Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 21 Giugno 2005

Sentenza 03 maggio 2004, n.617

Tribunale di Trani. Sezione Promiscua. Sentenza 3 maggio 2004 n. 617: “Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti svolgenti attività sanitarie: determinazione degli emolumenti in favore di componente del Collegio dei Revisori dei Conti da parte del Consiglio di Amministrazione”.

TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE PROMISCUA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 27.12.2000, notificato il 09.01.2001, S. F. conveniva in giudizio la Congregazione Ancelle Divina Provvidenza – Opera “ Don Uva”, per sentirla condannare al pagamento della somma pari a £ 90.385.685, per compenso non liquidato relativo alla carica di componente del collegio dei revisori dei conti, partecipazione a consigli e relativi rimborsi, oltre interessi di legge, danno da svalutazione monetaria e spese di giudizio.

L’attore riferiva che in virtù di decreto del 02.04.98 emesso dalla Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica era stato confermato, per il triennio 1998 – 2001, nella qualità di componente del Collegio dei Revisori dei Conti presso l’opera ospedaliera Don Uva.

Precisava che con deliberazione dell’8.05.98 il consiglio di amministrazione della congregazione convenuta aveva stabilito per i revisori dei conti un emolumento nella misura forfetaria di lire 65.000.000 annui, oltre un gettone di presenza dell’importo di £ 1.500.000 per le partecipazioni alle riunioni consiliari, riconosciuto ai componenti residenti fuori provincia. Rappresentava che successivamente alle dimissioni irrevocabili con effetto immediato, rassegnate in data 30.03.2000 dal collegio dei revisori dei conti, l’ente convenuto gli aveva liquidato le somme dovute a titolo di compenso soltanto “ sino al terzo trimestre del 1999 “, mentre vana era rimasta la richiesta di pagamento dell’emolumento relativo al primo trimestre del 2000, poichè secondo l’ente convenuto per tale periodo gli spettava solo il gettone di partecipazione al consiglio di amministrazione del 20.01.2000.

All’udienza del […] si costituiva in giudizio la Congregazione Ancelle Divina Provvidenza, che contestava in toto la domanda introduttiva del giudizio asserendo la nullità, l’invalidità e l’inefficacia della deliberazione del Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto la determinazione dei compensi per i revisori dei conti, in quanto assunta in violazione della normativa civile vigente per le società di capitali ed in particolare dell’art. 2402 c.c., atteso che secondo tale norma la retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nell’atto costitutivo, deve essere determinata dall’assemblea ordinaria all’atto della nomina per l’intero periodo di durata del loro ufficio. Di conseguenza, la competenza a deliberare in merito all’emolumento dei revisori apparteneva in via esclusiva alla Congregazione per gli Istituti di vita consacrata che “ svolgendo il ruolo dell’assemblea “ aveva nominato il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Opera “ Don Pasquale Uva “ della Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza.

Secondo l’assunto della convenuta infatti la predetta disciplina doveva applicarsi alla Congregazione, essendo la stessa equiparabile ad una società per azioni, in quanto ente ecclesiastico civilmente riconosciuto dotato di personalità giuridica, iscritto nel registro delle persone giuridiche ed in quello delle imprese, tenuto agli adempimenti fiscali prescritti dal T.U.I.R. per le società per azioni ed all’obbligo di registrazione delle principali delibere del C.d.A. nell’ apposito registro delle imprese. Inoltre, la deliberazione in oggetto, prevedendo il compenso oltre che per i revisori dei conti anche per gli stessi componenti dell’organo deliberante (C.d.A), risultava assunta in contrasto con i principi previsti dall’ordinamento in tema di conflitti d’interesse, obbligo di diligenza del mandatario e di trasparenza e buona amministrazione delle persone giuridiche.

La convenuta pertanto chiedeva il rigetto della domanda, previo accertamento e declaratoria di nullità della delibera del consiglio di amministrazione dell’Ente.
Prodotta la documentazione agli atti, all’udienza del […] le parti precisavano le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa ha per oggetto la richiesta di pagamento di somme, a titolo di compenso, per la carica di revisore dei conti presso l’ente convenuto, ricoperta dall’attore a decorrere dal 2.04.98 sino al 30.03.2000.

L’ente convenuto contesta la validità, efficacia e legittimità della deliberazione assunta in data 08.05.98 dal proprio Consiglio di amministrazione, con cui veniva stabilito l’importo dell’emolumento da corrispondere ai revisori dei conti, in quanto presa in violazione della normativa prevista per le società per azioni.

Al fine di accertare se l’atto posto a fondamento della pretesa attorea risulti o meno affetto da vizi che ne inficiano la validità, occorre individuare la normativa che disciplina l’ente convenuto.

La Congregazione delle Ancelle della Divina Provvidenza ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e pertanto ha assunto la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto in virtù della Legge n. 222/85 (artt. 3 – 4), che prevede anche l’obbligo di iscrizione nel registro delle persone giuridiche, nel quale devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza.

All’iscrizione nel predetto registro consegue la legittimazione negoziale dell’ente ( art. 6 ) e la rilevanza nei confronti dei terzi delle limitazioni dei poteri di rappresentanza degli amministratori dell’ente.

Nel rispetto dell’autonomia riconosciuta a tali enti, l’Autorità Ecclesiastica provvede alla nomina degli organi di rappresentanza ed al conferimento dei relativi poteri, così come, nel caso di specie, il Dicastero con decreto in data 02/04/98 aveva costituito il nuovo Consiglio di amministrazione, confermando l’amministratore delegato ed il Collegio dei revisori dei conti. L’ente convenuto inoltre, svolgendo un’attività diversa da quella di religione e di culto, quale l’erogazione in regime di convenzione con il S.S.N. di prestazioni sanitarie, è soggetto alle leggi dello Stato concernenti tali attività, sottoposto al regime tributario previsto per le medesime (art. 7, n.3, Accordo Internazionale 18/02/84 ratificato con Legge n. 25/3/85 n.121), oltre che tenuto agli adempimenti previsti per l’esercizio di attività di natura commerciale (es. iscrizione nel registro delle imprese).

All’osservanza da parte dell’ente in oggetto di alcune norme dello Stato, che impongono obblighi ed adempimenti, anche di natura fiscale, (versamento dell’I.R.P.E.G., registrazione delle deliberazioni nel registro delle imprese, ecc.), previsti per le società di azioni, non consegue tuttavia una totale equiparazione della congregazione convenuta alle predette società, nè l’applicazione in via analogica della normativa che disciplina le società di capitali. Trattasi infatti di enti che, a prescindere dalla configurazione o meno di un tertium genus, non possono certamente trovare collocazione normativa nella disciplina dettata per le società per azioni, essendone comunque diversi gli scopi, gli organismi costitutivi, infine le stesse autorità di controllo. Deve pertanto ritenersi che la deliberazione del consiglio di amministrazione dell’8.5.98, avente ad oggetto la determinazione del compenso dei revisori dei conti, fu assunta nel rispetto delle norme che regolamentano il funzionamento e l’esercizio dei poteri degli organi rappresentativi dell’ente ecclesiastico.

Chiarito questo e rigettata dunque l’eccepita nullità del provvedimento in forza del quale l’attore ha promosso l’azione, il S. chiedeva la condanna dell’ente al pagamento della complessiva somma di £ 90.358.685 a titolo di compenso per la carica di revisore dei conti sino al primo trimestre 2000, nonché di corrispettivo per la partecipazione ai consigli di amministrazione e per il rimborso delle spese.

La difesa dell’ente convenuto afferma che i compensi erano stati puntualmente corrisposti nella misura forfetaria prevista dalla “ illegittima “ deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Attesa la riconducibilità dell’attività dell’attore nell’ambito della prestazione d’opera intellettuale, non vi è dubbio che sullo stesso incombeva l’onere di provare l’esistenza del credito e quindi l’esecuzione delle attività compiute nell’adempimento dell’incarico e l’entità delle stesse. Tanto anche in considerazione della circostanza che all’attore spettava una retribuzione, composta da una parte fissa ( £ 65.000.000 annue), destinata a compensare forfettariamente la complessiva attività di controllo, e da una parte variabile ( £ 1.500.000), sotto forma di gettone di presenza, prevista per l’ulteriore attività di partecipazione obbligatoria alle sedute del consiglio di amministrazione, suscettibile di ripartita misurazione economica.

A fondamento della propria pretesa il S. produceva la missiva del 14.11.2000 e l’allegato progetto di parcella del 09.11.2000, in cui quantificava il credito vantato nei confronti della congregazione in virtù di una serie di conteggi, detraendo dalla somma di £ 130.000.000, dovuta a titolo di compenso per il periodo di nomina (dall’1.4.98 al 31.03.2000), gli acconti già corrisposti dalla congregazione nella misura di £ 64.500.000. All’importo fisso residuo aggiungeva quanto dovuto per la partecipazione alle riunioni del C.d.A e per il rimborso delle spese, indicando le relative fatture, emesse in data 03.01.2000 e 01.4.2000, che per altro non allegava.

Occorre allora verificare se la documentazione prodotta sia prova sufficiente del credito vantato dall’attore, tenendo comunque presente il principio pacifico in giurisprudenza, secondo il quale, ove vi sia contestazione del credito, la parcella predisposta dal professionista è priva di intrinseca valenza probatoria e pertanto inidonea a costituire prova dell’esecuzione delle prestazioni menzionate in tale documento ( Cass. Civ. II, n.1513 del 19.11.97; Cass. n. 3972 del 7.05.97). Ne consegue che il giudice di merito non può assumere la prova del credito dalle sole esposizioni della parcella, sempre che vi sia contestazione del debitore con riferimento alle prestazioni eseguite ed alla misura degli importi.

Nel caso che ci occupa l’ente convenuto non contestava l’esecuzione delle prestazioni, né l’ammontare degli importi, posto che si limitava ad affermare di aver puntualmente erogato le somme dovute a titolo di compenso, senza per altro allegare alcuna prova, neanche documentale, attestante l’adempimento.
Ciò premesso, in merito alle somme richieste a titolo di emolumento, va evidenziato tuttavia che lo stesso attore, pur avendo quantificato la misura degli importi in riferimento all’intero periodo di durata dell’incarico di revisore dei conti, nello stesso atto di citazione specificava che gli erano state liquidate le spettanze sino a tutto il terzo trimestre 1999 (penultimo capoverso dell’atto introduttivo). Poiché la lettera dell’atto difensivo non lascia spazio a diverse interpretazioni, l’accertamento circa la debenza delle somme deve essere circoscritto a due trimestri, precisamente il 4° del 1999 ed 1° del 2000, e poiché l’ente convenuto non ha disconosciuto il diritto, ma ha solo eccepito una fatto estintivo, il pagamento, senza però fornire alcuna prova, il credito va riconosciuto per la frazione temporale predefinita. D’altronde che sussista il diritto dell’attore lo si deduce dalla considerazione che la complessiva attività di controllo dei revisori dei conti si sostanzia nel compimento nel corso dell’esercizio annuale di prestazioni di diversa natura, non limitate naturalmente al solo controllo del bilancio annuale. Deve dunque ritenersi sussistente il diritto dell’attore a percepire il compenso per il quarto trimestre del 1999 ed il 1° trimestre del 2000 nella misura di euro 16.784,85 ( già £ 32.500.000). Tale importo va maggiorato degli interessi, da calcolarsi nella misura legale dal 21.12.2000 (giorno di costituzione in mora) sino al soddisfo. L’attore, asserendo la partecipazione nel periodo tra il quarto trimestre del 1999 ed il primo del 2000 alle riunioni del C.d.A, chiedeva il pagamento dei gettoni di presenza ed il rimborso delle spese. Tale attività non è stata neppure genericamente riconosciuta dall’ente convenuto, né il S. ha fornito alcun elemento probatorio a supporto della pretesa, ad esempio mediante allegazione dei verbali delle sedute del C.d.A e la produzione della documentazione relativa alle spese di viaggio e di soggiorno sostenute in occasione di tali partecipazioni. Ne discende che la domanda per tali importi non può trovare accoglimento.

Dalle motivazioni complessive articolate può allora concludersi che la Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza – Opera “ Don Uva” va condannata al pagamento in favore del dr. S. della complessiva somma di € 16.784,85, oltre agli interessi legali dalla messa in mora al soddisfo, nonché IVA e contributi previdenziali come per legge.

All’esito del giudizio segue la soccombenza dell’ente convenuto nelle spese di causa sopportate dell’attore, da liquidarsi nella misura specificata nel dispositivo.

P.Q.M.

il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa promossa da S. F. nei confronti della Congregazione Ancelle Divina Provvidenza “ Opera Don Uva”, in persona della legale rappresentante p.t. così provvede:

– accoglie la domanda per quanto di ragione e per l’effetto condanna la Congregazione Ancelle Divina Provvidenza “ Opera Don Uva”, al pagamento in favore dell’attore della somma di € 16.784,85, oltre interessi sul predetto importo da calcolarsi nella misura legale dal 21.12.2000 sino al soddisfo, Iva e contributi previdenziali come per legge;

– condanna la Congregazione Ancelle Divina Provvidenza “ Opera Don Uva” alla rifusione in favore di S. F. delle spese sostenute nel giudizio, che si liquidano nella misura complessiva di € 2.855,00 , di cui € 155,00 per spese, € 800,00 per diritti, euro 1.900,00 per onorari, oltre IVA, CAP e spese generali come per legge.

Giudice Francesco Federici