Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 24 Giugno 2008

Scambio di lettere 26 luglio 2006

Scambio di Lettere tra Italia e Santa Sede concernente l’intesa tecnica in materia di comunicazioni relative a procedimenti penali nei confronti di ecclesiastici, 26 luglio 2006
(Gazz. Uff. 15 dicembre 2006 n. 291, Supplemento Ordinario n. 235)

Roma, 26 luglio 2006

Eminenza Reverendissima,
ho l’onore di riferirmi al documento conclusivo, adottato lo scorso 10 luglio dalla Commissione Paritetica, istituita ai sensi dell’articolo 14 dell’Accordo di revisione del Concordato del 18 febbraio 1984, con Scambio di Note Verbali in data 1° e 24 settembre 1998, per la soluzione di alcune difficoltà interpretative delle disposizioni di derivazione concordataria.
In particolare, la Commissione Paritetica ha preso in esame la previsione contenuta nella lettera b) del punto 2 del Protocollo addizionale dell’Accordo del 1984, relativa alla comunicazione da parte dell’Autorità giudiziaria italiana all’Autorità ecclesiastica competente in merito all’avvio di procedimenti penali nei confronti di ecclesiastici e, al riguardo, ha ritenuto concordemente di interpretare la citata disposizione nei termini qui di seguito formulati:
«1. Nel caso di procedimento penale nei confronti di ecclesiastici, quando all’ecclesiastico indagato o al suo difensore venga comunicata la pendenza del procedimento, ovvero quando l’ecclesiastico venga arrestato o fermato, ovvero quando sia applicato nei suoi confronti un provvedimento limitativo della libertà personale e, in ogni caso, quando sia esercitata l’azione penale, il Pubblico Ministero informa l’autorità ecclesiastica competente specificata nei successivi paragrafi 2 e 3, segnalando gli articoli di legge che si assumono violati, la data e il luogo del fatto.
2. Quando la persona indagata è un Vescovo – diocesano, prelato territoriale, coadiutore, ausiliare, titolare o emerito – o un Ordinario di luogo equiparato a un Vescovo diocesano – abate di una abbazia territoriale o sacerdote che, sede vacante, svolge l’ufficio di amministratore della diocesi – l’autorità ecclesiastica competente alla quale il Pubblico Ministero invia la comunicazione è la Santa Sede, e per essa il Cardinale Segretario di Stato.
3. Quando la persona indagata è un sacerdote, sia secolare sia appartenente ad un Istituto di vita consacrata o una società di vita apostolica, l’autorità ecclesiastica competente alla quale il Pubblico Ministero invia la comunicazione è l’Ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la Procura della Repubblica. Resta
inteso che questo Ordinario provvederà sollecitamente a trasmettere la medesima comunicazione all’Ordinario proprio del sacerdote a norma dell’ordinamento canonico quando il sacerdote non sia incardinato nella sua diocesi o non sia sacerdote secolare».
Poiché da parte del Governo italiano vengono condivise le conclusioni interpretative raggiunte dalla Commissione Paritetica, qualora anche da parte della Santa Sede si concordi con l’interpretazione raggiunta dalla Commissione Paritetica con riferimento alla citata disposizione di cui alla lettera b) del punto 2 del Protocollo addizionale dell’Accordo del 1984, il presente Scambio di Lettere costituirà un’intesa tecnica interpretativa ed esecutiva tra le Parti contraenti dell’Accordo del 18 febbraio 1984.

Dal Vaticano, 26 luglio 2006

Signor Presidente del Consiglio,
Mi pregio di accusare ricevimento della Sua lettera in data 26 luglio 2006, del seguente tenore:
«Eminenza Reverendissima,
ho l’onore di riferirmi al documento conclusivo, adottato lo scorso 10 luglio dalla Commissione Paritetica, istituita ai sensi dell’articolo 14 dell’Accordo di revisione del Concordato del 18 febbraio 1984, con Scambio di Note Verbali in data 1° e 24 settembre 1998, per la soluzione di alcune difficoltà interpretative delle disposizioni di derivazione concordataria.
In particolare, la Commissione Paritetica ha preso in esame la previsione contenuta nella lettera b) del punto 2 del Protocollo addizionale dell’Accordo del 1984, relativa alla comunicazione da parte dell’Autorità giudiziaria italiana all’Autorità ecclesiastica competente in merito all’avvio di procedimenti penali nei confronti di ecclesiastici e, al riguardo, ha ritenuto concordemente di interpretare la citata disposizione nei termini qui di seguito formulati:
«1. Nel caso di procedimento penale nei confronti di ecclesiastici, quando all’ecclesiastico indagato o al suo difensore venga comunicata la pendenza del procedimento, ovvero quando l’ecclesiastico venga arrestato o fermato, ovvero quando sia applicato nei suoi confronti un provvedimento limitativo della libertà personale e, in ogni caso, quando sia esercitata l’azione penale, il Pubblico Ministero informa l’autorità ecclesiastica competente specificata nei successivi paragrafi 2 e 3, segnalando gli articoli di legge che si assumono violati, la data e il luogo del fatto.
2. Quando la persona indagata è un Vescovo – diocesano, prelato territoriale, coadiutore, ausiliare, titolare o emerito – o un Ordinario di luogo equiparato a un Vescovo diocesano – abate di una abbazia territoriale o sacerdote che, sede vacante, svolge l’ufficio di amministratore della diocesi – l’autorità ecclesiastica competente alla quale il Pubblico Ministero invia la comunicazione è la Santa Sede, e per essa il Cardinale Segretario di Stato.
3. Quando la persona indagata è un sacerdote, sia secolare sia appartenente ad un Istituto di vita consacrata o una società di vita apostolica, l’autorità ecclesiastica competente alla quale il Pubblico Ministero invia la comunicazione è l’Ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la Procura della Repubblica. Resta
inteso che questo Ordinario provvederà sollecitamente a trasmettere la medesima comunicazione all’Ordinario proprio del sacerdote a norma dell’ordinamento canonico quando il sacerdote non sia incardinato nella sua diocesi o non sia sacerdote secolare».
Poiché da parte del Governo italiano vengono condivise le conclusioni interpretative raggiunte dalla Commissione Paritetica, qualora anche da parte della Santa Sede si concordi con l’interpretazione raggiunta dalla Commissione Paritetica con riferimento alla citata disposizione di cui alla lettera b) del punto 2 del Protocollo addizionale dell’Accordo del 1984, il presente Scambio di Lettere costituirà un’intesa tecnica interpretativa ed esecutiva tra le Parti contraenti dell’Accordo del 18 febbraio 1984».

Circa quanto esposto nella Sua lettera, mi onoro di parteciparLe, il consenso della Santa Sede.