Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 1 Dicembre 2008

Sentenza 03 ottobre 2008, n.37581

Corte di Cassazione. Sez. III Penale, sentenza 03-10-2008, n. 37581: “Successione nel tempo di norme incriminatrici: propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico”.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALTIERI Enrico – Presidente
Dott. ONORATO Pierluigi – est. Consigliere
Dott. PETTI Ciro – Consigliere
Dott. TERESI Alfredo – Consigliere
Dott. GENTILE Mario – Consigliere

ha pronunciato la seguente:
sentenza

sul ricorso proposto da:
M.A., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza resa il 21.5.2007 dalla Corte d’appello di Firenze.

Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in Pubblica udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi
Onorato;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell’imputato, avv. LONGO Edoardo, che ha insistito nel
ricorso.

Osserva:

1 – Con sentenza dell’8.7.2004 il Tribunale monocratico di Pisa, sezione distaccata di Pontedera, dichiarava M.A. colpevole del reato di cui alla L. 13 ottobre 1975, n. 654, art. 3, “per aver diffuso sul circuito Internet, tramite il sito (OMISSIS) idee fondate sull’odio razziale o etnico e sulla discriminazione per motivi etnici e religiosi nei confronti della razza ebraica” (accertato in (OMISSIS)); e per l’effetto lo condannava alla pena di un anno di reclusione, col beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato all’obbligo di prestare attività non retribuita a favore della Misericordia di (OMISSIS) per il periodo di mesi tre (D.L. 26 aprile 1993, n. 122, ex art. 1, comma 1 bis, lett. a), convertito in L. 25 giugno 1993, n. 205).
Il dibattimento si era svolto in un clima di grande tensione, dopo che la Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile una istanza di ricusazione, e dopo che il primo giudice si era astenuto per gravi motivi di convenienza. In un primo tempo, il giudice era costretto a far allontanare dall’aula l’imputato, che ripetutamente incitava i fiancheggiatori presenti in aula a manifestare consenso alla lettura dei brani inneggianti all’odio razziale verso gli ebrei. In un secondo tempo, chiusa la istruttoria dibattimentale, il giudice aveva deciso di procedere a porte chiuse, a quel punto richiamando in aula l’imputato.
Nel merito, il giudice monocratico riteneva che alcuni testi diffusi attraverso il predetto sito web contenessero idee di tipo razzista contro il popolo ebraico, e per conseguenza accertava la diffusione da parte del M. di idee fondate sull’odio razziale e sulla discriminazione etnica e religiosa.
In particolare, citava i seguenti documenti:
a) “La mafia ebraica e i loro servi”;
b) “Movimento di resistenza popolare, l’alternativa cristiana”, che indicava gli obiettivi della organizzazione, tra i quali: “promuovere il patriottismo e la vera Cristianità in opposizione al razzismo sionista; svelare e combattere i rackets e la leadership disonesta ed il governo di minoranze ebraiche nella società; opporsi all’alta finanza satanica razzista sionista, controllata dall’ordine massonico del (OMISSIS), che punta alla schiavitù di ogni nazione e popolo e alla realizzazione del nuovo ordine mondiale”.
Questo testo dichiarava tra l’altro: “I nemici satanici di Dio e del popolo, rappresentati dal capitalismo di stato marxista, dal capitalismo liberale e dal sionismo in collaborazione con l’ordine massonico internazionale, hanno infiltrato la Chiesa con il disegno di distruggere la Civiltà cristiana e rimpiazzarla con una filosofia materialista della vita e con il mammonismo.
E’ nostra intenzione, da veri cristiani, dichiarare Guerra Santa contro i nemici di Dio e della nostra Chiesa Cristiana (…). Le fondamenta cristiane sono attaccate da nemici interni che lavorano al soldo di padroni esterni”. Si tratta di “minoranze organizzate da intelligenze aliene, tutte legate all’ordine massonico-razzista-sionista del (OMISSIS) (letteralmente figli del patto, organizzazione massonica per soli ebrei), che si manifestano indifferentemente come marxismo di stato, capitalismo liberale, materialismo, new-age. Il loro intento è di disintegrare la Chiesa”;
c) “In guerra contro ZOG”, in cui si indicavano quali erano “le più gravi crisi epocali che rischiano di far affondare la nave dell’occidente ariano, distrutto e sfiancato dalle sifilidi della democrazia plutocratica e multirazziale”; si osservava che “siamo tutti soffocati dalla tirannide mondialista che viene definita dagli ambienti nazional-razzisti d’oltre oceano con termine suggestivo:
Z.O.G., ovvero: il Governo Sionista di Occupazione”; e si prospettava “una azione politica di ampio respiro, volta alla strenua difesa della identità storica, razziale e culturale delle stirpi ariane a cui apparteniamo”.
Illustrando questa azione politica, il documento, dopo aver sottolineato il ruolo del giudaismo in questa battaglia di civiltà e l’importanza dell’arma più forte usata da ZOG, la “menzogna dell’Olocausto giudaico e la lotta liberticida contro la revisione storica sulla seconda guerra mondiale”, osservava tra l’altro: La natura non tollera i “monstrui”, per cui in una società globale multirazziale e meticciata, se non sarà possibile a causa dei meccanismi ideologico-repressivi antirazzisti, la libera ricostituzione delle identità razziali mostruosamente meticciate, scatterà per forza la legge naturale che impone l’autodistruzione di ogni organismo monstruoso, ed allora sarà veramente la fine del mondo. (…) Il dogma dei “sei milioni di ebrei gassati” è diventato sempre più intollerabile. (…) Il primo ed essenziale modo di opporsi alla strategia del meticciato universale consiste nell’opporsi alle unioni-matrimoni fra persone appartenenti a razze differenti.
(…) Dopo la misura profilattica della opposizione ad unioni inter-razziali, una politica biologica consiste in una serie di misure chiamate “eugeniste” (sic!).
Come indica il suo nome la “eugenetica” vuole migliorare le qualità ereditarie di un popolo. Si può dire che la aborrita prassi della rupe (OMISSIS) ha donato alle stirpi europee alcuni secoli di vita in più. I progressi delle scienze odierne permettono al giorno d’oggi dei metodi meno brutali: impedire le nascite in ambienti sociali tarati.

2 – Con sentenza del 21.5.2007 la Corte d’appello di Firenze, giudicando sulla impugnazione dell’imputato, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha concesso le attenuanti generiche (negate dal primo giudice in considerazione del comportamento processuale dell’imputato, sprezzante, irriguardoso e a volte intimidatorio), riducendo la pena a quattro mesi di reclusione, ha concesso il beneficio della non menzione della condanna e ha escluso la subordinazione della sospensione condizionale della pena all’obbligo di prestare l’attività non retribuita indicata dal primo giudice. Prendendo in considerazione le censure dell’appellante, la Corte territoriale ha sostanzialmente rilevato e ritenuto quanto segue.
2.1 – l’eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio per genericità della imputazione era tardiva, posto che – in quanto nullità relativa – doveva essere dedotta tra le questioni preliminari al dibattimento ex art. 181 c.p.p., comma 3; ed era comunque infondata perchè il capo di imputazione conteneva l’enunciazione del fatto in forma chiara e sufficientemente precisa;
2.2 – ugualmente infondato era il motivo d’appello con cui si censurava il fatto che il pubblico ministero avesse depositato solo all’ultima udienza il supporto informatico contenente il materiale sequestrato dal sito web, impedendo così al giudice e al difensore di visionarne il contenuto, giacchè non erano disponibile nell’aula di udienza la strumentazione necessaria per la lettura del supporto stesso. Infatti, il p.m. aveva anche prodotto in precedenza documenti cartacei in cui erano trascritti alcuni testi contenuti nel sito, sui quali il primo giudice si era basato per il giudizio di colpevolezza;
2.3 – doveva essere respinta l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, che era stata riproposta negli stessi esatti termini della memoria difensiva già presentata in primo grado, per cui era sufficiente per la motivazione rinviare alla ordinanza in data 8.7.2004 con cui il giudice monocratico l’aveva disattesa;
2.4 – era irrilevante la questione di legittimità costituzionale della L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10 nella parte in cui esclude (dopo la sentenza n. 393/2006 della Corte costituzionale) l’applicazione dei termini di prescrizioni più brevi previsti nella legge ai processi pendenti in grado di appello al momento di entrata in vigore della legge medesima.
Infatti, essendo intervenuti atti interruttivi, sia applicando la nuova normativa, sia applicando quella abrogata, nel caso concreto, il periodo prescrizionale ammontava sempre a sette anni e sei mesi;
2.5 – non era necessaria la richiesta rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, essendo irrilevanti i mezzi di prova indicati;
2.6 – posto che la norma incriminatrice non viola l’art. 21 Cost. era da escludersi che le frasi incriminate rientrassero nella libera manifestazione del pensiero;
2.7 – come rilevato dal difensore, la norma incriminatrice era stata successivamente modificata dalla L. 24 febbraio 2006, n. 85, nel senso che era punita non più la diffusione ma la semplice propaganda delle idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale, e la pena era diminuita (dalla reclusione sino a tre anni alla reclusione fino a un anno e sei mesi o alla multa fino a 6.000,00 Euro).
Ma la diffusione e la propaganda sono concetti sostanzialmente equivalenti, “posto che la diffusione di idee nella rete si risolve in sostanza nella propaganda delle stesse”; e considerato anche che il nome del sito incriminato ((OMISSIS), cioè guerra santa contro Zog, i.e. Governo sionista di occupazione) indica inequivocabilmente un intento di fare proseliti per la “guerra santa” contro il dominio degli ebrei sul mondo.
Per conseguenza doveva soltanto ridursi la pena irrogata, in considerazione del trattamento sanzionatorio più favorevole;
2.8 – come richiesto dal difensore, anche in considerazione del comportamento assolutamente corretto tenuto dal M. durante il dibattimento di appello, potevano essere riconosciute le attenuanti generiche, poteva essere concesso il beneficio della non menzione e poteva essere esclusa la disposta subordinazione al beneficio della sospensione condizionale.
3 – Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quindici motivi di censura.
In particolare, denuncia:
3.1 – nullità del decreto di citazione a giudizio, rilevabile in ogni stato e grado del processo, perchè mancava il requisito della chiara enunciazione del fatto.
3.2 – difetto di motivazione, laddove la sentenza impugnata ha rigettato la riproposta eccezione di illegittimità costituzionale della cd. legge Mancino, rinviando per relationem all’ordinanza resa al riguardo dal primo giudice;
3.3 – illegittimità e illogicità della motivazione, laddove la sentenza impugnata ha respinto come irrilevante l’eccezione di incostituzionalità della L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3, atteso che non spetta al giudice, ma solo al difensore, valutare se sussiste l’interesse alla proposizione della eccezione, e considerato che la questione di costituzionalità di una norma va valutata secondo l’interesse collettivo di tutti i cittadini;
3.4 – errata valutazione comparativa degli artt. 21 e 3 Cost.. In particolare, sostiene al riguardo che il diritto di critica è garantito a tutti dal citato art. 21 Cost., che non può essere limitato dal l’art. 3 Cost., mentre la norma incriminatrice punisce soltanto quel quid pluris che consiste nella istigazione a compiere atti discriminatori. Aggiunge che nel caso concreto i testi incriminati erano ispirati da motivi religiosi e pertanto non erano punibili;
3.5 – illogicità del richiamo a una ordinanza emessa dal giudice monocratico, fatto dalla Corte territoriale per motivare la punibilità dei documenti incriminati, posto che l’ordinanza medesima non riguardava affatto questi documenti;
3.6 – ancora vizio di motivazione, laddove i giudici di merito non hanno distinto tra il concetto di diffusione e quello di propaganda, che presuppone la istigazione o l’incitamento, e non hanno mai precisato quali sarebbero gli atti discriminatori o violenti “incitati” negli scritti contenuti nel sito web;
3.7 – ancora vizio di motivazione, laddove la sentenza impugnata non ha precisato l’elemento oggettivo del carattere razzista delle proposizioni incriminate, e non ha valutato l’elemento soggettivo della volontà dell’agente e del fine dallo stesso perseguito;
3.8 – mancanza o contraddittorietà della motivazione laddove la Corte di merito non ha distinto tra diffusione e propaganda e non ha percepito che la propaganda implica una diffusione per “slogans”, per “semplificazioni concettuali”, caratteri del tutto estranei ai testi immessi nel sito web, che si distinguevano invece per la elaborazione analitica e spesso per il prestigio universale degli autori utilizzati (da Dante, a Voltaire, da Lutero ai Vangeli, etc.).
3.9 – ancora vizio di motivazione, giacchè i giudici di merito non hanno argomentato sul carattere “razzista” della presunta propaganda, e non hanno affatto considerato che la norma penale incrimina solo il razzismo “supremazionista” (che postula cioè la superiorità di una razza sull’altra), mentre la critica al sionismo e al supremazionismo religioso ebraico è l’esatto contrario del razzismo incriminato dalla norma;
3.10 – omessa valutazione del diritto di ricerca storica e culturale, garantito dall’art. 33 Cost.. Ricorda al riguardo che un libro citato dal primo giudice per avallare la sentenza di condanna, quello recente e noto di T.A. “Pasque di sangue”, sulla nefasta prassi dell’omicidio rituale ebraico, ha contenuti non dissimili da quelli giudicati penalmente rilevanti a carico dell’imputato;
ma è stato valutato penalmente non rilevante dalla magistratura bolognese, che ha rigettato l’istanza di sequestro preventivo del libro, proprio perché espressione della libertà di pensiero e del diritto di ricerca storica;
3.11 – errata motivazione laddove la Corte fiorentina ha negato la riapertura del dibattimento per sentire il dottor F. e per risentire il teste prof. M.;
3.12 – errata interpretazione del concetto di “guerra santa”, posto che questa, nella dottrina cattolica o cristiana allude essenzialmente a una guerra di tipo etico, inerme, volta a combattere l’Errore e il Male ma non la singola persona;
3.13 – ancora illogicità e contraddittorietà della motivazione, perchè il testo “In guerra contro Zog” non era compreso nel materiale pubblicato sul sito web, ma era stato rinvenuto solo in casa del M., e sottoposto a sequestro, tanto che sul punto la testimonianza del funzionario Saraceni era stata incerta.
Aggiunge che il testo sull’omicidio rituale ebraico era nient’altro che una raccolta di scritti sull’argomento pubblicati nel 1893 sulla rivista “Civiltà Cattolica”;
3.14 – ancora vizio di motivazione, giacchè la sentenza di primo grado aveva valutato come penalmente rilevanti alcuni testi cartacei (uno contro la massoneria ebraica razzista del (OMISSIS); uno contro l’omicidio rituale ebraico; un articolo del difensore Edoardo Longo), ma non è chiaro se la sentenza di secondo grado ha confermato la condanna per i tre testi citati a titolo esemplificativo o anche per tutti gli altri testi contenuti nel supporto informatico che il giudice di primo grado non poteva aver letto;
3.15 – omessa decisione sulla istanza di dissequestro proposta alla Corte fiorentina in data 30.4.2007, relativamente al materiale sequestrato sul sito diverso dai tre testi ai quali si riferiva la condanna, e al materiale sequestrato presso l’abitazione dell’imputato, tra cui era compreso un libro del predetto difensore ancora in bozze (“Anonima estorsioni. La verità sull’ordine forense”).
In conclusione, il ricorrente chiede l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, evidentemente per vizi di motivazione, o in subordine l’annullamento senza rinvio, ove si ravvisino vizi di legittimità.

Motivi della decisione

4 – Vanno prima affrontate le censure di carattere processuale. Come ha correttamente osservato la sentenza impugnata, è inammissibile per tardività quella che lamenta la nullità del decreto di citazione a giudizio per mancata indicazione del fatto – reato in forma chiara e precisa (v. 3.1).
La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che la nullità del decreto di citazione per insufficiente determinazione del fatto non rientra tra le nullità generali di cui all’art. 179 c.p.p., e tanto meno tra quelle assolute di cui all’art. 179 c.p.p., ma configura una nullità relativa ex art. 181 c.p.p., comma 3, con la conseguenza che essa deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall’art. 491 c.p.p. (v. da ultimo Sez. 6, n. 1175 del 9.3.2000, Tancredi, rv. 217123; Sez. 6, n. 3138 del 10.7.2000, P.M. in proc. Herbst, rv. 217654; Sez. 1, n. 2367 del 30.3.2000, P.G. in proc. Hamidovic, rv. 216091; compresa Sez. Un. n. 17 del 10.12.1997, Di Battista, che invece il difensore ricorrente cita in senso contrario).
Nel caso di specie, l’eccezione è stata sollevata per la prima volta con l’atto di appello, ed era pertanto decaduta. Peraltro, l’imputazione formulata nel decreto di citazione a giudizio era determinata in modo tale per cui l’imputato s’è potuto difendere nel corso del dibattimento di primo grado in modo puntuale e persino irruente, tanto che il giudice ha dovuto allontanarlo dall’aula, salvo richiamarlo prima della discussione finale per esercitare il diritto di rendere spontanee dichiarazioni.
Ha carattere sostanzialmente processuale anche la censura con cui il ricorrente lamenta la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello per risentire un teste già esaminato in primo grado (il prof. M.) e per assumere la testimonianza del dottor F. (v.n. 3.11).
Anche questa censura deve essere disattesa, giacchè la Corte territoriale ha legittimamente negato la rinnovazione dell’istruttoria osservando che le prove richieste erano superflue o irrilevanti, anche in considerazione delle circostanze su cui i testi erano chiamati a deporre (v. pag. 4 della sentenza impugnata). Va ricordato che l’istituto di cui all’art. 603 c.p.p. ha carattere eccezionale e che il giudice d’appello è tenuto a disporre la integrazione istruttoria solo quando ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti.

5 – Non meritano miglior sorte le doglianze relative alle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal difensore (nn. 3.2, 3.3 e 3.4).
5.1 – In ordine alla questione di legittimità costituzionale della norma transitoria di cui alla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, nel testo risultante dopo la sentenza 392/2006 della Corte costituzionale, occorre osservare quanto segue.
Per i reati, come quello di specie, puniti con la reclusione inferiore a cinque anni o con la multa, l’art. 157 c.p. stabiliva la prescrizione in cinque anni, che a norma dell’art. 160 c.p. erano prolungati al massimo sino alla metà (e quindi sino a sette anni e sei mesi) ove fossero intervenuti atti interruttivi.
Con la novella n. 251/2005, invece, la prescrizione estingue il reato quando è decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale – calcolato senza tener conto delle circostanze attenuanti e delle circostanze aggravanti (che non siano quelle cd. autonome e quelle ad effetto speciale) – e comunque un tempo non inferiore a sei anni, che, in caso di atti interruttivi, può essere prolungato sino a un quarto, a meno che non si tratti di recidivi, delinquenti abituali o delinquenti professionali (nuovo testo dell’art. 157 e dell’art. 160, in relazione all’art. 161).
Ciò significa che per casi come quelli di specie, in cui il reato è punito con la pena massima di un anno e sei mesi di reclusione, e il corso della prescrizione era stato interrotto dal decreto di citazione a giudizio e dalla sentenza di condanna di primo grado, il periodo massimo di prescrizione maturava in sette anni e sei mesi (sei anni più un quarto) e quindi nello stesso periodo previsto dalla disciplina previgente.
Il difensore aveva sollevato questione di illegittimità costituzionale del testo della citata L. n. 251 del 2005, art. 10, come risultante dopo l’intervento demolitorio del Giudice delle leggi, laddove dispone che “se per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si pplicano ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione”. In particolare, il difensore sospettava di incostituzionalità la esclusione dell’applicazione della nuova disciplina per i processi che (come quello di specie) erano pendenti in appello al momento dell’entrata in vigore della menzionata L. n. 251 del 2005. Tanto premesso, appare evidente come la sollevata questione di costituzionalità fosse irrilevante, atteso che mancava il presupposto per l’applicazione della norma denunciata, dal momento che, nel caso di specie, la nuova disciplina prescrizionale non era più favorevole, ma era perfettamente corrispondente alla disciplina previgente, sicchè non si dava la possibilità di applicare la norma transitoria nè per i procedimenti pendenti in primo grado, nè per quelli pendenti in appello.
Del tutto correttamente, quindi, la sentenza impugnata ha dichiarato irrilevante la questione di costituzionalità. La censura del ricorrente sul punto si basa sull’argomento che non spetta al giudice, ma al difensore, valutare se sussiste l’interesse alla proposizione della eccezione. Ma in tal modo confonde due concetti eterogenei: la rilevanza della questione di costituzionalità, infatti, è precondizione oggettiva della eccezione, e consiste nella necessità di applicare la norma sospettata per la decisione della regiudicanda, sicchè il giudizio principale non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione; mentre l’interesse è requisito soggettivo di legittimazione per proporre un mezzo di impugnazione o un motivo di censura. E’ chiaro che se sussiste la oggettiva rilevanza della questione, e se questa non è manifestamente infondata nel merito, il giudice dovrà trasmetterla alla Corte costituzionale, anche se chi l’ha sollevata non aveva specifico interesse – considerato che la questione è sempre sollevabile d’ufficio; così come, al contrario, se la questione è irrilevante, il giudice non dovrà trasmetterla alla Corte costituzionale anche se chi l’ha sollevata aveva uno specifico interesse al riguardo.
5.2 – In ordine alla eccezione d’incostituzionalità della norma incriminatrice, del tutto legittimamente la sentenza impugnata l’ha respinta rinviando per relationem alla motivazione dell’ordinanza con cui il primo giudice aveva disatteso la stessa eccezione, dal momento che era stata riproposta in appello negli stessi termini in cui era stata sollevata in primo grado, senza alcuna specifica confutazione degli argomenti addotti per ritenerla manifestamente infondata.
Nè – a differenza di quanto sostiene il ricorrente – al riguardo assume alcun rilievo la circostanza che la motivazione del primo giudice era contenuta in una ordinanza dibattimentale e non nella sentenza conclusiva.
Quanto al merito della questione, sostanzialmente riproposta nel motivo di ricorso n. 3.4, giova ribadire che essa è manifestamente infondata, giacchè il principio costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero, di cui all’art. 21 Cost., non ha valore assoluto, ma deve essere coordinato con altri valori costituzionali di pari rango. In particolare, il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero incontra il limite derivante dall’art. 3 Cost. che consacra solennemente la pari dignità e la eguaglianza di tutte le persone senza discriminazioni di razza, e in tal modo legittima ogni legge ordinaria che vieti e sanzioni anche penalmente, nel rispetto dei principi di tipicità e di offensività, la diffusione e la propaganda di teorie antirazziste, basate sulla superiorità di una razza e giustificatrici dell’odio e della discriminazione razziale.
Di più, secondo l’art. 117 Cost., comma 1, la potestà legislativa ordinaria deve essere esercitata nel rispetto degli obblighi internazionali. In questo quadro, vincola il legislatore nazionale la Convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7.3.1966, in forza della quale tutti gli Stati contraenti devono – tra l’altro – condannare ogni propaganda e ogni organizzazione che si ispiri a teorie basate sulla superiorità di una razza o di una etnia, o che giustifichino o incoraggino ogni forma di odio e di discriminazione razziale, e devono dichiarare punibili dalla legge ogni diffusione e ogni organizzazione basate su siffatte teorie, tenendo conto, a tale scopo, dei principi formulati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (art. 4 della Convenzione).
Proprio in esecuzione di tale vincolo internazionale, consacrato dall’art. 117 Cost., il legislatore italiano, con la L. 13 ottobre 1975, n. 654, ha ratificato la predetta convenzione internazionale e ha punito come delitto la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale, nonchè l’incitamento a commettere atti di discriminazione o di provocazione alla violenza nei
confronti di persone perchè appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico o razziale (art. 3, comma 1, lett. a) e b, poi modificato dal D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito con L. 25 giugno 1993, n. 205, nonchè dalla L. 24 febbraio 2006, n. 85, art. 13).
Per le stesse ragioni i documenti incriminati non possono essere giustificati sulla base delle libertà di ricerca storica e culturale e del relativo insegnamento proclamate dall’art. 33 Cost., comma 1, giacchè anche queste libertà sono limitate dall’obbligo costituzionale di rispettare la eguaglianza e la pari dignità delle razze e delle etnie, coma sopra individuato.
Più in particolare, la libertà di ricerca e di insegnamento storico- culturale cessa quando travalica nella diffusione di idee basate sulla superiorità o sull’odio razziale ovvero nell’incitamento alla discriminazione razziale.
Va quindi respinto anche il motivo n. 3.10 del ricorso. A questo riguardo non vale a giustificare il documento incriminato sulla nefasta prassi dell’omicidio rituale il confronto con il noto libro dello studioso T.A., che la magistratura bolognese ha ritenuto non punibile proprio perchè espressione della libertà di ricerca storica. Infatti, un testo può esulare dal reato di cui alla citata L. n. 654 del 1975, art. 3 se e in quanto si mantiene nei limiti della indagine storico-culturale; mentre un altro testo può integrare il reato perché travalica nell’incitamento alla discriminazione e all’odio razziale.
Già in altra occasione questa Corte ha avuto modo di dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 21 Cost., della L. 13 ottobre 1975, n. 654, art. 3, comma 3, come novellato dalla L. 25 giugno 1993, n. 205, laddove vieta la partecipazione, la promozione e la direzione di organizzazioni aventi come scopo l’incitamento alla discriminazione e alla violenza di tipo razziale, osservando che l’incitamento ha un contenuto fattivo di istigazione a una condotta (la discriminazione e la violenza razzista) che realizza un quid pluris rispetta alla mera manifestazione di opinioni personali (Sez. 5, n. 31655 del 24.1.2001, Ganglio, rv. 220022). Il principio vale non solo per le organizzazioni razziste, ma anche per la diffusione di idee e per le indagini storiche con intenzionalità razziste, appunto perchè la libertà di manifestazione del pensiero e quella di ricerca storica cessano quando travalicano in istigazione alla discriminazione e alla violenza di tipo razzista, che sono cosa diversa dal pensiero e dalla ricerca storica.

6 – A questo punto va affrontato d’ufficio il problema della successione nel tempo delle norme incriminatrici, indirettamente sollevato dal ricorrente nei motivi nn. 3.6 e 3.8 laddove valorizza la distinzione tra il concetto di diffusione e quello di propaganda antirazzista.
Come già accennato, il legislatore è intervenuto per la prima volta nella soggetta materia con la L. 13 ottobre 1975, n. 654, il cui art. 3 – per quanto interessa in questa sede – punisce con la reclusione da uno a quattro anni chiunque diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale, e chiunque incita in qualsiasi modo alla discriminazione, o incita a commettere atti di violenza o di provocazione nei confronti di persone perchè appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico o razziale.
Successivamente l’art. 3 è stato modificato dall’arti del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito con L. 25 giugno 1993, n. 205, il quale ha punito: a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici o religiosi.
Era questa la norma incriminatrice che vigeva alla data del 22.9.2000, in cui venne accertato e commesso il fatto contestato all’imputato.
In seguito, il legislatore è ulteriormente intervenuto con la L. 24 febbraio 2006, n. 85, art. 13, che ha modificato la norma in oggetto, punendo: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000,00 Euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere atti di discriminazione per motivi razziali etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
Come si vede, il legislatore del 1993 e del 2006, a differenza del legislatore del 1975, ha distinto, per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, tra l’ipotesi della diffusione di idee razziste e quella dell’incitamento a condotte razziste; mentre nell’ambito dell’incitamento ha distinto tra quello diretto ad atti di discriminazione e quello diretto ad atti di violenza, opportunamente considerando il diverso grado di offensività, rispetto al bene tutelato della pari dignità dei gruppi etnici, tra la mera diffusione e l’incitamento e tra gli atti di semplice discriminazione e gli atti di violenza. Mentre il legislatore del 2006, rispetto a quello del 1993, oltre ad attenuare la pena per la ipotesi sub a), nel definire la condotta penale ha sostituito la diffusione con la propaganda e l’incitamento con l’istigazione.
Nel caso di specie, è quindi necessario stabilire se vi è continuità normativa tra le ipotesi penali del 1993 e quelle del 2006.
Nessun dubbio può sussistere tra la ipotesi di incitamento e quella di istigazione a commettere atti di discriminazione per motivi razziali (che è il problema rilevante nel presente processo; ma la stessa soluzione vale per il rapporto tra incitamento e istigazione a commettere atti di violenza per motivi razziali). Infatti, secondo il comune significato delle parole, istigazione altro non è che l’incitamento a commettere atti riprovevoli, sicchè anche l’incitamento a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, adoperato dal legislatore del 1993, equivaleva alla istigazione, considerato che la discriminazione razziale continua a essere riprovevole nella successione delle leggi penali di cui si discute. In sostanza, la sostituzione del verbo “incitare” col verbo “istigare” non è altro che una precisazione linguistica che non modifica per nulla la portata incriminatrice della norma.
Più complesso è il problema della sostituzione della diffusione con la propaganda. Al di là della soggettiva intenzione del legislatore, secondo il comune significato delle parole, “diffondere” indica la condotta di chi divulga, fa conoscere al pubblico; mentre “propagandare” indica l’attività di chi diffonde con la propaganda, cioè attraverso un’opera diretta a influenzare l’opinione pubblica ovverosia a modificare le idee e i comportamenti dei destinatari.
Sembrerebbe quindi che la norma introdotta nel 2006 si qualifichi come speciale rispetto alla norma del 1993, avendo specificato la condotta di diffusione attraverso la particolare modalità della propaganda (cd. specialità per specificazione). Tuttavia, se si esamina attentamente la ipotesi di cui all’art. 3 Cost., lett. a), non è illogico concludere che la nuova formulazione introdotta dal legislatore del 2006 non ha circoscritto la fattispecie penale prevista dal legislatore del 1993. Infatti, in entrambe le formulazioni, accanto alla condotta di diffusione o propaganda delle idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale, è sempre incriminata con la stessa pena anche la condotta di incitamento o istigazione a commettere atti di discriminazione razziale.
Considerata la sostanziale equivalenza tra discriminazione razziale e ideologia fondata su superiorità o sull’odio razziale, la conseguenza è che la propaganda della ideologia razziale incriminata dalla norma del 2006 era già prevista nella norma del 1993, laddove questa puniva non solo la diffusione di ideologie razziali ma anche l’incitamento alla discriminazione razziale, posto che, per quanto sopra osservato, la propaganda altro non è che una diffusione di idee tendente a incitare al mutamento delle idee e dei comportamenti del pubblico (indubbiamente l’incitamento punito non è solo quello diretto a persone determinate ma anche quello indirizzato a una serie indeterminata di persone). Insomma, la propaganda prevista nella norma del 2006 non era diversa dalla diffusione più incitamento già previsti dalla norma del 1993.
Comunque, anche la cd. specialità per specificazione – contrariamente a una opinione corrente nella soggetta materia – non comporta una abolitio criminis ai sensi dell’art. 2 c.p., comma 2, ma configura soltanto una mera modificazione della norma preesistente ai sensi del comma 4 del cit. art..
Infatti, la specificazione sopravvenuta si limita a circoscrivere la rilevanza penale a quelle condotte contemplate nella specificazione medesima che tuttavia erano già incriminate nella previsione generale della norma precedente:
nel caso di specie – secondo la ipotesi subordinata qui considerata – circoscriverebbe la punibilità alla propaganda, che era già compresa nella incriminazione della diffusione.
Sul punto, quindi, si deve concludere che la successione di leggi penali dal D.L. 26 aprile 1993, n. 122, art. 1, convertito con L. 25 giugno 1993, n. 205, alla L. 24 febbraio 2006, n. 85, art. 13, laddove hanno riformulato la L. 13 ottobre 1975, n. 654, art. 3, comma 1, lett. a), non abolisce il reato previsto dalla prima norma, ma configura una semplice modificazione del trattamento sanzionato rio, sostituendo la pena della reclusione sino a tre anni, comminata dalla prima norma, con la pena alternativa della reclusione fino a un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000,00 Euro, comminata dalla seconda norma.
Del tutto correttamente, pertanto, la Corte di merito ha osservato che nel caso di specie i termini “diffonde” e “propaganda” debbano ritenersi sostanzialmente equivalenti, posto che la diffusione di idee nella rete si risolve in sostanza nella propaganda delle stesse; considerato anche che nell’imputazione è specificato il nome del sito incriminato ((OMISSIS): guerra santa contro Zog – Governo sionista di occupazione), che indica inequivocabilmente un intento di fare proseliti per
la guerra santa contro il dominio degli ebrei sul mondo”. Per l’effetto, la corte di merito si è limitata a ridurre la pena da un anno a quattro mesi di reclusione, con i doppi benefici di legge.

7 – Così risolte le questioni preliminari, vanno respinte tutte le censure di merito formulate dal ricorrente per contestare in un modo o nell’altro la sussistenza del reato contestato (nn. 3.4, 3.7, 3.8, 3.9, 3.12 e 3.14).
A questo riguardo il ricorrente deduce in sostanza vizi di motivazione. Ma sotto questo profilo il giudizio di responsabilità pronunciato dai giudici di merito è sorretto da una motivazione sufficiente e logica, che resiste alle censure del ricorrente.
Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, il sindacato di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, essendo limitato a verificare che i giudici di merito abbiano supportato la decisione con un logico apparato argomentativo, che abbia affrontato esplicitamente o implicitamente i punti rilevanti del thema decidendum, e non potendo estendersi al compito di sostituire la logica e adeguata valutazione dei giudici di merito con altre autonome valutazioni o di raffrontarla con altri modelli logici o valutativi, magari altrettanto giustificabili (v. ex multis Sez. Un. n. 12 del 23.6.2000, Jakani, rv. 216260; Sez. Un. n. 6402 del 2.7.1997, Dessimone, rv. 207944; Sez. Un. n. 16 del 22.10.1996, Di Francesco, rv. 205621). In particolare, va osservato che la norma incriminatrice di cui alla ripetuta L. 13 ottobre 1975, n. 654, art. 3, comma 1, lett. a) limitatamente alle ipotesi della propaganda e della istigazione (che è diversa dalla commissione diretta di atti di discriminazione razzista) configura un reato di pura condotta, consistente nella propaganda razzista o nella istigazione a commettere atti di discriminazione razzista, che si perfeziona indipendentemente dalla circostanza che la propaganda o la istigazione siano raccolte dai destinatari (v. Cass. Sez. 1, n. 724 del 26.11.1997, Insabato, rv. 209445, che qualifica come reato di pura condotta e di pericolo astratto quello previsto dalla cit. L. n. 654 del 1975, art. 3, lett. b)). Si tratta inoltre di delitto con dolo generico, integrato dalla mera coscienza e volontà di propagandare idee razziste o di istigare alla discriminazione razzista, giacchè la norma non richiede nell’agente uno scopo eccedente rispetto all’elemento materiale del reato (propaganda o istigazione di tipo razzista). Diverso è invece il caso della commissione diretta di atti di discriminazione per motivi razzisti, dove lo scopo che muove l’agente (motivo razzista) va al di là della condotta oggettiva (atti di discriminazione). Altrettanto diverso è il caso di commissione di atti di violenza per motivi razzisti di cui al citato art. 3, lett. b), per il quale Cass. Sez. 3, n. 7421 del 10.1.2002 Orrù, rv. 221689, parla correttamente di reato a dolo specifico. In altri termini, in questi ultimi casi il motivo razziale eccede la condotta discriminatoria o violenta; mentre nel caso della propaganda o della istigazione il motivo razziale è incluso nelle idee propagandate o negli atti discriminatori “istigati”. Tanto chiarito, entrambi i giudici di merito hanno adeguatamente accertato il carattere razzista dei documenti contestati all’imputato. Questo carattere emerge in maniera inequivocabile dai documenti riprodotti nella prima sentenza, e riassunti più sopra in narrativa (sub n. 1).
Nè può sostenersi – come pretende il ricorrente – che la norma penale incrimina soltanto il razzismo “supremazionista”, che postula la superiorità di una razza sull’altra, essendo evidente dallo stesso tenore letterale della norma che è punita la propaganda di idee fondate non solo sulla superiorità ma anche sul semplice odio razziale, senza considerare l’ipotesi della istigazione, che è genericamente punita quando è diretta a suscitare atti discriminatori per ogni motivo di tipo razziale, etnico, nazionale o religioso.
Peraltro, come emerge soprattutto dal testo intitolato “Movimento di resistenza popolare, l’alternativa cristiana”, il rifiuto del meticciato e dei matrimoni interrazziali sottintende chiaramente una convinzione di superiorità etnico-culturale della razza bianca ariana e della civiltà cristiana, e non solo una semplice critica al supremazionismo religioso ebraico.
Sotto altro profilo, per le ragioni già esposte al precedente n. 6, non può attribuirsi un decisivo rilievo giuridico alla distinzione tra diffusione e propaganda, e tanto meno può distinguersi la seconda dalla prima solo perchè caratterizzata da slogans e da semplificazioni concettuali. Come già osservato, la propaganda si qualifica piuttosto come diffusione di messaggi volta a influenzare le idee e i comportamenti dei destinatari. Come tale, spesso, essa può essere tanto più efficace quanto più si affida a strumenti psicologicamente e culturalmente raffinati. Infine, per escludere il reato di cui si discute non ha rilievo una concezione etica e inerme della “guerra santa”, atteso che la formulazione del più volte menzionato art. 3, lett. a) incrimina la propaganda di ideologie fondate sulla discriminazione e sull’odio razziale anche se non tendenti allo scontro armato.
Nello stesso ordine di idee, non può sostenersi che la motivazione religiosa della propaganda razzista escluda il reato, giacchè nessuna norma speciale o generale prevede il fine religioso come causa di giustificazione.
3.8 – Vanno inoltre disattese le censure di cui ai nn. 3.5, 3.13 e 3.14. La prima è assolutamente generica, giacchè non specifica l’ordinanza dibattimentale del primo giudice che si assume illogicamente richiamata dalla Corte fiorentina, rendendo così impossibile il controllo di legittimità riservato a questo giudice.
La seconda si risolve in una mera asserzione fattuale, peraltro smentita dalle sentenze di merito, che, come tale, sfugge alla competenza cognitiva del giudice di legittimità: e cioè che il testo intitolato “In guerra contro Zog” era un documento cartaceo rinvenuto in casa dell’imputato, ma non era compreso nel materiale pubblicato nel sito web incriminato.
La terza censura appare comunque infondata, giacchè il giudice d’appello ha complessivamente confermato il giudizio di responsabilità emesso dal giudice di prime cure a carico dell’imputato sulla base di tutti i documenti esaminati nella prima sentenza.
Da ultimo, è inammissibile l’ultimo motivo di ricorso con cui si lamenta l’omessa decisione sulla istanza di dissequestro presentata alla Corte fiorentina con istanza del 30.4.2007 (n. 3.15). Non essendo specificati i motivi della istanza, nè risultando se la corte adita ha provveduto con ordinanza separata, la stessa istanza, se del caso, potrà essere proposta al giudice della esecuzione ai sensi dell’art. 263 c.p.p., comma 6, o dell’art. 676 c.p.p..
Infine, va rilevato d’ufficio che il reato contestato non è ancora estinto per prescrizione, giacchè al periodo prescrizionale di sette anni e sei mesi, decorrente dal 22.9.2000, va aggiunta la sospensione processuale complessiva di un anno e otto mesi, disposta dal 22.9.2005 al 21.5.2007 su richieste non istruttorie del difensore (Cass. Sez. Un. sent. n. 1021 dell’11.1.2002, Cremonese, rv. 220509), sicchè la prescrizione maturerà soltanto in data 22.11.2009.
In conclusione il ricorso va rigettato. Consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente alle spese processuali. Considerato il contenuto dell’impugnazione, non si ritiene di comminare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

la Corte suprema di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2008