Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Febbraio 2004

Scambio di note 15 luglio 1998

Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede per gli interventi giubilari concernenti le Basiliche Patriarcali di Roma, 1-15 luglio 1998.

(da Supplemento Ordinario n. 170 alla “Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana” n. 241 del 15 ottobre 1998)

Nota Verbale

L’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede presenta i suoi complimenti alla Segreteria di Stato – Sezione per i Rapporti con gli Stati – ed ha l’onore di fare riferimento alla Sua Nota Verbale n. 5397/98/RS del l° luglio 1998 del seguente tenore:

“La Segreteria di Stato – Sezione per i Rapporti con gli Stati – porge distinti ossequi all’Ecc.ma Ambasciata d’Italia ed ha l’onore di fare riferimento alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 13, della Legge 23 dicembre 1996 n. 651, recante “Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000”, ed alle modalità di attuazione degli interventi, alle quali, in ossequio alla predetta norma, si deve procedere in modo concordato, attraverso lo Scambio di Note tra la Santa Sede e lo Stato italiano.

La Santa Sede – richiamandosi alla motivazione ed alla “ratio iuris” del comma 13 dell’art. 1 della Legge n. 651, nonché al significato della norma in esso contenuta risultante dall’intero contesto del citato art.1- significa alla Missione Diplomatica di aderire a detta norma.

Nell’ambito di quanto sopra esposto, la Santa Sede, con soddisfazione, si riferisce alla previsione da parte del Governo italiano del finanziamento di opere concernenti le Basiliche Patriarcali di S. Paolo fuori le Mura, S. Maria Maggiore e S. Giovanni in Laterano: immobili considerati negli artt. 13, 15 e 16 del Trattato del Laterano, stipulato dall’Italia e dalla Santa Sede l’11 febbraio 1929, e nel pertinente all.II (1,2,3).

Nel fare riferimento, quindi, alla norma di cui al citato comma 13 dell’art. 1 della Legge 651/96, e nel richiamarsi, per l’attuazione di questa, alle vigenti disposizioni di cui al citato Trattato Lateranense, la Santa Sede significa le proprie intenzioni e proposte:

a) la realizzazione degli interventi cui si farà luogo nel quadro normativo sopraindicato, l’affidamento dei relativi incarichi di progettazione e di esecuzione dei lavori, disciplinati dall’ordinamento giuridico della Santa Sede, avverranno comunque – a parte quanto altro fatto direttamente salvo nelle clausole contrattuali – nel rispetto della normativa italiana in materia di impiantistica e di sicurezza sotto ogni profilo, oltreché di abbattimento delle barriere architettoniche.

Con rigoroso rispetto delle disposizioni del medesimo Trattato, le Autorità italiane potranno fare sicuro assegnamento sulle nobili tradizioni artistiche che vanta la Chiesa Cattolica, secondo la previsione dell’art. 16, secondo comma, del Trattato del Laterano;

b) la Santa Sede si impegna a che le opere siano portate a compimento nel rispetto dei termini di riferimento e di realizzazione indicati nel Piano.

Allo scopo di agevolare la soluzione di problemi tecnico – amministrativi e di assicurare il miglior perseguimento anche temporale dei progetti, la Santa Sede e la Repubblica Italiana potranno costituire, singolarmente o per l’insieme delle opere, in vista della piena funzionalità delle opere stesse per il Giubileo, un Gruppo Misto di coordinamento;

c) il contributo italiano per la realizzazione degli interventi sopra indicati, al netto degli eventuali ribassi contrattuali intervenuti, verrà corrisposto direttamente alla Sante Sede, anche in analogia a quanto previsto dal Piano degli interventi giubilari nel Lazio, in tre soluzioni, e precisamente:

il 50% alla comunicazione di avvenuto inizio dei lavori;

il 40% alla comunicazione dell’avvenuta utilizzazione dell’80% della somma già erogata;

il 10% su certificazione da parte della Santa Sede di avvenuto completamento dell’intervento.

Ove il Governo Italiano concordi su quanto precede, la presente Nota Verbale e la risposta che sarà fatta pervenire a questa Segreteria di Stato costituiranno un’intesa tecnica, nel contesto normativo della Legge 651/96, tra la Santa Sede ed il Governo della Repubblica Italiana, che entrerà in vigore alla data della Nota Verbale di risposta da parte italiana.

La Segreteria di Stato – Sezione per i Rapporti con gli Stati -, mentre resta in attesa di un cortese riscontro, profitta volentieri della circostanza per rinnovare all’Ecc.ma Ambasciata d’Italia i sensi della sua più alta e distinta considerazione.”

L’Ambasciata d’Italia ha l’onore di informare la Segreteria di Stato – Sezione per i Rapporti con gli Stati – che il Governo Italiano è d’accordo con quanto più sopra descritto e si avvale dell’occasione per rinnovare all’Ecc.ma Segreteria di Stato i sensi della sua più alta considerazione.

Roma, 15 luglio 1998

Nota Verbale

La Segreteria di Stato – Sezione per i Rapporti con gli Stati – porge distinti ossequi all’Ecc.ma Ambasciata d’Italia ed ha l’onore di fare riferimento alle disposizioni di cui all’art.1, comma 13, della Legge 23 dicembre 1996 n. 651, recante “Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000 ed alle modalità di attuazione degli interventi, alle quali, in ossequio alla predetta norma, si deve procedere in modo concordato, attraverso lo Scambio di Note tra la Santa Sede e lo Stato italiano.

La Santa Sede – richiamandosi alla motivazione ed alla “ratio iuris” del comma 13 dell’art. 1 della Legge n. 651, nonché al significato della norma in esso contenuta risultante dall’intero contesto del citato art. 1, – significa alla Missione Diplomatica di aderire a detta norma.

Nell’ambito di quanto sopra esposto, la Santa Sede, con soddisfazione, si riferisce alla previsione da parte del Governo italiano del finanziamento di opere concernenti le Basiliche Patriarcali di S. Paolo fuori le Mura, S. Maria Maggiore e S. Giovanni in Laterano: immobili considerati negli artt. 13, 15 e 16 del Trattato del Laterano, stipulato dall’Italia e dalla Santa Sede l’11 febbraio 1929, e nel pertinente all.II (1,2,3).

Nel fare riferimento, quindi, alla norma di cui al citato comma 13 dell’art. 1 della Legge 651/96, e nel richiamarsi, per l’attuazione di questa, alle vigenti disposizioni di cui al citato Trattato Lateranense, la Santa Sede significa le proprie intenzioni e proposte:

a) la realizzazione degli interventi cui si farà luogo nel quadro normativo sopraindicato, l’affidamento dei relativi incarichi di progettazione e di esecuzione dei lavori, disciplinati dall’ordinamento giuridico della Santa Sede, avverranno comunque – a parte quanto altro fatto direttamente salvo nelle clausole contrattuali – nel rispetto della normativa italiana in materia di impiantistica e di sicurezza sotto ogni profilo, oltreché di abbattimento delle barriere architettoniche.

Con rigoroso rispetto delle disposizioni del medesimo Trattato, le Autorità potranno fare sicuro assegnamento sulle nobili tradizioni artistiche che vanta la Chiesa Cattolica, secondo la previsione dell’art. 16, secondo comma, del Trattato del Laterano;

b) la Santa Sede si impegna a che le opere siano portate a compimento nel rispetto dei termini di riferimento e di realizzazione indicati nel Piano.

Allo scopo di agevolare la soluzione di problemi tecnico – amministrativi e di assicurare il miglior perseguimento anche temporale dei progetti, la Santa Sede e la Repubblica Italiana potranno costituire, singolarmente o per l’insieme delle opere, in vista della piena funzionalità delle opere stesse per il Giubileo, un Gruppo Misto di coordinamento;

c) il contributo italiano per la realizzazione degli interventi sopra indicati, al netto degli eventuali ribassi contrattuali intervenuti, verrà corrisposto direttamente alla Santa Sede, anche in analogia a quanto previsto dal Piano degli interventi giubilari nel Lazio, in tre soluzioni, e precisamente:

– il 50% alla comunicazione di avvenuto inizio dei lavori;

– il 40% alla comunicazione dell’avvenuta utilizzazione dell’80% della somma già erogata;

– il 10% su certificazione da parte della Santa Sede di avvenuto completamento dell’intervento.

Ove il Governo Italiano concordi su quanto precede, la presente Nota Verbale e la risposta che sarà fatta pervenire a questa Segreteria di Stato costituiranno un’intesa tecnica, nel contesto normativo della Legge 651/96, tra la Santa Sede ed il Governo della Repubblica Italiana, che entrerà in vigore alla data della Nota Verbale di risposta da parte italiana.

La Segreteria di Stato – Sezione per i Rapporti con gli Stati – mentre resta in attesa di un cortese riscontro, profitta volentieri della circostanza per rinnovare all’Ecc.ma Ambasciata d’Italia i sensi della sua più alta e distinta considerazione.

Dal Vaticano, 1° Luglio 1998