Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 28 Maggio 2010

Sentenza 03 marzo 2010, n.264

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana. Sentenza 3 marzo 2010, n. 264: "Alienazione avente ad oggetto una ex chiesa di proprietà di un ente ecclesiastico".

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 1195/2008, proposto da

G. P., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Tinaglia, con domicilio eletto in Palermo, via Santuario di Cruillas n. 8, presso lo studio dello stesso;

c o n t r o

l’ASSESSORATO REGIONALE BB. CC. AA. e P.I. e la SOPRINTENDENZA REGIONALE BB.CC.AA., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi n. 81, sono per legge domiciliati;

il DIRIGENTE GENERALE pro-tempore DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI, non costituito in giudizio;

e nei confronti

dell’ARCIDIOCESI DI PALERMO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della sentenza del T.A.R. per la Sicilia – sede di Palermo (sez. II)- n. 656 del 22 maggio 2008;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per l’Assessorato e la Soprintendenza appellati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Presidente Raffaele Maria De Lipsis;

Udito alla pubblica udienza del 9 luglio 2009 l’avv. dello Stato Tutino per l’Assessorato e la Soprintendenza appellati;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con sentenza n. 656 del 22 maggio 2008, il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia respingeva il ricorso proposto dal sig. G. P. avverso la nota dell’Assessorato regionale n. 61617 del 9 giugno 2006, con la quale era stata dichiarata la nullità – ai sensi dell’art. 135 del d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (contenente il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali) – dell’atto di compravendita di un immobile (l’ex “chiesa di …”), dal medesimo acquistato dall’Arcidiocesi di Palermo.

Secondo il TAR, dal quadro normativo vigente al momento della stipula del citato atto di alienazione discenderebbe che “… il relativo negozio era soggetto alla preventiva autorizzazione della P.A., sotto pena di nullità ed a prescindere dall’inclusione del bene medesimo negli elenchi previsti dalla legge …”. Né, all’uopo era da ritenersi necessaria e propedeutica una espressa dichiarazione di interesse dell’Amministrazione, prevista dall’art. 6 del citato d. lgs. n. 490/99, atteso che il bene immobile di cui trattasi era di proprietà di una persona giuridica privata senza fine di lucro, elemento questo che consentiva di prescindere dalla verifica della sussistenza dei due menzionati elementi e, cioè, la non inclusione del bene nell’elenco previsto dalla legge e la mancata dichiarazione d’interesse da parte dell’Amministrazione.

Appella la citata decisione il sig. P., deducendone l’erroneità ed assumendo, in sostanza, che il bene de quo non può essere assoggettato ad un regime vincolistico, con la conseguenza che l’atto di trasferimento della ex chiesa – non essendo stato l’immobile oggetto di alcuna previa dichiarazione di interesse da parte della P.A. – non sarebbe soggetto ad alcuna preventiva autorizzazione da richiedere a cura del privato né al diritto di prelazione da parte dell’Amministrazione.

Si costituivano l’Assessorato Regionale BB. CC. AA. e P.I. e la Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, senza produrre memorie.

D I R I T T O

1) L’appello è infondato e non merita accoglimento.
Giova, preliminarmente ricostruire l’iter logico e cronologico del quadro fattuale di riferimento, come correttamente rappresentato dal TAR e non contestato dalle parti:
– il 16 ottobre 2003 l’odierno appellante acquistava dalla Arcidiocesi di Palermo l’ex chiesa di …i; l'atto veniva stipulato nella vigenza del d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (contenente il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali);
– il 31 marzo 2004 la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo inviava una nota all'Economo Diocesano […] (nella qualità di procuratore generale dell'Arcivescovo di Palermo), nonché all'odierno ricorrente, informandoli del vincolo che gravava sull'immobile ai sensi del menzionato d..lgs. n. 490/1999;
– il 2 luglio 2004 lo stesso […] , nella citata qualità, inviava all'Amministrazione un atto extragiudiziario per denunciare la vendita dell'immobile ai sensi dell’art. 59 del frattanto sopravvenuto d.lgs. n. 41/2004;
– il 10 agosto 2004 la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo adottava il provvedimento n. 4743, col quale formalizzava l'interesse dell'Amministrazione per l'immobile di che trattasi;
– il 4 novembre 2005 il ricorrente segnalava alla Soprintendenza di avere un progetto di restauro in corso;
– il 21 dicembre 2005 la Soprintendenza inviava altra nota (sia al ricorrente che al predetto Economo diocesano), con la quale ribadiva il provvedimento 10.8.2004 e, quindi, l'esercizio del diritto di prelazione, disponendo, altresì, la sospensione dell'esame del progetto di restauro proposto dall'odierno ricorrente, il quale, tuttavia, in data 9 marzo 2006 metteva in mora la Soprintendenza ai fini della disamina di tale progetto;
– il 9 giugno 2006 interveniva la nota assessoriale impugnata in primo grado, che ha chiuso la vertenza, dichiarando la nullità dell'atto di compravendita ai sensi dell'art. 135 del citato d. lgs. n. 490/1999.

2) Cosi correttamente ricostruito il contesto relazionale di tipo fattuale, occorre, ora, soffermarsi sulla normativa vigente all’atto della stipula dell’alienazione dell’immobile de quo, onde accertare se l’immobile in questione avrebbe potuto formare oggetto di compravendita, pur non essendo inserito in un apposito elenco descrittivo, comunicato al competente Assessorato regionale ed in carenza di una preventiva autorizzazione dell’Amministrazione, che indirettamente dimostrasse la mancanza di interesse della Regione nei riguardi del predetto bene.

Al riguardo, bisogna prendere le mosse dall’art. 5, comma 5, del richiamato d. lgs n. 490/99, che espressamente recita: “I beni elencati nell'articolo 2, comma 1, lettera a) che appartengono ai soggetti indicati al comma 1(tra cui rientrano, per tabulas, anche le persone giuridiche private senza fini di lucro) sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo anche se non risultano compresi negli elenchi e nelle denunce previste dai commi 1 e 2”.

E’ pacifico che il bene costituito dall’ex chiesa …. apparteneva all’Arcidiocesi di Palermo, la quale, in quanto ente ecclesiastico, ha la natura di persona giuridica privata senza fini di lucro; pertanto, anche tale bene rientra nell’area di assoggettamento della citata disposizione. Ne consegue che – come previsto espressamente dal citato comma 5 – contrariamente a quanto assume l’appellante, nella specie, la sottomissione del bene de quo al regime di tutela delineato dalla legge non può essere ancorata al suo inserimento, a titolo originario o di completamento, nell’apposito elenco descrittivo da presentare all’Amministrazione.

2.1) E ciò rileva anche ai fini dell’obbligo della dichiarazione d’interesse relativa a beni non elencati.

Al riguardo, stabilisce l’art. 55 del citato d. lgs n. 490/99 che le alienazioni dei beni in questione debbono essere soggette all’autoriz-zazione del Ministero (in Sicilia del competente Assessorato).

In particolare, il comma 3 del citato articolo testualmente dispone che: “È altresì soggetta ad autorizzazione l'alienazione dei beni culturali indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e comma 4, lettera c) appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro. L'autorizzazione è concessa qualora non ne derivi un grave danno alla conservazione o al pubblico godimento dei beni …”.

Inoltre, gli artt. 58 e 59 prevedono, rispettivamente, la denuncia all’Amministrazione degli atti di alienazione della proprietà o della detenzione di tali beni entro il termine di trenta giorni, nonché la facoltà dell’Amministrazione medesima di acquistarli.

Infine, con l’art. 135 viene prevista la nullità delle alienazioni compiute senza l’osservanza delle menzionate modalità nonché la facoltà di prelazione in capo all’Amministrazione.

Orbene, non può essere revocato in dubbio che – in corretta applicazione della menzionata normativa – l’eventuale contratto di compravendita avente ad oggetto un bene culturale rientrante nella categoria degli immobili sopra indicati è nullo se viene posto in essere senza il rispetto della citata procedura.

Nel caso di specie, non risulta che sia stata richiesta la prevista autorizzazione per l’alienazione della l’ex chiesa di … né che sia stata effettuata, nei termini, la prescritta denuncia ex art. 58 del d. lgs n. 490/1999.

3) Seguendo un diverso ordine di considerazioni, appare arduo affermare – diversamente da quanto sembra ritenere l’appellante – che gli elenchi nei quali debbono essere indicati i beni di cui all’art. 1 abbiano una natura costitutiva e non già una funzione meramente dichiarativa, e che il mancato aggiornamento dei medesimi comporti una sostanziale sottrazione dei beni stessi alla precisa normativa vincolistica prevista per i relativi atti di trasferimento, rendendo, di fatto gli immobili de quibus liberamente negoziabili.

Neppure potrebbe ritenersi che la tutela cosi chiaramente prevista dalla legge per i beni in questione possa essere superata – con riguardo al profilo della variazione della titolarità domenicale – da una eventuale inerzia procedurale dell’Amministrazione.

4) Conclusivamente, l’appello va respinto, con conferma dell’impugnata decisione.

Ritiene il Collegio che ogni altro motivo possa essere assorbito, in quanto ininfluente o irrilevante ai fini della presente decisione.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Palermo il 9 luglio 2009 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l'intervento dei Signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente ed estensore, Chiarenza Millemaggi Cogliani, Paolo D’Angelo, Filippo Salvia, Pietro Ciani, Componenti.

F.to: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente ed Estensore
F.to: Loredana Lopez, Segretario

Depositata in segreteria
il 3 marzo 2010