Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 6 Luglio 2005

Sentenza 05 aprile 2003, n.5401

Corte di Cassazione. Sezione lavoro. Sentenza 10 dicembre 2002-5 aprile 2003, n. 5401: “Licenziamento del lavoratore subordinato e organizzazioni di tendenza”.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo MILEO – Presidente –
Dott. Paolino DELL’ANNO – Consigliere –
Dott. Michele DE LUCA – Rel. Consigliere –
Dott. Corrado GUGLIELMUCCI – Consigliere –
Dott. Camillo FILADORO – Consigliere –

ha pronunciato la seguente: SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L’ASSISTENZA AGLI SPASTICI SEZIONE UNICA DI MESSINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITTORIO VENETO 7, presso lo studio dell’avvocato PAOLO TARTAGLIA, rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE TOMMASINI, giusta delega in atti;
ricorrente

contro

Z. A.;
intimato

avverso la sentenza n. 645-00 del Tribunale di MESSINA, depositata il 29-01-01 – R.G.N. 825-98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10-12-02 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l’Avvocato TOMMASINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso ed assorbimento degli altri.

Fatto

Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Messina confermava la sentenza del pretore della stessa sede in data 2 marzo 1988, che aveva accolto la domanda proposta da Antonio Zinna contro il datore di lavoro, Associazione italiana per l’assistenza agli spastici (A.I.A.S.) – Sezione unica di Messina, per ottenere – previa declaratoria di illegittimità del proprio licenziamento – pronunce consequenziali (ai sensi dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970) di reintegrazione nel posto di lavoro, corresponsione di retribuzioni, risarcimento del danno.
Per quel che ancora interessa, osservava, infatti, il giudice d’appello:
– l’Associazione italiana per l’assistenza agli spastici (A.I.A.S.), “pur essendo un ente a carattere non imprenditoriale, non può fruire di esonero dall’obbligazione reintegratoria, atteso che gli scopi dell’associazione, esplicati nell’art. 2 dello statuto ed orientati alla promozione dello viluppo della cultura dell’handicap, non sanno riconducibili ad alcuna delle finalità fissate dal primo comma dell’art. 4 (dalla legge n. 108 del 1990)” per le organizzazioni di tendenza, esonerate contestualmente dalla tutela reale;
– la sezione di Messina dell’Associazione occupa stabilmente più di quindici dipendenti, come emerge dalla documentazione prodotta (elenchi forniti dalla stessa sezione all’AUSL n. 5 ed all’assessorato alla sanità della Regione siciliana) – non avendo la stessa parte addotto elementi atti a suffragare il proprio assunto che si trattasse di personale da assumere a seguito di una convenzione di ampliamento rimasta inattuata – nonché dall’informativa dell’Ispettorato del lavoro;
– il precetto intimato dal lavoratore – per il pagamento di somme a titolo di retribuzione – non implica disinteresse nè, tantomeno, rinuncia tacita alla reintegrazione – non essendo il lavoratore gravato di alcun onere ai fini della propria reintegrazione – e,- peraltro, non reca l’opzione per l’indennità sostitutiva, per la quale aveva perso la facoltà in dipendenza del decorso del tempo;
– “le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, sono poste a carico dell’appellante” Associazione italiana per l’assistenza agli spastici (A.I.A.S.) – Sezione unica di Messina.
Avverso la sentenza d’appello, la soccombente Associazione italiana per l’assistenza agli spastici (A.I.A.S.) – Sezione unica di Messina propone ricorso per cassazione, affidato e quattro motivi ed illustrato da memoria.
L’intimato non si è costituito nel giudizio di cassazione.

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso – denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 18 legge n. 300-70, 1, 2 e 4 legge n. 108-90, 8 legge n. 604-66), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) – l’Associazione italiana per l’assistenza agli spastici (A.I.A.S.) – Sezione unica di Messina censura la sentenza impugnata per avere negato che l’associazione ricorrente possa essere qualificata organizzazione di tendenza – come tale esclusa dal campo d’applicazione della tutela reale contro i licenziamenti illegittimi – sebbene non avesse carattere imprenditoriale, siccome riconosce lo stesso Tribunale, ma fosse un ente morale senza fini di lucro, che -come risulta dallo statuto della stessa associazione – è costituita in forma di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) e “svolge ogni attività (…) utile al raggiungimento delle finalità e degli scopi indicati” contestualmente – quale la “promozione dello sviluppo della cultura dell’handicap”, che considera “basilare”, e la promozione di “iniziative ed attività tese a soddisfare i bisogni delle persone con disabilità e della loro famiglia” – “senza fini di lucro”, appunto, e “con assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione”.
Con il secondo motivo – denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 18 legge n. 300-70, 1, 2 e 4 legge n. 108-90, 8 legge n. 604-66), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) – la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che il numero dei propri dipendenti fosse superiore a quindici unità.
Con il terzo motivo – denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 18, quinto comma, legge n. 300-70), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) – la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere negato che controparte avesse rinunciato alla reintegrazione nel posto di lavoro, mediante l’opzione per l’indennità sostitutiva.
Con il quarto motivo – denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 91 c.p.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) – la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere posto a proprio carico le spese processuali.
Il primo motivo di ricorso è fondato e l’accoglimento, che ne consegue, assorbe gli altri motivi dello stesso ricorso.

2. Invero la tutela reale contro i licenziamenti illegittimi (“di cui all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, come modificato dall’articolo 1 della presente legge” 11 maggio 1990, n. 108) non trova applicazione – per espressa previsione (dell’art. 4, primo comma, seconda ipotesi, della stessa legge n. 104 del 1990), senza che ne risulti violato il principio di uguaglianza (art. 3 cost.) nè altro principio o disposizione della costituzione (vedi Cass. n. 10640 del 2000) – “nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto”.
Ai fini della configurazione di una organizzazione di tendenza – come tale esclusa, per quanto si è detto, dal campo d’applicazione della tutela reale – è necessario che si tratti di datore di lavoro “non imprenditore”, che svolga – “senza fini di lucro” – “attività di natura politica, sindacale culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto” (vedi, per tutte, Cass., sez. un., n. 3353-94; sez. lav. n. 13721-2001, 12926-99, 9237-98, 9734, 7690-95, 5832-94), a prescindere dalla caratterizzazione ideologica – per alcune delle stesse attività (culturali, appunto, e di istruzione) – essendo quella caratterizzazione implicita, almeno di regola, per le altre attività (politica, sindacale, di religione o di culto).
Non risulta, invece devoluta alla decisione di questa Corte la questione concernente la rilevanza – parimenti al fine dell’esonero dalla tutela reale – della caratterizzazione ideologica – anziché neutra – delle mansioni assegnate al lavoratore licenziato (sul punto, vedi, in senso positivo, Cass. n. 13721-2001, cit. ed, in senso contrario, Cass. n. 9237-98, cit.).
Alla luce dei principi di diritto enunciati, la sentenza impugnata merita le censure, che le vengono mosse con il primo motivo di ricorso.
Infatti il Tribunale nega la configurazione – come organizzazione di tendenza – dell’associazione ricorrente, pur riconoscendone il “carattere non imprenditoriale”, nonostante la “natura culturale” dell’attività, esercitata dall’associazione medesima, di “promozione dello sviluppo della cultura dell’handicap”.
L’accoglimento dello stesso motivo comporta – per il suo carattere, all’evidenza pregiudiziale – l’assorbimento degli altri motivi di ricorso.

3. Pertanto il primo motivo di ricorso dev’essere accolto, mentre vanno dichiarati assorbiti gli altri motivi.
Per l’effetto, la sentenza impugnata dev’essere cassata – in relazione al motivo accolto – con rinvio ad altro giudice d’appello, designato in dispositivo, perché proceda al riesame della controversia – uniformandosi al principio di diritto enunciato – e provveda, contestualmente, al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione (art. 385, comma 3 , c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri motivi di ricorso; Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Catania, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.