Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 29 Gennaio 2012

Sentenza 02 dicembre 2011, n.577

Corte d'appello di Perugia. Sezione Civile. Sentenza 2 dicembre 2011, n. 577: "Matrimonio concordatario e delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità".

La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, composta dai seguenti magistrati:
1) dott. Silvio Magrini Alunno presidente relatore;
2) dott. Salvatore Ligori consigliere;
3) dott Ferdinando Pierucci consigliere;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 82 anno 2011 R.G.

PROMOSSA DA F.F., rappresenta e difesa dall'avv. Sandro Gradassi
attore

CONTRO

D.G.,
convenuto contumace

E CON L'INTERVENTO del P.M., in persona del Procuratore generale presso questa Corte d'appello,
INTERVENUTO

avente ad OGGETTO: delibazione sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio;

sulle seguenti

CONCLUSIONI DELLE PARTI

per l'attore come da atto di citazione; per il P.G.: con parere favorevole.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con citazione notificata il 28.3.2011 F.F. conveniva in giudizio D.G. chiedendo a questa Corte il riconoscimento nell'ordinamento dello stato Italiano dell'efficacia della sentenza ecclesiastica che ha dichiarato la nullità del matrimonio concordatario da essi celebrato, il …omissis… e trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune,
Acquisito il parere, favorevole, dei pm la causa veniva ritenuta per la decisione all'udienza del 22.9.2011.
2. La domanda va accolta.
In ordine alla procedura applicabile va rilevato che per la dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici occorre a fare applicazione dell'art. 8 dell'Accordo, con protocollo addizionale, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11-2-1929: Accordo firmato a Roma il 18-2-1984 tra la Repubblica Italiana, e la Santa Sede e fatto oggetto di ratifica ed esecuzione con la l. n. 121/1985. Non si applicano infatti gli artt. 64 e segg. della successiva l. n. 218/95 (contenente la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), atteso che l'art. 2 di questa legge fa salva l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, fra le quali rientra certamente l'Accordo di cui sopra (Cass. 03/17595). Per l'efficacia della sentenza ecclesiastica rimane perciò necessaria, su domanda delle parti o di una di esse, un'apposita sentenza della Corte d'appello competente, senza possibilità di un riconoscimento automatico secondo la previsione degli artt. 64 e segg. della l. n. 218/05.
Va anche aggiunto in diritto il rilievo che nella procedura de qua, ai fini della verifica delle condizioni per il riconoscimento dell'efficacia, si deve continuare a fare applicazione, nonostante la loro abrogazione ad opera della l. n. 218/95, degli artt. 796 e 797 c.p.c., richiamati dall'art. 4 del protocollo addizionale a detto Accordo, dovendosi a questo richiamo attribuire la natura di un rinvio materiale (Cass. 05/12010).
In punto di fatto va affermata la ricorrenza nel caso di specie di tutti i presupposti per il riconoscimento della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
La sentenza di cui si chiede il riconoscimento – sentenza 26.9.08 del Tribunale Ecclesiastico Regionale Umbro, ratificata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Etrusco con decreto 7-10-09 è munita di esecutività in forza del decreto 26-2-10 del Tribunale della Segnatura Apostolica, quale "superiore Organo Ecclesiastico di controllo" ex art. 8 n. 2 dell'Accordo di modificazione del Concordato Lateranense del 18-2-84.
Risultano rispettate le condizioni:
a) della competenza del giudice ecclesiastico;
b) del rispetto nel procedimento davanti ai giudice, ecclesiastico del diritto di difesa in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) delle altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere di cui agli artt. 796 e 797 c.p.c. ed in particolare quella che la sentenza non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico (art. 191 n. 7).
La nullità è stata infatti dichiarata "per incapacità a contrarre al tempo delle nozze da parte della donna attrice ex can 1095 n. 2 e 3" la quale è sì un'ipotesi, di nullità specifica dell'ordinamento canonico, rispetto alla quale però non può venire in questione l'esigenza di tutela dell'affidamento dell'altro coniuge, che quale limite di ordine pubblico condiziona l'efficacia della sentenza in Italia (Cass. .99/4311), atteso che il convenuto, rimanendo contumace, non si è opposto alla declaratoria. (Cass. 2708 del 2005).
3. Nulla sulle spese.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nella causa, di cui in epigrafe,

– dichiara efficace nella Repubblica Italiana la sentenza emessa il 26.9.2008 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Umbro, ratificata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Etrusco con decreto 7.10.2009 e munita di esecutività in forza del decreto 26.2.2010 del Tribunale della Segnatura Apostolica, la quale ha dichiarato la nullità del matrimonio concordatario celebrato da F.F. e D.G. il …omissis… e trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune – Anno 1994 – Atto n. …omissis… – parte II – serie A;
– ordina al competente ufficiale di stato civile di procedere alle trascrizioni e annotazioni di legge;
– dichiara che le spese di procedura rimangono a carico della parte che le ha sostenute.

Perugia, 22.9.2011