ONU. Risoluzione 30 agosto 1955: REGOLE MINIME PER IL TRATTAMENTO DEI DETENUTI
OSSERVAZIONI PRELIMINARI
1. Le regole che seguono non intendono descrivere in modo minuzioso un sistema penitenziario modello, ma soltanto stabilire, ispirandosi a concetti oggi generalmente accettati e alle parti essenziali dei migliori sistemi contemporanei, i principi generali e le regole minime di una buona organizzazione penitenziaria e di una buona pratica di trattamento dei detenuti.
2. E' evidente che non tutte le regole possono essere applicate in ogni luogo e in ogni tempo, data la grande varietà di condizioni giuridiche, sociali, economiche e geografiche esistenti nel mondo. Esse dovranno tuttavia servire a stimolare lo sforzo costante diretto a superare le differenze pratiche che si oppongono alla loro applicazione, tenendo presente che esse rappresentano, nel loro insieme, le condizioni minime ammesse dalle Nazioni Unite.
3. D'altra parte, queste regole si riferiscono a campi nei quali il pensiero è in costante evoluzione, e non intendono escludere la possibilità di esperienze pratiche, purchè queste siano in accordo con i principi e gli obbiettivi risultanti dal testo delle "Regole". Con questo spirito, l'Amministrazione penitenziaria centrale potrà sempre autorizzare eccezioni alle regole stesse.
4.1. La prima parte delle "regole" tratta di quelle concernenti l'amministrazione, in generale, degli stabilimenti penitenziari, ed è applicabile ad ogni categoria di detenuti, penali e civili, imputati o condannati, compresi i detenuti sottoposti a misura di sicurezza o a misura rieducativi ordinata dal giudice.
4.2. La seconda parte contiene regole che non sono applicabili se non alle categorie di detenuti previste da ogni singola sezione. Tuttavia, le regole della sezione A, applicabili ai detenuti condannati, saranno ugualmente applicabili ai detenuti previsti dalla sezione B, C e D, purchè non siano incompatibili con quelle che li riguardano specificamente, e siano favorevoli a questi detenuti.
5.1. Queste regole non si occupano dell'organizzazione degli stabilimenti per i minori delinquenti (stabilimenti Borstal, istituti di rieducazione etc.). Tuttavia, in via generale, la prima parte delle "Regole" può considerarsi applicabile anche a questi tipi di stabilimenti.
5.2. La categoria dei "minori detenuti" deve comprendere, in ogni caso, i minori soggetti alla giurisdizione minorile. In via di massima, questi non dovranno essere condannati a pene detentive.
PRIMA PARTE
REGOLE DI APPLICAZIONE GENERALE DI PRINCIPIO FONDAMENTALE
6.1. Le regole che seguono devono essere applicate con imparzialità. Non si deve fare alcuna differenza di trattamento in base a giudizi, specialmente di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di fortuna, di nascita o di qualsiasi altra situazione.
6.2. Al contrario, si devono rispettare le credenze religiose e i principi morali del gruppo al quale il detenuto appartiene.
REGISTRO
7.1. In ogni istituto in cui vi sono persone detenute, si deve tenere aggiornato un registro rilegato, in cui sia indicato per ciascun detenuto:
a. la sua identità;
b. i motivi della sua detenzione e l'autorità competente che l'ha disposta;
c.il giorno e l'ora dell'ammissione e dell'uscita.
7.2. Nessuno può essere ammesso in uno stabilimento senza un valido titolo di detenzione, i cui estremi devono essere segnati nel registro.
SEPARAZIONE DELLE CATEGORIE
8. Le varie categorie di detenuti devono essere sistemate in stabilimenti o sezioni di stabilimento distinti, tenendosi conto del sesso, età, precedenti, motivi della detenzione ed esigenze di trattamento.
Perciò:
a. gli uomini e le donne devono essere sistemati, nei limiti del possibile, in stabilimenti diversi; quando
un solo stabilimento riceve uomini e donne, il complesso dei locali destinato alle donne deve essere
completamente separato;
b. gli imputati devono essere separati dai condannati;
c. le persone carcerate per debiti o condannate ad altra forma di detenzione civile devono essere separate da quelle detenute per reati;
d. i minori devono essere separati dagli adulti.
LOCALI DI DETENZIONE
9.1. Le celle o camere destinate all'isolamento non devono essere occupate che da un solo detenuto. Se, per motivi particolari, come un momentaneo affollamento, è necessario fare eccezione a questa regola, si dovrà evitare di collocare due detenuti in una camera o cella.
9.2. Quando si utilizzano dormitori, questi devono essere occupati da detenuti accuratamente selezionati e riconosciuti adatti ad essere collocati. La notte saranno sottoposti a regolare sorveglianza, adatta al tipo di stabilimento considerato.
10.1. I locali di detenzione, e in particolare quelli destinati ad accogliere i detenuti durante la notte, devono rispondere alle esigenze della igiene, tenuto conto del clima, particolarmente per ciò che riguarda la cubatura, la superficie minima, l'illuminazione, il riscaldamento e la ventilazione.
11. In ogni locale in cui i detenuti devono vivere o lavorare:
a. le finestre devono essere sufficientemente grandi perché il detenuto possa leggere e lavorare alla luce naturale; la chiusura di queste finestre deve permettere l'entrata dell'aria fresca, vi sia o no ventilazione artificiale;
b. l'illuminazione artificiale deve essere sufficiente per permettere al detenuto di leggere o di lavorare senza danno della vista.
12. Gli impianti sanitari devono permettere al detenuto di soddisfare i propri bisogni naturali al momento voluto, in modo proprio e decente.
13. Gli impianti di bagno e di doccia devono essere sufficienti perché ciascun detenuto possa essere posto in condizione di utilizzarli ad una temperatura adatta al clima e con la frequenza che esige l'igiene secondo la stagione e la posizione geografica, ma almeno una volta la settimana sotto un clima temperato.
14. Tutti i locali frequentati regolarmente dai detenuti devono essere mantenuti in perfetto stato di conservazione e di pulizia.
IGIENE PERSONALE
15. Si deve esigere dai detenuti la pulizia personale; a questo scopo, essi devono disporre di acqua e di oggetti di toletta necessari alla salute e alla polizia.
16.Al fine di permettere ai detenuti di presentarsi in modo conveniente e di conservare il rispetto di se stessi, si devono prevedere facilitazioni per la cura dei capelli e della barba. Gli uomini devono potersi rasare regolarmente.
VESTI E LETTO
17.1. I detenuti che non sono autorizzati a portare i propri indumenti personali devono ricevere un corredo appropriato al clima e sufficiente per conservarli in buona salute. Tali vestiti non devono essere in alcun modo degradanti o umilianti.
17.2 Tutti i vestiti devono essere mantenuti puliti e in buono stato. La biancheria deve essere cambiata e lavata con la frequenza necessaria a mantenere l'igiene.
17.3. In circostanze eccezionali, quando il detenuto si allontana dallo stabilimento per fini autorizzati, gli deve essere permesso di portare i suoi indumenti personali o vestiti tali da non attirare l'attenzione.
18.Quando i detenuti sono autorizzati a portare i loro indumenti personali, si devono prendere provvedimenti , al momento dell'ammissione nell'istituto, per assicurare che essi siano decenti e utilizzabili.
ALIMENTAZIONE
20.1. Ogni detenuto deve ricevere dall'amministrazione, secondo l'orario d'uso, una alimentazione di buona qualità, ben preparata, con un valore nutritivo sufficiente a mantenere la salute e le forze.
20.2. Ogni detenuto deve avere la possibilità di provvedersi di acqua potabile tutte le volte che ne ha bisogno.
ESERCIZIO FISICO
21.1. Ogni detenuto non occupato al lavoro all'aria aperta deve avere, quando il tempo lo permette, almeno un'ora al giorno di esercizio fisico adatto all'aria aperta.
21.2. I minori detenuti e tutti gli altri per i quali l'età e le condizioni fisiche lo permettano, devono ricevere, durante il periodo riservato a tale esercizio, una educazione fisica e ricreativa. A questo scopo, devono essere messi a loro disposizione il terreno, gli impianti e gli attrezzi.
SERVIZI SANITARI
22.1. Ogni stabilimento penitenziario deve disporre almeno dei servizi di un medico qualificato, deve avere conoscenze psichiatriche. I servizi medici devono essere organizzati in stretto collegamento con l'amministrazione generale del servizio sanitario della comunità o della nazione. Devono comprendere un servizio psichiatrico per la diagnosi e, ove sia il caso, per il trattamento dei casi di anormalità psichica.
22.2 Per i malati che hanno bisogno di cure speciali, occorre prevedere il trasferimento a stabilimenti penitenziari speciali od ospedali civili. Quando il trattamento ospedaliero è organizzato nell'interno dello stabilimento, questo deve essere fornito di materiale, attrezzatura, e prodotti farmaceutici che consentono di dare le cure e il trattamento conveniente ai detenuti malati, e il personale deve avere una formazione professionale sufficiente.
22.3 Ogni detenuto deve potere avere le cure di un dentista qualificato.
23.1 Negli stabilimenti per donne, vi devono essere attrezzature speciali per la cura delle donne incinte, puerpere e convalescenti. Nei limiti del possibile, si deve provvedere a che il parto avvenga in ospedale civile. Se il bambino nasce in carcere, è necessario che l'atto di nascita non faccia menzione di tale circostanza.
23.2 Quando è permesso alle madri di tenere con sé il loro bambino lattante, si devono prendere disposizioni per organizzare un nido di infanzia, dotato di personale qualificato, dove i bambini siano accolti durante il tempo in cui non sono lasciati alle cure della madre.
24. Il medico deve visitare ogni detenuto il più presto possibile dopo la sua ammissione e, dopo, tutte le volte che è necessario, con lo scopo particolare di accertare la possibile presenza di malattia fisica o mentale, e di prendere tutte le misure necessarie; di assicurare la separazione dei detenuti sospetti di essere affetti da malattie infettive o contagiose di segnalare le deficienze fisiche e mentali che potrebbero essere di ostacolo alla riclassificazione e di accertare la capacità fisicia al lavoro di ciascun detenuto.
25.1 Il medico è incaricato di vegliare alla salute fisica e mentale dei detenuti. Dovrà visitare ogni giorno i detenuti malati, coloro che affermano di essere ammalati, e tutti coloro sui quali è particolarmente attirata la sua attenzione.
25.2 Il medico deve presentare rapporto al direttore ogni volta che ritiene che la salute fisica o mentale di un detenuto è stata o sarà pregiudicata per il prolungamento o per qualsiasi modalità della detenzione.
26.1 Il medico deve compiere regolari ispezioni e consigliare il direttore in ordine ai seguenti argomenti:
a. quantità, qualità, preparazione e distribuzione dei cibi;
b. igiene e pulizia dello stabilimento e dei detenuti;
c. salubrità, riscaldamento, illuminazione e ventilazione dello stabilimento;
d. qualità e pulizia dei vestiti e materiale lettereccio dei detenuti;
e. osservanza delle regole concernenti l'educazione fisica e sportiva quando questa è impartita da personale non specializzato.
26.2 Il direttore deve prendere in considerazione i rapporti e i consigli del medico previsti nelle regole
25.2 e 26 e, se è d'accordo, prendere immediatamente le misure necessarie perché le
raccomandazioni siano eseguite; in caso di disaccordo, o quando la materia non è di sua competenza, trasmetterà subito il rapporto del medico, con le proprie osservazioni, alla autorità superiore.
DISCIPLINA E PUNIZIONI
27. L'ordine e la disciplina devono essere mantenuti con fermezza, ma senza portare maggiori restrizioni di quanto è necessario per mantenere la sicurezza e l'ordine di una vita in comune bene organizzata.
28.1.Nessun detenuto potrà avere, nei servizi dello stabilimento, un impiego che importi un potere disciplinare.
28.2 Tuttavia, questa regola non dovrà essere di ostacolo al buon funzionamento dei sistemi basati sull' "autogoverno" (self-governement). Questi sistemi, in effetti, importano che alcune attività o responsabilità di ordine sociale, educativo o sportivo, siano affidate, sotto controllo, a detenuti raggruppati per le esigenze del trattamento.
29. I seguenti oggetti devono essere sempre determinati o per legge o per regolamento dell'autorità amministrativa competente.
a. il comportamento che costituisce infrazione disciplinare;
b. la qualità e durata delle sanzioni disciplinari che possono essere inflitte;
c. l'autorità compentente ad infliggere le dette sanzioni.
30.1. Nessun detenuto può essere punito senza essere informato dell'infrazione di cui si accusa, e senza che egli abbia avuto la possibilità di presentare le sue difese. L'autorità competente deve procedere ad un esame completo del caso.
30.3. Nei limiti in cui è necessario e possibile, si deve permettere al detenuto di presentare le sue difese per mezzo di un interprete.
31. Le pene corporali, il collocamento in segrete oscure ed ogni sanzione crudele, inumana o degradante, devono essere vietate come sanzioni disciplinari.
32.1. Le pene dell'isolamento e della riduzione di cibo non possono essere inflitte senza che il medico abbia visitato il detenuto e certificato per iscritto che lo stesso è in grado di sopportarle.
32.2 Le stesse regole valgono nei riguardi di tutte le misure punitive che presentano il pericolo di alterare la salute fisica o mentale dei detenuti. In ogni caso, tali misure non devono mai essere contrarie al principio indicato nella regola 31.
32.3 Il medico deve visitare ogni giorno i detenuti che subiscono tali sanzioni disciplinari e fare rapporto al direttore se ritiene necessario far cessare o modificare la sanzione per ragioni di salute fisica o mentale.
MEZZI DI COERCIZIONE
33. Gli strumenti di coercizione, come manette, catene, ferri e camicie di forza non devono mai essere applicate come sanzione. Le catene e i ferri non devono essere utilizzati più come mezzi di coercizione. Gli altri strumenti non possono essere utilizzati che nei casi seguenti:
a. come misura precauzionale contro l'evasione, durante il trasferimento, e curando sempre che siano tolti quanto il detenuto compare davanti ad una autorità giudiziaria o amministrativa;
b. per ragioni sanitarie su indicazione del medico;
c. per ordine del direttore, se gli altri mezzi per dominare un detenuto sono falliti, al fine di impedirgli di fare del male a sé o agli altri o di produrre danni; in questi casi il direttore deve consultare di urgenza il medico e fare rapporto all'autorità amministrativa superiore.
34. Il tipo e i mezzi di impiego degli strumenti di coercizione devono essere fissati
dall'Amministrazione penitenziaria centrale. La loro applicazione non deve protrarsi oltre il tempo necessario.
INFORMAZIONI E DIRITTO DI RECLAMO DEI DETENUTI
35.1. Al momento dell'ammissione, ogni detenuto deve ricevere comunicazione scritta relativa al trattamento dei detenuti della categoria cui è assegnato, alle norme disciplinari dello stabilimento, ai mezzi autorizzati per ricevere informazioni e formulare reclami, e a tutto ciò che può essere necessario per conoscere i suoi diritti e i suoi doveri e per adattarsi alla vita dello stabilimento.
35.2 Se il detenuto è analfabeta, tali informazioni gli devono essere date oralmente.
36.1 Ogni detenuto deve avere, in ogni giorno lavorativo, la possibilità di presentare richieste e reclami al direttore dello stabilimento o al funzionario incaricato di riceverli.
36.2 Richieste e reclami possono essere presentati anche all'ispettore carcerario nel corso di una ispezione. Il detenuto potrà conferire con l'ispettore o col funzionario incaricato dell'ispezione fuori della presenza del direttore o del personale dello stabilimento.
36.3 Ogni detenuto deve essere autorizzato ad inviare, senza censura nel merito ma nella forma dovuta, richieste o reclami all'Amministrazione penitenziaria centrale, all'autorità giudiziaria o ad altra autorità competente, attraverso la via prescritta.
36.4.Salvo che la richiesta o il reclamo siano evidentemente temerari o infondati, devono essere esaminati senza ritardo, e al detenuto deve essere data risposta in tempo utile.
CONTATTI AL MONDO ESTERNO
37. I detenuti devono essere autorizzati, sotto la necessaria sorveglianza, a comunicare con la loro famiglia e con quei loro amici nei quali si può fare affidamento, a intervalli regolari, sia per corrispondenza sia ricevendo visite.
38.1. Ai detenuti provenienti da Stati stranieri si devono accordare facilitazioni ragionevoli per comunicare con i loro rappresentanti diplomatici e consolari.
38.2 Per ciò che riguarda i detenuti provenienti da Stati che non hanno rappresentanti diplomatici e consolari nel paese dove sono ristretti, come pure per i profughi e gli apolidi, devono accordarsi le stesse facilitazioni perché si possano rivolgere al rappresentante diplomatico dello Stato che è incaricato di curare i suoi interessi, e ad ogni autorità nazionale o internazionale che ha il compito di proteggerli.
39. I detenuti devono essere tenuti regolarmente al corrente dei più importanti avvenimenti, sia attraverso la lettura di giornali quotidiani, di periodici o di pubblicazioni penitenziarie speciali, sia attraverso audizioni radiofoniche, conferenze e mezzi analoghi, autorizzati o controllati dall'amministrazione.
BIBLIOTECA
40. Ogni stabilimento deve avere una biblioteca a disposizione di ogni categoria di detenuti e fornita sufficientemente di libri istruttivi.
RELIGIONE
41.1. Se lo stabilimento ospita un numero sufficiente di detenuti alla stessa religione, deve essere nominato o accolto un rappresentante qualificato dalla predetta religione. Se il numero dei detenuti lo giustifica e le circostanze lo permettono, l'impiego dello stesso deve essere previsto a tempo completo.
41.2. Il rappresentante qualificato, nominato o accolto a norma del n.1, deve essere autorizzato ad organizzare periodicamente servizi religiosi e a fare, tutte le volte che è stabilito, visite pastorali, in particolari ai detenuti della sua religione.
41.3. Non deve mai essere negato ad alcun detenuto il diritto di prendere contatto con un rappresentante qualificato di una religione. Al contrario, se un detenuto si oppone alla visita del rappresentante di una religione, si deve rispettare pienamente il suo atteggiamento.
42. Ogni detenuto deve essere autorizzato, nei limiti del possibile, a soddisfare alle esigenze della sua vita religiosa, partecipando ai servizi organizzati nello stabilimento e tenendo in suo possesso libri di edificazione e di istruzione religiosa della sua confessione.
DEPOSITO DI OGGETTI APPARTENENTI AI DETENUTI
43.1. Se il regolamento non autorizza il detenuto a tenere in suo possesso denaro, oggetti di valore, vestiti ed altre cose che gli appartengono, questi devono essere collocati in luogo sicuro, al momento della sua ammissione nello stabilimento. Si deve farne un inventario, che deve essere firmato dal detenuto, e devono essere presi provvedimenti per conservarli in buono stato.
43.2 I predetti oggetti, e il denaro, devono essergli restituiti all'atto della liberazione, ad eccezione del denaro che egli è stato autorizzato a spendere, degli oggetti che ha potuto mandare all'esterno e degli oggetti di vestiario che hanno dovuto essere distrutti per ragioni di igiene. Il detenuto deve rilasciare ricevuta degli oggetti e del denaro che gli sono stati restituiti.
43.3 I valori e oggetti inviati dall'esterno al detenuto sono sottoposti alle stesse norme.
43.4 Se il detenuto, all'atto della ammissione, porta con sé medicinali o stupefacenti, il medico deciderà l'uso da farne.
COMUNICAZIONI DI MORTI, MALATTIE, TRASFERIMENTI ECC….
44.1 In caso di morte o di malattia grave, di grave infortunio o di assegnazione del detenuto in uno stabilimento per malati di mente, il direttore deve informare immediatamente il coniuge se il detenuto è coniugato, o il parente più prossimo e in ogni caso, ogni altra persona che il detenuto stesso ha chiesto che ne fosse informata.
44.2 Il detenuto deve essere informato immediatamente della morte o della malattia grave di un parente prossimo. In caso di malattia pericolosa di tale persona, quando le circostanze lo permettono, il detenuto dovrà essere autorizzato a recarsi al suo capezzale, scortato o libero.
TRASFERIMENTO DEI DETENUTI
45.1 Quando i detenuti sono condotti nello stabilimento o ne sono fatti uscire, devono essere sottoposti il meno possibile alla vista del pubblico, e si devono prendere provvedimenti per proteggerli dagli insulti, dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità.
45.2 Deve essere vietato il trasporto di detenuti in cattive condizioni di aerazione e di luce, e in genere con ogni mezzo che imponga loro una sofferenza fisica.
45.3 Il trasporto dei detenuti si deve fare a spese dell'amministrazione e nello stesso modo per tutti.
PERSONALE PENITENZIARIO
46.1 L'Amministrazione penitenziaria deve scegliere con cura il personale di ogni grado, perché della sua integrità, della sua umanità e della sua capacità personale e professionale dipende la buona amministrazione degli stabilimenti penitenziari.
46.2 L'Amministrazione penitenziaria si deve costantemente sforzare di risvegliare e di mantenere nello spirito del personale e dell'opinione pubblica la convinzione che questa missione è un servizio sociale di grande importanza; per questo devono utilizzarsi tutti i mezzi opportuni per illuminare il pubblico.
46.3 Perché gli scopi indicati possano essere realizzati, i membri del personale devono essere impiegati a tempo completo in qualità di funzionari penitenziari di professione, devono avere lo stato giuridico di impiegati dello Stato ed avere la garanzia di una sicurezza di impiego che non dipende che dalla loro buona condotta, dalla efficacia del loro lavoro e dalla loro idoneità fisica. La remunerazione del personale deve essere sufficiente per permettere di assumere e mantenere in servizio uomini e donne capaci. I vantaggi della loro carriera si devono determinare tenendo conto della natura ingrata del loro lavoro.
47.1 Il personale deve possedere un livello intellettuale sufficiente.
47.2 Esso deve seguire, prima dell'ingresso in servizio, un corso di formazione generale e speciale e superare prove teoriche e pratiche.
47.3 Dopo l'ingresso in servizio e nel corso della carriera, il personale deve mantenere e migliorare le proprie conoscenze e la propria capacità professionale seguendo corsi di perfezionamento che saranno organizzati periodicamente.
48. Tutto il personale deve in ogni circostanza comportarsi e compiere il proprio dovere in modo che il suo esempio eserciti un benefico influsso sui detenuti e susciti il loro rispetto.
49.1 Si deve aggregare al personale, per quanto possibile, un numero sufficiente di specialisti, istitutori, istruttori tecnici.
49.2 I servizi degli assistenti sociali, istitutori e istruttori tecnici devono essere assicurati in modo permanente, ma senza escludere i servizi di ausiliari a servizio ridotto o volontari.
50.1 Il direttore dello stabilimento deve essere sufficientemente qualificato al suo compito per il suo carattere, le sue capacità amministrative, la formazione adatta e la sua esperienza in questo campo.
50.2 Egli deve utilizzare tutto il suo tempo alla sua funzione ufficiale, la quale non può essere accessoria.
50.3 Deve abitare nello stabilimento o nelle immediate vicinanze.
50.4 Quando due o più stabilimenti sono sotto la direzione di un solo direttore, questi deve visitare ciascuno di essi frequentemente. Inoltre, ogni stabilimento deve avere a capo un funzionario residente responsabile.
51.1 Il direttore, il vice direttore e la maggior parte del personale dello stabilimento devono parlare la lingua della maggior parte dei detenuti, o una lingua che sia compresa dalla maggior parte di essi.
51.2 Ogni volta che sia necessario, si deve ricorrere all'opera di un interprete.
52.1 Negli stabilimenti abbastanza grandi da richiedere l'impiego di uno o più medici a tempo completo,almeno uno di essi deve abitare nello stabilimento o nelle immediate vicinanze di questo.
52.2 Negli altri stabilimenti, il medico deve compiere visite ogni giorno e abitare abbastanza vicino per essere in grado di intervenire senza indugio in caso di urgenza.
53.1 Negli stabilimenti misti, la sezione femminile deve essere diretta da un funzionario di sesso femminile, che deve tenere in custodia tutte le chiavi di tale sezione dello stabilimento.
53.2 Nessun funzionario di sesso maschile deve entrare nella sezione femminile se non accompagnato da un funzionario di sesso femminile.
53.3 La sorveglianza delle detenute deve essere affidata esclusivamente a funzionari di sesso femminile. Ciò non esclude che, per motivi professionali, funzionari di sesso maschile, in particolare medici e istitutori, esercitino le loro funzioni in stabilimenti o sezioni destinati alle donne.
54.1 I funzionari degli stabilimenti, nei loro rapporti con i detenuti, non devono usare la forza che in caso di legittima difesa, di tentativo di evasione o di resistenza attiva o passiva a un ordine basato su una legge o su un regolamento. I funzionari che ricorrono alla forza devono limitarne l'impiego allo stretto necessario e fare immediatamente rapporto al direttore dello stabilimento.
54.2 Si devono sottoporre i funzionari penitenziari ad un addestramento fisico speciale perché siano in grado di dominare i detenuti violenti.
54.3 Salvo circostanze eccezionali, gli agenti che esplicano un servizio che li mette a contatto diretto coi detenuti non devono essere armati. D'altro canto, non si deve mai affidare un'arma a membri del personale che non ne abbiano appreso il maneggio.
ISPEZIONI
55. Ispettori qualificati e provati, nominati dall'autorità competente, devono procedere ad ispezioni regolari degli stabilimenti e dei servizi penitenziari. Sorveglieranno in particolare a che gli stabilimenti siano amministrati in conformità delle leggi e dei regolamenti in vigore e con lo scopo di raggiungere gli obbiettivi dei servizi penitenziari e di correzione.
SECONDA PARTE
REGOLE APPLICABILI A SPECIALI CATEGORIE DI DETENUTI
A. DETENUTI IN ESPIAZIONE DI PENE O MISURE
PRINCIPI GENERALI
56. I principi generali che seguono hanno lo scopo di fissare lo spirito nel quale i servizi penitenziari devono essere amministrati e gli scopi ai quali essi devono tendere, in conformità delle dichiarazioni contenute nell'osservazione preliminare del presente testo.
57. La carcerazione e le altre misure che hanno per effetto di togliere un delinquente dal mondo esterno sono afflittive per il fatto stesso che tolgono all'individuo il diritto di disporre di se stesso e lo privano della libertà. Salvo le misure di segregazione giustificate, e quelle necessarie per il mantenimento della disciplina, il sistema penitenziario non deve, perciò, aggravare le sofferenza inerenti a tale situazione.
58. Scopo e giustificazione delle pene e misure private della libertà sono, in definitiva, la protezione della società contro il delitto. Tale scopo non sarà raggiunto se il periodo di privazione della libertà non sarà utilizzato per ottenere, nei limiti del possibile, che il delinquente, una volta liberato, sia non soltanto desideroso, ma anche capace di vivere nel rispetto della legge e di provvedere a se stesso.
59 A questo fine, il regime penitenziario deve fare appello a tutti i mezzi curativi, educativi, morali, spirituali etc…, e a tutte le forme di assistenza di cui può disporre, sforzandosi di applicarli conformemente alle necessità del trattamento individuale dei delinquenti.
60.1 Il regime dello stabilimento deve sforzarsi di ridurre le differenze che possono esservi tra la vita in carcere e quella libera, ove tali differenze portino a indebolire il senso di responsabilità del detenuto o rispetto della dignità della sua persona.
60.2 Prima del termine dell'esecuzione di una pena o misura è desiderabile che siano presi i provvedimenti necessari per assicurare al detenuto un ritorno progressivo alla vita nella società. Questo scopo potrà essere raggiunto, secondo i casi, attraverso un regime preparatorio alla liberazione, organizzato nello stabilimento stesso o in un altro stabilimento adatto, o con la liberazione in prova sotto un controllo, che non deve essere affidato alla polizia, ma che attui un'efficace assistenza sociale.
61. Il trattamento non deve accentuare l'esclusione dei detenuti dalla società ma, al contrario, ispirarsi al principio che essi continuano a farne parte. A questo fine bisogna ricorrere, nei limiti del possibile, alla cooperazione di organi della continuità per aiutare il personale dello stabilimento nel suo compito di riclassificazione dei detenuti. Assistenti sociali in collaborazione con le autorità dirigenti, devono avere la missione di mantenere e migliorare le relazioni del detenuto con la sua famiglia e con organismi sociali che possono essergli utili. Si devono fare passi per salvaguardare, in ogni modo compatibile con la legge e la pena da scontare, i diritti relativi agli interessi civili, i diritti della sicurezza sociale ed ogni altro diritto sociale dei detenuti.
62. I servizi sanitari dello stabilimento dovranno sforzarsi di scoprire e di curare ogni deficienza o malattia fisica o mentale che possa essere di ostacolo alla riclassificazione del detenuto. A questo fine si dovrà applicare ogni trattamento medico, chirurgico o psichiatrico ritenuto necessario.
63.1 La realizzazione di questi principi esige l'individualizzazione del trattamento e, a questo scopo, un sistema elastico di classificazione dei detenuti in gruppi; è desiderabile che ciascun gruppo sia collocato in uno stabilimento dove possa ricevere il trattamento necessario.
63.2 Questi stabilimenti non devono avere la stessa sicurezza per tutti i gruppi, ma è desiderabile prevedere più gradi di sicurezza secondo la necessità dei vari gruppi. Gli stabilimenti aperti, per il fatto stesso che non prevedono misure di sicurezza fisica contro le evasioni ma hanno affidamento, su questo punto, sull'autodisciplina dei detenuti, offrono, a individui accuratamente scelti, le condizioni più favorevoli alla loro riclassificazione.
63.3 E' desiderabile che, negli stabilimenti chiusi, l'individualizzazione del trattamento non sia ostacolata dal numero troppo elevato di detenuti. In certi Paesi, si ritiene che la popolazione di questi stabilimenti non dovrebbe superare i cinquecento. Negli stabilimenti aperti, la popolazione dovrebbe pure essere ridotta il più possibile.
63.4 D'altro canto, non è opportuno mantenere stabilimenti che siano tanto piccoli da non potervi organizzare un regime conveniente.
64. I doveri della società non cessano al momento della liberazione di un detenuto. Sarebbe necessario disporre di organismi statali e privati idonei ad apportare al detenuto liberato un aiuto post penitenziario efficace, tendente a diminuire i pregiudizi a suo riguardo e a permettergli la riclassificazione nella comunità.
TRATTAMENTO
65. Il trattamento dei condannati a pene privative della libertà deve avere lo scopo, nella misura in cui la durata della pena lo permette, di suscitare in essi la volontà e le capacità che permetteranno loro, dopo la liberazione, di vivere nel rispetto della legge e di provvedere a se stessi. Tale trattamento deve essere tale da incoraggiare nel soggetto il rispetto di se stesso e da sviluppare in lui il senso della responsabilità.
66. A questo scopo, si deve ricorrere in modo particolare alla assistenza religiosa nei Paesi dove ciò è possibile, all'istruzione, all'orientamento e alla formazione professionale, ai mezzi di assistenza sociale individuale, ai consigli relativi all'impiego, alla educazione fisica e del carattere morale, conformemente alle necessità individuali di ciascun detenuto. Occorre tener conto del passato sociale e penale del condannato, delle sue capacità e attitudini fisiche e mentali, delle sue disposizioni personali, della durata della pena e delle possibilità di riclassificazione.
66.2 Per ciascun detenuto condannato a pena di una certa durata, il direttore dello stabilimento deve ricevere, il più presto possibile dopo la sua ammissione, rapporti completi sui diversi aspetti citati nel numero che precede. Questi rapporti devono comprendere anche quello di un medico, possibilmente specializzato in psichiatria, sulle condizioni fisiche e mentali del soggetto.
66.3 I rapporti e i documenti allegati saranno posti in un fascicolo individuale, che sarà tenuto aggiornato e classificato, in modo da poter essere consultato dal personale responsabile ogni volta che sia necessario.
CLASSIFICAZIONE E INDIVIDUALIZZAZIONE
67. Gli scopi della classificazione devono essere:
a. separare i detenuti che, per il loro passato penale o per le loro cattive disposizioni, eserciterebbero
cattiva influenza sui loro compagni;
b. distinguere i detenuti in gruppi, per facilitare il trattamento di vari gruppi di detenuti
68. Si deve disporre, nei limiti del possibile, di stabilimenti separati o di sezioni distinte dello stesso stabilimento per il trattamento dei vari gruppi di detenuti.
69. Ogni volta che sia possibile, dopo l'ammissione e lo studio della personalità di un detenuto condannato a pena di una certa durata, deve fissare nei suoi riguardi un programma, in base ai dati raccolti e tenendo conto delle sue necessità individuali, delle sue capacità e delle sue condizioni.
PRIVILEGI
70. Si deve istituire in ogni stabilimento un sistema di privilegio adattato ai diversi gruppi di detenuti e ai vari metodi di trattamento, allo scopo di incoraggiare la buona condotta, sviluppare il senso della responsabilità e stimolare l'interesse e la cooperazione dei detenuti al loro trattamento.
LAVORO
71.1 Il lavoro penitenziario non deve avere carattere afflittivo.
71.2 Tutti i detenuti condannati sono sottoposti all'obbligo di lavoro, tenuto conto della loro idoneità fisica e mentale quale è indicata dal medico.
71.3 Si deve dare ai detenuti un lavoro produttivo sufficiente per tenerli occupati durante il periodo normale di una giornata di lavori.
71.4 Il lavoro deve essere, nei limiti del possibile, di tale misura da mantenere e aumentare la loro capacità di guadagnare onestamente di vivere dopo la liberazione.
71.5 Si deve dare una formazione professionale utile ai detenuti che sono in condizione di giovarsene, e particolarmente ai giovani.
71.6 Nei limiti compatibili con una selezione professionale razionale e con le esigenze
dell'amministrazione e della disciplina penitenziaria, i detenuti devono poter scegliere il genere di lavoro che desiderano compiere.
72.1 L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono avvicinarsi il più possibile a quelli attuati per un lavoro analogo fuori dallo stabilimento, allo scopo di preparare i detenuti alle condizioni normali del lavoro libero.
72.2 Tuttavia, l'interesse dei detenuti e della loro formazione professionale non deve essere subordinata al desiderio di realizzare un utile per mezzo del lavoro penitenziario.
73.1 Le aziende penitenziarie industriali e agricole devono, di preferenza, essere dirette
dall'amministrazione e non da imprenditori privati.
73.2 Quando i detenuti sono utilizzati per lavori non controllati dall'Amministrazione, devono essere posti sempre sotto la sorveglianza del personale penitenziario. Salvo che il lavoro sia compiuto per conto di altre Amministrazioni dello Stato, coloro ai quali è fornito il lavoro devono pagare all'Amministrazione il salario normale per tale lavoro, tenendo tuttavia conto del rendimento del detenuto.
74.1 Si devono prendere negli stabilimenti penitenziari i provvedimenti prescritti per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori liberi.
74.2 Devono essere prese disposizioni per indennizzare i detenuti per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a condizioni uguali a quelle che la legge accorda ai lavoratori liberi.
75.1 Il numero massimo di ore di lavoro dei detenuti per giorno e per settimana deve essere fissato dalla legge o da un regolamento amministrativo, tenuto conto dei regolamenti o degli usi locali seguiti per ciò che riguarda i lavoratori liberi.
75.2 Le ore di lavoro, così fissate, devono lasciare un giorno di riposo per settimana e tempo sufficiente per l'istruzione e le altre attività previste per il trattamento e il riadattamento dei detenuti.
76.1 Il lavoro dei detenuti deve essere remunerato in modo equo.
76.2 Il regolamento deve permettere ai detenuti di utilizzare almeno una parte della loro remunerazione per acquistare oggetti autorizzati per uso personale proprio e di inviarne una parte alla famiglia.
76.3 Il regolamento deve prevedere altresì che una parte della remunerazione sia trattenuta dall'amministrazione per costituire un peculio da consegnare al detenuto al momento della sua liberazione.
ISTRUZIONE E RICREAZIONE
77.1 Si devono prendere provvedimenti per sviluppare l'istruzione di tutti i detenuti in grado di trarne profitto, ivi compresa l'istruzione religiosa in quei paesi dove essa è possibile. L'istruzione degli analfabeti e dei giovani deve essere obbligatoria, e l'amministrazione deve porvi particolare attenzione.
77.2 Nei limiti del possibile, l'istruzione dei detenuti deve essere coordinata con l'ordinamento dell'istruzione pubblica, perché essi possano proseguire la loro formazione senza difficoltà dopo la liberazione.
78. In tutti gli stabilimenti devono essere organizzate attività ricreative e culturali per il benessere fisico e intellettuale dei detenuti.
RELAZIONI SOCIALI, ASSISTENZA POST-PENITENZIARIA
79. Particolare attenzione dovrà essere dedicata al mantenimento e al miglioramento delle relazioni fra il detenuto e la sua famiglia quando esse sono utili nell'interesse di entrambe le parti.
80. E' necessario, all'inizio dell'esecuzione della pena, preoccuparsi dell'avvenire del detenuto dopo la sua liberazione. Egli deve essere incoraggiato a mantenere o ad iniziare relazioni con persone o enti esterni che possono favorire gli interessi della sua famiglia e il proprio riadattamento sociale.
81.1 I servizi e organi, ufficiali o meno, che aiutano i detenuti liberati a ritrovare il loro posto nella società, devono nei limiti del possibile, procurare ai liberati i documenti e carte di identità necessari, assicurare loro alloggio, lavoro, vestiti convenienti e adatti al clima e alla stagione nonché i mezzi necessari per raggiungere la destinazione e per sostenersi durante il periodo che segue immediatamente la liberazione.
81.2 I rappresentanti autorizzati di questi enti devono aver libero accesso allo stabilimento e ai detenuti. Il loro parere sul programma di riclassificazione del detenuto deve essere richiesto fin dall'inizio dell'esecuzione della pena.
81.3 E' desiderabile che l'attività di questi enti sia, nei limiti del possibile, accentrata o coordinata, al fine di assicurare la migliore utilizzazione dei loro sforzi.
B. DETENUTI INFERMI DI MENTE O MENTALMENTE ANORMALI
82. Gli infermi di mente non devono essere detenuti nelle carceri, e si devono prendere provvedimenti
per trasferirli, il più presto possibile, negli istituti per malati di mente.
82.2 I detenuti affetti da vizi o anormalità mentalità devono essere posti sotto osservazione e curati in istituti specializzati sotto direzione medica.
82.3 Duranti la permanenza in carcere, queste persone devono essere poste sotto la sorveglianza speciale di un medico.
82.4 Il servizio medico o psichiatrico degli stabilimenti penitenziari deve assicurare il trattamento psichiatrico di tutti gli altri detenuti che ne hanno bisogno.
83.E' desiderabile che siano presi provvedimenti, d'accordo con gli organi competenti, perché il trattamento psichiatrico sia continuato, se è necessario, dopo la liberazione, e sia assicurata un'assistenza sociale post-penitenziaria a carattere psichiatrico.
C. PERSONE ARRESTATE O IN CUSTODIA PREVENTIVA
84. Nelle disposizioni che seguono, è chiamato "prevenuto" chiunque sia arrestato o carcerato per una violazione della legge penale, e si trovi detenuto nei locali della polizia o in casa di detenzione, ma non è ancora stato giudicato.
84.2 Il prevenuto gode della presunzione di innocenza e deve essere trattato in conformità ad essa.
84.3 Senza pregiudizio delle norme legali relative alla protezione della libertà individuale o alla procedura da seguire nei confronti dei prevenuti, questi beneficeranno di un regime speciale di cui le seguenti regole minime intendono fissare i punti essenziali.
85. I prevenuti devono essere tenuti separati dai condannati.
85.2 I prevenuti minori devono essere separati dagli adulti. In linea di principio, dovranno essere assegnati a stabilimenti distinti.
86.1 I prevenuti devono essere alloggiati in camere individuali, salvi gli usi locali diversi, avuto riguardo al clima.
87. Nei limiti compatibili con il buon ordine dello stabilimento, i prevenuti possono, se lo desiderano, provvedere al proprio vitto a loro spese, procurandosi i generi alimentari dall'esterno per mezzo dell'amministrazione, della loro famiglia o dei loro amici. Altrimenti, vi deve provvedere l'amministrazione.
88.1 I prevenuti devono essere autorizzati a portare il proprio vestiario personale purchè sia pulito e conveniente.
88.2 Se portano l'uniforme dello stabilimento, essa deve essere diversa da quella dei condannati.
89.Deve essere data loro sempre la possibilità di lavorare, ma non possono esservi obbligati. Se lavorano, devono essere remunerati.
90.Ogni prevenuto deve essere autorizzato a procurarsi, a proprie spese, o a spese di terzi, libri, giornali, materiale necessario per scrivere e ogni altro mezzo di occupazione, nei limiti compatibili con l'interesse dell'amministrazione della giustizia, con la sicurezza e il buon ordine dello stabilimento.
91. I prevenuti devono essere autorizzati a ricevere visite e le cure del proprio medico e dentista, se lo richiedono e se la domanda è ragionevole, e gli interessi sono in grado di provvedere alle relative spese.
92. I prevenuti devono potere immediatamente informare la famiglia della propria detenzione, ad avere tutte le ragionevoli facilitazioni per comunicare con i familiari e gli amici, e riceverne le visite con la sorveglianza e salve le restrizioni necessarie nell'interesse dell'amministrazione della giustizia, della sicurezza e del buon ordine dello stabilimento.
93. I prevenuti devono essere autorizzati a richiedere la nomina di un avvocato di ufficio, quando tale assistenza è prevista, e a ricevere le visite del proprio avvocato per motivi inerenti alla sua difesa. Deve potere preparare e trasmettere allo stesso istruzioni confidenziali. A questo scopo, se lo desidera, gli deve essere fornito materiale per scrivere. I colloqui tra il prevenuto e il suo avvocato possono essere a portata di vista, ma non a portata dell'udito dei funzionari di polizia o dello stabilimento.
D. CONDANNATI PER DEBITI E A PRIGIONE CIVILE
94. Nei Paesi dove la legislazione prevede la carcerazione per debiti o altre forme di carcerazione inflitte attraverso decisioni giudiziarie in seguito a procedimento non penale, questi detenuti non devono essere sottoposti a maggiore restrizione né essere trattati con maggiore severità di quelle necessarie ad assicurare la sicurezza e a mantenere l'ordine. Il loro trattamento non deve essere meno favorevole di quello dei prevenuti, salvo, tuttavia, l'eventuale obbligo del lavoro.