Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 15 Dicembre 2004

Sentenza 05 febbraio 1997

Tribunale di Bologna. Sentenza 5 febbraio 1997: “Addebito della separazione per motivi di appartenenza confessionale”.

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con ricorso depositato in data 26 maggio 1993, N.A. chiedeva pronunciarsi la separazione coniugale dal proprio marito R.S. Y.B., per fatti addebitabili a quest’ultimo; chiedeva altresì provvedersi in merito all’affidamento ed al mantenimento del figlio minore David, sottolineando la necessita` che ne fosse inibito l’espatrio insieme al padre. Con comparsa in data 14 luglio 1993, si costituiva in giudizio il resistente, contestando, in fatto ed in diritto, le affermazioni di parte ricorrente, con particolare riferimento al ruolo attribuitogli all’interno della comunita` ebraica in Venezia ed ai timori espressi dalla madre in ordine alla negativa influenza delle regole religiose imposte dal padre sull’educazione e sullo sviluppo del minore. Al contrario, sosteneva che la sopravvenuta intollerabilita` della convivenza era da ascriversi al comportamento della moglie, che aveva, dapprima, preteso la conversione di entrambi i coniugi ai dettami piu` rigorosi della religione ebraica, e poi li aveva successivamente abbandonati, rifiutando di riappacificarsi con il marito. Chiedeva quindi l’addebito della separazione alla N., affidando a se´ il figlio minore David e regolamentando il diritto di visita della madre. All’udienza all’uopo fissata dinnanzi al Presidente del tribunale, comparivano entrambi i coniugi, riportandosi agli atti dei rispettivi difensori. Il Presidente, esperito vanamente il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava il figlio minore alla madre, disciplinando il diritto di visita del padre, e determinava in l. 800.000 mensili il contributo da versarsi da parte di quest’ultimo per il mantenimento del figlio. Il Pubblico ministero dichiarava di intervenire in giudizio, riservandosi le conclusioni.
La causa veniva quindi istruita con produzione di copiosa documentazione e con espletamento delle prove orali dedotte da entrambe le parti. Veniva altresì esperita consulenza tecnica d’ufficio sulle condizioni psico-affettive del minore e sui suoi rapporti con entrambi i genitori ed i rispettivi nuclei familiari di appartenenza, consulenza sulla quale venivano richiesti da entrambe le parti chiarimenti ed integrazioni, viste le molteplici richieste, da parte del B., di modifica dell’ordinanza presidenziale in merito alla disciplina del diritto di visita del figlio minore David.

(Omissis)

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Il ricorso, per cio` che concerne la domanda di separazione coniugale, e` fondato e dev’essere pertanto accolto.
Dall’istruttoria espletata e` emerso che tra i coniugi N.A. e B.R. Y.S. si e` determinata quella situazione di intollerabilita` della convivenza che costituisce il presupposto per la pronuncia di separazione coniugale, ai sensi dell’art. 151, primo comma c.c. L’aspra conflittualita` emergente dagli atti processuali, la fissazione di dimore distinte, la cessazione di ogni legame materiale e spirituale (resa evidente dal matrimonio religioso contratto dal B. con altra donna) dimostrano che nessuna comunione puo` essere ricostruita tra i coniugi. Passando a trattare, invece, le ulteriori questioni sollevate nel presente giudizio, deve essere esaminata, in primo luogo, la domanda di addebito avanzata da ambedue i coniugi, l’uno nei confronti dell’altro.
Da un lato, infatti, la N. attribuisce la responsabilita` per il fallimento dell’unione coniugale al comportamento del marito, il quale, completamente assorbito dal credo religioso ebraico, ed in particolare dal credo facente capo al cd. movimento Lubavitch, avrebbe imposto alla moglie ed al figlio un modo di vita impossibile, economicamente precario e caratterizzato da assenza di intimita` tra i componenti della famiglia e, cio` che piu` e` grave, avrebbe imposto perfino al figlioletto in tenera eta` la rigida osservanza di tutti i precetti, anche nel cibo e nell’abbigliamento, propri del movimento Lubavitch, determinando gravi ripercussioni sulla psiche del medesimo, manifestatesi in corrispondenza all’acme della crisi coniugale ed altresì durante il successivo giudizio di separazione coniugale. Dal canto suo, il B. sostiene che il deteriorarsi dell’unione coniugale e` da ascriversi unicamente al comportamento incostante ed irresponsabile della N., che, dopo aver preteso la conversione del marito, pur ebreo praticante, ai piu` rigidi precetti dell’impostazione religiosa ebraica secondo il movimento Lubavitch, ponendo addirittura tale conversione quale condizione per celebrare il matrimonio, si sarebbe poi immotivatamente discostata dalla religione stessa, che senza dubbio aveva rappresentato non solo motivo di incontro, ma anche di unione tra i coniugi, pretendendo che il marito facesse altrettanto e, soprattutto, pretendendo che anche il piccolo David, che fino ad allora era stato cresciuto ed educato secondo tali regole, le abbandonasse completamente.
Orbene, giova premettere, per meglio inquadrare la questione concernente il credo religioso dei coniugi, che da entrambi viene posto tra i motivi fondamentali della separazione, ed anche dell’addebito, che il movimento Lubavitch si caratterizza, all’interno del credo ebraico ortodosso, per una piu` rigida osservanza dei precetti della religione, che vanno a permeare e modellare l’intero stile di vita del credente dagli atti della quotidianita` all’aspetto esteriore ed all’abbigliamento. Inoltre, altro aspetto pregnante di tale movimento e` costituito dall’attitudine missionaria, nel senso che gli aderenti si prodigano al fine di diffondere il credo ebraico « puro » tra le popolazioni, e si battono con particolare fervore contro la « secolarizzazione » degli ebrei (documento B di parte attrice, testi H.A., C.L.G., N.S.).
All’esito dell’esame delle ampie deposizioni testimoniali raccolte, nonche´ dell’attenta ed approfondita analisi compiuta dal consulente tecnico d’ufficio sul minore e sulla coppia genitoriale e, necessariamente, sulle ragioni e sulle ripercussioni del contrasto insorto al suo interno, il Collegio ritiene che solo la domanda di addebito avanzata dalla N.A. debba essere accolta.
E` , infatti, provato che il B. imposto` la vita familiare, prima in Milano e poi a Venezia, ove i coniugi erano stati incaricati dalla Comunita` ebraica di gestire un Centro di accoglienza per ebrei, impedendo di fatto ogni intimita` familiare, secondo uno stile di vita improntato al nomadismo ed alla precarieta` economica: a Venezia, infatti, i coniugi abitarono per circa due anni (ma il periodo e` difficile da determinare, posto che, secondo quanto riferisce la madre della ricorrente, la coppia conduceva una « vita nomade », per raggiungere le varie comunita` Lubavitch), e comunque almeno fino al luglio 1992, in un retrobottega di ridottissime dimensioni (circa due metri per tre), ove erano sistemati il letto matrimoniale, la culla del bimbo ed uno stenditoio, e dal quale si transitava per accedere al bagno destinato anche agli avventori del centro di accoglienza gestito dai coniugi (testi D.N., B.M.G. in N., genitori della ricorrente). Nella stessa stanza abitata dai coniugi venivano, talvolta, addirittura ospitati ebrei di passaggio (testi D.N., M.G.B. in N., N.S.). Sul punto, le affermazioni rese dai genitori della ricorrente, che si recarono a Venezia due o tre volte, di cui una in occasione del festeggiamento del terzo compleanno di David (16 giugno 1992), non sono contrastanti con le dichiarazioni, apparentemente difformi, rese dalla teste N.C., in quanto quest’ultima riferisce dell’appartamento — piu` grande e luminoso — soltanto con riferimento alla fine dell’estate del 1992 (lavoro` a servizio del Centro di accoglienza gestito dai coniugi per soli tre mesi), e nemmeno con le dichiarazioni rese dalla teste B.M., la quale afferma che i coniugi avevano a disposizione a Venezia un appartamento, senza specificare pero` in quale periodo, ed aggiunge inoltre di non ricordarne ne´ l’ubicazione, ne´ l’estensione.
Precise e concordanti sono, inoltre, le deposizioni rese dai genitori della ricorrente in merito alla precarieta` della situazione economica dei coniugi, che vennero supportati dall’aiuto finanziario della famiglia della N. fin da prima del matrimonio, ed anche, soprattutto, dopo la nascita di David: in proposito, il teste N.D. significativamente afferma che le preoccupazioni espresse dalla propria figlia in ordine agli inevitabili problemi che la famiglia attraversava a causa della costante penuria di mezzi e della mancanza di una stabile fonte di redditi, non erano condivise dal marito, il quale era insensibile ai bisogni manifestati, tanto era assorbito da quello che lui definisce un « furore » religioso. E` altresì acclarato che la N. si prestava, presso il Centro di accoglienza, a preparare pranzi e cene a base di alimenti casher (vale a dire preparati secondo le regole Lubavitch) per comitive di decine di persone, con l’aiuto di una o due collaboratrici al massimo (testi D.N., M.G.B. in N., N.S.). La stessa ebbe a confidare, sia all’amica N.S., che alla madre di essere stanca di quel tipo di vita, della mancanza di intimita` con il marito (determinata dalla continua presenza di ebrei di passaggio) e della fatica impostale dalla gestione del Centro: facendo ritorno a Bologna presso la madre nell’estate del 1992, la N. rifiuto` infine di ricongiungersi a Venezia con il marito, sostenendo di non essere piu` in grado di sopportare quella vita.
Infine, nel periodo trascorso dai coniugi presso l’abitazione dei genitori della N., al fine di tentare la riconciliazione (autunno 1992-aprile 1993), i genitori della ricorrente (particolarmente attendibili sul punto, in quanto le discussioni di cui si parla, avvennero all’interno della loro abitazione ed in loro presenza) riferiscono di numerose discussioni tra i coniugi e le rispettive famiglie di appartenenza, nel corso delle quali la N. si era dichiarata disposta a riconciliarsi con il marito, a patto che costui abbandonasse l’estremismo religioso abbracciato, mentre il B. aveva sempre opposto un netto rifiuto. A tale proposito, non e` attendibile la deposizione resa dal fratello del resistente, B.Y., il quale afferma che la N. aveva posto l’abbandono, da parte del marito, della religione Lubavitch non gia` quale condizione per la riappacificazione, bens` per poter vedere il piccolo David: innanzitutto, infatti, il teste riferisce di aver assistito ad una sola riunione in cui
si discusse di tale argomento, ed inoltre riferisce che in quel momento la frattura tra i coniugi era gia` irreversibile. E` dunque presumibile che la riunione di cui B.Y. riferisce, si sia tenuta dopo l’aprile del 1993, allorquando avvenne la definitiva separazione di fatto tra i coniugi. Ne´ tantomeno tali deposizioni contrastano con le dichiarazioni rese dalle testi C.L.G. e M.B., le quali, affermando di aver avuto con la N. numerosi colloqui telefonici, al fine di convincerla a riappacificarsi con il marito, dicono che quest’ultima adduceva a motivo della decisione di separarsi diversi fattori tra i quali la religione ed il carattere del marito, ma nulla di piu` specifico riferiscono in merito alla natura ed alle cause dei contrasti insorti tra i coniugi.
E` da aggiungere, a mo` di conferma e chiusura di quanto dal Collegio desunto dall’esame delle ampie e circostanziate deposizioni testimoniali rese, in particolar modo, dai genitori della ricorrente, che le ragioni della crisi coniugale sono state attentamente chiarite e tratteggiate, sotto il profilo psicologico, dal consulente tecnico d’ufficio, con chiara ed esaustiva esposizione che il Collegio, sulla scorta delle risultanze processuali, condivide appieno. Egli riferisce, infatti, che A.N. e R.B. si sono « uniti » soprattutto per il comune interesse per la ricerca delle proprie radici, della propria originalita`, identita`, ed erano accomunati dalla ricerca di una verita` trascendente, che guarisse la nostalgia di esperienze infantili piacevoli e che colmasse altresì alcuni vuoti sperimentati, probabilmente, nella prima infanzia: essi avevano trovato l’uno nell’altro, insomma, una condizione di reciproco apprezzamento, rassicurazione, accettazione, che, in qualche modo, era strumentale allo svolgersi di un processo di maturazione-separazione dalla famiglia di origine, altrimenti inaffrontabile.
Tuttavia, l’esperienza religiosa, vissuta, oltre che con il sostegno della reciproca convinzione, nella tranquillante appartenenza al « gruppo » e nel raffronto con figure carismatiche, li ha dapprima uniti e poi separati, nella impossibilita` di conciliare i bisogni concreti, materiali ed affettivi, sia della coppia, che del minore, da un lato, con il bisogno di nutrimento e di conoscenza, con l’impegno sociale e missionario dall’altro. Si comprende, così, come la nascita di David abbia rappresentato, nell’unione tra i genitori, l’avvenimento che li ha posti inevitabilmente di fronte alla necessita` di affrontare problemi reali: bisogno di affetto, di presenza costante di entrambe le figure genitoriali, di stabilita` economica….bisogni e forti richiami che, mentre dalla madre furono avvertiti in modo sempre piu` pressante, trovarono la completa insensibilita` del padre, « continuamente alla ricerca scrupolosa se non ossessiva…del rispetto di norme esterne, che mentre sembra(va)no renderlo piu` libero e sicuro nell’appartenenza al gruppo, sembra(va)no renderlo meno libero e disponibile nella vita familiare » (inciso tratto dalla pagina 5 della prima relazione del consulente tecnico d’ufficio dott. Marco Mastella).
Tale chiara ed esaustiva analisi concorda, peraltro, con quanto dichiarato dai genitori della ricorrente, i quali, significativamente, riferiscono che la N. assecondava il marito nella rigorosa osservanza dei precetti Lubavitch nella speranza che costui si sarebbe, dinanzi alla nuova realta` familiare e sociale, adattato alle esigenze affettive e materiali insorte; ma che cio` non e` avvenuto, e che, anzi, il B. si mostro` sempre piu` intransigente verso gni «trasgressione », seppure minima. E` certo che in tale insensibilita`, portata all’estremo di non voler transigere, ne´ occasionalmente soprassedere alla propria rigida osservanza dei precetti imposti dall’estremizzazione del credo, neppure di fronte alle richieste in tal senso rivolte dalla N., non solo — dapprima — al fine di evitare l’epilogo piu` nefasto della crisi coniugale, ma anche e sopratutto nell’interesse del minore, puo` senza dubbio ravvisarsi una grave e reiterata violazione dei doveri scaturenti dal matrimonio, così come intesi e voluti dal nostro ordinamento. Perfino dinanzi al giudice istruttore il B. ha costantemente avanzato richieste di modifica dei provvedimenti presidenziali disciplinanti il proprio diritto di visita, che tenevano conto non gia` dell’interesse del minore, ma soltanto di quello che egli stesso riteneva l’unico ed assoluto fine primario, per se´ stesso e dunque anche per il minore, vale a dire la scrupolosa ed ossessiva osservanza dei precetti religiosi.
Con cio` non s’intende affermare che il B., come ogni altro cittadino nel nostro ordinamento, non abbia la piena ed illimitata liberta` di abbracciare qualsiasi confessione religiosa: al contrario, il Tribunale ha tenuto ben presente che, secondo l’orientamento ormai consolidato della nostra giurisprudenza, proprio perche´ il nostro ordinamento, laico e aconfessionale, assicura il diritto di ciascuno di professare la religione che piu` ritiene opportuna, manifestando la propria fede in qualsiasi forma, purche´ non contraria al buon costume, l’adozione o, ancora di piu` , il perseguimento, da parte di una persona, di una fede religiosa non condivisa o non apprezzata dal coniuge non puo`, di per se´, costituire motivo di addebito della separazione, non potendosi in alcun modo rimproverare ad un soggetto di esercitare un suo diritto costituzionale, nonostante la sua inevitabile incidenza sul menage familiare (Cass. n. 4498/1985; Cass. n. 5397/1989).
In questo senso, e` bene chiarire che il Tribunale non intende assolutamente, in questa sede, assumere una posizione stigmatizzante nei confronti di chi ha aderito ad una determinata fede religiosa, ne´ esprimere un giudizio di valore sugli insegnamenti impartiti nell’ambito di tale confessione. Un tale giudizio sarebbe fuori luogo, e del tutto inutile ai fini della decisione circa la domanda di addebito.
Tuttavia, quando la professione di un determinato credo, quale e`, nel caso di specie, quello dettato dal movimento Lubavitch (la cui bonta` o meritevolezza non e` certo l’oggetto del giudizio del Tribunale in questa sede) comporta, per l’aspetto particolarmente totalizzante, integralista e di intransigenza assunto dal singolo adepto, il venir meno a fondamentali doveri nell’ambito del rapporto con il coniuge e sia, soprattutto, tale da influire negativamente sull’educazione della prole, tale comportamento non puo` non assumere rilevanza ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 c.c. Se cio` e` vero, sia detto per inciso che anche se fosse provato (come puo` ritenersi senz’altro provato sulla scorta delle numerose testimonianze raccolte e della documentazione in atti) che anche la N. avesse aderito ed abbracciato, addirittura prima del B., il credo religioso Lubavitch per poi successivamente abbandonarlo, tale comportamento non puo` senz’altro essere considerato rilevante ai fini dell’addebito, perche´ tenuto nell’esercizio di una fondamentale liberta` costituzionale che, cos` come rende legittimi l’adozione e l’esercizio di una determinata religione, garantisce altres` la facolta` di dissociarsene senza conseguenze sanzionatorie. Così, anche se il B. lamenta in cio` il carattere incostante ed inaffidabile della moglie, non si puo` certo far discendere da tale valutazione l’ascrizione della responsabilita` per il fallimento dell’unione coniugale, perche´ nessuna prova il B. ha fornito in ordine al fatto che dall’abbandono da parte della moglie della rigida osservanza dei precetti Lubavitch siano derivate gravi violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio, o pregiudizi alla prole: se, infatti, puo` ben ritenersi che il credo religioso abbia rappresentato, per la coppia, forte e profonda motivazione di unione, da cio` non puo` farsi discendere la conseguenza che il mutamento di un aspetto sè intimo ed incoercibile della personalita` possa essere sanzionato con l’addebito. E` quindi infondata, e va respinta per tali motivazioni, la richiesta di addebito avanzata dal B. nei confronti della N.
Si e` gia` detto, invece, che le violazioni poste in essere dal B. dei doveri imposti dal matrimonio, per il rigido ed ossessivo attaccamento a tutti gli aspetti del credo religioso professato, si sono manifestate nell’ambito del rapporto con la moglie, nei cui confronti il B. e` venuto
meno ai doveri di collaborazione e di assistenza morale e materiale. Ma anche nei confronti del figlio il comportamento del B. si e` tradotto in grave pregiudizio per il sereno ed equilibrato sviluppo dello stesso. L’attivita` di gestione del Centro, dapprima, cos` faticosa ed assorbente, impediva ad entrambi i genitori di sorvegliare ed accudire adeguatamente il figlio David: lo stesso, di appena tre anni, veniva infatti lasciato libero di giocare e girovagare nel campo antistante al Centro di accoglienza, privo di ogni sorveglianza (non e` attendibile, al proposito, la dichiarazione resa dalla teste N.C., la quale « suppone » che il bambino fosse sorvegliato sol perche´ dall’altra parte del campo c’era un negozio di alimentari sempre gestito dal B.). In costanza della crisi genitoriale, poi, i comportamenti integralisti e totalizzanti del padre hanno determinato nel piccolo David confusione e contrasti: significativa al proposito, oltre naturalmente all’introspezione effettuata dal consulente tecnico d’ufficio, e` la testimonianza resa dalla madre della ricorrente, la quale ha riferito che, in seguito ai periodi trascorsi con il padre, il bimbo manifestava delle turbe comportamentali, quali, ad esempio, mangiare a tavola nascosto da una scatola (probabilmente trattandosi di cibi che il padre non gli consente di mangiare perche´ cos` prescrive la religione Lubavitch), o rifiutare di bere il latte « perche´ gli fa venire i diavoli nella pancia », turbe nel rapporto con il cibo che si sono risolte — anche secondo quanto riferito dal consulente tecnico d’ufficio — dopo l’intervento di una psicologa dell’Usl.
E` bene, a questo punto, mettere in chiaro che, anche per quanto concerne il rapporto con il minore, e piu` precisamente la sua educazione religiosa, il Collegio non intende tutt’affatto negare al B. il diritto di impartire al figlio una educazione che lo accosti ai precetti della religione professata. Il fatto e` che il diritto alla educazione religiosa deve essere considerato non solo come diritto del genitore ma anche, e soprattutto, come diritto del minore, al quale l’ordinamento deve assicurare, fin dai primi anni di vita, un tipo di educazione aperta e tollerante, priva di vincoli e costrizioni, e soprattutto da condizionamenti mentali, tali da ostacolare non solo la sua liberta` di scelta, ma, in futuro, perfino la sua aggregazione alle strutture sociali con le quali egli entrera` inevitabilmente in contatto.
Questo criterio trova conferma anche nella nuova formula legislativa dell’art. 147 c.c., la quale, prescrivendo ai genitori il rispetto delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, appare estendere anche alla vita dello spirito la cautela che deve contraddistinguere l’opera educativa. Tale opera, peraltro, dovrebbe essere compiuta anche in considerazione del fatto che il minore va ad inserirsi in un tessuto sociale complesso, dove devono convivere e fondersi armoniosamente le piu` disparate personalita` ed usanze, talche´ non puo` non avvertirsi la contrarieta`, rispetto all’interesse primario al corretto inserimento del minore nella societa` in cui vive, dell’atteggiamento assunto dal B., il quale non solo tendeva (e tende) a rappresentare gli insegnamenti della propria religione come « assoluti » ed « indiscutibili », ma, di converso, trasmetteva al figlio un atteggiamento di intransigenza ed intolleranza verso i comportamenti degli altri, che venivano, alla fine, avvertiti nella coscienza del minore come « diversi », e che rischiavano di fare del minore stesso un « diverso ».
Deve quindi pronunciarsi l’addebito della separazione al B.R. S.Y..
Quanto all’affidamento del minore, il Tribunale ritiene di non discostarsi dalle ponderate e motivate indicazioni impartite in proposito dal consulente tecnico d’ufficio. La figura materna, nei confronti della quale David e` profondamente legato al punto di non tollerare prolungati allontanamenti (intolleranza che viene manifestata con diversi, chiari sintomi, apprezzati anche dal consulente tecnico d’ufficio), appare senza dubbio quella piu` idonea a garantire l’equilibrato e sereno sviluppo psico-fisico del minore. Al fine di assumere tale decisione, il Tribunale fa appello unicamente ai principi sanciti dall’art. 155, primo comma c.c., secondo i quali l’unico criterio che il giudice deve seguire al fine di individuare il genitore affidatario della prole, e` quello dell’interesse della medesima.
Orbene, la situazione di affidamento del minore alla madre, gia` disposta in via provvisoria ed urgente, appare la piu` idonea a ridurre al massimo i danni derivati al minore dalla crisi della famiglia, e ad assicurargli un ambiente sereno. Sotto questo profilo, non viene in considerazione soltanto il profondo attaccamento espresso dal minore (che esiste ed e` vivo anche nei confronti della figura paterna, seppure con diversi problemi di identificazione, riscontrati dal consulente tecnico d’ufficio), ma altresì la piu` spiccata attitudine della madre a garantire l’impartizione di una educazione aperta e completa, scevra da coercizioni volte a plasmare il minore stesso secondo il proprio personale convincimento.
Cio` che occorre tenere presente, infatti, e` che la personalita` di David, le sue esperienze, il suo bagaglio culturale dovranno formarsi in modo da garantirgli un regolare processo di socializzazione.
Tale finalita`, allo stato, non e` sufficientemente garantita dalla figura paterna, il cui atteggiamento, viceversa, sembra improntato ad una « segregazione » culturale tale da non garantire una formazione completa ed eclettica della personalita` del minore: si veda, al proposito, la illuminante testimonianza resa dal padre della ricorrente, in ordine alla intransigenza manifestata dal B. perfino nei confronti del desiderio della moglie di leggere libri non consentiti dalla religione Lubavitch, giungendo a gettarli dalla finestra, o di guardare la televisione. Sotto tale aspetto, non possono neppure essere sottaciute le acute osservazioni del consulente tecnico d’ufficio laddove dichiara di condividere le preoccupazioni espresse dalla madre di David, non tanto con riguardo all’estremismo religioso del padre (a suo tempo, da essa stesso condiviso), ma in riferimento alla tendenza di costui a « manipolare la verita` » e ad evitare di assumersi direttamente la responsabilita` delle proprie azioni in modo chiaro e coerente (che trova riscontro nell’esigenza di comportarsi secondo schemi eterodeterminati), e, soprattutto, in riferimento alla scarsa partecipazione all’osservazione di David e del suo mondo, accompagnata da una ostinata negazione del rendere conto dei suoi atti, certamente poco comprensibile e positiva per il minore.
Cio` non di meno, i contatti tra padre e figlio, riallacciati secondo le indicazioni impartite dal consulente tecnico d’ufficio al fine di preservare la serenita` e l’equilibrio del minore, dovranno svolgersi secondo il calendario gia` elaborato, abbastanza approfonditamente, di concerto con i consulenti di parte. E` peraltro essenziale che il padre venga espressamente ammonito ad astenersi, nei periodi in cui potra` vedere e tenere con se´ il figlio, dall’assumere atteggiamenti improntati ad intransigenza verso le regole di vita e, soprattutto, verso la cultura con cui David e` venuto a contatto con l’inserimento nell’ambiente sociale e scolastico in cui vive, curando di rispettare e favorire le sue naturali inclinazioni.
Quindi, il padre potra` vedere e tenere con se´ il piccolo David: a fine settimana alterni, andando il padre a prendere il figlio il venerdì al termine delle lezioni scolastiche e riaccompagnandolo presso il domicilio materno entro le ore 18 della domenica; potra` altres` vedere e tenere con se´ il figlio, nelle settimane in cui il padre non trascorre il fine settimana con il figlio, un pomeriggio alla settimana (mercoledì) dal termine delle lezioni scolastiche (ore 16,30) e riportandolo al domicilio materno entro le ore 20,30. A tale proposito, il Tribunale ritiene di non accogliere la richiesta, avanzata dal B., di poter anticipare l’orario di prelievo del figlio da scuola alle ore 12,30 nei mesi invernali, al fine di poterlo portare con se´ a Venezia rispettando il riposo sabbatico, o di prolungare, nei mesi estivi, il soggiorno presso di se´ del figlio dal gioved` alla domenica, rinunciando al mercoled` della settimana seguente: non appare, infatti, opportuno disattendere il suggerimento del consulente tecnico, in base al quale e` importante che le abitudini e gli orari scolastici di David siano rispettati, e che i periodi di lontananza dall’ambiente materno vengano contenuti e graduati. Inoltre, il B. ha la possibilita` — qualora ritenesse di non potere viaggiare da Bologna fino a Venezia dopo il tramonto per motivi religiosi — di pernottare col bimbo presso i propri genitori a Bologna: il che, inoltre, favorirebbe i contatti del bimbo con gli avi paterni.
Le festivita` ebraiche fondamentali, determinate secondo il calendario pubblicato annualmente con decreto legislativo, saranno trascorse, ad anni alterni, con ciascun genitore, ad eccezione delle festivita` che si protraggano per piu` di due giorni (Sukkot e Channuka), in occasione delle quali il B. potra` vedere e tenere con se´ il figlio dalle ore 16,30 del venerd` della settimana ove cade la festivita` alle ore 20 della domenica successiva, riaccompagnandolo al domicilio materno. In occasione delle altre festivita`, il padre potra` vedere e tenere con se´ David dalle ore 16,30 della vigilia alle ore 20,30 del secondo giorno festivo, riaccompagnandolo presso la madre. Inoltre, il padre potra` vedere e tenere con se´ il piccolo David per sette giorni durante le festivita` natalizie, ricomprendendo ad anni alterni il Natale o il Capodanno, per tre giorni durante le vacanze pasquali, ricomprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua, nonche´ per quindici giorni durante le vacanze estive, in periodo da fissarsi d’accordo con la madre entro il 31 marzo di ogni anno.
Il padre non potra` condurre con se´ all’estero il minore, salvo autorizzazione della madre all’iscrizione del medesimo nel passaporto del padre (attualmente, infatti, per quanto risulta dalla fotocopia prodotta, la cui conformita` all’originale non e` stata contestata, il minore non e` iscritto in tale passaporto).
Trattandosi, secondo quanto riferito dallo stesso consulente tecnico d’ufficio, di modalita` di esercizio del diritto di visita « sperimentali », che dovranno essere oggetto di verifica e di rivalutazione, sempre nell’interesse superiore al sereno ed equilibrato sviluppo della personalita` del minore, il Collegio ritiene opportuno disporre, mediante la cancelleria, che i Servizi sociali competenti effettuino periodica relazione (almeno trimestralmente per il primo anno a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza), sia al Tribunale civile di Bologna, che alla Procura presso il Tribunale dei minorenni in sede, sulla situazione psico-affettiva di David, nonche´ sui rapporti dello stesso con
entrambi i genitori ed i rispettivi nuclei di appartenenza, al fine di sollecitare, eventualmente, le modifiche ritenute opportune nelle condizioni di affidamento, adottabili anche d’ufficio nell’interesse della prole.

(Omissis)