Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 12 Gennaio 2005

Risoluzione 28 dicembre 2004, n.164

Agenzia delle Entrate. Risoluzione n. 164 del 28 dicembre 2004.

OGGETTO Istanza d'interpello. Fondazione X. Acquisizione della qualifica di ONLUS. Partecipazione di enti pubblici e societa' commerciali.

TESTO

Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto, concernente l'esatta applicazione dell'art. 10, comma 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e' stato esposto il seguente
QUESITO

La Fondazione X, non avente scopo di lucro, svolge attivita' di ricerca scientifica.
E' istituita dalla Y, dalla Fondazione Z e dalla K.
Alla stessa partecipano, quali soci sostenitori, l'Azienda Ospedaliera T e lo Q.
La Fondazione, dotata di personalita' giuridica privata, ha adeguato lo statuto secondo le disposizioni di cui all'art. 10 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, al fine di poter acquisire la qualifica di ONLUS.
Cio' premesso, chiede di sapere se la presenza, tra i soci fondatori o sostenitori della Fondazione, di Enti pubblici e, in futuro, di societa' commerciali, possa essere in contrasto con i requisiti formali previsti dalla norma e, quindi, costituire causa ostativa all'iscrizione della stessa Fondazione nell'Anagrafe delle ONLUS.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'unico limite soggettivo previsto dalla norma, ai fini del riconoscimento della qualifica di ONLUS, e' costituito dalla natura giuridica del soggetto che intende acquisire la qualifica di ONLUS.
L'art. 10 del Decreto legislativo n. 460 del 1997 individua espressamente le Fondazioni tra i soggetti che possono assumere la qualifica di ONLUS ed esclude, tra gli altri, gli Enti pubblici e le societa' commerciali diverse dalle cooperative.
In particolare, per quanto riguarda il settore di attivita' di ricerca scientifica di cui al n. 11 del comma 1, lett. a), le Fondazioni risultano l'unica figura giuridica idonea a ricevere il riconoscimento di ONLUS.
Il regolamento che ha dato attuazione all'art.10, comma 1, lett. a), n. 11, del Decreto legislativo n. 460 del 1997 ha definito gli ambiti e le modalita' di svolgimento della ricerca scientifica senza porre alcuna riserva sulla natura dei soggetti che partecipano alla Fondazione.
Dunque, ne' la legislazione primaria ne' quella secondaria pongono vincoli in ordine alla qualifica giuridica dei soggetti che costituiscono la Fondazione o che, successivamente, entrano a far parte della sua compagine.
Per tale motivo, la Fondazione X ritiene che sussistano tutti i presupposti per poter essere iscritta nell'Anagrafe delle ONLUS.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In relazione alla riconducibilita' tra le ONLUS di un ente privato al quale partecipino gli enti espressamente esclusi dalla normativa ONLUS ai sensi dell'art. 10, comma 10, del decreto legislativo n. 460 del 1997, si formulano le seguenti osservazioni.
L'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 al comma 1 elenca i soggetti che possono assumere la qualifica di ONLUS indicando: "le associazioni, i comitati, le fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalita' giuridica".
Il medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, al comma 10, in conformita' ai criteri impartiti con la legge delega 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 189, lettera a)), sancisce che "non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le societa' commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria".
La relazione illustrativa al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 motiva l'esclusione, in particolare, degli enti pubblici dal novero delle ONLUS "con la necessita' di favorire la crescita e il consolidamento di un terzo settore che operi autonomamente rispetto ai canali di allocazione diretta delle risorse pubbliche".
La stessa locuzione terzo settore, ormai di uso comune ed utilizzata anche nella suddetta relazione illustrativa, indica quella sfera di soggetti e di attivita' che non si ricollegano al primo settore, quello pubblico o dello Stato, o al secondo, quello del mercato che ha come sua caratteristica la ricerca del profitto.
Cio' posto, passando all'analisi del fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, dall'art. 1 dello statuto della Fondazione X si rileva che essa "e' una persona giuridica privata laica ed apolitica a base associativa senza fine di lucro".
L'art. 8 dello statuto stabilisce che "gli associati della Fondazione si distinguono in: Soci Fondatori, Soci Sostenitori, Partecipanti Istituzionali, Partecipanti Individuali".
I Soci Fondatori sono gli enti che hanno costituito originariamente la Fondazione: Y; Fondazione Z; K (art. 9 dello statuto).
I Soci Sostenitori sono gli enti che hanno successivamente aderito alla Fondazione: Azienda Ospedaliera T; Q. L'Assemblea degli associati puo' deliberare l'adesione di altri Enti pubblici o privati quali Soci Sostenitori (art. 10 dello statuto).
Possono diventare Partecipanti istituzionali o Partecipanti Individuali le persone giuridiche e le persone fisiche che, condividendo gli scopi della fondazione, contribuiscono alla sua attivita' e al raggiungimento dei suoi obiettivi generali ovvero di un obiettivo specifico attraverso una contribuzione una tantum ovvero annuale ovvero pluriennale in denaro, oppure attraverso un'attivita' professionale giudicata di rilievo, oppure attraverso un contributo di beni mobili o immobili (art. 11 dello statuto).
"Sono organi della fondazione l'Assemblea degli associati; il Consiglio di amministrazione; il Presidente, Il Consiglio scientifico; il Collegio dei Revisori dei Conti" (art. 13 dello statuto).
"L'assemblea degli associati e' costituita dal legale rappresentante di ciascun socio fondatore e di ciascun socio sostenitore o da un suo delegato, nonche' dal Presidente della Fondazione" (art. 14 dello statuto).
"L'assemblea degli associati determina gli obiettivi e i programmi della fondazione e verifica che la gestione sia in accordo con gli scopi della fondazione" (art. 15 dello statuto).
Da quanto sopra riportato emerge che la Fondazione in argomento riveste le caratteristiche tipiche di una fondazione di partecipazione.
Le c.d. fondazioni di partecipazione – venutesi a creare nell'ambito di un graduale processo evolutivo in forza del quale le fondazioni si connotano sempre piu' in termini partecipativi – si configurano come soggetti caratterizzati, a fianco della struttura essenziale (patrimonio, enti fondatori, consiglio di amministrazione) prevista dal codice civile, dalla partecipazione di altri soggetti (sostenitori o partecipanti o simili) i quali condividono gli scopi originari dell'ente e intendono contribuire alla loro realizzazione mediante l'apporto di operativita' e di capitali.
Nelle fondazioni di partecipazione si attenua, pertanto, una delle caratteristiche tradizionali dell'ente fondazione, e cioe' il distacco dell'ente nei confronti dei soci fondatori e sostenitori.
Cio' posto, pur riconoscendo, come affermato dalla Corte di Cassazione (Cassazione civile, sezioni unite, 23 novembre 1993, n. 11541), che la natura pubblica degli enti che concorrono a formare un nuovo ente non e' sufficiente ad attribuire natura pubblicistica a quest'ultimo, si ritiene in via generale, che – qualora il soggetto che chiede l'iscrizione nell'anagrafe delle ONLUS annoveri tra i propri soci enti esclusi espressamente dall'area ONLUS ai sensi dell'articolo 10, comma 10, del d.lgs. n. 460 del 1997- sia necessario verificare il ruolo che tali enti ricoprono all'interno dell'organizzazione. Dovra' concludersi per il diniego della qualifica di ONLUS qualora si constati che gli "enti esclusi" ai sensi del citato art. 10, comma 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 esercitino un'influenza dominante nelle determinazioni dell'organizzazione. Quest'ultima circostanza ricorre verosimilmente se il numero di tali soci e' prevalente. In tali casi, invero, l'organizzazione perde la propria autonomia e viene a configurarsi nella sostanza quale ente strumentale, facendo cosi' venire meno la "ratio" del disposto recato dal citato articolo 10, quale emerge anche dalla relazione illustrativa al decreto n. 460 del 1997.
Nel caso oggetto dell'istanza di interpello, affinche' non sia preclusa alla Fondaziona X la possibilita' di acquisire e mantenere la qualifica di ONLUS, occorrera' verificare che la presenza tra i soci fondatori o sostenitori della Fondazione di enti pubblici e di societa' commerciali (nonche' di altri soggetti espressamente esclusi dalla normativa ONLUS ai sensi dell'art. 10, comma 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460) non sia prevalente e comunque tale da esercitare un'influenza dominante nelle determinazioni dell'organizzazione.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

Autore: Agenzia delle Entrate
Dossier: Italia
Nazione: Italia
Parole chiave: Onlus
Natura: Risoluzione