Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 23 Agosto 2003

Scambio di note 30 aprile 1997

Scambio di Note con Allegati 1 e 2 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede costituente un’intesa tecnica interpretativa ed esecutiva dell’Accordo modificativo del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984 e del successivo Protocollo del 15 novembre 1984

Firmato il 24 febbraio 1997 – 10/30 aprile 1997
Pubblicato in AAS 90 (1998), pp. 697-709

La Segreteria di Stato – Sezione per i Rapporti con gli Stati – porge distinti ossequi all’Ecc.ma Ambasciata d’Italia e si onora di far riferimento all’attività della Commissione Paritetica Italia – Santa Sede, che fu istituita, a suo tempo, per la soluzione di alcune questioni interpretative ed applicative delle norme relative ai beni e agli enti ecclesiastici di cui al Protocollo del 15 novembre 1984, e che ha concluso i propri lavori in data 24 febbraio 1997 sottoscrivendo il “Documento Conclusivo” e la “Relazione Finale”, qui uniti in fotocopia (allegati N. I e N. 2).

Qualora il Governo italiano concordi, la presente Nota Verbale – con i predetti allegati che ne fanno parte integrante – e la relativa Nota di risposta dell’Ambasciata d’Italia costituiscono un’Intesa tecnica interpretativa ed esecutiva, tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana, dell’Accordo modificativo del Concordato lateranense del 18 febbraio 1984 e del successivo Protocollo del 15 novembre 1984.

Detta intesa entrerà in vigore alla data di risposta della predetta Missione Diplomatica.

La Segreteria di Stato – Sezione per i Rapporti con gli Stati – profitta volentieri della circostanza per rinnovare all’Ecc.ma Ambasciata d’Italia i sensi della sua più alta e distinta considerazione.

Dal Vaticano, 10 aprile 1997

ALLEGATO N. I

alla Nota verbale n. 2152/97/RS del 10 aprile 1997

DOCUMENTO CONCLUSIVO

La Commissione paritetica istituita su richiesta della Santa Sede (nota della Segreteria di Stato del 5 ottobre 1995) accolta dal Governo della Repubblica italiana (nota del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre l995) ai sensi dell’articolo 14 dell’Accordo del 18 febbraio 1984, (richiamato dall’art. 3 del Protocollo del 15 novembre 1984) ha esaminato alcune questioni di interpretazione e di applicazione delle norme per la disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici approvate con il Protocollo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede del 15 novembre 1984 cit.

La Commissione paritetica ha raggiunto una amichevole soluzione delle questioni che le sono state sottoposte, riconoscendo che le norme approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984 devono essere interpretate ed applicate, in conformità al loro testo ed alle intenzioni delle parti stipulanti, secondo le precisazioni di seguito indicate:

EDILIZIA DI CULTO

Le norme approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984, nella parte in cui dispongono l’abrogazione di leggi statali concernenti il finanziamento dell’edilizia di culto (articolo 74), riguardano la cessazione del finanziamento previsto dalle leggi 18 dicembre 1952, n. 2522 nonché 18 aprile 1962, n. l68 e successive modificazioni e integrazioni.

Le norme predette, pertanto, non hanno effetti sulle leggi dello Stato, delle Regioni ordinarie e speciali e delle Province autonome che prevedono finanziamenti a favore dell’edilizia di culto per la realizzazione di interessi pubblici (tutela e promozione del patrimonio storico-artistico, interventi conseguenti a calamità naturali, interventi connessi alle esigenze religiose della popolazione, etc.).

Le medesime norme non pongono altresì divieti a iniziative a sostegno dell’edilizia di culto da parte dei Comuni per il soddisfacimento di esigenze locali, ai sensi dell’articolo 9 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni.

ECCLESIASTICI CIVILMENTE RICONOSCIUTI

Le norme approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984 nella parte relativa agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti recano una disciplina che presenta carattere di specialità rispetto a quella del codice civile in materia di persone giuridiche.

In particolare ai sensi dell’articolo 1 delle norme predette e in conformità a quanto già disposto dall’articolo 7 comma 2 dell’Accordo del 18 febbraio 1984 tali enti ecclesiastici sono riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili nel rispetto delle loro caratteristiche originarie stabilite dalle norme del diritto canonico.

Non sotto pertanto applicabili agli enti ecclesiastici le norme dettate dal codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione delle persone giuridiche private. Non può dunque richiedersi ad essi ad esempio la costituzione per atto pubblico il possesso in ogni caso dello statuto né la conformità del medesimo ove l’ente ne sia dotato alle prescrizioni riguardanti le persone giuridiche private.

L’Amministrazione che esamina le domande di riconoscimento degli enti ecclesiastici agli effetti civili verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme per le diverse categorie di enti. In particolare l’Amministrazione accerta salvo che per gli enti di cui all’articolo 2 primo comma delle norme citate che il fine di religione o di culto sia costitutivo ed essenziale: a tal fine gli enti debbono produrre gli elementi occorrenti quali risultano dalla documentazione di regola rilasciata dall’autorità ecclesiastica, comprese le norme statutarie, ove ne siano dotati ai sensi del diritto canonico.

Resta quindi esclusa la richiesta di requisiti ulteriori rispetto a quelli che, secondo le norme citate, costituiscono oggetto di accertamento o valutazione ai fini del riconoscimento degli enti ecclesiastici agli effetti civili, nonché di documenti non attinenti ai requisiti medesimi.

Gli altri elementi previsti dall’articolo 5 delle norme predette – ad esempio il patrimonio – sono necessari soltanto al fine dell’iscrizione dell’ente civilmente riconosciuto nel registro delle persone giuridiche.