Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 22 Maggio 2005

Sentenza 03 febbraio 2003, n.881

T.A.R. Lazio. Sezione Terza bis. Sentenza 3 febbraio 2003, n. 881: “Rimozione del crocifisso dalle aule scolastiche: inammissibilità del ricorso per difetto di notificazione”.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE TERZA BIS

composto dai Signori Magistrati:

Giulio AMADIO Presidente

Eduardo PUGLIESE Consigliere

Antonio VINCIGUERRA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 6925 del 2002 proposto dall’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (UAAR) con sede in Padova, in persona del segretario nazionale sig. Giorgio Villella, rappresentata e difesa dall’avv. Marcello De Cesaris, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Via Mangili n. 32/A;

CONTRO

il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e dalla Ricerca, in persona del Ministro p.t., non costituitosi in giudizio;

PER L’ANNULLAMENTO

del silenzio-rifiuto opposto dal M.I.U.R. all’istanza dell’Associazione ricorrente, datata 6 dicembre 2001, volta ad ottenere la rimozione dei simboli religiosi dalle scuole pubbliche, conformemente al principio di laicità dello Stato.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa,

Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 2002 il relatore dott. Giulio Amadio e uditi, altresì, i procuratori delle parti, come da verbale d’udienza;

Rilevata la nullità della notifica del ricorso in quanto eseguita presso la sede reale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca anziché presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

Vista la L. 3.4.1979 n. 103;

P. Q. M.

II Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III bis, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese non essendosi l’Amministrazione intimata costituita in giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 9 dicembre 2002 – 3 febbraio 2003 in camera di consiglio, con l’intervento dei magistrati indicati in epigrafe.

G.Amadio Presidente – Est.

Depositata in segreteria l’11.2.2003 n. 881