Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 28 Settembre 2008

Sentenza 04 giugno 2008, n.741

T.A.R. Sicilia, Sentenza 4 giugno 2008, n. 741: “Opere di manutenzione straordinaria di beni culturali di proprietà ecclesiastica”.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Terza, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso R.G. n.2158/2007 proposto dalla Parrocchia Madonna della Consolazione, in Termini Imerese (riconosciuta con D.M. 15/1/1987 n.21) in persona del Parroco pro-tempore, Sacerdote G.S., e dall’Arch. M. L., rappresentati e difesi, per procura in calce al ricorso, dall’avv.to Nunzio Pinelli, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Palermo, Piazza Virgilio n.4;

contro

il Comune di Termini Imerese, in persona del Sindaco pro-tempore, autorizzato a stare in giudizio giusta deliberazione di G.M. n. 322 del 15/11/2007, rappresentato e difeso, per procura in calce all’atto di costituzione in giudizio, dall’avv.to Cruciano Valvo, elettivamente domiciliato in Palermo, via Terrasanta n.93, presso l’avv.to Antonio Valvo;

per l’annullamento, previa sospensione
-della Determinazione Dirigenziale n.291/07 del 25/07/2007;
-dell’Avviso pubblico indetto dal Dirigente del III Settore LL.PP. per la selezione dei professionisti da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento di incarico professionale relativo alla progettazione esecutiva, D.L., misura, contabilità ed assistenza al collaudo dei lavori di manutenzione della Chiesa di Maria SS della Consolazione, pubblicato in data 01/08/2007;
-degli eventuali atti della selezione e dei relativi esiti;
-di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o conseguente, con particolare riguardo al Piano Triennale delle OO.PP. ;

per il risarcimento:
del danno subito e subendo, anche ai sensi dell’art. 2041 Cod. civ.;
Visto il ricorso introduttivo con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Termini Imerese;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Vista l’ordinanza n. 1858 del 26/11/2007 di rigetto dell’istanza cautelare, riformata in appello dal C.G.A. con ordinanza n.112/08;
Designato relatore alla pubblica udienza del 07/05/2008 il Consigliere Cosimo Di Paola;
Udito il procuratore dei ricorrenti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con decreto 01/03/2006 del Ministero dell’Economia pubblicato nella G.U.R.I. n.56 dell’08/03/2006, veniva concesso alla Parrocchia “Madonna della Consolazione” di Termini Imerese un contributo di € 250.000,00 per l’esecuzione di opere di manutenzione della Chiesa Parrocchiale. Il Parroco, di conseguenza, conferiva con disciplinare del 20/04/2006 l’incarico professionale per la redazione del progetto di cui agli artt. 16 e 17 L. 109/1994 ed art. 15 del D.P.R. 554/99, e per le incombenze successive. Su sollecitazione del predetto, in data 26/05/2006, il Sindaco di Termini Imerese provvedeva a richiedere al Ministero dell’Economia la somma finanziata. Il 29/11/2006 lo stesso Parroco relazionava al Sindaco sulle varie problematiche delle opere e rammentava che il 20/04/2006 era stato sottoscritto con l’odierno ricorrente Arch. L. disciplinare d’incarico ed era stato effettuato ogni studio preliminare. Quindi il Parroco il 16/04/2007 sottoscriveva gli elaborati progettuali nelle more predisposti dal Tecnico ricorrente e li sottoponeva al visto della Curia Arcivescovile. Cinque copie del progetto esecutivo, corredate della documentazione di rito, venivano inviate al Comune che però, con nota prot. n. 3040 del 30/05/2007 del Dirigente il III Settore li restituiva ritenendo che “ non fosse possibile accettare il conferimento di incarichi in totale elusione di tutte le procedure previste dalla legge…”

L’Arcidiocesi di Palermo il 22/06/2007 trasmetteva alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. gli elaborati progettuali muniti del proprio visto.

Veniva quindi adottata la determinazione dirigenziale in epigrafe, impugnata con ricorso notificato il 26/10/2007 e depositato il 06/11/2007 con cui si deduceva il seguente motivo di censura :

– Falsa applicazione del D.Lgs. n.163/2006. Violazione del protocollo d’intesa tra l’Assessore regionale ai BB.CC.AA. ed il Presidente della Regione Ecclesiastica Sicilia in data 11/06/1997. Violazione degli artt. 14 L. 109/94 e 11 D.P.R. 554/99, come recepiti nella Regione Siciliana, e dei principi in tema di programmazione delle OO.PP. Eccesso di potere per manifesta illogicità, ingiustizia e sviamento.

La Curia ha predisposto un progetto di manutenzione del monumento che è di sua proprietà affidando l’incarico ad un tecnico di fiducia (odierno ricorrente) in virtù dell’intesa intervenuta con l’Assessorato regionale BB.CC.AA. Inoltre, non v’è ragione per ritenere che la progettazione di opere manutentive relative ad un bene ecclesiale, assistite da contributo sol perché trattasi di bene monumentale, debba trasferirsi alla competenza esclusiva dell’Ente gestore del contributo, e non possa permanere invece all’Ente proprietario in forza degli accordi intercorsi a livello regionale.

Hanno chiesto in conclusione i ricorrenti l’annullamento, previa sospensione, della determinazione dirigenziale impugnata, con vittoria di spese.

Il Comune di Termini Imprese si costituiva in giudizio chiedendo genericamente il rigetto del ricorso producendo atti.

L’ordinanza n. 1858 del 26/11/2007 di rigetto della istanza cautelare veniva riformata in appello dal C.G.A. con ordinanza n.112/08;

Il Comune di Termini Imerese depositava memoria difensiva il 22/04/2008 con cui eccepiva l’inammissibilità del ricorso, in quanto le censure avrebbero dovuto essere rivolte avverso il decreto di concessione del contributo finanziario, e nel merito chiedeva comunque il rigetto del ricorso.

I ricorrenti depositavano memoria il 24/04/2007 con cui illustravano ulteriormente quanto dedotto col ricorso introduttivo ed insistevano per l’accoglimento dello stesso.

Alla pubblica udienza del 07/05/2008 il procuratore dei ricorrenti chiedeva che il ricorso venisse posto in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune di Termini Imerese secondo cui “ le censure andavano rivolte non tanto nei confronti di provvedimenti adottati dall’Amministrazione Comunale…ma quanto nei confronti del decreto 1/03/2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha individuato quale ente beneficiario del contributo di Euro 250.000,00 per la manutenzione della Chiesa Maria SS. della Consolazione proprio il Comune di Termini Imerese e non la Parrocchia ricorrente.”

L’eccezione è priva di pregio e va disattesa in quanto i ricorrenti non avevano motivo di dolersi della designazione del Comune di Termini Imerese quale ente gestore del contributo finanziario concesso, poiché quel che principalmente contava per la Parrocchia ( e per il tecnico incaricato ) era la prevista destinazione del contributo medesimo ai fini dei lavori di manutenzione della Chiesa Maria SS. della Consolazione. I ricorrenti, infatti, fanno valere le rispettive posizioni giuridiche di interesse legittimo nei confronti della determinazione dirigenziale con cui si affida l’incarico di progettazione esecutiva delle opere in questione, mediante procedura negoziata, ai sensi degli artt. 91, comma 2, e 57, comma 6, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e deducono, con unico motivo di censura, che non avrebbe dovuto attivarsi tale procedura in quanto:

-il monumento oggetto di manutenzione è di proprietà esclusiva della Curia;

-la Curia aveva già provveduto ad inoltrare il progetto alla Soprintendenza, in virtù dei rapporti intercorsi con l’Amministrazione regionale ( art.8 Intesa Ass.re reg.le BB.CC.AA. e Presidente Regione Ecclesiale Sicilia );

-la circostanza che il contributo concesso per le opere di manutenzione sia amministrato dal Comune non comporta che lo stesso debba necessariamente assumerne anche la progettazione;

-i lavori in questione sono stati inseriti nel Piano triennale OO.PP. solo per la disponibilità economica del contributo concesso, pur mancando una progettazione preliminare e definitiva;

-il Comune ha agito senza alcuna intesa con l’Ente ecclesiastico proprietario ( art. 9 Intesa cit. )

La censura merita di essere condivisa, nei sensi e limiti di seguito precisati.

Si era già evidenziato in sede di delibazione dell’istanza cautelare ( rigettata in primo grado ed accolta dal C.G.A.) che in relazione al fatto che il contributo fosse erogato al Comune di Termini Imerese per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria della Chiesa di Maria SS della Consolazione, non si potesse ravvisare alcuna deroga ai principi generali per cui la progettazione compete alla stazione appaltante dei conseguenti lavori ed inoltre si era osservato che, “ in conformità ai principi comunitari, la progettazione di lavori pubblici – categoria a cui debbono essere ricondotti i lavori in questione – deve essere affidata in esito ad una adeguata procedura di selezione “.

Si consideri al riguardo che ai sensi degli art. 90 e 91, d.lg. n. 163 del 2006 soltanto l’Amministrazione competente può elaborare direttamente la progettazione dell’opera pubblica da realizzare, ovvero affidarla a terzi mediante specifiche procedure di evidenza pubblica ( Consiglio Stato , sez. VI, 07 marzo 2008 , n. 1008 ).

Nella specie, la circostanza che il bene monumentale in questione sia di proprietà esclusiva della Curia non comporta che possa prescindersi dal seguire la procedura ad evidenza pubblica, in virtù di quanto previsto dall’art.8 dell’Intesa di cui sopra.

Ed invero l’Intesa tra l’Assessore regionale dei BB.CC.AA. ed il Presidente della Regione Ecclesiastica Sicilia siglata l’11 giugno 1997, all’art.8 stabilisce : “ Gli Enti e le Istituzioni Ecclesiastiche a cui i BB appartengono ne garantiscono la manutenzione ordinaria. La manutenzione straordinaria che non coinvolge alcun aspetto restaurativi, può essere curata direttamente dall’Ente o dall’Istituzione Ecclesiastica a cui i BB appartengono. “. Orbene curare direttamente la manutenzione straordinaria dei beni monumentali che non comporti opere di restauro significa che può affidarsi l’incarico di progettazione ed esecuzione dei lavori con incarico fiduciario diretto, sempre che non si tratti di opere assistite da finanziamento pubblico, come avviene nella specie. In questo caso, infatti, una Amministrazione pubblica ( Comune di Termini Imerese ) viene chiamata a gestire un contributo statale sicchè è tenuta a rispettare la procedura ad evidenza pubblica.

Merita invece di essere condiviso il profilo di censura con cui si deduce violazione dell’art. 9, comma 1, lett. a) del ripetuto accordo, secondo cui : “ I progetti di restauro o adeguamento sono concordati al livello regionale e al livello locale per quanto attiene : a) la designazione dei progettisti, in modo da assicurarne ad entrambe le parti la professionalità e la specificità professionale “.

Nel caso in esame, non risulta che il Comune di Termini Imerese, prima di attivare la procedura negoziata, abbia concordato alcunchè con la Curia e la Parrocchia ricorrente in ordine alla designazione dei professionisti. Né d’altra parte l’avviso pubblico di selezione indetto in esecuzione della determina dirigenziale impugnata contiene la prescrizione di requisiti soggettivi in grado di assicurare ( per entrambe le parti ) la specificità professionale richiesta dalla disposizione suddetta.

Ne segue che il ricorso è fondato, nei sensi e limiti spiegati, e va quindi accolto, col conseguente annullamento della determina dirigenziale impugnata, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Le spese del giudizio si possono compensare tra le parti, a ciò sussistendo giusti motivi, anche in considerazione della natura della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, accoglie il ricorso in epigrafe, nei sensi e limiti suindicati, e per l’effetto, annulla, il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 07/05/2008, con l’intervento dei Signori Magistrati:

– Calogero Adamo – Presidente
– Cosimo Di Paola – Consigliere-estensore
– Maria Cappellano – Referendario