Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 1 Febbraio 2006

Scambio di lettere 13 gennaio 2004

“Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governatore dello Stato della Città del Vaticano costituenti l’intesa chiarificativa in merito al regime idrico della Città del Vaticano”, 13 gennaio 2004.

(da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 88 del 15 aprile 2004, Supplemento ordinario)

Sua Eminenza Reverendissima
Il Signor Cardinale Angelo Sodano
Segretario di Stato di Sua Sanità
Città del Vaticano

Roma, 2 gennaio 2004

Eminenza Reverendissima,

ho l’onore di riferirmi ai lavori della Commissione bilaterale istituita nel 2001 per esaminare i problemi relativi alla questione del regime idrico della Città del Vaticano.

Tale Commissione, alla luce dell’evoluzione storica intervenuta e sopratutto delle nuove sensibilità emerse negli aspetti economici, sociali ed ambientali nella gestione delle risorse idriche ha approfondito tutte le questioni connesse con tale regime sulla base della lettera e dello spirito del Trattato Laternense dell’11 febbraio 1929 ed in particolare del pertinente art. 6 e della Convenzione attuativa del 18 agosto 1931.

A conclusione di tali approfondimenti la Commissione ha raggiunto sui termini di corretta attuazione degli accordi vigenti, in conformità al loro testo ed alle intenzioni delle parti stipulanti, un’intesa chiarificativi del seguente tenore:

Articolo 1

Ai sensi delle pertinenti disposizioni del Trattato Lateranense (art. 6) l’adeguata dotazione di acque in proprietà (art. 6, comma 1) è assicurata alla Città del Vaticano (art. 3 del Trattato) con carattere di gratuità. La fornitura è assicurata alla Città del Vaticano per fare fronte alle sue esigenze sia all’interno delle Mura Lonine che all’esterno a beneficio delle sedi di Dicasteri ed enti centrali della Chiesa, indicati dalla Santa Sede in apposito elenco che potrà essere aggiornato in via diplomatica.

Articolo 2

Ai fini e per gli effetti dell’art. 6 del Trattato, adeguata dotazione è da considerarsi, allo stato e senza pregiudizio di future modificazioni, il totale (1119 once) risultante dalla Convenzione del 18 agosto 1931 e successive integrazioni (60 once di acqua potabile) e dalla disponibilità dell’acqua storicamente di proprietà della Santa Sede e denominata Acqua Paola (1059 once di acqua potabile), come già chiarito nella premessa del testo di Convenzione concordato nel 1982. Eventuali modifiche nella quantità che, all’interno del totale, si rendessero opportune per le esigenze istituzionali della Città del Vaticano e che venissero concordate fra le Parti senza variazioni di oneri globali, sono da considerarsi ininfluenti.

Articolo 3

Per l’adeguata dotazione di cui sopra, la Città del Vaticano corrisponde esclusivamente un contributo periodico in riconoscimento degli oneri strumentali connessi con il trasporto delle acque. Circa la misura di tale contributo e i meccanismi di valutazione periodica, valgono le indicazioni contenute nel testo di Convenzione del 1982 e nell’ultranovennale prassi attuativa delle stesse concordemente osservata dalle Parti. Ogni adattamento o precisazione dei meccanismi di rivalutazione è concordato dall’Ente fruitore direttamente con l’Ente erogatore, previa intesa tra le Parti.

Articolo 4

La Santa Sede, sensibile ai valori della salute umana e della protezione del territorio che impongono alla comunità costi aggiuntivi nella gestione delle risorse idriche, a titolo straordinario e senza pregiudizio del carattere gratuito del servizio idrico come statuito dall’art. 6 del Trattato Lateranense, si dichiara comunque disposta a che l’Ente fruitore contribuisca una tantum a tali costi aggiuntivi, versando all’Ente erogatore, entro il 30 aprile 2004, in una soluzione unica, la somma di euro 1.100.000, calcolata in base ai costi di costruzione di un depuratore di acque reflue.

Articolo 5

Spetta al Governo italiano prendere gli opportuni accordi con gli Enti, cui compete l’erogazione del servizio idrico e di quelli ad esso connessi, per assicurare la piena attuazione degli accordi vigenti nei termini chiariti dalla presente intesa, con particolare riguardo agli aspetti contemplati negli articoli 3 e 4.

Articolo 6

Tenuto conto delle interdipendenze e delle connessioni con la rete idrica italiana, ed in particolare della Città di Roma, è da riconoscere opportuno che, previa intesa delle Parti, possano avere luogo incontri tecnici con la partecipazione dell’Ente erogatore, finalizzati ad una ottimizzazione dell’uso delle risorse idriche fornite alla Città del Vaticano, oggetto della presente intesa”.

Al riguardo ho l’onore di parteciparLe che il Governo italiano volentieri prende atto delle conclusioni raggiunte dalla Commissione sulle quali conviene.

Qualora la Santa Sede concordi, la presente Lettera – con gli allegati che ne fanno parte integrante – e le Lettera di risposta di Vostra Eminenza Reverendissima costituiranno, quanto a regime idrico della Città del Vaticano, un’intesa definitivamente chiarificatrice dell’interpretazione e della attuazione dell’art. 6 del Trattato fra l’Italia e la Santa Sede dell’11 febbraio 1929, che entrerà in vigore alla data della Lettera di risposta.

Mi è gradita l’occasione per rinnovarLe, Eminenza reverendissima, i sensi della mia più alta considerazione.

Silvio Berlusconi


Allegato 5/B

(Bozza)

CONVENZIONE

L’anno 1982 il giorno … del mese di … in Roma … presso … Sono presenti:

per il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano

per il Governo della Repubblica Italiana

per l’Azienda Comunale Elettricità ed Acque di Roma A.C.E.A. il

essi premettono:

– che a norma dell’art. 6 – comma I – del Trattato Lateranense 11/2/1929, lo Stato Italiano si è impegnato ad assicurare allo Stato Città del Vaticano una adeguata dotazione di acqua in proprietà;
– che, con convenzione 18 agosto 1931, stipulata tra la Società dell’Acqua Pia Antica Marcia, lo Stato Italiano e lo Stato della Città del Vaticano, si è provveduto, in esecuzione del ricordato art. 6 ad assegnare allo Stato della Città del Vaticano once 42,5 di acqua potabile in libera ed assoluta proprietà;
– che, con successivo atto dello Stato Italiano, e precisamente con nota del Ministero dei LL.PP. 3 marzo 1933, lo stesso ha dotato lo Stato Città del Vaticano di ulteriori 10 once di acqua potabile in libera ed assoluta proprietà;
– che, il complesso territoriale costituente oggi lo Stato Città del Vaticano gode da tempo immemorabile di once 1059 di acqua potabile proveniente dall’acquedotto Paolo, acqua che gli è stata pure da tempo immemorabile consegnata dal Comune di Roma e, per esso, attualmente all’Azienda Comunale Elettricità ed Acque – A.C.E.A. – in un manufatto posto in Rima – Piazza Carpegna;
– che lo Stato Città del Vaticano gode inoltre sempre da tempo immemorabile di ulteriori once 3 in proprietà di acqua potabile non previste dalla convenzione del 1931;
– che, sia per le 52,6 once di cui alla ripetuta convenzione, sia per le 1059 once di acqua non potabile, sia, infine per le ulteriori 3 once di acqua potabile di cui al comma precedente e per le residue 4,5 once fornite a luce tarata e successivamente richieste dallo Stato Città del Vaticano, il medesimo Stato ha sempre corrisposto all’Ente che cura la consegna di detta acqua, un “contributo” per il parziale recupero degli oneri connessi al trasposto di detta acqua;
– che si è evidenziata, nel corso degli anni, la necessità di dare una nuova e più ampia sistemazione al problema dell’approvvigionamento idrico della Città del Vaticano e ciò mediante opportuni accordi tra lo stesso Stato della Città del Vaticano, lo Stato italiano e l’Azienda Comunale Elettricità ed Acque A.C.E.A. di Roma;
– che, a tal fine, sono intercorse trattative tra le parti interessate, che anno raggiunto il pieno accordo alla nuova regolamentazione, per cui si stipulano e convengono quanto appresso:

Art. 1

La narrativa che precede fa parte integrante, ad ogni effetto, della presente convenzione.

Art. 2

Lo Stato Italiano cedo allo Stato Città del Vaticano, in libera ed assoluta proprietà, once 1059 di acqua non potabile provenente dall’acquedotto Paolo, nonché ulteriori 3 once di acqua potabile, sia le une che le altre da prelevarsi dal quantitativo trasportato per gli usi della Città di Roma, in base alla destinazione effettuata dallo Stato Italiano, dall’Azienda Comunale Elettricità ed Acque A.C.E.A.

Art. 3

Lo Stato Italiano conferma e riconosce la libera ed assoluta proprietà allo Stato Città del Vaticano sulle once 52,5 di cui alla convenzione 18 agosto 1931 e successiva lettera del Ministero dei LL.PP. in data 3 aprile 1933.

Art. 4

L’Azienda Comunale Elettricità ed Acque, A.C.E.A., si impegna a trasportare ed a consegnare nei luoghi e con le modalità fino ad ora praticate, salvo quanto disposto dal successivo art. 5, i quantitativi come sopra indicati di once 1059 di acqua non potabile, di once 60 di acqua potabile ex convenzione 1931 e successive dotazioni concordate.

Art. 5

Lo Stato Città del Vaticano mentre prende atto ed accetta la cessione effettuata a suo favore dallo Stato Italaino dei quantitativi di cui ai precedenti articoli, si impegna nei confronti dell’Azienda Comunale Elettricità ed Acque, A.C.E.A., a pagare per i quantitativi suddetti, contributi annuali, da rivedere ai sensi del comma successivo, pari a £. 19,40 per mc. per quanto riguarda l’acqua non potabile proveniente dall’Acquedotto Paolo, e a £. 77,60 per mc. per quanto riguarda le 60 once di acqua potabile, e ciò in riconoscimento degli oneri gravanti sull’A.C.E.A. per il trasporto dell’acqua stessa.
Detti contributi, nell’ammontare come sopra fissato, saranno corrisposti a partire dal 1° gennaio 1982, essendo all’atto della stipula della presente convenzione stati definiti tutti i precedenti rapporti contabili pendenti tra l’Azienda A.C.E.A. e lo Stato Città del Vaticano.
Tali importi – costituenti un debito di valore – saranno rivisti e variati ogni anno secondo coefficienti di variazione del valore della lira, calcolato sulla base del relativo indice ISTAT.
Le variazioni di cui sopra avranno effetto dal 1° gennaio di ogni anno, e saranno calcolate di comune accordo tra il Governatore dello S.C.V. e l’Azienda Comunale Elettricità ed Acque.

Art. 6

Per quanto riguarda l’acqua non potabile proveniente dall’Acquedotto Paolo, l’Azienda Comunale Elettricità ed Acque si impegna a diminuirne temporaneamente la portata, secondo le richieste dello Stato Città del Vaticano e ciò non più di due volte l’anno. Le spese per gli impianti di modulazione per il relativo esercizio saranno a carico dell’A.C.E.A. e dello Stato Città del Vaticano in parti uguali.

Art. 7

L’Azienda Comunale Elettricità ed Acque si impegna nei confronti dello Stato Città del Vaticano a non dare disdetta ai contratti di somministrazione attualmente in essere sia per quanto riguarda l’acqua fornita con il sistema a luce tarata per complessive once 4.500, si con il sistema a contatore, (minimo impegnato mc. 7.000/anno), contratti che rimarranno in essere con le modalità oggi vigenti e con le tariffe che saranno di volta in volta stabilite dallo Stato italiano.

Art. 8

Le Parti si danno reciprocamente atto che al momento della stipula della presente convenzione tutti i rapporti di dare e di avere relativi alla fornitura di acqua allo Stato Città del Vaticano sono stati definitivamente regolati, a tutto l’anno 1981, con reciproca soddisfazione.

Art. 9
Il presente atto è steso in carta libera e sarà gratuitamente registrato a termini dal Trattato del Laterano.

Art. 10

Il presente atto è soggetto alle superiori approvazioni.


A Sua Eccellenza
On. Silvio Berlusconi
Presidente del Consiglio dei Ministri
Roma

Vaticano, 13 gennaio 2004

Signor Presidente del Consiglio,

Mi pregio di accusare ricevimento della Sua lettera, in data 2 gennaio 2004, del seguente tenore:

“Eminenza Reverendissima,

ho l’onore di riferirmi ai lavori della Commissione bilaterale istituita nel 2001 per esaminare i problemi relativi alla questione del regime idrico della Città del Vaticano.
Tale Commissione, alla luce dell’evoluzione storica intervenuta e sopratutto delle nuove sensibilità emerse negli aspetti economici, sociali ed ambientali nella gestione delle risorse idriche ha approfondito tutte le questioni connesse con tale regime sulla base della lettera e dello spirito del Trattato Laternense dell’11 febbraio 1929 ed in particolare del pertinente art. 6 e della Convenzione attuativa del 18 agosto 1931.
A conclusione di tali approfondimenti la Commissione ha raggiunto sui termini di corretta attuazione degli accordi vigenti, in conformità al loro testo ed alle intenzioni delle parti stipulanti, un’intesa chiarificativi del seguente tenore:

Articolo 1

Ai sensi delle pertinenti disposizioni del Trattato Lateranense (art. 6) l’adeguata dotazione di acque in proprietà (art. 6, comma 1) è assicurata alla Città del Vaticano (art. 3 del Trattato) con carattere di gratuità. La fornitura è assicurata alla Città del Vaticano per fare fronte alle sue esigenze sia all’interno delle Mura Lonine che all’esterno a beneficio delle sedi di Dicasteri ed enti centrali della Chiesa, indicati dalla Santa Sede in apposito elenco che potrà essere aggiornato in via diplomatica.

Articolo 2

Ai fini e per gli effetti dell’art. 6 del Trattato, adeguata dotazione è da considerarsi, allo stato e senza pregiudizio di future modificazioni, il totale (1119 once) risultante dalla Convenzione del 18 agosto 1931 e successive integrazioni (60 once di acqua potabile) e dalla disponibilità dell’acqua storicamente di proprietà della Santa Sede e denominata Acqua Paola (1059 once di acqua potabile), come già chiarito nella premessa del testo di Convenzione concordato nel 1982. Eventuali modifiche nella quantità che, all’interno del totale, si rendessero opportune per le esigenze istituzionali della Città del Vaticano e che venissero concordate fra le Parti senza variazioni di oneri globali, seno da considerarsi ininfluenti.

Articolo 3

Per l’adeguata dotazione di cui sopra, la Città del Vaticano corrisponde esclusivamente un contributo periodico in riconoscimento degli oneri strumentali connessi con il trasporto delle acque. Circa la misura di tale contributo e i meccanismi di valutazione periodica, valgono le indicazioni contenute nel testo di Convenzione del 1982 e nell’ultranovennale prassi attuativa delle stesse concordemente osservata dalle Parti. Ogni adattamento o precisazione dei meccanismi di rivalutazione è concordato dall’Ente fruitore direttamente con l’Ente erogatore, previa intesa tra le Parti.

Articolo 4

La Santa Sede, sensibile ai valori della salute umana e della protezione del territorio che impongono alla comunità costi aggiuntivi nella gestione delle risorse idriche, a titolo straordinario e senza pregiudizio del carattere gratuito del servizio idrico come statuito dall’art. 6 del Trattato Lateranense, si dichiara comunque disposta a che l’Ente fruitore contribuisca una tantum a tali costi aggiuntivi, versando all’Ente erogatore, entro il 30 aprile 2004, in una soluzione unica, la somma di euro 1.000.000, calcolata in base ai costi di costruzione di un depuratore di acque reflue.

Articolo 5

Spetta al Governo italiano prendere gli opportuni accordi con gli Enti, cui compete l’erogazione del servizio idrico e di quelli ad esso connessi, per assicurare la piena attuazione degli accordi vigenti nei termini chiariti dalla presente intesa, con particolare riguardo agli aspetti contemplati negli articoli 3 e 4.

Articolo 6

Tenuto conto delle interdipendenze e delle connessioni con la rete idrica italiana, ed in particolare della Città di Roma, è da riconoscere opportuno che, previa intesa delle Parti, possano avere luogo incontri tecnici con la partecipazione dell’Ente erogatore, finalizzati ad una ottimizzazione dell’uso delle risorse idriche fornite alla Città del Vaticano, oggetto della presente intesa.

Al riguardo ho l’onore di parteciparLe che il Governo italiano volentieri prende atto delle conclusioni raggiunte dalla Commissione sulle quali conviene.

Qualora la Santa Sede concordi, la presente Lettera – con gli allegati che ne fanno parte integrante – e le Lettera di risposta di Vostra Eminenza Reverendissima costituiranno, quanto a regime idrico della Città del Vaticano, un’intesa definitivamente chiarificatrice dell’interpretazione e della attuazione dell’art. 6 del Trattato fra l’Italia e la Santa Sede dell’11 febbraio 1929, che entrerà in vigore alla data della Lettera di risposta”.

Circa quanto esposto nella Sua lettera, mi onoro di parteciparLe il consenso della Santa Sede.

Gradisca, Signor Presidente, l’espressione della mia più alta considerazione.

Angelo Sodano
Segretario di Stato


In OLIR: D.P.C.M. 23 aprile 2004, “Modalità, criteri ed ammontare dell’erogazione del contributo compensativo a carico del bilancio dello Stato, da corrispondere, ai sensi dell’art. 3, comma 13, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a favore dei soggetti creditori per la fornitura dei “Servizi idrici” dello Stato della Città del Vaticano”.