Risoluzione 30 novembre 1995, n.271/E
Ministero delle Finanze. Direzione Centrale Fiscalità Locale – Div. III. Risoluzione 30 novembre 1995, n. 272/E.
La Regione… ha chiesto chiarimenti in merito all’applicazione della voce n. 5 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con il decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, con riferimento ad un quesito postole dalla Confederazione nazionale misericordie d’Italia. In particolare viene chiesto quale sia l’ambito di esenzione dal tributo regionale previsto nella nota allegata alla predetta voce della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ove viene previsto che sono esenti dal pagamento della tassa le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, degli enti che abbiano scopo di beneficenza e di assistenza sociale, nonché degli enti pubblici di assistenza.
Dal testo della citata nota alla voce n. 5 della tariffa si evince che l’oggetto della esenzione non è tassativamente indicato dal legislatore bensì viene fatto rinvio alla disciplina statale e a quella regionale al fine di individuare quali enti od associazioni possano essere compresi nell’ambito di applicazione della voce n. 5.
In proposito occorre fare riferimento alla legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, la numero 833 del 23 dicembre 1978, alla legge quadro sul volontariato, la numero 266 dell’11 agosto 1991, a tutte le disposizioni legislative in materia modificative od integrative delle predette leggi, nonché alla normativa regionale applicativa.
Con riguardo alla normativa statale, si rileva che l’articolo 45 della legge n. 833/1978 dispone il riconoscimento della funzione delle associazioni di volontariato in quanto aventi la finalità di concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale.
Inoltre, l’articolo 6 della legge n. 266/1991 prevede che le regioni e le province autonome disciplinano l’istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.
Infine questo Ministero, con circolare n. 3 del 25 febbraio 1992, ha ribadito, chiarendole, le agevolazioni fiscali a livello nazionale previste per le associazioni di volontariato dalla citata legge n. 266/1991, purché le stesse non abbiano fini di lucro. In particolare l’articolo 8 della legge prevede agevolazioni in materia di imposta di bollo, di registro, di IRPEG e di ILOR.
Per quanto riguarda il quesito posto dalla codesta Regione… tenuto conto che la nota alla voce n. 5 della Tariffa delle tasse sulle concessioni regionali non prevede tassative fattispecie di esenzione dal pagamento del tributo, si ritiene che possa essere compresa nell’ambito di applicazione della citata nota la menzionata Confederazione nazionale, purché rispetti i principi posti dalla normativa statale e regionale in materia di assistenza, beneficenza e di volontariato, con particolare riguardo all’assenza di ogni finalità di lucro nello svolgimento della attività.
Autore:
Ministero delle Finanze
Dossier:
Italia
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Beneficenza, Autorizzazione, Assistenza, Associazioni di volontariato, Tasse sulle concessioni regionali, Agevolazioni ed esenzioni, Apertura e gestione, Strutture sanitarie
Natura:
Risoluzione