Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 29 Giugno 2004

Sentenza 05 gennaio 2001, n.97

Cassazione Civile. Sezione Lavoro.
Sentenza 5 gennaio 2001, n. 97: “Applicabilità degli sgravi contributivi in favore delle imprese all’istituto, gestito da congregazione religiosa, che svolga servizio scolastico con finalità di lucro”.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Marino Donato Santojanni
Presidente
Mario Putaturo Donati V.
Consigliere Rel.
Pietro Cuoco
Corrado Guglielmucci
Aldo Matteis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto
da
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro – tempore, elett. dom. in Roma, via della Frezza n.17, presso l’Avvocatura Centrale, insieme agli avv.
Antonino Sgroi, Fabio Fonzo e Antonietta Coretti che lo rappresentano e difendono, per procura speciale in calce al ricorso;
RICORRENTE

CONTRO

ISTITUTO SCOLASTICO BEATA MARIA DE MATTIAS, in persona della procuratrice generale Suor Antonia Pertosa, elett. dom. in Roma, via F. De Sanctis n.15 presso l’avv. Antonio Pellegrini e Raffaele Bia,
da quest’ultimo rappresentato e difeso, per procura speciale a
margine del controricorso;
CONTRORICORRENTE

Per l’annullamento della sentenza del Tribunale di Bari in data 18
ottobre 1997, n. 3593 (R.G.N. 1773-1996); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 20-10-2000, la relazione della causa svolta dal Cons. Dr. Mario Putaturo Donati
Viscido; uditi gli avv. Antonino Sgroi e Antonio Pellegrini per delega dell’avv. Bia;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Maurizio Velardi che ha concluso per il rigetto dei primi due motivi
e per la dichiarazione di inammissibilità del 3 e del 4 motivo.

Fatto

Con sentenza del 29 gennaio 1996 il Pretore del lavoro di Bari: in accoglimento della domanda dell’Istituto scolastico Beata Maria De Mattias, dichiarava il diritto dello stesso agli sgravi contributivi previsti dalla legge n. 1089-1968, quale impresa esercente attività industriale; condannava l’Istituto al rimborso delle somme corrispondenti a decorrere dal 16 novembre 1978, oltre accessori; rigettava la domanda riconvenzionale volta alla corresponsione da parte della ricorrente degli oneri contributivi, quale impresa industriale.
La decisione, su gravame dell’INPS, veniva parzialmente riformata dal Tribunale locale che, con sentenza del 18 ottobre 1997, condannava l’appellato al pagamento degli oneri contributivi quale impresa industriale, confermando nel resto.
Osservava, in particolare, il Tribunale che: il diritto dell’Istituto scolastico agli sgravi previsti dalla legge n. 1089 del 1968 doveva essere riconosciuto, così come accertato dal Pretore, a decorrere dal decennio precedente la data di ricezione da parte dell’appellante della raccomandata 15 novembre 1988 che valeva a tutti gli effetti quale atto interruttivo della prescrizione, stante la espressa richiesta di concessione dei benefici; tale diritto era da porsi in relazione alla qualità dell’appellato di imprenditore industriale, ex art. 2195, n.1 c.c.; per l’esercizio di un’attività industriale, contemplata nella tabella A del t.u. n. 797 del 1955, l’Istituto scolastico era tenuto al pagamento degli oneri contributivi relativi.
L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi cui ha resistito l’Istituto con controricorso.

Diritto

Con il primo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 2082, 2195 e 2555 c.c., ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si censura l’impugnata sentenza per avere riconosciuto all’Istituto scolastico la natura di impresa industriale in base alla sola gestione di una scuola privata con organizzazione di impresa e scopo di lucro.
Al contrario il Tribunale, poiché si trattava di scuole di organismi di tendenza, avrebbe dovuto verificare se era stata offerta la prova, oltre che dello svolgimento di attività economica, anche della prevalenza dei fini economici su quelli ideologici e del mancato riflusso dell’eventuale residuo patrimoniale nelle casse dell’ente ecclesiastico per il suo sostentamento.
Sempre secondo il ricorrente, la fruizione degli sgravi contributivi da parte degli istituti scolastici privati pare porsi in contrasto con il dettato costituzionale di cui all’art. 33, comma terzo, della Costituzione.
Il motivo va rigettato perché infondato.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, che va in questa sede ribadita in quanto se ne condividono le ragioni poste a fondamento, fra le imprese industriali e commerciali sono da ricomprendersi, in quanto produttrici di un servizio, quelle aventi per scopo la gestione di istituti scolastici, senza che rilevino in contrario nè la qualità di congregazione religiosa, propria del gestore, allorché il detto servizio venga svolto per fini di lucro e non di religione e di culti (vedi Cass., S.U., 11 aprile 1994, n. 3353; Cass., 6 settembre 1995, n. 9395).
Siffatti principi sono stati richiamati ed applicati dal Tribunale che, dopo avere ricordato che il gestore della scuola non esplica attività didattica ma organizza gli elementi personali e quelli materiali che sono necessari per l’istituzione e il funzionamento del complesso servizio scolastico e che è sufficiente l’idoneità almeno tendenziale a ricavare dalla cessione dei beni o dei servizi prodotti quanto occorra per compensare i fattori produttivi impiegati e cioè a perseguire tendenzialmente il pareggio del bilancio, ha accertato nella specie che: ricorreva l’economicità dell’attività in quanto, con riferimento all’anno 1993, l’Istituto, pur in perdita, aveva fatto fronte al costo complessivo del servizio ricorrendo principalmente alle rette pagate dagli allievi, onde l’esclusione della erogazione del servizio con intento di liberalità e di assistenza; l’appellato era quindi imprenditore industriale ex art. 2195, n. 1, e, in quanto tale, aveva diritto agli sgravi previsti dalla legge n. 1089-1968.
Ma a ben vedere, di fronte a tali argomenti, le stesse censure formulate dal ricorrente, oltre che generiche, sono prive del carattere di decisività.
Nel primo profilo non è infatti indicato neppure il metodo in base al quale si sarebbe dovuto verificare la prevalenza dei fini economici su quelli ideologici.
Nel secondo aspetto è di tutta evidenza l’inesistenza di qualsiasi divieto di utilizzazione dell’eventuale residuo patrimoniale ai fini in esame.
Inammissibile è poi la eccezione di illegittimità costituzionale per contrasto con l’art. 33, comma terzo, Cost., in quanto non sorretta da alcuna argomentazione, nonostante l’elaborata motivazione sul punto della sentenza impugnata.
La questione è comunque manifestamente infondata poiché nei confronti degli enti di tendenza esercenti attività scolastica lo Stato non ha assunto alcun specifico onere di sovvenzionamento.
D’altro canto la legge n. 1089 del 1968 persegue la distinta finalità di incremento dell’occupazione con la previsione di particolari agevolazioni contributive valevoli per tutte le imprese industriali operanti nel mezzogiorno – e non solo per gli enti ecclesiastici svolgenti attività scolastica.
Con il secondo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si deduce che il Tribunale, anche a volere accedere integralmente al principio affermato dalla Corte di Cassazione, non ha verificato se l’Istituto scolastico, il quale aveva chiesto il riconoscimento del diritto agli sgravi contributivi a decorrere dal 1978, avesse dimostrato anno per anno l’esistenza dei requisiti idonei a fare qualificare l’attività svolta quale attività industriale.
L’ente ecclesiastico si era limitato, infatti, a produrre documentazione solo per l’anno 1993 e il giudice di merito aveva riconosciuto i chiesti sgravi sulla scorta di tale documentazione di un solo anno.
Il motivo è inammissibile.
Il preteso mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’Istituto avrebbe dovuto costituire motivo di appello avverso la decisione pretorile che quel diritto agli sgravi aveva riconosciuto.
Essendosi sul punto formato il giudicato, è preclusa in questa sede il riesame della questione.
Con il terzo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 1224 e 1282 c.c., ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si censura l’impugnata sentenza per avere liquidato sulle obbligazioni pecuniarie sia gli interessi legali che la rivalutazione, senza valutare se il richiedente – creditore aveva dimostrato che un pagamento tempestivo lo avrebbe messo in grado di evitare o ridurre quegli effetti economici depauperativi che l’inflazione produce a carico di tutti i possessori di denaro.
Con il quarto motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si deduce il non corretto uso del principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato da parte del Tribunale che, senza rilevare che l’ente in primo grado aveva chiesto la liquidazione dei precitati oneri accessori facendo uso del criterio del c.d. assorbimento, aveva invece riconosciuto cumulativamente entrambi.
Il terzo e quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente, sono anche inammissibili.
Avverso la decisione pretorile che aveva riconosciuto il diritto alla corresponsione degli accessori, l’INPS avrebbe dovuto proporre appello e denunciare l’eventuale errore in cui era incorso il giudice di primo grado.
Sennonché il gravame non investito tali questioni le quali, proprio perché coperte da giudicato, non possono più essere riesaminate in questa sede.
Il ricorso va perciò rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente.

P.Q.M

La Corte rigetta il ricorso.

(omissis)