Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 3 Ottobre 2003

Risoluzione 18 giugno 1994, n.296

Ministero delle Finanze. Direzione Centrale Affari Giuridici – Serv. VI, Div. XII. Risoluzione 18 giugno 1994, n. 296.

Con nota del 22 novembre 1993, diretta a questo Ministero e, per conoscenza, al Direttore dell’Ufficio Provinciale IVA di Foggia, il dott. …, nella sua qualità di Presidente dell’associazione di volontariato "San Giovanni Evangelista" con sede legale in Foggia, Viale Ofanto, 36 ed iscritta ai sensi dell’art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, al Registro Generale delle Organizzazioni di volontariato, con delibera della Giunta Regione Puglia, n. 1267 del 18 maggio 1993, ha chiesto di conoscere se l’associazione "San Giovanni Evangelista" che per la sua attività di volontariato utilizza un registro cassa preventivamente vidimato dal Tribunale di Foggia, debba assolvere ad altre formalità che caratterizzano una contabilità sistematica.

Al riguardo si precisa quanto segue.

L’art. 3, primo comma, della legge-quadro n. 266 del 1991, definisce concettualmente le organizzazioni di volontariato recitando testualmente: é considerata organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l’attività di cui all’art. 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti".
Il terzo comma dello stesso articolo stabilisce che negli accordi degli aderenti, nell’atto costitutivo o nello statuto, devono espressamente risultare "l’assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti".
In base all’art. 8 della legge in commento, per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontariato fa parte, senza fini di solidarietà.
Le agevolazioni fiscali in favore delle organizzazioni in commento sono previste dall’art. 8 sussistendo tutti i requisiti richiesti dalla legge-quadro.
Il comma 2 dell’art. 8 stabilisce che le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto significando che ciò implicherebbe la totale esclusione dal campo IVA delle cennate operazioni in ordine alle quali non si ravviserebbe il presupposto necessario di cui all’art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 che stabilisce l’applicazione dell’imposta.
Da quanto appena dedotto ne consegue che gli acquisti operati dalle organizzazioni di volontariato sono assimilabili a quelli compiuti "uti civis" come privato sul quale si abbatte l’imposta finale.
Nel settore di cui ci si occupa il legislatore ha inteso mantenere il normale regime tributario con riferimento alle imposte sui redditi cui le associazioni di volontariato sono soggette ex artt, 87, lett. c), e segg. del T.U.I.R. approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Il menzionato art. 87 stabilisce, infatti, che sono soggetti all’IRPEG, tra gli altri, "anche gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, tra i quali si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei cui confronti il presupposto dell’imposta si verificava in modo unitario ed autonomo".
L’attività delle associazioni di volontariato, aventi natura di enti non commerciali, anche se svolta istituzionalmente secondo fini di solidarietà sulla base della definizione concettualmente resa dagli artt. 2 e 3 della legge-quadro n. 266 del 1991, assume, o può assumere, in alcuni casi, i caratteri dell’attività commerciale.
In tali casi, l’art. 8, comma quarto, introduce un’importante agevolazione disponendo che "i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato".
Ai fini del mantenimento dell’esenzione le organizzazioni di volontariato devono presentare agli uffici delle imposte dirette competenti, copia del bilancio corredata da un’analitica relazione sull’intera attività svolta con particolare riguardo alla entità dell’attività commerciale e produttiva marginale i cui proventi risultino impiegati nell’attività istituzionale della organizzazione.
I criteri relativi al concetto di marginalità delle attività produttive e commerciali svolte dalle organizzazioni di volontariato, sono fissati dal Ministero delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli Affari Sociali; ciò ai sensi delle modifiche introdotte dall’art. 18 del D.L. n. 260/94, al secondo periodo, quarto comma dell’art. 8 della legge n. 266 del 1991.
La necessità di presentare lo stato patrimoniale ed il conto economico che dal 1994 deve essere redatto in base alle direttive comunitarie, implica che il procedimento analitico di rilevazione dei fatti amministrativi debba essere realizzato per mezzo di scritture contabili con l’obbligo che queste siano regolarmente tenute affinché legittimino la presunzione di veridicità e di certezza dalla quale sono assistite ed affinché pongano in evidenza gli elementi che trovano specifica regolamentazione nelle norme fiscali ed in quelle della legge-quadro n. 266 che prevede i requisiti necessari per il mantenimento dall’esenzione in favore delle organizzazioni di volontariato".