Risoluzione 28 settembre 2005
Parlamento europeo. Risoluzone 28 settembre 2005: “Apertura dei negoziati con la Turchia”.
Il Parlamento europeo,
– vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2004 sulla relazione periodica 2004 e sulla raccomandazione della Commissione sui progressi compiuti dalla Turchia in vista dell’adesione e le sue precedenti risoluzioni sull’argomento approvate tra il 18 giugno 1987 e il 15 dicembre 2004,
– vista la sua risoluzione del 6 luglio 2005 sul ruolo delle donne in Turchia nella vita sociale, economica e politica,
– viste le conclusioni della riunione del Consiglio europeo del 17 dicembre 2004,
– visto il progetto di quadro per i negoziati di adesione con la Turchia, quale presentato dalla Commissione il 29 giugno 2005,
– viste le decisioni del Consiglio europeo sull’avvio dei negoziati di adesione con la Turchia,
– vista la sua risoluzione del 21 aprile 2004 su Cipro ,
– visto l’articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,
A. considerando che la Commissione ha concluso che la Turchia soddisfa in misura sufficiente i criteri politici di Copenaghen e ha raccomandato di aprire i negoziati di adesione,
B. considerando che nel 2002 il Consiglio europeo aveva deciso che, qualora la Turchia avesse soddisfatto i criteri politici di Copenaghen, l’Unione europea avrebbe aperto senza indugi i negoziati di adesione,
C. considerando che il Parlamento europeo ha ritenuto il 15 dicembre 2004 che l’apertura dei negoziati di adesione fosse da raccomandare, fermo restando che nella prima fase dei negoziati si desse priorità alla piena attuazione dei criteri politici; che pertanto l’agenda dei negoziati a livello ministeriale dovrà iniziare con la valutazione del rispetto dei criteri politici, soprattutto nel settore dei diritti dell’uomo e del pieno rispetto delle libertà fondamentali sia in teoria che in pratica, aprendo nel contempo la possibilità di iscrivere altri capitoli nell’agenda dei negoziati,
D. considerando che in quell’occasione il Parlamento europeo, pur rispettando la volontà democratica della comunità greco-cipriota, ha espresso il suo rammarico che non fosse stata in grado di raggiungere una soluzione, e ha invitato le autorità turche a mantenere il loro atteggiamento costruttivo nella ricerca di una soluzione della questione di Cipro che porti a una soluzione equa, da negoziare sulla base del piano Annan e dei principi su cui si basa l’Unione europea, e le ha invitate a ritirare quanto prima, conformemente alle pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite, le proprie forze in base a un calendario preciso; considerando che ha espresso la convinzione che un tale ritiro delle truppe turche costituisce un necessario e indispensabile passo avanti sulla strada di un ulteriore allentamento della tensione, di una ripresa del dialogo fra le parti e della preparazione di una soluzione durevole; considerando che ha chiesto alle autorità turche di riconoscere la Repubblica di Cipro; considerando che ha ricordato alle autorità turche che i pertinenti negoziati sono negoziati intergovernativi tra la Turchia, da una parte, e i 25 Stati membri dell’Unione europea, dall’altra e che la Repubblica di Cipro è uno di tali Stati membri; considerando che ha osservato che l’apertura dei negoziati, ovviamente, comporta il riconoscimento di Cipro da parte della Turchia,
E. considerando che il Parlamento europeo ha altresì invitato le autorità turche ad abolire tutte le restrizioni esistenti applicate alle navi battenti bandiera cipriota che svolgono attività commerciali riguardanti uno Stato membro dell’Unione europea;
F. considerando che il Consiglio europeo ha concluso il 17 dicembre 2004 che la Turchia soddisfaceva sufficientemente i criteri politici di Copenaghen per un avvio dei negoziati di adesione alla data del 3 ottobre 2005, a condizione che mettesse in vigore sei atti legislativi in sospeso e che firmasse, conformemente all’impegno assunto il protocollo che estende l’Accordo di Ankara ai dieci nuovi Stati membri; che l’Unione europea deve rispettare gli impegni precedenti,
G. considerando che il 1° giugno 2005 la Turchia ha varato i sei atti legislativi pendenti, come era tenuta a fare,
H. considerando che il 29 luglio 2005 la Turchia ha sottoscritto il protocollo che estende l’Accordo di Ankara ai 10 nuovi Stati membri ma allo stesso tempo, unitamente al Protocollo, ha emesso una dichiarazione in cui afferma che la sottoscrizione, la ratifica e l’attuazione del Protocollo non comporta alcuna forma di riconoscimento della Repubblica di Cipro citata nel Protocollo stesso,
I. considerando che allo stesso tempo la Turchia mantiene l’embargo contro le imbarcazioni battenti bandiera cipriota e le imbarcazioni provenienti da porti situati nella Repubblica di Cipro, negando loro l’accesso ai porti turchi, e contro gli aeromobili ciprioti, negando loro i diritti di sorvolo e di atterraggio negli aeroporti turchi,
J. considerando che le autorità turche persistono nel non soddisfare alle richieste riguardanti le questioni armene formulate dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 18 giugno 1987,
K. considerando che una Turchia democratica e economicamente stabile apporterebbe notevoli benefici a tutta l’Europa,
L. considerando che solo se si dimostrerà pronta ad abbracciare i valori dell’Unione europea attuandoli con fermezza e proseguendo sulla via delle riforme la Turchia sarà in grado di garantire l’irreversibilità del processo di riforma e di raccogliere il necessario consenso da parte dell’opinione pubblica dell’Unione europea,
M. considerando che la capacità dell’Unione europea di far fronte all’allargamento, in quanto parte dei criteri di Copenaghen, è da considerare una precondizione e che l’Unione europea deve pertanto, dal canto suo, dimostrare di essere in grado di varare riforme politiche e istituzionali,
1. prende atto che la Commissione e il Consiglio ritengono che la Turchia abbia formalmente assolto l’ultimo degli adempimenti necessari a consentire l’avvio dei negoziati di adesione il 3 ottobre 2005, ossia il varo dei sei atti legislativi ancora pendenti e la firma, conformemente agli impegni assunti, del protocollo che estende l’Accordo di Ankara ai dieci nuovi Stati membri; ritiene che, su questi e su altri punti, l’attuazione deve ancora essere ultimata;
2. deplora vivamente il fatto che la Turchia faccia pesare seri dubbi sulla sua volontà di applicare pienamente le disposizioni del Protocollo avendo, insieme alla firma del Protocollo, emesso una dichiarazione in cui afferma che la sottoscrizione, la ratifica e l’attuazione del Protocollo non comporta alcuna forma di riconoscimento della Repubblica di Cipro citata nel Protocollo stesso; chiede alla Commissione di fornire al Parlamento una risposta del governo turco che indichi se la dichiarazione unilaterale costituisce o meno parte integrante nel processo di ratifica al Parlamento turco;
3. sottolinea che questa dichiarazione unilaterale della Turchia non fa parte del Protocollo e non ha effetti giuridici sugli obblighi della Turchia a norma del Protocollo e non dovrebbe essere trasmessa alla Grande Assemblea nazionale per la ratifica;
4. ricorda alla Turchia che mantenendo le restrizioni contro le imbarcazioni battenti bandiera cipriota e le imbarcazioni provenienti da porti situati nella Repubblica di Cipro, negando loro l’accesso ai porti turchi, e contro gli aeromobili ciprioti, negando loro i diritti di sorvolo e di atterraggio presso gli aeroporti turchi, la Turchia viola l’Accordo di Ankara e la relativa Unione doganale, indipendentemente dal protocollo, in quanto tali pratiche contravvengono al principio di libera circolazione delle merci; invita pertanto la Turchia a dare piena applicazione a tutte le disposizioni del protocollo;
5. rivolge un appello alla Turchia affinché riconosca il genocidio degli Armeni; reputa tale atto come una condizione preliminare all’adesione all’Unione europea;
6. invita la Commissione a procedere, entro la fine del 2006, a una valutazione completa dell’attuazione dell’Accordo di Ankara esteso e sottolinea che la mancata applicazione dell’Accordo avrà gravi ripercussioni per il processo negoziale e potrà comportare anche un arresto dello stesso; chiede pertanto che l’attuazione dell’Unione doganale sia uno dei primi capitoli ad essere discussi nel quadro dei negoziati di adesione nel 2006;
7. pur rispettando la volontà democratica della comunità greco-cipriota, si rammarica ancora una volta che essa non sia stata in grado di raggiungere una soluzione, e invita le autorità turche a mantenere il loro atteggiamento costruttivo nella ricerca di una soluzione della questione di Cipro che porti a una soluzione equa, da negoziare sulla base del piano Annan e dei principi su cui si basa l’Unione europea, e a ritirare quanto prima, conformemente alle pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite, le proprie forze in base a un calendario preciso; ritiene che il ritiro delle truppe turche costituisca un indispensabile passo avanti sulla strada di un ulteriore allentamento della tensione, di una ripresa del dialogo fra le parti e della preparazione di una soluzione durevole; ribadisce a tutte le parti in causa a Cipro l’invito a riprendere i colloqui guidati dalle Nazioni Unite in vista di una soluzione globale del conflitto;
8. sottolinea che una rapida normalizzazione dei rapporti fra la Turchia e tutti gli Stati membri dell’UE – che includa il riconoscimento della Repubblica di Cipro da parte della Turchia – sia un elemento indispensabile del processo di adesione; sottolinea che tale riconoscimento non può assolutamente formare oggetto di trattative; invita le autorità turche a normalizzare i rapporti con tutti gli Stati membri dell’UE e a riconoscere quanto prima la Repubblica di Cipro, sottolineando che l’assenza di progressi in tale senso avrebbe gravi ripercussioni sul processo negoziale e potrebbe tradursi nella sospensione dei negoziati stessi;
9. chiede al Consiglio di tener fede alle sue promesse e porre fine all’isolamento della comunità turcocipriota;
invita il Consiglio, nell’ambito dell’attuale Presidenza britannica, a rinnovare gli sforzi per raggiungere un accordo sul pacchetto di aiuti finanziari e sulle disposizioni in materia di agevolazioni commerciali riguardanti la parte settentrionale di Cipro, affinché l’Unione europea possa onorare i propri impegni nei confronti della comunità turco-cipriota;
10. accoglie con favore l’adozione e l’entrata in vigore il 1° giugno 2005 di sei importanti atti legislativi, che il Consiglio europeo, nel dicembre 2004, aveva indicato quale condizione per l’apertura dei negoziati; esprime comunque inquietudine per taluni elementi dei suddetti atti legislativi, in particolare per le accuse del pubblico ministero contro Orhan Pamuk che contravvengono alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e invita il governo turco a garantire la libertà di pensiero e a riformare ulteriormente il codice penale, segnatamente per quanto riguarda l’articolo 301/1; esprime altresì preoccupazione circa l’articolo 305 del codice penale turco, in virtù del quale è considerato reato qualsiasi atto contro gli interessi nazionali fondamentali, come pure circa una norma attuativa della
legge sulle associazioni, che conserva una serie di restrizioni, inclusa un’autorizzazione a priori per i finanziamenti esteri; si dichiara altresì profondamente preoccupato per l’insufficienza di proposte di legge sul funzionamento delle comunità religiose (legge sulle fondazioni);
11. insiste sulla necessità che il quadro negoziale rifletta le priorità politiche evocate dal Parlamento europeo nelle sue diverse risoluzioni in cui si invita la Turchia a soddisfare pienamente i seguenti criteri politici: stabilità delle istituzioni a garanzia della democrazia, dello stato di diritto, dei diritti dell’uomo e del rispetto e della protezione delle minoranze; chiede pertanto che ogni tornata negoziale a livello ministeriale sia preceduta da una valutazione dei criteri politici, sia a livello teorico che nella pratica, esercitando in tal modo una pressione costante sulle autorità turche affinché mantengano il ritmo delle riforme necessarie; ritiene inoltre che occorra definire un programma completo di obiettivi chiari e uno scadenziario per la piena ottemperanza ai criteri politici;
12. invita il Consiglio a rispettare pienamente in tutti i suoi elementi il quadro negoziale definito nelle conclusioni del Consiglio europeo del 17 dicembre 2004; sottolinea in particolare a tale riguardo che la finalità comune dei negoziati è l’adesione; che i negoziati in questione sono un processo aperto il cui esito non può essere garantito a priori e che, se il paese candidato, pur rispettando tutti i criteri di Copenaghen, non è in grado di assumersi pienamente tutti gli obblighi che derivano dall’adesione all’Unione, occorre garantire che il paese in questione sia pienamente ancorato alle strutture europee nel modo più solido
possibile;
13 invita in tale contesto il Consiglio e la Commissione a riferire annualmente al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali degli Stati membri dell’Unione europea sui progressi compiuti dalla Turchia nel soddisfare i criteri politici, indicando altresì tutti i casi accertati di tortura segnalati nell’anno in esame e il numero di cittadini turchi richiedenti asilo che siano stati accolti dagli Stati membri dell’Unione nell’anno in questione;
14. sollecita la Commissione, una volta avviati i negoziati sui vari capitoli, a raccomandare, previa consultazione del Parlamento europeo, la sospensione dei negoziati in caso di grave e continua violazione dei principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo, delle libertà fondamentali, dei diritti delle minoranze e dello stato di diritto, conformemente al trattato sull’Unione europea;
15. osserva che sarà possibile valutare pienamente l’incidenza di bilancio dell’adesione della Turchia all’Unione europea soltanto allorché saranno stati definiti i parametri per i negoziati finanziari con tale paese nel contesto delle prospettive finanziarie dal 2014 in poi;
16. sottolinea che la raccomandazione della Commissione di negoziare, nell’ambito dell’accordo di adesione, lunghi periodi di transizione, accordi specifici in settori quali le politiche strutturali e l’agricoltura e garanzie permanenti per la libera circolazione dei lavoratori, non dovrebbe ripercuotersi negativamente sugli sforzi della Turchia tesi a conformarsi all’acquis comunitario;
17. sottolinea che l’avvio dei negoziati rappresenterà l’inizio di un processo di lunga durata che, per sua natura, è un processo aperto e non si traduce “a priori” e ipso facto nell’adesione; sottolinea d’altro canto che l’obiettivo dei negoziati è l’adesione della Turchia all’Unione europea ma che la realizzazione di questo ambizioso obiettivo dipende dagli sforzi di entrambe le parti; l’adesione non è, pertanto, la conseguenza automatica dell’avvio dei negoziati;
18. sottolinea che il trattato di Nizza non costituisce una base accettabile per ulteriori decisioni in merito all’adesione di eventuali nuovi Stati membri ed insiste pertanto sulla necessità che le riforme richieste siano varate nel quadro del processo costituzionale;
19. rammenta che, ai sensi delle conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen del 1993, la capacità dell’Unione di assorbire la Turchia, preservando nel contempo l’impeto dell’integrazione europea, rappresenta un elemento cruciale nell’interesse comune dell’Unione e della Turchia; incoraggia la Commissione a verificare, durante i negoziati, la capacità dell’Unione di assorbire la Turchia e le ricorda a tale proposito la sua richiesta, formulata dal Parlamento europeo nella sua ultima risoluzione del 15 dicembre 2004 sui progressi compiuti dalla Turchia in vista dell’adesione, di tenere conto del seguito dato allo studio d’impatto nel 2005, che può fornire utili indicazioni su questo importante aspetto della questione;
20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al Segretario generale del Consiglio d’Europa, al Presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo e al governo e al parlamento della Turchia.
(Omissis)
Autore:
Parlamento europeo
Dossier:
Unione europea
Parole chiave:
Minoranze, Dialogo, Libertà di pensiero, Stati membri, Unione europea, Diritti umani, Libertà fondamentali, Adesione, Diritto di associazione, Negoziati, Collaborazione internazionale
Natura:
Risoluzione