Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 6 Aprile 2004

Risoluzione 22 maggio 1984

Parlamento europeo. Risoluzione su un’azione comune degli Stati membri della Comunità europea di fronte a diverse infrazioni alla legge compiute da recenti organizzazioni che operano al riparo della libertà di religione (Strasburgo, 22 maggio 1984)

Il Parlamento europeo

A. conscio della preoccupazione che suscitano in taluni cittadini e famiglie della Comunità le attività di nuove organizzazioni che operano al riparo della libertà di religione quando le loro pratiche ledono i diritti dell’uomo e del cittadino e pregiudicano la situazione sociale degli interessati,

B. ribadendo il principio che negli Stati membri della Comunità europea vige la piena libertà di religione e di opinione e perciò gli organi della Comunità non hanno alcun diritto di giudicare la legittimità delle credenze religiose in generale e l’attività religiosa in particolare,

C. convinto che in questo contesto non si pone in discussione la validità delle convinzioni religiose bensì la liceità o meno delle pratiche connesse con l’ammissione di nuovi membri e il loto trattamento,

D. considerando che i problemi posti dal sorgere delle predette organizzazioni costituiscono un fenomeno mondiale che si manifesta, sia pure con intensità diversa, in tutti gli Stati membri e ha già dato luogo in alcuni di essi a indagini, a provvedimenti governativi e a sentenze,

E. considerando che i membri di queste organizzazioni, quando abbandonano il modo di vita fino ad allora seguito, incontrano problemi sul piano sociale e lavorativo che possono avere conseguenze negative non solo per loro stessi, ma anche per la società e per il sistema sociale,

F. consapevole che è molto difficile – date le differenti denominazioni di queste organizzazioni negli Stati membri – farsene un’idea neutrale intesa da tutti allo stesso modo.

1. – Ritiene necessario che i competenti Consigli dei ministri – vale a dire i ministri dell’interno e della giustizia riuniti nell’ambito della cooperazione politica nonché il Consiglio dei ministri degli affari sociali – abbiano al più presto uno scambio di informazioni su problemi sollevati dall’attività delle predette organizzazioni e che in tale sede vengano trattati in particolare i seguenti temi:

a) procedura applicata nel conferimento del carattere di utilità pubblica e nella concessione dell’esonero fiscale a queste organizzazioni;

b) osservanza delle leggi vigenti nei rispettivi Stati membri, per esempio in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale;

c) conseguenze dell’inadempienza di queste leggi per la società;

d) ricerca delle persone scomparse e possibilità, in questo campo, di una cooperazione con paesi terzi;

e) in quale modo verrebbero lesi i diritti della libertà personale dei membri;

f) istituzione di servizi che forniscano assistenza legale ai membri quando lasciano le rispettive organizzazioni e li aiutino a reinserirsi nella società e nel mondo del lavoro;

g) attuali carenze legislative dovute a normative diverse nei singoli Stati, cosicché in certi paesi si possono esercitare attività eventualmente vietate in altri.

2. – Invita gli Stati membri a mettersi d’accordo su una raccolta di dati concernenti le ramificazioni internazionali delle predette organizzazioni, compresi eventuali nomi fittizi e organizzazioni camuffate, nonché le loro attività negli Stati membri.

3. Invita la Commissione:

a) a presentare una relazione su quanto si è detto al paragrafo 2, che indichi in particolare come si siano comportate sinora le istanze statali, soprattutto organi di polizia e tribunali, di fronte alle infrazioni della legge compiute da queste organizzazioni e riferisca sui risultati cui sono pervenute le commissioni d’inchiesta, insediate dallo Stato, in merito a queste organizzazioni;

b) a elaborare procedure atte ad assicurare, in questo contesto, un’efficace protezione dei cittadini della Comunità.

4. – Chiese ai competenti Consigli dei ministri – sulla base dei dati raccolti e della relazione della Commissione – di dibattere i problemi posti dall’attività delle predette organizzazioni e di mettere in tal modo gli Stati membri in condizione di tutelare in maniera concertata i diritti dei loro cittadini.

5. – Raccomanda che per l’esame, la registrazione e la valutazione dell’attività delle suddette organizzazioni vengano impiegati i seguenti criteri:

a) le persone che non hanno raggiunto la maggiore età non dovrebbero essere obbligate ad assumere un impegno di adesione a lungo termine e determinante per il loro avvenire;

b) dovrebbe essere previsto un sufficiente periodo di riflessione sull’impegno che si intende assumere, abbia esso carattere finanziario o personale;

c) dopo l’adesione a un’organizzazione i contatti da parte della famiglia e degli amici devono essere possibili;

d) non si dovrebbe impedire ai membri che hanno già iniziato un corso di formazione di portarlo a termine;

e) devono essere rispettati i seguenti diritti dell’individuo:

– il diritto di abbandonare liberamente un’organizzazione;

– il diritto di mantenere contatti con la famiglia e gli amici sia direttamente che tramite corrispondenza o telefono;

– il diritto di chiedere un consiglio all’esterno, sia di carattere giuridico che di altro tipo;

– il diritto di chiedere l’assistenza medica;

f) nessuno deve essere mai incoraggiato a infrangere una legge, in particolare nel contesto della raccolta di fondi, per esempio esercitando la questua o la prostituzione;

g) le organizzazioni non possono richiedere un’adesione permanente all’organizzazione a quei membri potenziali – per esempio studenti o turisti – che si trovano temporaneamente in un paese diverso da quello di residenza;

h) al momento del reclutamento di nuovi membri, si devono sempre e immediatamente specificare la denominazione e i principi dell’organizzazione;

i) le organizzazioni sono tenute a fornire alle competenti autorità, qualora esse lo richiedano, informazioni sulla residenza o sulla dimora dei membri;

j) le predette organizzazioni devono assicurare che le persone che dipendono da loro o svolgono un’attività per loro siano coperte dalle assicurazioni sociali negli Stati membri nei quali vivono o lavorano;

k) se un membro intraprende un viaggio all’estero, soprattutto in un paese lontano, nell’interesse dell’organizzazione, quest’ultima deve assumersi la responsabilità del viaggio di rientro del membro, specialmente in caso di malattia;

l) le telefonate dei parenti devono essere comunicate ai membri interessati; la corrispondenza deve essere inoltrata immediatamente ai destinatari;

m) per i figli dei membri, le organizzazioni devono fare tutto il possibile affinché siano impartite loro un’educazione, un’istruzione e cure appropriate; inoltre, devono evitare tutto quello che può nuocere al loro benessere.

6. – Ritiene auspicabile un’azione comune anche nell’ambito del Consiglio d’Europa e chiede pertanto ai governi degli Stati membri di adoperarsi affinché il Consiglio d’Europa elabori appropriate convenzioni che proteggano efficacemente i singoli dalle possibili macchinazioni di queste organizzazioni e dalla loro coartazione fisica e psichica.