Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 14 Ottobre 2003

Sentenza 04 marzo 1996, n.479

Corte d’Appello civile di Napoli. Sentenza 4 marzo 1996, n. 479.

(Tedesco; D’errico)

Fatto e Diritto

Raffaele Mollo e Pia Salina Canderle hanno proposto ricorso congiunto diretto ad ottenere la declatoria di efficacia in Italia della sentenza ecclesiastica indicata in epigrafe.

Secondo il collegio, l’istanza non può essere accolta.

Com’è già stato rilevato in un altro caso analogo sottoposto all’esame di quest’ufficio (cfr. sent. n. 2857/93) – e il principio risulta ora affermato anche dal S.c. (sent. 4-7-94 n. 6301) – la dichiarazione di efficacia in Italia della sentenza di nullità del matrimonio emessa dai tribunali ecclesiastici, ai sensi dell’art. 8 par. 2 del Protocollo addizionale 18-2-84, reso esecutivo con la legge n. 121/85, presuppone (come si evince dal disposto di cui alla lett. a) che il matrimonio di cui è stata dichiarata la nullità consista esattamente nel matrimonio concordatario contemplato nel par. 1 dalla citata disposizione. E tale non è (e non potrebbe essere) il matrimonio che, per essere stato celebrato dinanzi a ministri del culto in uno Stato diverso da quello italiano, non può essere stato accompagnato e/o seguito dalle formalità prescritte dalla stessa norma: lettura degli articoli del c.c. riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi e, soprattutto, redazione dell’atto di matrimonio in doppio originale con invio di uno di essi all’Ufficiale di Stato civile e trascrizione in Parte II serie A (nella specie, infatti, il matrimonio fu trascritta in parte II Serie C, semplicemente come matrimonio celebrato all’estero)

(omissis)