, più volte ribadite da questa Corte. Pertanto, innanzi tutto, si deve accertare che nella stipulazione del contratto il supposto rappresentante abbia speso il nome dell’associazione rappresentata; in secondo luogo, poiché la disciplina delle associazioni non riconosciute, salvo che per la determinazione degli organi esterni preposti alla rappresentanza dell’ente di fatto, per tale determinazione occorre riferirsi alla rappresentanza volontaria conferita, espressamente e tacitamente, dagli accordi degli associati.
In conclusione, la sentenza dev’essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, che, nel decidere sulle questioni devolute al suo esame, anche ai fini delle spese del presente giudizio di legittimità, accerterà se il soggetto giuridico che nel contratto di appalto figura quale appaltante debba identificarsi con la Provincia napoletana dei Frati minori, facendo applicazione delle norme vigenti in materia di soggettività giuridica degli enti ecclesiastici; in caso affermativo, accerterà altresì se il firmatario avesse il potere di impegnare la responsabilità della Provincia medesima, che avesse dichiarato di rappresentare.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli.
Così deciso a Roma, in camera di consiglio.