Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 3 Luglio 2006

Sentenza 02 febbraio 2006, n.510

Consiglio di Stato. Sezione sesta. Sentenza 2 febbraio 2006, n. 510: “Esercizio del mestiere di ciarlatano ed accertamento in concreto dell’attività diretta a speculare sull’altrui credulità o sfruttare l’altrui pregiudizio”.

Il Consiglio di Stato in sezione giurisdizionale (sezione sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso proposto dal Ministero dell’Interno e dalla Questura di Milano, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici sono per legge domiciliati in ROma, Via dei Portoghesi, n. 12

contro

A.S., non costituitosi in giudizio

per l’annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, n. 2125 dell’8 giguno 1999.

Visto il ricorso con i relativi allegati; visti gli atti di causa;
Alla pubblica udienza dell’8 novembre 2005 relatore il Consigliere Guido Salemi. Udito l’Avvocato dello Stato Vessichelli.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

Fatto e diritto

1. Con provvedimento del 19 aprile 1996, il Questore di Milano ordinava al sig. A. S. di cessare dall’esercizio del mestiere di ciarlatano, svolto in Milano a mezzo di utenze telefoniche. L’interessato proponeva ricorso al Tar della Lombardia, chiedendo l’annullamento del summenzionato provvedimento.

Con sentenza 2125/99, il giudice adito accoglieva il ricorso, osservando che non risultava che vi fosse stato, a fondamento dell’atto impugnato, un puntuale e specifico accertamento.

2. Con ricorso notificato il 14 giugno 2000, il ministero dell’Interno e la Questura di Milano hanno proposto appello contro la summenzionata sentenza.

A loro avviso, si tratta di attività espressamente vietata ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 121, ultimo comma, del Tulps e articolo 231 del Regolamento (tale ultima norma, infatti, include tra i mestieri del ciarlatano anche quello del cartomante, specificando che la ciarlataneria consiste «nell’attività diretta a speculare sull’altrui credulità, o a sfruttare od alimentare l’altrui pregiudizio»), la cui pericolosità viene valutata in astratto dall’ordinamento, non essendo necessario che in concreto l’interesse protetto sia leso.

Alla stregua di quanto esposto sarebbe evidente l’erroneità della sentenza appellata per aver ritenuto l’attività di cartomante indifferente per l’ordinamento giuridico se non quando sia manifestazione di vera e propria ciarlataneria. Sarebbe, altresì, palese l’erroneità dell’affermazione secondo la quale l’indifferenza per l’ordinamento giuridico è subordinata alla concreta valutazione dell’attività, tenuto conto del fatto che sono proprio le norme sopra citate a precludere la possibilità dell’esercizio di tali attività.

L’appellato non si è costituito in giudizio.

Alla pubblica udienza dell’8 novembre 2005, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

3. L’appello è infondato.

Occorre premettere che l’articolo 121, ultimo comma del Tulps (approvato con Rd 773/41) vieta espressamente il mestiere di ciarlatano e l’articolo 231 del relativo regolamento d’esecuzione, approvato con Rd 635/40, chiarisce, ai fini dell’applicazione del divieto sancito dall’articolo 121, che sotto la denominazione di “mestiere di ciarlatano” va compresa ogni attività diretta a speculare sull’altrui credulità o a sfruttare od alimentare l’altrui pregiudizio, ed esemplifica quei mestieri che possono rappresentare l’indice di ciarlataneria, come «gli indovini, gli interpreti di sogni, i cartomanti, coloro che esercitano giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi, o millantano o affettano in pubblico grande valentia nella propria arte o professione, o magnificano ricette e specifici, cui attribuiscono virtù straordinarie o miracolose».

Come più volte osservato dalla giurisprudenza (cfr. CdS, Sezione quarta, 5502/02, e 1393/01), l’elencazione appena indicata non esaurisce tutte le ipotesi di ciarlataneria, ma è meramente esemplificativa, con la conseguenza che è necessaria una approfondita analisi della fattispecie concreta per verificare se tale attività concreti un abuso della credulità popolare e dell’ignoranza. E ciò va fatto anche tenendo conto del mutato contesto storico e sociale rispetto al momento in cui è stata introdotta quella normativa di cui è, peraltro, espressione la stessa giurisprudenza che, da una posizione di assoluta ostilità nei confronti del “mestiere di ciarlatano” (cfr. Cassazione 19 aprile 1951) è giunta a ritenere ammissibili le attività di cui di discute in quanto fonte di reddito e quindi soggette al prelievo fiscale al pari di qualsiasi attività professionale (Cassazione penale, 28 gennaio 1986).

Nel caso in esame, l’Amministrazione non doveva limitarsi alla contestazione, ma aveva il dovere di valutare in concreto, attraverso apposita istruttoria, l’oggettiva idoneità dell’attività svolta ad integrare l’ipotesi di “ciarlatano”.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello deve essere respinto. Nulla per le spese, non essendosi costituito in giudizio l’appellato.

PQM Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe. Compensa tra le parti le spese di giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.