Risoluzione 17 giugno 1996, n.99/E
Ministero delle Finanze. Dipartimento delle Entrate. Risoluzione 17 giugno 1996, n. 99/E.
La Fondazione "Centesimus Annus – Pro Pontifice", nella persona del suo legale rappresentante, ha chiesto chiarimenti in merito alla deducibilità sotto il profilo fiscale delle contribuzioni liberali da parte di aziende italiane nei confronti della Fondazione.
Al riguardo viene precisato che la fondazione è stata eretta in persona giuridica canonica e in persona giuridica civile con sede nello Stato della Città del Vaticano e iscritta al registro delle persone giuridiche presso il Governatorato. é soggetta alle leggi canoniche vigenti nella Chiesa e a quelle civili vigenti nella Città del Vaticano nell'osservanza delle norme del suo statuto sotto la vigilanza della Segreteria di Stato e dell'APSA (Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica).
Il fine della fondazione è di religione, culto e beneficenza. Essa si propone specificamente di collaborare alla diffusione dei valori umanistici, sociali e cristiani, quali esposti nell'Enciclica Papale Centesimus annus del 1991, attraverso l'organizzazione di riunioni presiedute da cardinali e vescovi con la partecipazione di professionisti e imprenditori sui risvolti pratici della dottrina sociale della Chiesa, per favorire la crescita spirituale e morale del tessuto imprenditoriale e professionale dell'attuale società e per la riscoperta dei valori umani, nella prospettiva di sensibilizzare l'intervento sociale privato e personale delle classi dirigenti a favore della Fondazione.
Tanto premesso, viene chiesto di precisare se sia applicabile nei confronti dei titolari di redditi di impresa l'art. 65, comma 2, lett. a), del TUIR, per le erogazioni liberali effettuate in favore della Fondazione nonché quale debba essere il regime impositivo ordinario riguardante la Fondazione stessa in quanto ente di diritto vaticano non avente in Italia né la sua sede legale o amministrativa né la sede principale del suo oggetto istituzionale.
Nell'istanza viene evidenziato che la Fondazione è una persona giuridica di diritto estero e che da ciò non può discendere una conseguenza pregiudizievole in merito alla suddetta deducibilità, considerato che l'art. 65 del TUIR nulla distingue in proposito.
Si osserva, inoltre, che la materia delle deduzioni dall'imponibile regolate dall'art. 10 del TUIR si applica senza riguardo alla residenza degli erogatori e contempla altre ipotesi come quella delle c.d. organizzazioni non governative di cui all'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, caratterizzate dall'esclusivo ambito dell'impiego della spesa.
Infine, viene evidenziata la consolidata posizione della Corte di Cassazione che, proprio ai fini di rendere applicabile l'art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile, secondo cui "alle persone giuridiche straniere è concessa un'istituzionale parità di principio con quelle italiane", si è sempre orientata a ritenere decisive le prescrizioni dell'ordinamento giuridico di provenienza dell'ente straniero al fine di valutare tipologia, consistenza e regolarità di base dell'ente (cfr. Cass. 14 aprile 1980, n. 2414).
Sulla base di quanto sopra viene chiesta conferma della deducibilità da parte delle imprese italiane delle erogazioni liberali nei confronti della predetta Fondazione nei limiti considerati dal richiamato art. 65 del TUIR ed inoltre dell'inquadramento di detto ente, che non pone in essere attività commerciali, nella fattispecie di cui all'art. 114 dello stesso TUIR.
In merito al problema posto si rileva che, in mancanza di una espressa delimitazione da parte della indicata norma concernente l'ambito di operatività della deducibilità delle suddette erogazioni liberali, il problema che si pone è di stabilire se tale delimitazione possa o meno ricavarsi dal contesto delle disposizioni dettate in proposito.
Invero, l'art. 65, comma 2, lett. a) del TUIR prevede che sono deducibili dal reddito d'impresa le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto o finalità di ricerca scientifica, nonché i contributi, le donazioni e le oblazioni di cui alla lett. g) dell'art. 10, dello stesso TUIR, per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato.
Ne consegue che è da ritenersi ammissibile in via di principio la deducibilità del reddito d'impresa, alle condizioni e nei limiti previsti dal ripetuto art. 65, comma 2, lett. a), del TUIR, delle erogazioni liberali fatte anche a favore delle persone giuridiche di diritto straniero, sempre che possa essere comprovata la conformità dei requisiti essenziali (statuto, iscrizione ad un apposito registro, ecc.) a quelli a tal fine richiesti dalla legislazione italiana.
Nel caso particolare degli enti di diritto vaticano le cautele di cui sopra appaiono peraltro assicurate dall'assetto complessivo dei rapporti giuridici correnti tra gli ordinamenti giuridici di quello Stato e della Repubblica Italiana, ove si consideri che, in base all'art. 2 del Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985 n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi, il provvedimento canonico di erezione o di approvazione dell'ente ecclesiastico è considerato elemento necessario e sufficiente per comprovare la pienezza della soggettività di diritto, elemento che, unito ad altri requisiti di natura oggettiva, andrà a suffragare l'iscrizione, a domanda, nel registro delle persone giuridiche italiane ove l'ente peraltro abbia o voglia assumere in Italia anche la sede legale.
Detta iscrizione, come è noto, vale a conferire all'ente ecclesiastico un ulteriore connotato giuridico di esclusiva valenza italiana (la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto) che presuppone, per vero, il possesso di personalità giuridica.
Quanto sopra, unitamente a quanto ricavasi dall'intero impianto della legge 20 maggio 1985, n. 222, mostra senza dubbio, quindi, che la personalità di diritto canonico è portatrice di effetti diretti nel nostro ordinamento, in adempimento alle norme speciali pattizie concordatarie pur dopo la revisione di cui all'Accordo 18 febbraio 1984, ratificato con legge 20 maggio 1985, n. 206, che si fondano sul recepimento nel nostro sistema dei principi giuridici di quell'ordinamento in tema di conferimento di personalità, ferma la prevalenza delle sole disposizioni formali italiane sull'eventuale iscrizione nei registri delle persone giuridiche italiane per gli enti che quivi stabiliscano la loro sede pur non rinunciando alla nazionalità Vaticana.
Conseguentemente, si ritiene che ai siffatti enti vaticani spetti senza riserve la prospettata equiparazione alla nozione interna di persone giuridiche, richiesta ai cennati fini fiscali dell'art. 65 del TUIR.
Quanto al regime tributario ordinariamente applicabile alla Fondazione di cui trattasi, si esprime il parere secondo il quale la medesima, quale ente non commerciale, rientra tra i soggetti di cui all'art. 114 del TUIR.
Autore:
Ministero delle Finanze
Dossier:
Enti Centrali della Chiesa, Enti religiosi, Italia
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Soggettività giuridica, Valori cristiani, Fini di beneficenza, Fini di culto, Fini di religione, Personalità di diritto canonico, Rilevanza diretta, Sufficienza, Approvazione, Erezione, Provvedimento canonico, Fondazione di diritto vaticano, Imposte e tasse, Irpeg, Deducibilità, Erogazioni liberali
Natura:
Risoluzione