Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 19 Luglio 2005

Sentenza 04 giugno 2002, n.580

Corte di Cassazione. Sezione lavoro. Sentenza 4 giugno 2002, n. 580: “Enti di diritto privato e disciplina legislativa applicabile in tema di assunzione”.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Salvatore SENESE – Presidente –
Dott. Pietro CUOCO – Consigliere –
Dott. Attilio CELENTANO – Consigliere –
Dott. Guglielmo SIMONESCHI – Rel. Consigliere –
Dott. Giuseppe CELLERINO – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MINISTERO DEL LAVORO, in persona del ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;- ricorrente –

contro

BENATOFF JACOD, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI SAN GIACOMO 18, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FLAUTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati BRUNO M. GIORDANO, LAURA DALLA CASA, giusta delega in atti;- controricorrente –

avverso la sentenza n. 2534-99 del Tribunale di MILANO, depositata il 22-11-99 R.G.N. 2131-99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblicai udienza del 04-06-02 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l’Avvocato MACALUSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, accoglieva l’opposizione proposta dalla Comunità Ebraica di Milano, in persona del Presidente pro – tempore Jacob Benatoff, per l’annullamento della ordinanza ingiunzione emessa dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Milano per sanzioni amministrative dovute a violazione delle norme che disciplinano l’assunzione dei lavoratori tramite l’ufficio di collocamento. Il Tribunale, respinta l’eccezione dell’opponente volta alla disapplicazione della normativa interna sul collocamento per incompatibilità con le disposizioni comunitarie, in particolare con l’art. 90 del Trattato Cee, dato che le innovazioni legislative intervenute, dopo la decisione della Corte di Giustizia 11.12.97 C. 55-96, sono state tali da far escludere che il servizio pubblico del collocamento sia gestito attualmente in condizioni di monopolio dagli uffici; respinte le altre eccezioni processuali; riteneva, peraltro, di dover accogliere l’opposizione posto che, pur apparendo da alcune disposizioni della legge n. 101-89, regolatrice dei rapporti tra Comunità Ebraiche e Stato italiano, che tali Comunità sono da considerarsi, diversamente dal periodo precedente, persone giuridiche di diritto privato, doveva considerarsi che per il disposto dell’art. 31 della stessa legge “nulla è innovato quanto al regime giuridico e previdenziale dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell’Unione e delle Comunità, in atto alla data di entrata in vigore” della nuova normativa: se quindi il regime giuridico, anche previdenziale, non è quello privatistico, come dimostrato anche dal fatto che i dipendenti delle Comunità, relativamente alle attività di istruzione, assistenza o commerciali, vengono iscritti all’Inpdap e non all’Inps, non sussistevano gli obblighi amministrativi che la Direzione Provinciale del lavoro assume violati e l’ordinanza ingiunzione imposta doveva essere annullata. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione il Ministero del lavoro censurandola per violazione di legge. Resiste con controricorso la Comunità intimata.

Diritto

Deduce il Ministero ricorrente, in relazione all’art. 360 c.p.c., violazione dell’art. 26 della legge n. 101-89, assumendo che, almeno per quanto riguarda le attività delle Comunità ebraiche di assistenza e beneficenza o commerciali a scopo di lucro, per le quali vengono impiegati lavoratori dipendenti, le stesse Comunità, che tale legge quali persone giuridiche private, sottostanno, per i rapporti ad essa legge successivi, come reso evidente dal disposto dell’art. 31, al regime giuridico posto dalla legge italiana in materia di avviamento al lavoro. Deduce con il controricorso, la resistente, in via preliminare, che la legge italiana in materia deve essere disapplicata in favore della disciplina Comunitaria (art. 90 del Trattato) per incompatibilità (accertata dalla decisione di Corte di Giustizia 11.12.1997 C 55-96) e conseguente applicazione di quella prevalente ovvero di quella comunitaria.
Ritiene la Corte di dover esaminare con priorità la questione da ultimo indicata, il cui eventuale accoglimento precluderebbe l’esame delle censure dedotte dal Ministero: ritenendo che l’eccezione relativa deve essere rigettata non avendo il resistente considerato che, dalla data della decisione della Corte di giustizia, sono intervenuti significativi interventi legislativi di sostanziale liberalizzazione del mercato del lavoro.
Ritiene invece la Corte che i motivi di ricorso devono essere accolti: posto che dall’art. 24, 1 e 4 comma, così come, ad integrazione, dall’art. 27, 2 comma della legge n. 101-89, è chiaramente esplicitato che le Comunità ebraiche sono enti di diritto privato, soggette pertanto al regime giuridico proprio di tali enti, anche relativamente alla disciplina dei rapporti di lavoro, complessivamente considerata; dovendosi attribuire all’art. 31 della stessa legge ed in particolare all’inciso “in atto” in essa contenuto, l’unico senso logico e letterale possibile, ovvero che legislatore ha voluto regolare secondo il regime giuridico (di tipo pubblicistico) preesistente alla suddetta legge i soli rapporti ancora non esauriti all’atto della sua pubblicazione; non certo che, anche per i rapporti instaurati dopo, continuasse ad operare il regime giuridico originario. Pertanto la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al giudice designato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Brescia.