Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 17 Novembre 2010

Sentenza 03 novembre 2008, n.9540

TAR Lazio. Sezione Prima. Sentenza 3 novembre 2008,  n. 9540

 
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima, composto dai signori:
Giorgio Giovannini                   Presidente
Antonino Savo Amodio           Consigliere
Mario Alberto di Nezza           Primo referendario, rel.
 
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
 
sul ricorso n. 4320/2007 R.g. proposto
da
 
L.T., rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Mantero, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Flaminio n. 46, presso lo studio Grez
 
contro
 
il Consiglio superiore della magistratura e il Ministro della giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati
 
per l’annullamento
 
del d.m. 17.11.2006 e della presupposta deliberazione del C.s.m. in data 25.10.2006, con cui il ricorrente è stato dichiarato non idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con decorrenza dal 30.6.2002; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti gli atti tutti della causa;
sentiti alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2008, relatore il dott. Mario Alberto di Nezza, l’avv. Ranalli in sostituzione dell’avv. Mantero e l’avv. dello Stato Colelli;
ritenuto e considerato quanto segue in

FATTO E DIRITTO
 
1. Con ricorso ritualmente instaurato il dott. L.T., magistrato di appello in servizio presso il Tribunale di Camerino, premettendo di aver maturato in data 30.6.1999 il requisito di anzianità per l’ulteriore valutazione ai fini della nomina a magistrato di cassazione e di avere impugnato con ricorso straordinario la relativa dichiarazione di inidoneità, pronunciata dal C.s.m. con deliberazione del 22.9.2004, ha chiesto l’annullamento della successiva deliberazione del 25.10.2006 (e del consequenziale d.m. di recepimento) con cui l’Organo di autogoverno, dopo avere in un primo momento sospeso e poi riattivato il procedimento di progressione in carriera riferito al triennio 30.6.1999-30.6.2002, ha espresso nuovamente un giudizio negativo per assenza del requisito dell’“equilibrio”, ciò asseritamente desumendo da due fatti verificatisi successivamente al periodo di valutazione (quali il tenore di una frase estrapolata dall’autorelazione del 2004 e la vicenda, oggetto di un procedimento disciplinare intrapreso nel 2005, relativa alla pretesa del ricorrente di ottenere la rimozione dei crocifissi dalle aule giudiziarie).
A sostegno del gravame egli ha dedotto i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili.
Costituitesi in resistenza le intimate amministrazioni, con ordinanza resa nella camera di consiglio del 6 giugno 2007 è stata respinta l’istanza cautelare.
Successivamente, disposta ed espletata istruttoria documentale (vertente sugli esiti del ricorso straordinario) e depositate dalle parti ulteriori memorie, alla suindicata udienza di discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato.
2.1. Col primo mezzo (eccesso di potere per contraddittorietà e perplessità della motivazione) il ricorrente assume che l’Organo di autogoverno avrebbe agito in modo incoerente, disponendo inizialmente la sospensione della pratica di avanzamento, sul rilievo della pendenza di un procedimento disciplinare a suo carico, e poi la riattivazione dell’iter (a seguito di sue diffida e denuncia penale) giustificata con l’assunto della “sufficienza” degli elementi già acquisiti in sede istruttoria (tale contegno, sintomatico del vizio di sviamento, sarebbe aggravato dall’utilizzazione, ai fini del giudizio di idoneità, di fatti esulanti dal periodo di valutazione e dalla mancata considerazione del venir meno degli elementi negativi che avevano dato luogo al primo giudizio di inidoneità, stanti gli esiti dei procedimenti disciplinari e l’ineccepibile contegno mantenuto dal ricorrente nel periodo di scrutinio).
Orbene, il ricorrente, come si può notare, non denuncia la violazione della norma consiliare sotto il profilo della mancata sospensione dell’iter valutativo, ma si duole piuttosto di un atteggiamento erratico dell’Organo di autogoverno (la “sufficienza” degli elementi raccolti avrebbe dovuto impedire la sospensione), sintomatico dell’illegittimità prospettata.
Intesa in questo senso, la critica è infondata.
Come dedotto dalla difesa erariale, l’arresto del procedimento valutativo è stato disposto in ossequio all’art. 1, capo III, della circolare consiliare n. 17003 del 24 settembre 1999, laddove appunto si prevede che la procedura di valutazione di professionalità sia sospesa nel caso in cui il magistrato sia stato a sua volta sospeso dalle funzioni e dallo stipendio ai sensi dell’art. 30 r.d.lgs. n. 511 del 1946 (situazione in cui il dott. T. versava sin dagli inizi del 1996).
Per converso, la ripresa dell’iter valutativo è stata pronunciata a seguito di apposite iniziative del ricorrente medesimo.
Avrebbe pertanto meritato attenzione non tanto la determinazione soprassessoria (giustificata alla luce della normativa consiliare), quanto quella di riavvio del procedimento, potendosi semmai porre il problema della disponibilità della sospensione da parte dell’amministrato (non certo del C.s.m., autovincolatosi nei sensi innanzi precisati).
Sennonché, non essendo stato questo tema minimamente affrontato dal ricorrente – il quale muove anzi dalla premessa, esattamente opposta, che il procedimento valutativo non avrebbe dovuto patire alcuna moratoria –, può certamente eslcudersi che nella condotta del C.s.m. sia ravvisabile quell’uso distorto del potere sotteso al grave vizio di sviamento.
2.2. Le successive doglianze attengono al proprium della deliberazione consiliare, della quale è perciò opportuno riportare i tratti salienti.
Il C.s.m. – ricostruite le vicende relative alla prima valutazione di professionalità riferita al periodo 1992-1999, conclusasi con dichiarazione di inidoneità (delib. 22 settembre 2004, la cui impugnazione in sede straordinaria è stata alla fine respinta con d.P.R. 23 maggio 2007), ed illustrato l’iter espletato con riguardo alla valutazione per il triennio 1999-2002 – ha reputato di esprimere un nuovo giudizio negativo in ragione della perdurante assenza dei requisiti di “correttezza, riserbo ed equilibrio”, il cui difetto era stato parimenti posto a base del precedente apprezzamento negativo.
Tale conclusione risulta sorretta da un duplice ordine di elementi.
L’Organo di autogoverno ha anzitutto giudicato sufficiente per l’emissione del giudizio negativo, “tenuto conto dei gravi precedenti, […] l’assenza di specifici e concreti elementi positivi di giudizio”, essendo state “ripetute e significative […] le condotte indicative di assenza di autocontrollo ed equilibrio, per poter ritenere le stesse (e le conclusioni da esse desumibili) superate e risolte dal mero decorso del tempo”.
Ha poi valorizzato due vicende avvenute successivamente al triennio 1999-2002 – e nondimeno reputate utilizzabili alla luce dell’assenza di preclusioni normative e della ragionevolezza della presa in considerazione di “fatti sopravvenuti i quali siano idonei a confermare la permanenza o ad affermare il superamento di profili di criticità già oggetto di precedenti valutazioni” -, quali: i) l’impiego di “gratuite ed inconferenti” espressioni riportate nell’autorelazione del 2004 (sinteticamente, il dott. T. aveva segnalato, “quali ulteriori parametri valutativi” della sua personalità, di non essere iscritto all’A.n.m. o a sue correnti, di non essersi mai candidato ad alcuna elezione, di non conoscere e di non aver mai contattato componenti del Consiglio giudiziario o del C.s.m. al fine di chiedere qualcosa, di non aver mai frequentato e di non essere amico “di personaggi di spicco o di potere”); e ii) la “scelta di non svolgere più alcuna attività di udienza” fino a quando non fossero “rimosse da tutte le aule di giustizia le immagini del crocefisso, e ciò pur avendo avuto la disponibilità di un’aula priva di ogni simbolo religioso”, condotta che “appare, al di là dei possibili profili disciplinari […], certamente non ispirata a criteri di equilibrio”.
Orbene:
a) con il secondo motivo (violazione degli artt. 1, 4 e 6 l. 20 dicembre 1973, n. 831, dell’art. 27 Cost. e delle circolari consiliari n. 1275/1985 e n. 1264/86; difetto di motivazione; ulteriore violazione degli artt. 2, 3 e 19 Cost. e degli artt. 9 e 14 l. 4 agosto 1955, n. 848) l’istante lamenta che l’Organo di autogoverno, disattendendo la normativa primaria e secondaria di riferimento, avrebbe illegittimamente tenuto conto dei ridetti episodi, risalenti ad epoca posteriore al triennio di valutazione (di qui, la duplice lesione della presunzione di innocenza e dei propri diritti difensivi anche ai sensi dell’art. 1, 3° comma, l. n. 831/73, che impone di dare preventiva informazione agli scrutinandi dell’intenzione di utilizzare gli “ulteriori elementi” diversi da quelli canonicamente indicati).
Il Consiglio, inoltre, non avrebbe potuto assegnare al mero fatto storico del “rifiuto di tenere le udienze” alcuna valenza ai fini del rilievo di difetto di equilibrio (non essendo stati ancora definiti i procedimenti, in sede penale e disciplinare, aventi ad oggetto lo stesso episodio), né avrebbe apprezzato le giustificazioni addotte a sostegno della condotta censurata (il rifiuto sarebbe infatti scaturito dalla discriminazione consistente nel mancato riconoscimento, da parte dell’amministrazione giudiziaria, del diritto del ricorrente di esporre la menorah ebraica a fianco del crocifisso, oltre che dalla necessità di rispettare il “principio supremo di laicità dello Stato”).
Lo stesso a dirsi per la frase estrapolata dall’autorelazione, riguardo alla quale sarebbe erroneo il giudizio di “gratuità” e “inconferenza” espresso dall’Organo di autogoverno (stante, al contrario, la “pertinenza” degli aspetti messi in luce dal ricorrente, tenuto conto che il precedente scrutinio negativo si era fondato esclusivamente su vicende “extraprofessionali”);
b) nei successivi due motivi, suscettibili di trattazione congiunta in quanto entrambi attinenti alla prima parte della motivazione del provvedimento impugnato, il ricorrente assume la violazione dell’art. 6 l. n. 831/73 e della circ. consiliare n. 1275/85.
In sede di prima valutazione al dott. T. sarebbe stato infatti riconosciuto il possesso dei parametri professionali contemplati dalla normativa di riferimento (preparazione e capacità tecnico-professionale, laboriosità, diligenza e precedenti di servizio), essendo la dichiarazione di non idoneità dipesa soltanto da asserite carenze sotto i profili dell’“equilibrio ed autocontrollo”.
Denunciata anzitutto la mancata previsione di questo criterio (“equilibrio”) nella inerente normativa, l’istante ha dedotto che il Consiglio avrebbe omesso di verificare se nel nuovo triennio si fossero verificati fatti obiettivi idonei a dimostrare il suo preteso “squilibrio”, avendo invece utilizzato un criterio opposto, basato sull’“assenza di specifici e concreti elementi positivi di giudizio”, e pertanto contrastante con la “presunzione” di possesso di equilibrio delineata dalla disciplina secondaria.
Egli ha inoltre dedotto (violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 4 e 6 l. 20 dicembre 1973, n. 831, e della circolare consiliare n. 1275/1985; difetto di motivazione e travisamento dei fatti; violazione degli artt. 21 Cost., 9 e 10 Convenzione sui diritti dell’uomo e 3 d.lgs. n. 109/2006) che il C.s.m. non avrebbe tenuto conto delle doglianze prospettate nel gravame straordinario avverso la prima dichiarazione di inidoneità, omettendo altresì di indicare i fatti specifici a lui imputabili e di esplicitarne l’“attuale incidenza negativa” in punto di “equilibrio”. L’obbligo di procedere a un nuovo apprezzamento dei “precedenti” disciplinari risulterebbe rafforzato dalla circostanza che essi costituirebbero “legittimo esercizio di diritti inviolabili”, esulando dall’area dell’illecito disciplinare dall’art. 3 d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 (con riguardo a tale profilo il ricorrente ha poi reiterato le medesime censure avanzate col ricorso straordinario, specificamente dirette a contestare la valenza, ai fini in esame, dei fatti costituenti oggetto dei procedimenti disciplinari nn. 69/1995, 15/1999 e 117/2001).
2.2.1. Precisato che nell’ordine logico delle questioni occorre muovere dalla seconda serie di allegazioni (v. supra, lett. b), in quanto dalla piana lettura del provvedimento impugnato risulta come la decisione consiliare si sia in effetti incentrata sul rilievo della perduranza della situazione di mancanza di equilibrio e di autocontrollo (laddove, al contrario, le asserzioni concernenti gli episodi posteriori al triennio di valutazione hanno svolto una funzione di mera convalida dei risultati autonomamente raggiunti sulla base dell’altro elemento, esplicando così un ruolo accessorio e ancillare), è opinione del Collegio che le doglianze siano infondate.
A) Valga in proposito ricordare che ai sensi dell’art. 1 della l. n. 831 del 1973 per la nomina a magistrato di cassazione devono essere valutati i seguenti elementi: “1) preparazione e capacità tecnico-professionale; 2) laboriosità e diligenza dimostrate nell’esercizio delle funzioni; 3) precedenti relativi al servizio prestato” (1° comma), potendo peraltro essere assunto, “nelle forme e con le modalità più idonee ed anche con accertamenti diretti”, “ogni ulteriore elemento di giudizio che sia reputato necessario per la migliore valutazione del magistrato” (la disposizione consente inoltre all’interessato di “presentare le proprie osservazioni” al riguardo).
La giurisprudenza amministrativa ha al riguardo chiarito che la valutazione negativa dell’aspirante può derivare anche da singoli elementi, purché atti a denotare un difetto grave sia pure in uno solo degli ambiti previsti dalla legge.
Tra questi elementi vanno certamente considerati i precedenti disciplinari (v. la sent. n. 7124 del 2003 di questa Sezione, nonché Cons. Stato, sez. IV, 7 giugno 2005, n. 2921).
Secondo l’orientamento in disamina, “il giudizio affidato all’Organo di autogoverno dalla legge n. 831/1973 può e deve estendersi […] al vaglio di ogni elemento utile a formulare la migliore valutazione complessiva della professionalità del singolo, onde non si vedono ragioni per dubitare che tra gli aspetti meritevoli di rilievo possano essere incluse anche le eventuali condotte individuali che in precedenza abbiano formato oggetto di un provvedimento disciplinare”, potendo i fatti già colpiti da sanzione disciplinare rilevare anche in questo diverso contesto valutativo, non configurando “una inammissibile duplicazione di sanzione (vietata dal canone del ne bis in idem), in quanto non viene effettuata con una prestabilita finalità punitiva, ma costituisce un accertamento proteso al ben diverso scopo di un completo apprezzamento obiettivo della personalità professionale del magistrato, attraverso la disamina di tutti gli elementi atti a ricostruirla” (così la citata sent. n. 7124/03).
In altri termini, ai fini in rilievo il giudizio del C.s.m. può e deve estendersi al vaglio di ogni elemento utile a formulare la migliore valutazione complessiva della professionalità dell’interessato, ivi incluse anche le eventuali condotte individuali che in precedenza abbiano formato oggetto di un provvedimento disciplinare. In questo diverso contesto valutativo, infatti, una rinnovata considerazione di un fatto già colpito da un precedente disciplinare non configura, in sé stessa, un’inammissibile duplicazione di sanzione, in quanto non viene effettuata con una prestabilita finalità punitiva, ma costituisce un accertamento proteso al ben diverso scopo di un completo apprezzamento obiettivo della personalità professionale del magistrato, attraverso la disamina di tutti gli elementi atti a ricostruirla (cfr. Sez. IV, n. 2921/05 cit.).
Occorre poi rammentare, quanto alla delimitazione espansiva dell’esercizio del sindacato giurisdizionale sugli atti del C.s.m. (in quanto espressione di un'ampia discrezionalità valutativa), che i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza (anche di questa Sezione: cfr., ex multis, la sent. 4 maggio 2007 n. 3926), individuano come ambito di indagine giurisdizionale l’estrinseca legittimità del provvedimento adottato, con particolare riguardo alla fedele ricostruzione dei fatti ed alla congruità e logicità della motivazione posta a base della scelta in concreto effettuata dal Consiglio. Ed è di contro inibitoal giudice amministrativo di sovrapporre una sua valutazione a quella effettuata dall’organo cui tale potere spetta in via esclusiva.
B) Venendo al caso di specie, ritiene il Collegio che l’Organo di autogoverno abbia fatto buon governo degli esposti principi.
La gravata determinazione muove dall’analitica disamina dei risultati della prima valutazione negativa di professionalità (conclusasi con la deliberazione del 22 settembre 2004), giustificata dal rilievo che il contegno del ricorrente nel periodo 1992-1999 (sottoposizione a sei procedimenti disciplinari, di cui due conclusisi con la sanzione dell’ammonimento e uno definito con la condanna alla censura, e al trasferimento officioso per incompatibilità ambientale) aveva costituito un’“evidente deviazione rispetto al dovere di equilibrio e di autocontrollo cui deve essere sempre ispirata la condotta del magistrato”, sì da precludere “la nomina a magistrato di cassazione e l’eventuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni, proprio in rilevanza alle doti di particolare equilibrio, fisiologicamente connesse alla maggiore esperienza e necessariamente richieste nell’esercizio di funzioni superiori”.
Nella parte dedicata all’attività istruttoria compiuta nel procedimento culminato con l’adozione della deliberazione impugnata sono stati poi riportati tantoil parere – negativo – con cui il Consiglio giudiziario di Ancona, riconosciute le caratteristiche di preparazione, laboriosità e diligenza del ricorrente (“peraltro certamente non superiori alla media”), ha attestato come questi non avesse tuttavia “dimostrato doti di particolare rilievo, tali da elidere o, quanto meno, compensare il precedente giudizio negativo, fondato non già sui ricordati parametri, ma sulla ritenuta ‘deviazione rispetto al dovere di equilibrio e di autocontrollo […]’”; quanto le risultanze della scheda relativa alla posizione disciplinare del dott. T..
Nell’ultima sezione, concernente l’“attuale valutazione negativa di professionalità”, si legge che “resta indubbio che il magistrato scrutinato continua a non aver superato quei limiti di correttezza, riserbo ed equilibrio”, in ragione dei quali era stato già dichiarato non idoneo, e che sotto questo profilo, “per una valutazione negativa di professionalità, e tenuto conto dei gravi precedenti, già sarebbe sufficiente l’assenza di specifici e concreti elementi positivi di giudizio”; ciò in quanto “ripetute e significative […] sono state le condotte indicative di assenza di autocontrollo ed equilibrio, per potere ritenere le stese (e le conclusioni da esse desumibili) superate e risolte dal mero decorso del tempo”.
Risulta allora evidente come le circostanze poste a base della contestata valutazione possano ricondursi alla categoria tipica dei “precedenti relativi al servizio prestato”, rientrando pienamente nei parametri di legge; tanto più che la menzionata circolare consiliare n. 17003 del 1999 (sulla verifica periodica della professionalità dei magistrati) al par. 6 chiarisce appunto che la “globalità del giudizio che deve essere espresso per la progressione in carriera comporta la possibilità di una valutazione autonoma di qualsiasi elemento al quale possa essere riconosciuto valore sintomatico della personalità, della preparazione professionale, della laboriosità e dell’equilibrio del magistrato” (v. sul punto Cons. Stato, sez. IV, 17 giugno 2003, n. 3491).
A questo proposito, dev’essere senz’altro disattesa la prospettazione del ricorrente, secondo cui la dichiarazione di non idoneità sarebbe potuta sortire unicamente dall’emersione, nel triennio di valutazione, di fatti obiettivi e specifici comprovanti una situazione di carenza di equilibrio.
Tale ricostruzione dei poteri valutativi intestati al C.s.m. appare invero inficiata da un presupposto erroneo, postulando l’esistenza di una pretesa dello scrutinando a un apprezzamento circoscritto al triennio in considerazione.
Ma, come si è visto, tale pretesa non è assolutamente configurabile, non spiegandosi altrimenti la rilevanza positivamente sancita per i precedenti di carriera del magistrato.
Ne segue che l’Organo di autogoverno, tenuto in particolare conto della molteplicità e della gravità dei fatti sanzionati in sede disciplinare, ben poteva limitarsi a riscontrare l’insussistenza di sopravvenuti elementi (positivi) di giudizio idonei ad affermare il superamento dei profili di criticità; donde l’infondatezza del primo aspetto di censura.
Né può condividersi la doglianza relativa all’omesso apprezzamento dei vizi asseritamente inficianti la prima dichiarazione di non idoneità, stante la la reiezione del gravame straordinario proposto avverso l’inerente deliberazione consiliare (circostanza che ormai impedisce di rimettere in discussione l’assetto di interessi divisato dal provvedimento).
2.2.2. In conclusione, l’impugnata determinazione negativa appare adeguatamente sorretta dalla menzionata motivazione, ciò che esonera dall’esame della restante parte del gravame (relativa all’erronea considerazione dei “fatti successivi” al periodo di scrutinio), il cui eventuale accoglimento non sarebbe comunque in grado di condurre alla chiesta statuizione caducatoria.
In questa ottica, va da ultimo precisato che le deduzioni contenute nella memoria difensiva depositata in vista della discussione del merito non consentono di pervenire a difformi conclusioni, posto che esse riguardano l’iter della (terza) valutazione di idoneità relativa al periodo 2002-2005.
3. Per quanto innanzi osservato, il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
Sussistono peraltro giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.
 
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2008.
 
Depositata il 3.11.2008