Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 14 Dicembre 2012

Sentenza 01 febbraio 2008, n.6

Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo. Sentenza 2 febbraio 2008, n. 6-5: "Enti ecclesiastici ed esenzione ICI".

(omissis)

Con ricorso spedito a mezzo posta raccomandata il 15.10.200, pervenuto in segreteria il 31.10.2005 e ritualmente comunicato alla controparte, l'Istituto delle Suore …., ente ecclesiastico con sede a Milano, …., in persona della legale rappresentante pro tempore …, rappresentato e difesodai dottori commercialisti Pietro Luigi e Giacomo Corbella e presso il loro studio sito in Monza, …, elettivamente domiciliato, giusta delega in atti, proponeva impugnazione avverso l'avviso di accertamento ICi n. …. del .. notificato il … con il quale il COmune di Arezzo, in riferimento all'anno di imposta 1999 e a due immobili di proprietà del ricorrente, siti in …, catastalmente indicati in Cat. B/5, …., aveva richiesto il pagamento della complessiva somma di euro 30.646,65 per ICI interessi e sanzioni.

Sosteneva l'Ente impositore che, l'Ente ecclesiastico, non aveva diritto all'invocata esenzione dall'imposta in quanto, detta esenzione, in base al regolamento comunale veniva applicata soltanto nei confronti dei soggetti che possedevano e utilizzavano direttamente gli immobili ai fini del raggiungimento dei propri fini istituzionali. Era emerso invece che il ricorrente aveva concesso gli immobili sopra descritti in comodato e subcomodato gratuito, rispettivamente alla Diocesi di Rezzo, Cortona e Sansepolcro e alla Scuola …. Società Cooperativa sociale.

L'assunto dell'Ente impositore veniva contestato dal ricorrente che gli eccepiva:
il difetto di motivazione dell'atto
la errata applicazione dell'art. 7 del regolamento comunale in relaizone all'art. 7, lett. 1 del .dl.gs. 504/1992 e fdeell'art. 59 del D.Lgs. 446/1997.
Concludeva per la declaratoria di annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e di onorari.

Il Comune di Arezzo, ritualmente costituito in giudizio, a mezzo del patrocinio dell'Avv. Roberta Ricciardini, Legale dell'ente, giusta delibera della giunta comunale in data 7.11.2005, con nota scritta in atti, confermava la legittimità di quanto operato e concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e di onorari.

La Commissione, in via preliminare, rigetta la sollevata eccezione di nullità dell'atto impugnato per assoluta carenza di motivazione. Appare infatti di tutta eviedenza che l'atto , se esaminato nel suo complessivo contenuto, risulta dotato di sufficiente motivazioneo di motivazione comunque tale da consentrie all'interessato una valida difesa, come del resto si evince dall'articolato ricorso e dalle memorie presentate.

Ciò posto la Commissione osserva:
L'ento impostore nel negare all'Istituto delle Suore … il beneficio dell'esenzione dall'ICi previsto dall'art. 7, lett. 1 del D.lgs 546/1992 istitutivo dell'imposta non contesta allo stesso di perseguire un fine di lucro anzichè un fine sociale veso il quale istituzionalmente rivolto, contesta invece la irritualità dell'azione con la quale detto dine viene perseguito. Rileva infatti l'ente impositore che il fine istituzionale pur di carattere sociale non viene perseguito dall'ente ricorrete in forma diretta ed immediata ma attraveerso l'ausilio di altri soggetti ci sono stati ceduti in comodato gratuito gli immobili su cui grava l'imposta. Tale situazione, secondo quanto ritenuto dal Comune di Arezzo, si pone in contrasto con l'art. 7 del prroprio regolamento in vigore dal 1.01.99 seocndo il quale ' l'esenzione dealla imposta si applica ai fabbricati direttamente possseduti dagli enti purchè destinati eslcusivamente alla attività istituzionale, ricompresa tra quelle di cui all'art. 7, lett. 1 del D.Lgs 546 del 1992 ed effettivamente utilizzati. Secondo l'Ente impositore il ricorrente non possedeva nè utilizzava direttamente gli immobili in questione e conseguentemente non aveva diritto all'esenzione. Poichè la norma regolermente era stata adottata in esecuzione a quanto disposto dall'art. 59 del D.Lgs. 446 del 1997, si tratta di esaminare s e il Comune di Arezzo, nell'esercizio della potestà regolamentare, abbai rispettato o no i limiti imposti [parte di testo non leggibile].
Orbene sul punto l'assunto del Comune di Arezzo, secondo il quale il ricorrente aveva perduto ol possesso degli immobili e non utilizzava gli stessi per fdini sitituzionali, non può essere condiviso. Inq realtà il ricorrente non solo aveva mantenuto il possesso degli immobli ceduti in comodato gratuito ma utilizzava gli stessi per i propri fini istituzionali (educazione scolastica e ricreativa ai giovani) anche se attraverso soggetti terzi, peraltro rientranti anche a titolo individuale tra i beneficiari dell'esenzione dall'imposta ai densi del più volta richiamato art. 7 del D.lgs. 504 del 1992.

Alla luce delle esposte considerazioni accoglie il ricorso e dichaira compensate le spese frl giudizio ex art. 92, comma 2 cpc, vertendo la controversia su complessa questione interpretativa di norme giuridiche.

PQM

La Commissione tributaria provinciale di Arezzo, sez. V accoglie il ricorso. Spese compensate.

Arezzo 24 gennaio 2008

Depositata in Segreteria il 1 febbraio 2008