Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 26 Febbraio 2008

Sentenza 05 ottobre 1988, n.196/87

SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 5 OTTOBRE 1988. – UDO STEYMANN CONTRO STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE. – DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL RAAD VAN STATE DEI PAESI BASSI. – ATTIVITA’ECONOMICHE ESERCITATE DAI MEMBRI DI COMUNITA’RELIGIOSE – LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI. – CAUSA 196/87.

raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 06159

Nel procedimento 196/87,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell’ art . 177 del trattato CEE, dal Raad van State dei Paesi Bassi nella causa dinanzi ad esso pendente fra

Udo Steymann, residente in Amsterdam,
e
Staatssecretaris van Justitie,

domanda vertente sull’ interpretazione del trattato CEE, e in particolare degli artt . 2, 59 e 60 dello stesso,

LA CORTE ( sesta sezione ),

(omissis)

ha pronunziato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

1) Con provvedimento 3 giugno 1987, pervenuto in cancelleria il 24 giugno successivo, il Raad van State dei Paesi Bassi ha sottoposto a questa Corte, a norma dell’ art . 177 del trattato CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull’ interpretazione degli artt . 2, 59 e 60 del trattato CEE .

2) Dette questioni sono state sollevate nell’ ambito di una controversia fra il sig . Udo Steymann e lo Staatssecretaris van Justitie e mirano, in sostanza, a far stabilire in qual misura attività svolte in qualità di membro di una comunità religiosa possano essere qualificate come attività economiche o servizi, ai sensi delle summenzionate norme del trattato .

3) Il sig . Steymann, cittadino tedesco, ricorrente nella causa principale, si stabiliva nei Paesi Bassi il 26 marzo 1983 ed ivi esercitava, per un breve periodo, attività lavorativa subordinata come idraulico . Successivamente, egli diveniva membro della comunità religiosa “De Stad Rajneesh Neo-Sannyas Commune” ( in prosieguo : la “comunità Bhagwan “), che garantisce la propria indipendenza economica grazie ad attività commerciali quali la gestione di una discoteca, di una mescita di bevande e di una lavanderia automatica .

4) A titolo di partecipazione alla vita della comunità Bhagwan, il ricorrente effettuava taluni lavori come idraulico nell’edificio di detta comunità, nonché generici lavori domestici . Egli collaborava, inoltre, all’attività commerciale della comunità . Indipendentemente dalla natura e dalla portata delle sue attività, la comunità provvedeva comunque al fabbisogno materiale dell’ interessato .

5) Il 28 agosto 1984 il sig . Steymann chiedeva un permesso di soggiorno nei Paesi Bassi al fine di poter esercitare un’attività lavorativa subordinata . Il permesso gli veniva rifiutato dal capo della polizia locale . L’interessato chiedeva la revoca di questo provvedimento negativo allo Staatssecretaris van Justitie; con decisione 20 dicembre 1985, la domanda veniva respinta per il motivo ch’ egli non esercitava alcuna attività subordinata e che, perciò, non aveva la qualità di cittadino privilegiato CEE ai sensi della legislazione olandese in materia di polizia degli stranieri.

6) L’ 8 gennaio 1986, il sig . Steymann impugnava la suddetta decisione dello Staatssecretaris van Justitie dinanzi al Raad van State, sostenendo che, in quanto membro della comunità Bhagwan, egli è destinatario e prestatore di servizi da parte e a favore della stessa comunità . Il giudice nazionale sospendeva il procedimento e sottoponeva a questa Corte le seguenti questioni pregiudiziali :
“1 ) Se costituiscano attività economica, o servizio, ai sensi del trattato istitutivo della Comunità economica europea, le attività che consistono – e si esauriscono – nella partecipazione ad una comunità basata su una religione o su un’ altra concezione spirituale o filosofica della vita e nell’ osservanza delle regole di detta comunità, nella quale i membri si procurano reciprocamente vantaggi .
2 ) Se gli artt . 59 e 60 del trattato CEE debbano essere interpretati nel senso che non sussiste prestazione di servizi ai sensi dello stesso trattato qualora un cittadino di uno Stato membro si rechi nel territorio di un altro Stato membro per soggiornarvi a tempo indeterminato – stabilendo così la sua residenza in questo altro Stato membro – e dalla natura dei servizi da prestare non risulti una delimitazione temporale di detto soggiorno .
3 ) Se gli artt . 59 e 60 del suddetto trattato debbano essere interpretati nel senso che non sussiste fruizione di servizi ai sensi dello stesso trattato qualora un cittadino di uno Stato membro si rechi nel territorio di un altro Stato membro per soggiornarvi a tempo indeterminato – stabilendo così la sua residenza in questo altro Stato membro – e dalla natura dei servizi di cui egli fruisce non risulti una delimitazione temporale di detto soggiorno”.

7) Per una più ampia esposizione del contesto normativo e degli antefatti della causa principale, nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d’udienza. Questi elementi del fascicolo sono riportati qui di seguito soltanto in quanto necessario al ragionamento della Corte .

Sulla prima questione

8) La prima questione mira, in sostanza, a fare stabilire in qual misura attività svolte dai membri di una comunità fondata su una religione o su un’ altra concezione spirituale o filosofica della vita, nell’ ambito delle attività proprie di una siffatta comunità, possano qualificarsi come attività economiche ai sensi del trattato .

9) In proposito si deve rilevare preliminarmente che, tenuto conto degli obiettivi della Comunità, la partecipazione ad una comunità fondata su una religione o su un’ altra concezione spirituale o filosofica della vita non rientra nella sfera d’ applicazione del diritto comunitario se non in quanto possa essere considerata un’ attività economica ai sensi dell’ art . 2 del trattato .

10) Com’ è stato dichiarato dalla Corte nella sentenza 14 luglio 1976 ( causa 13/76, Donà / Mantero, Racc . pag . 1333 ), una prestazione di lavoro subordinato o una prestazione di servizi retribuita si configura come attività economica ai sensi della suddetta disposizione del trattato .

11) Per quanto riguarda le attività considerate nella causa principale, dal fascicolo risulta ch’ esse implicano lavori effettuati in seno e per conto della comunità Bhagwan nell’ ambito dell’ esercizio, da parte di quest’ ultima, delle sue attività commerciali . Sembra che questi lavori occupino uno spazio abbastanza importante nel modo di vita della comunità Bhagwan e che i membri di questa vi si sottraggano soltanto in circostanze particolari . A sua volta, la comunità Bhagwan provvede al fabbisogno materiale dei suoi membri, comprese le piccole spese, indipendentemente dalla natura e dall’ importanza dei lavori che questi compiono .

12) In un caso come quello considerato dal giudice nazionale, non si può escludere a priori che i lavori effettuati dai membri della comunità in questione costituiscano un’ attività economica ai sensi dell’ art . 2 del trattato . In effetti, nella misura in cui detti lavori, che sono intesi a garantire l’ indipendenza economica alla comunità Bhagwan, rappresentano un elemento essenziale della partecipazione alla comunità di cui trattasi, le prestazioni fornite da quest’ ultima ai suoi membri possono essere considerate come una indiretta contropartita dei loro lavori .

13) Si deve tuttavia osservare che, com’ è stato dichiarato dalla Corte nella sentenza 23 marzo 1982 ( causa 53/81, Levin, Racc . pag . 1035 ), deve trattarsi di attività di lavoro reali ed effettive, e non talmente ridotte da potersi definire puramente marginali ed accessorie . Ora, il giudice nazionale ha constatato che nella fattispecie i lavori sono reali ed effettivi .

14) Stando così le cose, si deve risolvere la prima questione dichiarando che l’ art . 2 del trattato CEE dev’ essere interpretato nel senso che costituiscono attività economiche le attività svolte dai membri di una comunità fondata su una religione o su un’ altra concezione spirituale o filosofica della vita nell’ ambito delle attività commerciali esercitate da tale comunità, qualora le prestazioni fornite dalla comunità ai suoi membri possano essere considerate come l’ indiretta contropartita di attività reali ed effettive .

Sulla seconda e sulla terza questione

15) La seconda e la terza questione sollevano, in sostanza, il problema relativo al se gli artt . 59 e 60 del trattato si riferiscono alla situazione di un cittadino di uno Stato membro che si rechi nel territorio di un altro Stato membro e vi stabilisca la propria residenza per fornire o ricevere in questo Stato prestazioni di servizi a tempo indeterminato .

16) In proposito, il governo olandese e la Commissione hanno giustamente osservato che gli artt . 59 e 60 del trattato non trovano applicazione in un caso del genere . Dallo stesso tenore letterale dell’ art . 60 risulta, infatti, che un’ attività esercitata a titolo permanente, o comunque senza prevedibili limitazioni di durata, non può essere soggetta alle disposizioni comunitarie relative alla prestazione di servizi . Siffatte attività possono invece rientrare nella sfera d’ applicazione degli artt . da 48 a 51 e, a seconda dei casi, da 52 a 58 del trattato .

17) La seconda e la terza questione vanno quindi risolte nel senso che gli artt . 59 e 60 del trattato non riguardano la situazione di un cittadino di uno Stato membro che si rechi nel territorio di un altro Stato membro e vi stabilisca la propria residenza per fornire e ricevere in questo Stato prestazioni di servizi a tempo indeterminato .

Decisione relativa alle spese

Sulle spese
18) Le spese sostenute dal governo olandese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti della causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .

Per questi motivi,

LA CORTE ( sesta sezione ),

pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Raad van State dei Paesi Bassi con provvedimento 3 giugno 1987, dichiara :

1 ) L’ art . 2 del trattato CEE dev’ essere interpretato nel senso che costituiscono attività economiche le attività svolte dai membri di una comunità fondata su una religione o su un’altra concezione spirituale o filosofica della vita nell’ ambito delle attività commerciali esercitate da tale comunità, qualora le prestazioni fornite dalla comunità ai suoi membri possano essere considerate come l’ indiretta contropartita di attività reali ed effettive.

2 ) Gli artt . 59 e 60 del trattato non riguardano la situazione di un cittadino di uno Stato membro che si rechi nel territorio di un altro Stato membro e vi stabilisca la propria residenza per fornire e ricevere in questo Stato prestazioni di servizi a tempo indeterminato.