Risoluzione 16 gennaio 2008
Risoluzione del Parlamento europeo, del 16 gennaio 2008, su una strategia dell’Unione europea sui diritti dei minori
Il Parlamento europeo,
– visto l’articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea,
– viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 21 e 22 giugno 2007 sul processo di riforma dei trattati,
– visto il nuovo articolo 3 del trattato dell’Unione europea, introdotto dall’articolo 1, punto 4, del trattato di Lisbona, in cui si dichiara che “l’Unione combatte […] le discriminazioni e promuove […] la tutela dei diritti del minore”, e si specifica che “nelle relazioni con il resto del mondo l’Unione […] contribuisce […] alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore”,
– vista la decisione dei Capi di Stato e di governo, adottata il 19 ottobre 2007 a conclusione della Conferenza intergovernativa di Lisbona, di rendere giuridicamente vincolante la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea(1) , il cui articolo 24 disciplina espressamente i “Diritti del bambino”, e statuisce tra l’altro che “In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente”,
– vista la decisione dell’Unione di aderire alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950 (CEDU), che prevede meccanismi sanzionatori in caso di mancato rispetto della stessa,
– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e i suoi protocolli facoltativi, approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989,
– visto il programma d’azione delle Nazioni Unite, adottato in occasione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo, tenutasi al Cairo nel settembre 1994,
– visto il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali(2) ,
– vista la comunicazione della Commissione del 4 luglio 2006 “Verso una strategia dell’Unione europea sui diritti dei minori”(COM(2006)0367),
– vista la relazione intermedia del mediatore del Parlamento europeo per i casi di sottrazione internazionale di minori da parte di un genitore, del 1° marzo 2007, che avverte la Commissione europea, il Parlamento e altre istituzioni del drammatico aumento dei casi di sottrazione di minori da parte di un genitore,
– visti i risultati della consultazione realizzata da Save the Children e da Plan International sulla summenzionata comunicazione della Commissione “Verso una strategia dell’Unione europea sui diritti dei minori”(3) ,
– visto il Forum europeo sui diritti dei minori istituito dalla Commissione dopo la pubblicazione di tale comunicazione, riunitosi per la prima volta a Berlino il 4 giugno 2007,
– vista la dichiarazione politica approvata a Berlino il 4 giugno 2007 nel corso del primo Forum, in cui si conferma la volontà di tener conto sistematicamente dei diritti dei minori nelle politiche interne ed esterne dell’Unione europea,
– vista la sua risoluzione del 14 giugno 2006 su una strategia quadro per la non discriminazione e le pari opportunità per tutti(4) ,
– vista l’osservazione tematica n. 4 del 25 maggio 2006 “Dare attuazione ai diritti dei minori nell’Unione europea” della Rete di esperti in diritti fondamentali dell’Unione europea(5) ,
– visto lo studio del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla violenza sui bambini, presentata all’Assemblea generale delle Nazioni Unite l”11 ottobre 2006,
– visti gli orientamenti UNICEF sulla protezione dei diritti dei bambini vittime della tratta in Europa, del settembre 2006,
– vista la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale di bambini e la pornografia infantile(6) ,
– visti gli articoli 34 e 35 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia che riguardano la protezione dei bambini contro ogni forma di sfruttamento e abuso sessuale e mirano a prevenire il rapimento, la vendita o la tratta di minori,
– vista la comunicazione della Commissione del 22 maggio 2007 “Verso una politica generale di lotta contro la cibercriminalità” (COM(2007)0267),
– visto l’articolo 45 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere, della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l’occupazione e gli affari sociali, della commissione per la cultura e l’istruzione e della commissione giuridica (A6-0520/2007),
A. considerando che il primo obiettivo della summenzionata comunicazione della Commissione “Verso una strategia europea sui diritti dei minori ” è quello di promuovere l’affermazione positiva dei diritti dei minori, tra cui innanzitutto il diritto alla propria identità, il diritto di crescere in un ambiente che dia sicurezza e protezione e si prenda cura del minore, il diritto a una famiglia, il diritto di essere amato e giocare, il diritto alla salute, all’istruzione, all’inclusione sociale, alle pari opportunità, allo sport e a un ambiente pulito e protetto e il diritto di ottenere informazioni su questi aspetti, al fine di creare una società a misura dei bambini, in cui essi possano sentirsi protetti e protagonisti,
B. considerando che l’articolo 24, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo la Carta dei diritti fondamentali) afferma che “ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse”,
C. considerando che, conformemente all’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali e all’Articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia, è importante garantire a tutti i bambini il diritto alla “partecipazione”, per tenere sempre in considerazione la loro esperienza e le loro opinioni su tutte le questioni che li riguardano, tenendo debitamente conto della loro età, della loro maturità e del loro sviluppo intellettuale; considerando che questo è un diritto assoluto che non può essere soggetto a restrizioni; considerando che è necessario trovare delle forme di comunicazione con tutti i bambini, anche quelli che non riescono ad esprimersi in modo facilmente comprensibile per un adulto, ad esempio i bambini in più tenera età, i bambini disabili e i bambini che parlano una lingua diversa dalla nostra;
D. considerando che è fondamentale inserire e rappresentare i diritti dei bambini in tutte le politiche dell’Unione che li riguardano (mainstreaming ),
E. considerando che la povertà e l’esclusione sociale dei genitori costituiscono per i minori gravi ostacoli all’esercizio dei propri diritti; considerando inoltre che vi sono molti altri fattori che impediscono ai minori di esercitare i propri diritti, ad esempio genitori che svolgono in modo carente il proprio ruolo parentale, l’obbligo per i minori di essere rappresentati da un adulto in giudizio o il fatto che il minore possa esercitare il diritto all’assistenza sanitaria soltanto previo consenso della persona che ne ha la tutela legale;
F. considerando che gli adulti dovrebbero prevedere condizioni favorevoli per offrire ai bambini l’accesso alla parola, affinché questi esprimano le loro opinioni e vengano ascoltati; considerando, inoltre, che gli adulti dovrebbero valorizzare i gesti di pace e di amicizia dei bambini ed incoraggiarli a venire a contatto con altri bambini; considerando che il tempo costituisce un fattore importante per la creazione di condizioni favorevoli all’ascolto e all’accesso dei bambini all’espressione, che non deve limitarsi unicamente a eventi isolati, e considerando che il finanziamento dei programmi pubblici deve tener conto di tale esigenza,
G. considerando che la violazione di diritti dei bambini, la violenza ai loro danni e la tratta di bambini a fini di adozioni illegali, prostituzione, lavoro illegale, matrimoni forzati, accattonaggio in strada o qualsiasi altro fine, permangono un problema nell’UE,
H. considerando che un numero crescente di bambini soffre di patologie croniche come la neurodermite e le allergie, come pure di affezioni delle vie respiratorie e di problemi dovuti all’esposizione al rumore,
I. considerando che i diritti ambientali dei bambini sono sanciti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia,
J. considerando che l’ambiente familiare rappresenta il contesto propizio alla protezione dei diritti dei minori, garantendone un sano sviluppo della personalità, allo sviluppo delle loro capacità, all’acquisizione delle conoscenze necessarie all’esercizio dei loro diritti e all’apprendimento dei loro doveri e che di conseguenza dev’essere compiuto ogni sforzo possibile per sostenere le famiglie tramite politiche pubbliche adeguate, ma che, in assenza di tale contesto, tutti i minori compresi gli orfani, i senzatetto e i profughi, dovrebbero, conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia, poter godere di una protezione sostitutiva che assicuri la loro crescita senza discriminazioni di sorta,
K. considerando che la strategia dell’UE sui diritti dei minori dovrebbe ancorarsi ai valori e ai principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia,
L. considerando che dovrebbero essere riconosciuti i diritti dei minori in quanto persone dotate di personalità giuridica autonoma e che malgrado le legislazioni nazionali e internazionali le bambine e le donne sono frequentemente vittime di disparità giuridiche, sociali ed economiche che colpiscono l’esercizio dei loro diritti positivi e fondamentali quali il pari accesso all’istruzione, alla formazione, alla sanità, ad alimenti sicuri e all’acqua potabile e ai diritti degli adolescenti alla riproduzione,
M. considerando che i diritti e i valori fondamentali, inclusa la parità di genere, dovrebbero essere una componente essenziale dell’istruzione durante l’infanzia formando così la base delle successive fasi della vita,
N. considerando che è fondamentale introdurre la prospettiva di genere in tutte le politiche che riguardano l’infanzia, dal momento che la parità di genere inizia con il riconoscimento della parità fra bambini e bambine sin dai primi anni di vita;
O. considerando che le violazioni dei diritti dell’uomo ai danni di donne e ragazze immigrate sotto forma dei cosiddetti “delitti d’onore”, matrimoni forzati, mutilazioni genitali o altre violazioni non possono avere alcuna giustificazione culturale o religiosa e non dovrebbero assolutamente essere tollerati;
P. considerando che in Europa i minori sono già esposti in tenera età ai film d’orrore, alla pornografia e alla violenza mediatica con la possibilità di devastanti conseguenze psicosociali, come per esempio ansia e depressione, maggiore aggressività, problemi scolastici,
Quadro generale della strategia
1. si compiace dell’iniziativa della Commissione, la quale afferma chiaramente che i minori sono tutelati quanto gli adulti da tutte le convenzioni riguardanti i diritti umani fondamentali, e in più da una serie di ulteriori diritti, tra cui quelli enunciati nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia, elaborati sulla base delle specificità del bambino e del giovane;
2. plaude alla decisione della Conferenza intergovernativa del 19 ottobre 2007 di inserire i diritti dei bambini tra gli obiettivi dell’UE nel trattato di Lisbona, fornendo in tal modo un nuovo quadro giuridico per i diritti dei bambini;
3. plaude allo sviluppo del piano d’azione della Commissione sui bambini nel contesto !delle relazioni esterne, che rientrerà nel quadro e negli impegni approvati della strategia dell’UE sui diritti dei minori;
4. rileva che un numero crescente di settori di competenza dell’UE riguardano, direttamente o indirettamente, i diritti dei minori e chiede alla Commissione di inserire nel suo studio di valutazione dell’impatto previsto dalla sua comunicazione del 27 aprile 2005 intitolata “Il rispetto della Carta dei diritti fondamentali nelle proposte legislative della Commissione – Metodologia per un controllo sistematico e rigoroso” (COM(2005)0172), una sezione dedicata alla misura in cui si tiene conto, sotto il profilo giuridico, dei diritti dei minori;
5. chiede alla Commissione di elaborare una proposta volta a istituire una linea di bilancio specifica sui diritti dei minori, che permetta di finanziare il lavoro di attuazione della summenzionata comunicazione della Commissione intitolata “Verso una strategia dell’Unione europea sui diritti dei minori” nonché progetti riguardanti specificamente i bambini, come un sistema europeo di allerta rapido per il “rapimento dei minori” e un organo di coordinamento composto da rappresentanti delle autorità centrali degli Stati membri, incaricato di ridurre il numero di casi di sottrazione di minori; tale linea di bilancio dovrebbe inoltre prevedere sovvenzioni per le reti di ONG operanti in tale ambito e garantire la partecipazione dei minori ai lavori di attuazione della comunicazione e di tali progetti;
6. chiede che venga messo in atto un sistema di monitoraggio efficace, sostenuto da risorse finanziarie e accompagnato da relazioni annuali per assicurare l’esecuzione degli impegni definiti nella summenzionata comunicazione della Commissione intitolata “Verso una strategia dell’Unione europea sui diritti dei minori” e nella futura strategia sui diritti dei minori;
7. ricorda che l’efficacia della futura strategia richiede un impegno e l’adozione di azioni a lungo termine, una verifica più incisiva ed efficace dell’attuazione dei diritti dei minori mediante la definizione di indicatori e il coinvolgimento delle organizzazioni non governative, nonché il coordinamento con le iniziative politiche nazionali e internazionali a favore dei diritti dei minori;
8. invita la Commissione a elaborare con cadenza biennale, a partire dal 2008, una relazione completa dell’Unione europea sulla gioventù e l’infanzia;
9. plaude all’iniziativa della Commissione di introdurre a livello dell’UE un numero telefonico di assistenza ai minori e sottolinea la necessità che tale numero sia gratuito e disponibile 24 ore su 24; chiede agli Stati membri di adottare misure informative atte a informare i minori della possibilità di utilizzare questo servizio;
10. attende con interesse la relazione della Commissione sull’attuazione, da parte degli Stati membri, della summenzionata decisione quadro del 2003 relativa alla lotta allo sfruttamento sessuale dei bambini e alla pornografia infantile;
11. chiede che la protezione dei diritti dei minori, quale definita nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia, sia inserita tra le priorità del quadro pluriennale dell’Agenzia per i diritti fondamentali dell’Unione europea (in appresso “l’Agenzia”) e che essa istituisca quanto prima una rete di cooperazione con le istituzioni internazionali, in particolare i garanti per l’infanzia e le ONG attive nel settore onde valorizzare pienamente la loro esperienza e le informazioni a loro disposizione;
12. chiede alla Commissione, all’Agenzia e agli Stati membri di operare in collaborazione con le agenzie delle Nazioni Unite, le organizzazioni internazionali e i centri di ricerca competenti per migliorare la raccolta di dati statistici comparabili concernenti la situazione dei minori all’interno dell’UE, se del caso estendendo il mandato di Eurostat, per sviluppare e includere una serie più ampia di indicatori concernenti in modo specifico i minori, relativi, ad esempio, alla povertà infantile e all’esclusione sociale; ritiene inoltre necessario assicurare la partecipazione dei minori alla raccolta di dati;
13. chiede alla Commissione di raccogliere dati ripartiti per genere e per età su tutte le forme di discriminazione e di violenza verso i minori, di integrare la dimensione di parità tra uomini e donne in tutte le politiche e strumenti della sua futura strategia, incluse le attività del forum per i diritti dei minori, e di assicurare il monitoraggio e la valutazione di tali politiche, tra l’altro mediante il “bilancio di genere”;
14. chiede che i diritti dei minori siano integrati in tutte le politiche e azioni esterne dell’UE, inclusi la politica europea di vicinato e il partenariato strategico con la Russia, come stabilito nel documento di lavoro dei servizi della Commissione, di futura pubblicazione, concernente un piano d’azione dell’Unione europea sui diritti dei minori nelle relazioni esterne, e nel processo di ampliamento, riconoscendo che queste politiche sono strumenti efficaci che offrono l’opportunità di promuovere i diritti dei bambini; chiede alla Commissione di tradurre queste opportunità in obiettivi specifici nell’attività esterna della Comunità e degli Stati membri;
15. invita la Commissione a presentare una relazione sulla possibilità di prevedere, in tutti gli accordi internazionali conclusi tra la Comunità europea e i paesi terzi, una clausola specifica, giuridicamente vincolante, sul rispetto dei diritti dei minori come definiti a livello internazionale;
16. invita la Commissione a moltiplicare i suoi sforzi a sostegno dei paesi in via di sviluppo mediante il recepimento delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dei relativi protocolli opzionali nelle loro legislazioni nazionali;
17. chiede che sia prevista l’adesione dell’UE alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e ai due relativi protocolli opzionali nonché alle convenzioni del Consiglio d’Europa riguardanti i diritti dei minori, inclusa la CEDU e quelle sull’esercizio dei diritti dei minori, sull’adozione o sullo sfruttamento e gli abusi sessuali, e chiede al Consiglio di adottare una posizione di principio onde consentire in futuro all’UE di partecipare alla negoziazione di future convenzioni, specialmente quelle per proteggere i diritti dei minori;
18. sottolinea la necessità di ancorare qualsiasi strategia per i diritti dei minori ai valori e ai quattro principi basilari della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia: protezione da ogni forma di discriminazione; preminenza dell’interesse superiore del fanciullo; diritto alla vita e allo sviluppo; e diritto di esprimere un’opinione, della quale va tenuto conto in tutte le decisioni riguardanti il minore;
19. deplora che non tutti gli Stati membri abbiano istituito garanti per l’infanzia, come auspicato dalla commissione delle Nazioni Unite per i diritti del fanciullo, per promuovere il rispetto dei diritti dell’infanzia e l’ulteriore applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia ed esorta gli Stati membri che non l’abbiano ancora fatto a provvedervi quanto prima; ritiene inoltre che l’UE debba fornire sostegno finanziario alla rete europea dei garanti per l’infanzia (ENOC), affinché essa possa affrontare più in profondità le questioni riguardanti i diritti dei minori nell’intera Unione europea;
20. considera che l’applicazione da parte delle autorità nazionali del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale(7) dà luogo a molteplici interpretazioni e invita con insistenza la Commissione a elaborare orientamenti e un elenco delle migliori prassi per chiarire ed agevolare l’applicazione di tale regolamento;
21. sottolinea l’importanza di una piena attuazione da parte degli Stati membri e dei paesi candidati degli impegni internazionali esistenti, in particolare nell’ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili, che include disposizioni specifiche per i minori disabili, e delle convenzioni dell’OIL sul lavoro minorile;
22. invita il Consiglio ad autorizzare gli Stati membri che ancora non lo hanno fatto a ratificare la Convenzione dell’Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni nonché la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori e invita le varie istituzioni dell’Unione europea a incoraggiare i paesi terzi a ratificare i principali strumenti internazionali di protezione dei diritti dei minori, in particolare quelli che possono migliorare la situazione degli immigranti minorenni;
23. sollecita l’Unione europea a partecipare attivamente a promuovere la conoscenza della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e a favorire la sua diffusione, all’interno e all’esterno dell’UE, ricorrendo al cosiddetto “soft power”;
24. ricorda agli Stati membri che è necessario attuare immediatamente gli impegni presi a livello europeo e internazionale per la protezione dei diritti dei minori;
25. esorta gli Stati membri a varare programmi di scambio di docenti e allievi con i paesi extracomunitari, in particolare i paesi del Medio Oriente e quelli in via di sviluppo, e a diffondere e promuovere i diritti dei minori, con un accento particolare sul diritto all’istruzione e sull’uguaglianza di genere;
26. sottolinea l’imperativo di considerare in modo differenziato le esigenze dei minori; ritiene che un buon esempio di tale scala differenziata sia fornito dal rapporto “Card 7” del Centro di ricerca Innocenti dell’UNICEF, che include sei dimensioni di benessere dei minori, tra cui benessere materiale, salute e sicurezza, istruzione, relazioni con i coetanei e con la famiglia, comportamenti e rischi e percezione soggettiva del benessere;
27. esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure per garantire l’osservanza dei diritti dei minori mentalmente disabili, con particolare riferimento al loro diritto alla libertà, all’istruzione e all’accesso alla giustizia, e per proteggerli dalla tortura e dal trattamento crudele, inumano o degradante;
28. invita tutti gli Stati membri a far sì che i minori siano rappresentati in modo efficace e indipendente in qualsiasi procedimento giurisdizionale o quasi giurisdizionale che li riguardi e abbiano un tutore legalmente designato qualora nessun membro della famiglia responsabile, competente e idoneo sia in grado di assumersi tali responsabilità;
29. sottolinea che, poiché la vasta maggioranza dei minori, soprattutto in tenera età, sono accuditi in famiglia, una strategia per i diritti dei minori deve includere disposizioni volte a promuovere il benessere delle famiglie;
30. chiede alla Commissione di sviluppare politiche e realizzare iniziative integrali e trasversali in materia di protezione dei diritti dell’infanzia con l’obiettivo di conseguire l’uguaglianza interterritoriale e pari opportunità per l’infanzia;
31. propone che l’UE definisca come “bambini a rischio” tutti i bambini vittime di una situazione sociale che metta a repentaglio la loro integrità mentale e fisica o li esponga ai rischi della delinquenza, sia come protagonisti che come vittime;
32. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare iniziative (campagne di informazione, scambio di migliori prassi, ecc.) per evitare che i bambini diventino a rischio, compresa la prevenzione della delinquenza giovanile;
33. ricorda che il diritto all’istruzione e alla formazione è un diritto sociale fondamentale e invita tutti gli Stati membri e i paesi candidati a garantire tale diritto a prescindere dall’origine sociale ed etnica e dalla situazione fisica o giuridica del bambino o dei suoi genitori;
34. chiede che la futura strategia dell’Unione europea sui diritti dei minori comprenda azioni di prevenzione delle violenze fondate sul genere e incentrate, tra l’altro, su campagne di sensibilizzazione alla parità tra uomini e donne destinate ai ragazzi e alle ragazze, agli insegnanti, ai genitori e alle comunità vulnerabili onde permettere l’emancipazione delle ragazze, garantire loro pari opportunità e una migliore difesa dei loro diritti; chiede che venga promossa l’attiva partecipazione dei ragazzi e degli uomini alle suddette misure preventive; invita la Commissione a subordinare la sua politica di aiuto allo sviluppo come pure i suoi accordi commerciali all’attuazione di legislazioni che garantiscano la parità tra uomini e donne e aboliscano ogni tipo di violenza contro le donne e i minori;
35. invita la Commissione, nelle sue relazioni con i paesi terzi, a incoraggiare la ratifica dei trattati internazionali per porre fine alla discriminazione contro le donne e per promuovere la partecipazione delle donne nella vita economica, sociale e politica, promuovendo così il benessere dei loro figli;
Partecipazione dei bambini
36. si compiace dell’avvio, da parte della Commissione, di un Forum che raggruppa rappresentanti degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione, di organizzazioni non governative e di organizzazioni nazionali e internazionali operanti nel settore dei diritti dei minori, nonché i minori stessi; ritiene che la partecipazione dei minori dovrebbe essere uno dei principali obiettivi del Forum; chiede alla Commissione di garantire la partecipazione dei minori e dei garanti per i diritti dei minori negli Stati membri nonché delle associazioni dei genitori e delle famiglie;
37. si compiace della creazione, da parte della Commissione, di un gruppo interservizi e della nomina di un coordinatore per i diritti dei minori e auspica la creazione di un’unità di coordinamento anche in seno al Parlamento europeo, conformemente alle disposizioni del trattato di Lisbona, che operi in modo coordinato con il gruppo interservizi della Commissione e colleghi e razionalizzi tutte le iniziative e le attività parlamentari relative ai diritti dei minori; ritiene che tali strutture debbano inoltre garantire una rete di scambio di informazioni e di buone prassi dei piani strategici nazionali destinati all’infanzia, posti in essere da taluni Stati membri; chiede che tali organismi stabiliscano un contatto diretto con le organizzazioni gestite da bambini e adolescenti al fine di sviluppare, attuare, monitorare e assicurare la partecipazione costruttiva ed efficace dei minori in tutti i processi decisionali che li riguardano;
38. ricorda che i minori e i giovani, a prescindere dall’età, hanno il diritto di esprimere il proprio parere; ritiene che sia bambini che bambine debbano potersi esprimere e che questo diritto debba essere garantito al momento dell’elaborazione di una strategia dell’Unione europea per i diritti dei minori, anche garantendo una partecipazione equilibrata di bambini e bambine;
39. riconosce che il concetto di partecipazione attiva è strettamente legato a quello di informazione; plaude all’elaborazione di una strategia di comunicazione e di informazione intesa a divulgare le misure dell’UE adattandole al pubblico più giovane e rendendole accessibili a tutti;
40. attende con interesse lo studio di valutazione dell’impatto delle azioni dell’UE in corso relative ai diritti dei minori e il documento di consultazione che la Commissione pubblicherà a partire dal 2008 allo scopo di definire le principali priorità di una futura azione dell’UE nel settore dei diritti dei minori, con l’obiettivo di adottare un Libro bianco; chiede alla Commissione di tenere conto dei risultati della summenzionata consultazione di circa mille bambini realizzata all’inizio del 2007 da Save the Children e da Plan International, dalla quale risulta che le problematiche da loro considerate prioritarie sono la violenza esercitata contro di loro, la discriminazione, l’esclusione sociale e il razzismo, gli effetti della droga, dell’alcool e del tabagismo, la prostituzione e la tratta di bambini, nonché la protezione dell’ambiente(8) ; indica che oltre a tutte queste priorità specifiche, il diritto dei minori a partecipare e influire deve costituire l’obiettivo globale della strategia; invita pertanto la Commissione a sviluppare un processo in cui tutte le parti interessate, inclusi i minori, possano partecipare alla consultazione finalizzata alla definizione della strategia dell’UE sui diritti dei minori;
41. ritiene estremamente importante che le informazioni sui diritti dell’infanzia giungano ai bambini in modo consono alla loro età e mediante mezzi adeguati; chiede alla Commissione di:
– mettere a punto strumenti di comunicazione efficaci, tra cui un sito web a misura di minori, per promuovere l’operato dell’UE in materia di diritti dell’infanzia;
– creare un sistema di informazione permanente e condiviso con l’obiettivo di sensibilizzare sulla situazione dell’infanzia nell’UE;
– definire e potenziare sistemi periodici e stabili di informazione sulla situazione dell’infanzia nell’UE, come bollettini statistici, studi o interscambio di informazioni e buone prassi;
Priorità della strategia dell’UE sui diritti dei minori
Violenza
42. afferma che la violenza contro i minori è ingiustificabile, qualunque forma essa assuma e in qualsiasi contesto sia essa perpetrata, incluso quello domestico, e deve essere condannata; chiede pertanto una legislazione comunitaria che vieti qualsiasi forma di violenza, abusi sessuali, punizioni umilianti e pratiche tradizionali lesive; condanna tutte le forme di violenza contro i minori inclusa la violenza fisica, psicologica e sessuale, quali la tortura, l’abuso e lo sfruttamento dei minori, il sequestro dei minori, la tratta o la vendita dei minori e dei loro organi, la violenza domestica, la pornografia infantile, la prostituzione infantile, la pedofilia e le pratiche tradizionali violente quali la mutilazione genitale femminile, i matrimoni forzati e i delitti d’onore;
43. ricorda le raccomandazioni formulate nel summenzionato studio del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla violenza sui bambini volte a prevenire e contrastare tutte le forme di violenza sui minori; riconosce in particolare la necessità di dare priorità a politiche di prevenzione e di potenziare i servizi sociali, con particolare riguardo ai servizi di mediazione familiare, di migliorare il sostegno offerto alle vittime di violenze, di assicurare i responsabili alla giustizia e di rafforzare la raccolta e l’analisi dei dati relativi a questo problema nascosto; chiede la promozione, nel quadro di politiche intese a prevenire la violenza contro i minori, di campagne di sensibilizzazione, di informazione e di istruzione nonché di attività di rafforzamento delle capacità per gruppi professionali che operano con e a favore dei bambini;
44. chiede agli Stati membri di adottare disposizioni di legge specifiche in materia di mutilazioni genitali femminili o una normativa che consenta di perseguire legalmente chiunque effettui questo tipo di mutilazioni;
45. chiede agli Stati membri di intervenire contro i delitti d’onore, a prescindere dal loro motivo, siano essi connessi con l’omosessualità, la religione o l’identità di genere, i matrimoni combinati o i matrimoni con minori;
46. sollecita gli Stati membri a stimolare la sensibilità dei medici in merito alle pratiche tradizionali lesive e a garantire che i reati siano puniti in modo coerente nel quadro della legislazione vigente, prestando particolare attenzione ai gruppi vulnerabili comprese le donne e le ragazze immigrate, gli appartenenti a minoranze etniche e le ragazze disabili;
47. invita gli Stati membri a introdurre l’obbligo per gli operatori sanitari di registrare tutti i casi di mutilazione genitale femminile, anche in caso di sospetto di siffatte mutilazioni;
48. invita gli Stati membri a denunciare le violenze nei confronti delle donne basate sulla tradizione, a condannare le violazioni dei diritti umani delle ragazze immigrate, istigate dalle famiglie, e a verificare quali leggi possono essere applicate per riconoscere la responsabilità dei familiari, soprattutto nei casi dei cosiddetti “delitti d’onore”;
49. sostiene che se si vogliono individuare e affrontare precocemente la violenza e l’abuso dei minori, occorre ideare uno specifico protocollo procedurale per registrare e trattare questi casi, insieme a misure di formazione per il personale medico e sanitario responsabile della sfera relativa alla salute fisica e mentale dei minori;
50. appoggia la nomina di un Rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per l’eliminazione della violenza contro i minori, dotato del mandato e delle risorse necessarie per attuare gli impegni contratti a livello mondiale per porre fine alla violenza contro i minori;
51. sottolinea che è necessario sviluppare un quadro giuridico adeguato in materia di sfruttamento sessuale e di abusi contro i minori e rafforzare la cooperazione giudiziaria e di polizia tra gli Stati membri, Europol, Eurojust e tutti gli organismi internazionali competenti;
52. invita gli Stati membri a destinare fondi a campagne educative e mediatiche indirizzate ai genitori e ai professionisti e ad assicurare la fornitura di servizi legali, medici e psicosociali adeguati ai minori;
53. chiede a tutte le istituzioni e agli Stati membri di impegnarsi nella lotta allo sfruttamento sessuale dei minori, alla tratta di bambini, alla pedofilia, agli abusi sessuali dei bambini su Internet, alla prostituzione minorile e al turismo sessuale con il coinvolgimento di minori, adottando tutte le misure necessarie per completare l’armonizzazione delle legislazioni nazionali conformemente ai principi minimi comuni stabiliti nella summenzionata decisione quadro 2004/68/GAI nonché in altri strumenti legislativi i quali prevedono la partecipazione di tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, come indicato anche nella summenzionata comunicazione della Commissione intitolata “Verso una politica generale di lotta contro la cibercriminalità”;
54. afferma che lo sfruttamento sessuale dei minori dovrebbe essere equiparato al reato di stupro a livello di sanzioni penali; ritiene che occorra tener conto delle circostanze aggravanti quando un minore è vittima di sfruttamento o abuso sessuale;
55. invita gli Stati membri a prendere in considerazione la formulazione di norme neutre a livello di genere in materia di violenza sessuale e a dichiarare reato l’acquisto di prestazioni sessuali da un bambino (ossia da un minore) conformemente all’articolo 1 del Protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia concernente la vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 maggio 2000; sottolinea che la sensibilizzazione del pubblico è decisiva per combattere e ridurre la domanda dei consumatori in materia di prostituzione infantile e pornografia infantile;
56. rimanda alla sua risoluzione del 16 novembre 2006 recante una raccomandazione destinata al Consiglio sulla lotta contro la tratta degli esseri umani – un approccio integrato e proposte per un piano d’azione(9) , il cui considerando E propone l’obiettivo di dimezzare il numero delle vittime della tratta di esseri umani nei prossimi dieci anni, sebbene l’obiettivo trasversale dovrebbe essere quello di eliminare questo crimine quanto più rapidamente e completamente possibile;
57. sollecita gli Stati membri a prendere efficaci misure legislative e di altro tipo, tra cui la raccolta di dati ripartiti per genere ed età per prevenire ed eliminare tutti i tipi di violenza perpetrati sui rispettivi territori, sia nella sfera privata che pubblica;
58. chiede altresì alla Commissione di appoggiare una rapida ratifica del suddetto Protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e del Protocollo facoltativo della medesima Convenzione sulla partecipazione dei bambini ai conflitti armati;
59. invita tutte le istituzioni dell’UE e tutti gli Stati membri a garantire piena protezione e assistenza alle vittime della tratta, in particolare per quanto riguarda la ricerca di una soluzione adeguata e durevole per i minori vittime della tratta;
60. invita tutte le istituzioni dell’UE e tutti gli Stati membri a partecipare attivamente alla lotta contro il traffico di minori, qualunque sia la forma di sfruttamento, tra cui il lavoro (ad esempio lavoro minorile(10) , lavoro forzato, servitù domestica, schiavitù, lavoro in regime di servitù e accattonaggio), il matrimonio forzato, l’adozione illegale, le attività illecite (ad esempio traffico di droga, borseggio), lo sfruttamento sessuale e la prostituzione, ecc.;
61. invita la Commissione a procedere immediatamente alla valutazione delle misure nazionali di attuazione adottate in virtù della decisione quadro 2004/68/GAI al fine di presentare una proposta per una modifica immediata delle disposizioni nazionali contrarie alla decisione stessa e sostiene l’impegno di cui ha dato prova la Commissione, la quale, di concerto con le principali società di emissione di carte di credito, sta valutando la fattibilità tecnica dell’esclusione dal sistema di pagamento online, o del blocco con altri metodi, dei siti che vendono materiale pedopornografico in rete; esorta anche altri attori economici, ad esempio le banche, gli uffici di cambio, i fornitori di servizi Internet e i gestori di motori di ricerca a partecipare attivamente alla lotta alla pornografia infantile e ad altri tipi di sfruttamento sessuale dei minori a scopo commerciale; esorta il Consiglio e la Commissione alla luce del direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive(11) , a vietare la pornografia infantile e la violenza sui bambini in tutti i servizi di media audiovisivi; ritiene che una delle priorità fondamentali della Commissione debba essere quella di rafforzare le operazioni transfrontaliere contro i siti Internet di pornografia infantile e di migliorare la cooperazione tra autorità pubbliche ed enti privati perché si impegnino a chiudere tali siti web illegali;
62. richiama l’attenzione sullo sfruttamento dei bambini e adolescenti nel mondo della moda, della musica, del cinema e dello sport;
63. auspica, per la difesa dei diritti dell’infanzia, la creazione di un sistema di regolamentazione adeguato, efficace e proporzionato, in collegamento con i provider, i mezzi di comunicazione (società televisive pubbliche e private, pubblicità, stampa, videogiochi, gestori di telefonia mobile ed Internet) e le industrie, che miri tra l’altro a vietare la trasmissione d’immagini e contenuti nocivi (compreso il fenomeno del ciberbullismo) e la commercializzazione di videogiochi violenti che possono essere dannosi per lo sviluppo psicofisico del fanciullo in quanto istigano alla violenza e al sessismo; segnala inoltre con preoccupazione il crescente fenomeno dello scambio di immagini pornografiche o relative ad abusi sessuali sui minori attraverso MMS; manifesta il suo sostegno al programma Safer Internet plus attraverso l’attuazione di misure operative e tecniche, in particolare per proteggere i minori; invita altresì, in tale contesto, gli Stati membri e i fornitori di servizi Internet, in collaborazione con i gestori di motori di ricerca e le forze di polizia, ad applicare tecnologie di bloccaggio per impedire agli utenti Internet di accedere a siti illegali correlati ad abusi sessuali su minori e impedire al pubblico di accedere a materiale che mostra abusi sessuali su minori;
64. si compiace che si inizi ad applicare un quadro europeo per un uso più sicuro dei telefoni cellulari da parte degli adolescenti e dei bambini, che è stato istituito come codice di autoregolamentazione tra imprese leader del settore nell’UE e che sarà seguito dall’istituzione di corrispondenti codici nazionali di autoregolamentazione; sottolinea che tale quadro costituisce un importante primo passo per garantire la protezione dei minori contro specifici pericoli derivanti dall’uso dei telefoni cellulari, ma che è indispensabile che la Commissione controlli costantemente e valuti l’attuazione dello stesso a livello nazionale, allo scopo di stimarne i risultati ed esaminare la necessità di adottare un’iniziativa legislativa comunitaria;
65. appoggia la creazione, nell’UE, di un sistema uniforme di classificazione ed etichettatura per la vendita e la distribuzione dei contenuti audiovisivi e dei videogiochi destinati ai minori, affinché le norme europee servano da modello per i paesi terzi;
66. ricorda il vigente sistema europeo di classificazione per fasce d’età dei giochi elettronici e dei videogiochi (PEGI), completato di recente con una classificazione specifica per i giochi online; ritiene che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero incoraggiare e sostenere maggiormente questo tipo di autoregolamentazione in materia di classificazione dei giochi, al fine di proteggere meglio i minori da contenuti inadatti e informare i genitori circa gli eventuali rischi che il gioco comporta segnalando nel contempo i buoni esempi;
67. chiede agli Stati membri di potenziare i meccanismi di controllo sui contenuti della programmazione televisiva nelle fasce orarie con un maggior pubblico infantile, così come il controllo parentale mediante l’informazione adeguata ed omogenea dei programmi televisivi; sottolinea che le tecnologie dell’informazione offrono maggiori possibilità ai minori di accedere ai programmi televisivi a qualunque ora, da qualsiasi computer dotato di una connessione Internet; segnala che è necessario concentrarsi maggiormente su un riesame del diritto dei media di rivolgersi senza restrizioni ai minori e del diritto dei bambini di accesso totale ai media;
68. sottolinea che il fenomeno della delinquenza giovanile da parte di minori ai danni, per la maggior parte, di vittime minorenni costituisce in modo allarmante una tendenza in aumento in tutti gli Stati membri, il che richiede una risposta politica integrata, non soltanto a livello nazionale bensì anche comunitario; raccomanda pertanto, quale misura necessaria, di effettuare immediatamente uno studio autorevole sul problema e, successivamente, di elaborare su scala comunitaria un programma quadro integrato che raggruppi misure imperniate su tre linee direttrici: misure preventive, misure di integrazione sociale per i delinquenti minorenni nonché misure di intervento giudiziario ed extragiudiziario;
69. sottolinea che è necessario promuovere maggiormente la “cultura dei minori” attraverso i programmi Media e Cultura e invita il Consiglio e la Commissione a risvegliare interesse per la cultura e le lingue europee attraverso progetti innovativi a misura di bambino, incoraggiando già in fase precoce il desiderio di apprendere dei minori; sottolinea nel contempo l’importanza di educare ai mezzi di comunicazione, introducendo contenuti pedagogici, per un utilizzo più consapevole dei vari mezzi di comunicazione stessi;
70. chiede agli Stati membri e alla Commissione, nella sua futura strategia, di elaborare un piano di prevenzione globale contro la criminalità giovanile e il fenomeno del bullismo nelle scuole e altri trattamenti offensivi e la specifica problematica delle bande giovanili, che coinvolga innanzitutto le famiglie, le scuole, i servizi sociali che operano a sostegno delle famiglie, i centri sportivi e di aggregazione giovanile e i giovani stessi, ponendo l’accento sull’offerta di opportunità e sulla promozione della loro partecipazione attiva nella società; raccomanda che gli Stati membri scambino le loro buone prassi;
71. chiede la creazione di meccanismi sicuri, ben pubblicizzati, confidenziali e accessibili ai minori, ai loro rappresentanti e ad altre persone interessate per segnalare i casi di violenza contro i minori; ritiene che tutti i minori, inclusi quelli che si trovano in istituti assistenziali e giudiziari, dovrebbero essere al corrente dell’esistenza di meccanismi di denuncia;
72. auspica che gli Stati membri prevedano un sistema di accesso alle informazioni sulle condanne in seguito ad abusi commessi su minori, affinché le persone condannate per abusi sessuali siano da considerare per sempre in tutta l’UE assolutamente inidonee a lavorare con minori e possano pertanto essere escluse dall’accesso a determinate professioni che comportino il contatto con bambini, in conformità della sua risoluzione del 1° giugno 2006 sull’iniziativa del Regno del Belgio ai fini dell’adozione, da parte del Consiglio, di una decisione quadro relativa al riconoscimento e all’esecuzione nell’Unione europea dei divieti risultanti da condanne per reati sessuali ai danni di bambini(12) ; ritiene che occorra adottare misure allo scopo di prevenire con la massima efficacia casi di recidiva, ad esempio nel caso in cui una persona precedentemente condannata per reati sessuali a danni di minori si rechi all’estero; si compiace a tal proposito dei progressi raggiunti in seno al Consiglio in materia di scambio di informazioni tra Stati membri sulle condanne penali nazionali e auspica che il Consiglio realizzi rapidamente un’interconnessione dei casellari giudiziari nazionali attraverso una rete europea;
73. chiede che si lotti contro il fenomeno della vendita e del consumo di droga e alcol negli istituti scolastici e nei loro dintorni e che si provveda ad informare i minori dei pericoli di tale consumo;
74. chiede che gli Stati membri stabiliscano una definizione comune di ciò che costituisce un abuso contro un minore, dal momento che le loro legislazioni sono differenti per quanto riguarda, per esempio, la maggior età sessuale;
75. chiede un’effettiva protezione dei minori contro lo sfruttamento sessuale, anche considerando il turismo sessuale con il coinvolgimento di minori come un reato in tutti gli Stati membri ed assoggettandolo a norme penali extraterritoriali; chiede che i cittadini dell’Unione che commettono un reato in paesi terzi siano giudicati in base a norme penali extraterritoriali uniformi per tutta l’UE, conformemente al Protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia concernente la vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile;
76. chiede che sia conferito a Europol il mandato di cooperare con le forze di polizia degli Stati membri e dei paesi interessati da questo tipo di turismo per effettuare inchieste volte a identificare gli autori di simili reati e a tal fine chiede la creazione di posti di funzionari europei di collegamento; chiede misure adeguate di reinserimento e di integrazione sociale per le vittime dello sfruttamento sessuale che sono state liberate dai loro sfruttatori; auspica altresì migliori informazioni sull’entità del fenomeno del turismo sessuale con il coinvolgimento di minori negli Stati membri;
77. incoraggia gli Stati membri ad elaborare un quadro normativo che preveda l’obbligo di sanzioni nei confronti di chi pratica il turismo sessuale con il coinvolgimento di minori, ed invita gli Stati membri e la Commissione a studiare la possibilità di adottare una strategia UE concertata conto il turismo sessuale, a sottoscrivere e promuovere codici di condotta presso l’industria alberghiera e turistica quale il codice di condotta ECPAT(13) per la protezione dei minori contro lo sfruttamento sessuale dei turisti del sesso del 21 aprile 2004;
78. sottolinea che la maggior parte dei minori vittime della tratta per ragioni di sfruttamento sessuale a fine commerciale, come ad esempio la prostituzione e la produzione di pedopornografia oltre che per i matrimoni coatti, sono ragazze adolescenti, il che fa della tratta di esseri umani un’importante questione di genere; rileva inoltre che anche all’interno dei gruppi impegnati a contrastare e ad arrestare la tratta di esseri umani sono presenti atteggiamenti conservatori circa il rapporto tra i sessi e permangono le percezioni tradizionali del ruolo delle donne e delle ragazze;
79. chiede a tutti gli Stati membri di considerare vittime di reato i minori che siano stati testimoni di violenza domestica;
80. invita gli Stati membri che non lo abbiano ancora fatto a ratificare il protocollo inteso a prevenire, debellare e punire la tratta di esseri umani, in particolare di donne e minori addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, approvato dalle Nazioni Unite a Palermo nel 2000, e ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare i minori vittime della tratta di essere umani, anche permettendo loro di soggiornare temporaneamente o definitivamente sul loro territorio;
81. raccomanda che la futura strategia dell’Unione europea annetta un’importanza particolare all’assistenza medica, psicologica e sociale dei minori vittime di negligenza, abusi, maltrattamento, sfruttamento e violenze dirette e/o indirette nel rispetto dell’interesse del minore e della dimensione di genere; ricorda che l’impatto della violenza indiretta sul benessere dei minori e la sua prevenzione va tenuto presente nei lavori della Commissione; sottolinea che questi problemi sono spesso collegati con la povertà e l’emarginazione sociale delle famiglie e che sono necessarie nuove politiche sociali che si concentrino maggiormente sulla solidarietà se si vuole affrontare questi problemi;
82. esorta la Commissione e gli Stati membri a esaminare il ruolo che riveste la domanda nello sfruttamento sessuale di minori a fini commerciali e in altre forme di sfruttamento di minori; chiede inoltre che siano adottate misure per far cessare tale domanda, tra l’altro mediante campagne rivolte al pubblico; sottolinea che, poiché la tratta di minori è un crimine organizzato, sono necessari sforzi congiunti da parte degli Stati membri per combattere la criminalità e porre al primo posto il diritto del minore alla protezione;
83. invita tutti gli Stati membri a riconoscere che, tra le vittime dello sfruttamento sessuale, le bambine figurano in modo sproporzionato e che, pertanto, gli sforzi di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori devono applicare la prospettiva di genere;
84. ritiene che le relazioni di genere tra ragazze e ragazzi nelle prime fasi della vita costituiscano un precursore dell’uguaglianza di genere in altre fasi del ciclo vitale;
85. chiede che siano previste per i minori, compatibilmente con la gravità del reato commesso, misure alternative al carcere e che siano comunque garantite misure rieducative, ad esempio servizi giovanili di utilità sociale, per il futuro reinserimento sociale e professionale, tenendo presente la necessità di insegnare ai minori che sono titolari di diritti ma anche di doveri, osservando, al contempo, che la detenzione di delinquenti minorenni dovrebbe essere utilizzata come ultimo ricorso e per il minor tempo possibile; auspica inoltre misure rieducative per garantire il futuro reinserimento sociale e professionale; ritiene che le misure rieducative debbano mirare tra l’altro ad assicurare al minore conoscenze e strumenti atti ad affrontare la realtà in cui deve vivere, il che significa spiegargli chiaramente che ha la responsabilità di rispettare i diritti delle altre persone e vivere nell’osservanza delle leggi e delle norme che la società ha istituito; reputa essenziale che il giovane, onde consentirgli di poter divenire un individuo responsabile, sia reso partecipe e abbia il diritto di influire sulla propria situazione e sulle questioni che lo riguardano;
86. constata che attualmente non vi è uniformità tra gli Stati membri riguardo all’età della responsabilità penale in tutti gli Stati membri e chiede che la Commissione intraprenda uno studio sulle diverse posizioni degli Stati membri riguardo all’età della responsabilità penale, al trattamento riservato ai giovani delinquenti e alle loro strategie per prevenire la delinquenza giovanile;
87. sottolinea la necessità di fornire una formazione specifica agli operatori della giustizia minorile (magistrati, avvocati, operatori sociali ed agenti di polizia);
88. auspica la creazione di una sezione specializzata sui diritti dei minori all’interno della Corte europea dei Diritti dell’Uomo;
89. chiede agli Stati membri di attuare misure adeguate per proibire le varie forme di sfruttamento dei minori, inclusi lo sfruttamento a fini di prostituzione o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù o alla servitù, l’uso di minori per l’elemosina, le attività illegali, le attività sportive e affini, l’adozione illecita, il matrimonio forzato o qualsiasi altra forma di sfruttamento;
90. chiede che venga affrontato il problema della sottrazione internazionale dei minori, contesi spesso tra i genitori in seguito a separazioni o divorzi, tenendo sempre nella massima considerazione l’interesse superiore del bambino;
91. sottolinea che l’articolo 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia recita: “In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”; ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, (in prosieguo “la Convenzione dell’Aia”) per interesse del fanciullo si intende un rientro rapido dopo la sottrazione; tuttavia l’interesse del fanciullo implica ben di più, ad esempio un ambiente fisico immediato sicuro, un clima affettivo, una struttura educativa improntata al supporto e alla flessibilità, adeguati modelli di comportamento dei genitori, la continuità dell’educazione e dell’assistenza come pure condizioni di vita corrette; La Convenzione dell’Aia non tiene conto di tali criteri: ad esempio, non considera chi sia il genitore responsabile della sottrazione, se sia o meno il genitore affidatario, l’età del bambino, da quanto tempo il bambino si trova nell’altro paese, se vi frequenta la scuola e si è fatto delle amicizie ecc.; se ne può trarre la conclusione che, a dispetto delle “buone” intenzioni della Convenzione dell’Aia e del regolamento (CE) n. 2201/2003, i diritti del bambino spesso non sono adeguatamente garantiti; invita pertanto la Commissione a intraprendere un’azione per garantire più efficacemente i diritti del bambino anche in questo contesto e la esorta a presentare proposte in materia;
92. chiede di introdurre misure adeguate e tempestive per la ricerca ed il ritrovamento dei bambini scomparsi e sequestrati, incluso il ricorso al Sistema di Informazione Schengen per impedire che attraversino le frontiere; plaude alla hotline europea per la ricerca di bambini scomparsi e al corrispondente operato delle ONG e incoraggia la Commissione a promuovere la creazione di una linea telefonica europea aperta per i bambini e i giovani con problemi;
93. chiede alle istituzioni dell’Unione europea e agli Stati membri di attuare le risoluzioni dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite A/RES/46/121, A/RES/47/134 e A/RES/49/179, sui diritti dell’uomo e l’estrema povertà, A/RES/47/196, sull’istituzione di una Giornata internazionale per l’eliminazione della povertà, e A/RES/50/107, sulla celebrazione dell’Anno internazionale per l’eliminazione della povertà e la proclamazione del primo decennio delle Nazioni Unite per l’eliminazione della povertà, nonché i documenti del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite E/CN.4/Sub.2/1996/13, E/CN4/1987/NGO/2, E/CN4/1987/SR.29 e E/CN.4/1990/15, sui diritti dell’uomo e l’estrema povertà, E/CN.4/1996/25, sul diritto allo sviluppo, e E/CN.4/SUB.2/RES/1996/25, sulla realizzazione dei diritti economici, sociali e culturali;
Povertà/Discriminazione
94. ricorda che all’interno dell’Unione europea il 19% dei bambini vive sotto la soglia di povertà e che è pertanto necessario prevedere adeguate misure d’aiuto rispondenti alle esigenze dei minori, anche a sostegno delle loro famiglie e invita gli Stati membri ad adottare obiettivi ambiziosi e realizzabili di riduzione – e, a termine, di eradicazione – della povertà infantile;
95. auspica la creazione di strutture adeguate negli Stati membri per aiutare i minori e i genitori ad adeguarsi a circostanze familiari mutate;
96. invita la Commissione ad adottare misure che consentano ai minori di godere della loro età infantile e di prendere parte ad attività proprie dell’infanzia senza discriminazioni ed esclusioni sociali;
97. invita la Commissione ad adoperarsi per integrare strategie incentrate particolarmente sulla povertà infantile, la disoccupazione dei giovani e l’inclusione sociale delle minoranze in tutte le strategie di sviluppo pertinenti, compresi i documenti strategici ed i programmi indicativi sulla riduzione della povertà;
98. chiede alle istituzioni in questione di offrire ai minori l’opportunità di fornire un reale contributo nella lotta contro la povertà; chiede, ai fini di una migliore efficacia nella lotta contro la povertà dei bambini, che tutte le parti interessate, tra cui i bambini più poveri, siano realmente attive nella concezione, nell’attuazione e nella valutazione dei progetti volti a sradicare l’estrema povertà;
99. insiste sulla necessità di fare della lotta allo sfruttamento sessuale dei bambini, cioè il traffico di minori a scopo sessuale, la pornografia infantile e il turismo sessuale con il coinvolgimento di minori, uno degli obiettivi centrali della strategia all’interno e all’esterno dell’Unione europea, in particolare alla luce degli obiettivi di sviluppo del Millennio; sottolinea che la povertà è spesso una delle molteplici cause di esclusione sociale, discriminazione e vulnerabilità dei minori; ritiene comunque che lo sfruttamento sessuale commerciale dei minori trovi la sua causa principale nella domanda di rapporti sessuali con minori e nella criminalità organizzata, che è pronta a sfruttare le situazioni che rendono i bambini a rischio;
100. chiede che si prenda in considerazione l’apporto di un’assistenza psicosociale e un sostegno emozionale ai minori che vivono in situazioni difficili, per esempio un conflitto armato e situazioni di crisi, ai minori sfollati o ai minori che vivono in estrema povertà;
101. chiede agli Stati membri di esercitare il loro dovere di assistenza e di protezione di tutti i bambini dai rischi di malnutrizione, malattia, maltrattamenti e abusi, a prescindere dalla loro situazione sociale e/o giuridica o da quella dei loro genitori;
102. chiede alla Commissione di presentare una proposta di direttiva comprendente tutte le discriminazioni riprese all’articolo 13 del trattato CE e tutti i settori ripresi nella direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica(14) ;
103. invita la Commissione e gli Stati membri ad accordare particolare attenzione a tutte le forme di discriminazione nei confronti dei minori, comprese la discriminazione contro i minori che soffrono di difficoltà di apprendimento (per esempio dislessia, discalcolia, disprassia) o di altre disabilità;
104. si compiace per l’esistenza di numerose ONG e di numerosi volontari che creano legami di amicizia e solidarietà tra i bambini meno favoriti e i bambini di varie condizioni sociali per vincere la miseria e l’esclusione sociale; chiede alle istituzioni dell’UE e agli Stati membri di fare in modo che i bambini più poveri possano anch’essi beneficiare dei progetti comunitari e che determinati progetti del Servizio volontario europeo offrano a tali organizzazioni maggiori possibilità di accogliere giovani volontari;
105. chiede in particolare che i minori Rom e i minori appartenenti ad altre minoranze nazionali beneficino di misure mirate, segnatamente al fine di porre fine alla discriminazione, alla segregazione, all’esclusione sociale e scolastica nonché allo sfruttamento di cui sono spesso vittime; invita altresì gli Stati membri a esplicare sforzi per eliminare l’eccessiva presenza di minori Rom negli istituti per disabili mentali; auspica inoltre la promozione di campagne di scolarizzazione, misure per contrastare gli alti livelli di dispersione scolastica nonché progetti per la prevenzione e l’assistenza sanitaria, comprese le vaccinazioni;
106. ritiene che l’UE debba porsi l’obiettivo di far sì che nel suo territorio non vi siano più minori senza dimora o bambini di strada; chiede che siano previste misure adeguate e mirate per aiutare i bambini senza dimora e i bambini di strada dal momento che, per la maggior parte, sono fortemente traumatizzati e socialmente esclusi, non ricevono un’istruzione formale o cure sanitarie, sono particolarmente suscettibili di diventare vittime della tratta di esseri umani (tra cui prostituzione, traffico di organi e adozioni illegali), della tossicodipendenza e della criminalità e sono spesso obbligati a mendicare;
107. chiede alla Commissione e agli Stati membri di riconoscere che l’esistenza di migliaia di bambini di strada e di bambini costretti a mendicare costituisce un grave problema dal punto di vista dei diritti sociali e umani che viola le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e invita inoltre gli Stati membri a istituire sanzioni contro i responsabili dell’umiliazione di bambini costretti a mendicare;
108. chiede all’Unione europea, agli Stati membri e alle organizzazioni della società civile di fare in modo che ogni bambino abbia la possibilità di appartenere a un gruppo o ad un’associazione di bambini per incontrarne altri e ad avere con loro uno scambio di opinioni; chiede, di conseguenza, che vengano adottate misure di sostegno offerte da adulti desiderosi di permettere ad ogni bambino di avere il suo posto nel gruppo e di potervisi esprimere; chiede, di conseguenza, agli Stati membri e agli enti locali competenti, di incoraggiare progetti volti a tale espressione dei bambini come, ad esempio, consigli comunali o parlamenti di bambini, prestando una attenzione particolare alla partecipazione dei bambini più esclusi;
109. auspica di verificare la possibilità di concepire uno strumento comunitario in materia di adozioni, elaborato conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e ad altre norme internazionali applicabili, che migliori la qualità dell’assistenza nei servizi di informazione, la preparazione per l’adozione internazionale, il trattamento delle procedure di richiesta di adozione internazionale e i servizi post-adozione, tenendo presente che tutte le convenzioni internazionali relative alla protezione dei diritti del fanciullo riconoscono ai bambini abbandonati od orfani il diritto ad avere una famiglia e a essere protetti;
110. chiede agli Stati membri di agire per garantire il diritto fondamentale del minore di avere una famiglia; sollecita pertanto gli Stati membri a intervenire per identificare soluzioni efficaci atte a prevenire l’abbandono di minori e l’accoglimento in istituto dei minori abbandonati od orfani; ritiene che, quando si tratta di trovare una nuova soluzione per un minore, l’interesse superiore del bambino, come enunciato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia, debba sempre essere l’aspetto prevalente;
111. ritiene che l’adozione possa avvenire nel paese di origine del bambino oppure trovando una famiglia attraverso l’adozione internazionale, conformemente alla legislazione nazionale e alle convenzioni internazionali, e che la sistemazione in istituto debba essere usata solo come soluzione temporanea; potrebbe essere presa in considerazione una soluzione alternativa di accoglienza in famiglia quale l’affido familiare; esorta vivamente gli Stati membri e la Commissione, in cooperazione con la Conferenza dell’Aia, il Consiglio d’Europa, e le organizzazioni per i bambini, a elaborare un quadro che permetta di garantire la trasparenza e un controllo efficace dello sviluppo di tali bambini e a coordinare le loro azioni, in modo da impedire il traffico di minori; sollecita, a tale proposito, gli Stati membri a prestare speciale attenzione ai bambini con esigenze particolari, ad esempio i bambini che richiedono cure mediche o i bambini disabili;
112. incoraggia gli Stati membri a impostare azioni a favore dei giovani adulti provenienti da orfanotrofi o da strutture di accoglimento affinché possano beneficiare di misure di accompagnamento per aiutarli a elaborare progetti per il loro futuro professionale e facilitare la loro integrazione nella società;
113. sottolinea che i giovani delinquenti sono socialmente emarginati e che ciò in pratica ne rende spesso impossibile un normale reinserimento nella società; incoraggia pertanto gli Stati membri a definire strategie di accompagnamento di questi minori o giovani adulti a rischio, per aiutarli a elaborare progetti per il loro avvenire professionale e facilitarne il reinserimento nella società;
114. osserva che i minori che si occupano di genitori o di fratelli o sorelle aventi bisogni specifici dovrebbero beneficiare di un sostegno specifico mirato;
115. rileva che la futura strategia comunitaria dovrebbe riconoscere il ruolo importante della famiglia quale istituto fondamentale della società per la sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dei minori; è del parere che occorra tenere pienamente conto dei diritti dell’infanzia in sede di conciliazione della vita professionale e della vita familiare e nell’ambito delle problematiche attinenti all’orario di lavoro, sottolineando specialmente la situazione delle madri disabili e delle madri con bambini disabili, nonché nella formulazione di politiche di sostegno pubblico e privato ai figli e ai genitori affinché ambedue i genitori siano in grado di assumersi e condividere le loro responsabilità educative e di assistenza; ritiene che si debba riconoscere che un numero crescente di persone vive oggigiorno nell’ambito di situazioni familiari alternative, che non corrispondono all’immagine della famiglia nucleare classica composta da madre, padre e loro figli biologici;
116. esorta gli Stati membri a sopprimere tutte le limitazioni al diritto dei genitori di avere contatti con i figli determinate dalle differenze di cittadinanza, in particolare in ordine alla scelta di parlare una lingua diversa dalla lingua ufficiale in un determinato paese; ritiene che la soppressione delle limitazioni imposte alle famiglie multinazionali nel cui seno esiste un conflitto tra i genitori dovrebbe comportare la libertà illimitata di parlare la lingua scelta dal minore e dal genitore, nel debito rispetto delle condizioni relative all’obbligo di supervisione degli incontri eventualmente imposte dagli organi giudiziari;
117. si compiace per l’istituzione di garanti per l’infanzia e invita tutti gli Stati membri a facilitare la loro introduzione a livello nazionale e locale;
Lavoro minorile
118. sottolinea che è essenziale che i minori aventi un’età legale sufficiente per lavorare siano rimunerati sulla base di pari salario per pari lavoro;
119. esorta la Commissione a provvedere a che il problema del lavoro infantile e la protezione dei bambini contro tutte le forme di abuso, sfruttamento e discriminazione costituiscano questioni centrali delle discussioni delle commissioni e dei sottogruppi dei diritti dell’uomo costituiti nel quadro degli accordi di commercio e di cooperazione;
120. sottolinea la necessità di assicurare che tutte le politiche, interne ed esterne, a livello sia degli Stati membri che dell’Unione europea, tengano in considerazione l’eliminazione di tutte le forme di lavoro minorile; ritiene che l’istruzione a tempo pieno, sia per i bambini che per le bambine, costituisca il miglior metodo per affrontare il problema, sia per prevenire tali abusi che per spezzare il circolo vizioso dell’analfabetismo e della povertà per il futuro;
121. condanna fermamente tutte le forme di tratta di lavoro minorile, schiavitù e asservimento nonché le forme di lavoro nocive per la salute e la sicurezza dei minori; esorta la Commissione e il Consiglio a subordinare maggiormente gli aiuti commerciali e allo sviluppo dell’Unione europea nei confronti di paesi terzi al rispetto, da parte di questi ultimi, della convenzione dell’OIL relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all’azione immediata per la loro eliminazione;
122. sottolinea che taluni prodotti venduti nell’UE possono essere fabbricati mediante il lavoro minorile; esorta la Commissione a mettere in atto un meccanismo che consenta alle vittime del lavoro minorile di chiedere riparazione nei confronti delle imprese dell’Unione europea presso i tribunali nazionali degli Stati membri; esorta la Commissione ad imporre il rispetto delle norme lungo l’intero circuito di fornitura e, soprattutto, a presentare strumenti che rendano l’appaltatore principale responsabile nell’Unione europea in casi di violazioni delle convenzioni delle Nazioni Unite sul lavoro minorile nei circuiti di fornitura; invita a tal fine l’Unione europea a usare il Sistema delle preferenze generalizzate (SPG) per lottare più efficacemente contro lo sfruttamento del lavoro minorile presente in diverse parti del mondo, adottando misure specifiche per i lavori pericolosi che molti minori sono costretti a svolgere;
Minori con genitori immigrati, richiedenti asilo e rifugiati
123. chiede che sia riservata un’attenzione particolare, nell’interesse superiore del fanciullo, alla situazione dei rifugiati, dei richiedenti asilo e dei minori migranti nonché dei minori i cui genitori siano richiedenti asilo, rifugiati o immigrati illegali, affinché detti minori possano godere dei propri diritti a prescindere dallo status giuridico dei genitori e non debbano subire ripercussioni negative di una situazione di cui non sono responsabili e affinché siano soddisfatte le loro esigenze specifiche e preoccupandosi particolarmente di preservare l’unità familiare qualora ciò sia nel superiore interesse del bambino;
124. chiede che sia riservata un’attenzione particolare ai minori non accompagnati in tutte le pratiche di immigrazione, di qualsiasi tipo esse siano, poiché la criminalità organizzata sfrutta ogni possibilità di introdurre in un paese un minore per poi sfruttarlo; ritiene che per questo gli Stati membri debbano assicurare che vigano politiche di protezione dell’infanzia in tutte le situazioni immaginabili;
125. chiede l’accesso all’istruzione per i minori immigrati, nonché la creazione di programmi e risorse, da una prospettiva interculturale, con un’attenzione particolare alle situazioni di vulnerabilità e ai minori non accompagnati;
126. ricorda che le norme internazionali sulla protezione dell’infanzia sono applicabili ai minori non accompagnati che giungono nel territorio dell’Unione europea attraverso il canale dell’immigrazione clandestina; chiede a tutte le autorità locali, regionali e nazionali, nonché alle istituzioni dell’UE, di prestare la massima collaborazione possibile per tutelare questi minori non accompagnati; invita la Commissione a stabilire con i paesi terzi d’origine procedure di cooperazione internazionale in materia di assistenza che garantiscano una corretta restituzione dei minori a tali paesi; chiede inoltre che siano stabiliti meccanismi di tutela dei minori rientrati nei paesi d’origine, sia nell’ambito delle famiglie biologiche, sia mediante meccanismi o istituzioni che offrano loro una protezione efficace;
127. chiede che nel contesto dell’adozione, secondo la procedura di codecisione, dei nuovi strumenti sui quali si baserà il sistema comune di asilo figuri in primo piano la protezione dei diritti dei minori e che per essi siano elaborate misure specifiche che tengano conto della loro vulnerabilità e che prevedano, in particolare, un accesso adeguato dei minori al sistema d’asilo, orientamenti sulle procedure relative ai minori, una debita considerazione delle ragioni individuali che giustificano asilo di un minore in seno a una famiglia richiedente asilo e maggiori possibilità di ricongiungimento familiare nel quadro della procedura d’asilo;
128. richiama l’attenzione sulla situazione particolare dei minori migranti separati da entrambi i genitori o dalla persona precedentemente incaricata della loro custodia ai sensi della legge o del diritto consuetudinario, e chiede che si prenda in considerazione la necessità di una misura speciale dell’Unione europea incentrata sul diritto all’assistenza di tutti i minori non accompagnati, sul diritto di accesso al territorio, sulla designazione e il ruolo del tutore, sul diritto di essere ascoltato, sulle condizioni di accoglienza, sulle misure per rintracciare la famiglia e su altre eventuali soluzioni durature;
129. richiama l’attenzione sulla condizione di particolare vulnerabilità dei minori non accompagnati, dei minori apolidi, nonché dei minori non registrati alla nascita; chiede che gli Stati membri adottino misure specifiche basate sul superiore interesse del singolo minore, nei termini definiti in particolare dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati;
130. sottolinea il ruolo dell’istruzione, che dovrebbe essere egualitaria ed esente da violenze o punizioni corporali; esorta la Commissione a destinare le risorse necessarie per impedire qualunque tipo di violenza nelle comunità di profughi, e in particolare la violenza di genere e lo sfruttamento sessuale, mediante l’istituzione di programmi educativi e di sensibilizzazione in materia di genere, diritti dell’uomo, salute sessuale e riproduttiva, mutilazione genitale femminile e AIDS/HIV, adeguati ai minori di ambo i sessi;
131. sottolinea che esiste una discrepanza tra la legislazione e la prassi nell’applicazione degli strumenti di asilo europei, e che esistono enormi differenze nel modo in cui i minori che godono dello status di rifugiato sono trattati nei vari Stati membri;
132. sottolinea che il 5% dei richiedenti asilo è costituito da minori non accompagnati, un fatto che richiede la nomina di tutori legali qualificati per rappresentare gli interessi dei minori non accompagnati in seguito al loro arrivo nel paese d’accoglienza; chiede un miglioramento delle condizioni di vita dei bambini nelle strutture d’accoglienza; deplora la mancanza di procedure di asilo specifiche per i minori;
133. nota che molti dei rischi a cui sono esposti i bambini rifugiati sono analoghi a quelli dei bambini sfollati con la forza all’interno dei confini dei propri paesi;
134. insiste che i bambini dovrebbero essere rimpatriati nel loro paese d’origine solo quando è garantita la loro sicurezza e sottolinea l’esigenza di ritrovare le loro famiglie e di riunificarli con i familiari; sottolinea che il loro rimpatrio va vietato se esiste la possibilità che subiscano gravi danni, come ad esempio il lavoro minorile, lo sfruttamento o la violenza sessuale, il rischio di mutilazione genitale femminile, l’esclusione sociale o il coinvolgimento in conflitti armati;
135. sottolinea l’esigenza di migliorare la raccolta di dati sui bambini che chiedono lo status di rifugiati, su quelli che risiedono illegalmente nel territorio di un altro Stato ma non chiedono lo status di rifugiati, sui risultati delle procedure di asilo e sul futuro di questi bambini dopo l’adozione di una decisione definitiva positiva o negativa riguardo alla loro richiesta di asilo, al fine di garantire che tali bambini non scompaiano nell’anonimato o diventino vittime della criminalità;
136. rileva le conseguenze negative dell’emigrazione e la situazione precaria dei minori abbandonati nei loro paesi dai genitori emigrati; sottolinea l’esigenza di garantire a questi minori un’assistenza globale, l’integrazione e l’istruzione, nonché il ricongiungimento familiare ogniqualvolta sia possibile;
137. esorta la Commissione a effettuare uno studio sulla possibilità di offrire la cittadinanza dell’Unione ai bambini nati nell’UE, a prescindere dallo status giuridico dei genitori;
138. ricorda che la detenzione amministrativa dei bambini migranti dovrebbe essere una misura eccezionale; sottolinea che i bambini accompagnati dalle loro famiglie dovrebbero essere detenuti unicamente come ultima ratio, per il periodo più breve possibile e se questo è nel loro interesse superiore in conformità dell’articolo 37, punto b della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia, e che i minori non accompagnati non dovrebbero essere detenuti o respinti;
139. ricorda che i bambini migranti hanno diritto all’istruzione e a divertirsi;
Diritto dei minori all’informazione e all’istruzione
140. chiede alla Commissione e agli Stati membri di istituire un sistema efficace che garantisca, tanto a casa quanto a scuola, e a un livello adeguato alla loro età e sviluppo intellettuale, che i minori siano sensibilizzati sui loro diritti e possano esercitarli;
141. invita la Commissione e gli Stati membri ad agevolare l’accesso delle ragazze all’informazione e all’educazione sui servizi sanitari e di salute riproduttiva;
142. sollecita gli Stati membri a prendere tutte le misure necessarie per garantire la qualità delle loro strutture per l’infanzia, compresa una formazione permanente e una formazione sui diritti dei bambini, buone condizioni di lavoro e salari ragionevoli per le persone che si occupano professionalmente dei bambini, visto che tali strutture e il loro personale danno ai bambini una solida base per il futuro, oltre a rappresentare un vantaggio per i genitori, soprattutto per quanto riguarda lo sgravio di lavoro per i genitori che lavorano e i genitori soli; ritiene che ciò contribuisca a sua volta a ridurre la povertà delle donne e quindi dei minori;
143. invita la Commissione e gli Stati membri a compiere uno sforzo concertato per aiutare i paesi partner a realizzare l’obiettivo di un’istruzione primaria gratuita e universale (obiettivo di sviluppo del Millennio 2) e sollecita la Commissione e gli Stati membri a fornire i finanziamenti necessari per l’iniziativa accelerata “Istruzione per tutti”;
144. sottolinea l’esigenza di prestare maggiore attenzione all’obiettivo di sviluppo del Millennio 3 sull’uguaglianza di genere e l’istruzione delle ragazze, nonché all’assunzione e la formazione di insegnanti di sesso femminile a livello locale, l’eliminazione di ogni pregiudizio maschilista nei curricula, la localizzazione delle scuole in prossimità delle comunità da esse servite e la fornitura di adeguate strutture sanitarie; osserva che le scuole dovrebbero rappresentare aree di sicurezza in cui i diritti dei bambini sono rispettati e che andrebbe energicamente prevenuto e affrontato il problema delle molestie e delle violenze sessuali all’interno delle scuole e intorno ad esse;
145. invita gli Stati membri a promuovere progetti di vita in comune tra varie generazioni (ad esempio case con persone appartenenti a varie generazioni) per permettere ai bambini di crescere con gli anziani e agli anziani, da un lato di beneficiare di una rete d’accompagnamento sociale e, dall’altro, di rendersi utili allo sviluppo dei bambini attraverso la condivisione delle conoscenze e dell’esperienza;
146. sottolinea che il diritto all’istruzione costituisce un presupposto fondamentale per lo sviluppo sociale dei bambini e che di questo diritto devono poter godere tutti i bambini in base alle loro attitudini individuali, indipendentemente dalle loro origini etniche e sociali e dalla loro situazione familiare;
147. ritiene che i minori debbano aver accesso all’istruzione a prescindere dal loro status e/o da quello dei loro genitori; sottolinea l’importanza di garantire tale accesso ai figli dei migranti e/o dei rifugiati;
148. rileva la necessità che la futura strategia dell’Unione europea riconosca il diritto all’istruzione sulla base delle pari opportunità e della non discriminazione;
149. incoraggia gli Stati membri ad adoperarsi affinché i programmi di studio scolastici includano materiale sui diritti dell’uomo e i valori comuni alla base della cittadinanza democratica;
150. chiede che tra le priorità della strategia dell’Unione europea figuri l’approvazione di una serie coerente di misure volte a garantire ai bambini portatori di disabilità l’esercizio dei propri diritti, al fine di evitare ogni forma di discriminazione e di favorire la loro integrazione scolastica, sociale e professionale, in ogni fase della loro vita;
151. raccomanda inoltre alla Commissione e agli Stati membri di analizzare le esigenze specifiche degli allievi con disabilità e di applicare programmi di scolarizzazione personalizzati per favorire la loro integrazione nella società;
152. chiede alla Commissione e agli Stati membri di accordare particolare attenzione all’istruzione integrata dei bambini con disabilità, garantendo la loro serena integrazione sociale mentre frequentano ancora la scuola ed accrescendo la tolleranza dei bambini sani non disabili verso le disabilità e le disuguaglianze sociali;
153. chiede che vengano affrontate con maggiore determinazione le questioni legate alla discriminazione, alla diversità sociale, all’insegnamento della tolleranza nelle scuole, all’educazione a favore di una vita sana, all’educazione alimentare, alla prevenzione dell’abuso di alcool, droghe, farmaci e prodotti psicotropi e altre sostanze tossiche nonché a un’adeguata educazione in materia di salute sessuale;
154. ricorda che l’inserimento precoce del bambino in strutture collettive (ad esempio asili nido e scuole) è una delle soluzioni migliori per conciliare la vita professionale con quella familiare e contribuisce inoltre a far sì che, nei primi anni del suo sviluppo, il bambino possa beneficiare delle pari opportunità e socializzare;
155. rileva che impedire alle ragazze di beneficiare della scolarizzazione, di praticare sport, quale il nuoto, per ragioni culturali non è giustificato da nessuna cultura o religione e non deve essere tollerato;
156. chiede agli Stati membri di dare a tutti i minori l’accesso libero o a costi contenuti alle infrastrutture di gioco e di sport appropriate per la loro età;
Salute
157. mette in evidenza il fatto preoccupante che l’obesità, in particolare tra i minori, registri un aumento in Europa; sottolinea che, secondo le stime, più di 21 milioni di minori sono sovrappeso nell’UE e che tale cifra cresce di 400 000 unità all’anno; invita la Commissione a presentare proposte volte a regolamentare la pubblicità aggressiva ed ingannevole e a migliorare le disposizioni relative all’etichettatura nutrizionale degli alimenti trasformati onde contrastare il problema crescente dell’obesità;
158. invita gli Stati membri e le loro autorità competenti a raddoppiare gli sforzi affinché i minori vivano in un ambiente fisico sano, tenendo presente l’effetto sproporzionato dell’inquinamento e delle cattive condizioni di vita sui giovani; ritiene altresì che sarebbe opportuno accordare debita attenzione alle condizioni che regnano nell’ambiente educativo del minore ed instaurare norme appropriate;
159. rammenta il diritto dei bambini e delle bambine alla salute e, in particolare, il diritto alla salute sessuale e riproduttiva degli adolescenti, e constata che la protezione della salute delle madri deve far parte integrante della futura strategia dell’Unione europea sui diritti dei minori, che dovrebbe promuovere condizioni di vita e di lavoro adeguate alle donne incinte o che allattano e insiste sull’osservanza della legislazione vigente a protezione dei diritti delle lavoratrici, nonché un accesso paritario ed universale per tutte le donne alle cure sanitarie pre e postnatali di qualità nel settore pubblico onde ridurre la mortalità materna e infantile nonché la trasmissione di malattie dalla madre al bambino; sottolinea l’importanza vitale che il congedo di maternità ha per lo sviluppo del bambino, particolarmente tenuto conto dello stretto contatto con la madre non solo nei primi mesi di vita ma per tutto il primo anno di vita;
160. accoglie con favore il fatto che la Commissione riconosca che dalla nascita fino all’età adulta i bambini manifestano esigenze molto diverse durante le varie fasi di sviluppo della vita; ricorda il diritto dei bambini al godimento del miglior stato di salute raggiungibile e, in particolare, il diritto degli adolescenti a una formazione e a servizi in materia di salute riproduttiva e di pianificazione familiare; ritiene pertanto che tale diritto debba formare parte integrante della futura strategia dell’Unione europea sui diritti dei minori;
161. rileva che i diritti del minore quali definiti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia si riferiscono a tutti gli esseri umani di età inferiore ai 18 anni e che devono essere riconosciute le esigenze specifiche degli adolescenti relative alla salute sessuale e riproduttiva e ai diritti ad essa inerenti;
162. sottolinea l’importanza di promuovere politiche sulla salute sessuale e riproduttiva al fine di ridurre e possibilmente evitare le malattie a trasmissione sessuale (compreso l’HIV/AIDS), le gravidanze indesiderate e gli aborti illegali e non sicuri per le giovani donne ed evitare la scarsa comprensione, da parte dei giovani, delle loro esigenze in materia di salute riproduttiva;
163. invita la Commissione e agli Stati membri ad adottare misure per proteggere i bambini i cui genitori sono affetti da HIV/AIDS, e sottolinea l’esigenza di centrare l’obiettivo di sviluppo del Millennio 5 (migliorare la salute materna), l’obiettivo di sviluppo del Millennio 4 (riduzione della mortalità infantile) e l’obiettivo di sviluppo del Millennio 6 (lotta contro l’HIV/AIDS, la malaria ed altre malattie); chiede altresì con insistenza investimenti destinati alla ricerca e allo sviluppo di farmaci pediatrici antiretrovirali, alla fornitura di zanzariere antimalaria e alla promozione delle vaccinazioni attraverso l’alleanza GAVI (già nota come Alleanza mondiale per i vaccini e l’immunizzazione);
164. invita gli Stati membri a fornire istruzione, informazione e consulenza in materia sessuale per accrescere la consapevolezza e il rispetto della sessualità della persona e per prevenire gravidanze indesiderate nonché la propagazione dell’HIV/AIDS e di altre malattie a trasmissione sessuale e facilitare l’accesso ai vari contraccettivi e alle informazioni al riguardo;
165. invita gli Stati membri a garantire che tutti i minori ed adolescenti, a scuola e fuori dalla scuola, ricevano informazioni scientifiche adattate e complete sulla salute sessuale e riproduttiva in modo da compiere scelte informate sulle questioni concernenti il loro benessere personale, compresa la prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale e dell’HIV/AIDS;
166. incoraggia gli Stati membri e la Commissione a promuovere, sia all’interno che all’esterno dell’Unione, pari accesso ai minori dei due generi a tutti i livelli dell’istruzione e della sanità, con particolare riguardo ai minori svantaggiati e ai minori appartenenti a minoranze etniche o sociali;
167. invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per contrastare gli effetti deleteri degli alcolici sulle donne e i minori: a) fornendo migliori informazioni alle donne sulla sindrome alcolica fetale,
b) garantendo adeguati servizi sanitari e di consultazione per le donne con problemi di alcolismo durante e dopo la gestazione, nonché per le donne e i minori provenienti da famiglie con problemi di alcolismo e tossicodipendenza,
c) emanando una normativa più rigorosa in materia di pubblicità per le bevande alcoliche e la sponsorizzazione di manifestazioni sportive da parte dell’industria degli alcolici, vietandone la pubblicità tra le 6:00 e le 21:00 e la pubblicità di alcolici con contenuti destinati ai minori (giochi informatici, fumetti), onde evitare di dare a questi ultimi un’immagine positiva degli alcolici, e
d) vietando quelle bevande alcoliche la cui presentazione le renda difficilmente distinguibili da dolciumi o giocattoli, in quanto i minori non riescono a distinguere tra bevande alcoliche e non alcoliche;
168. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che vengano create condizioni che permettano a ogni bambino l’accesso a tutti i tipi e livelli di servizio sanitario e, qualora necessario, ad adottare misure positive affinché i gruppi svantaggiati possano beneficiare delle opzioni di servizio sanitario dalle quali, altrimenti, resterebbero esclusi;
169. rammenta che la direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento(15) , sancisce i diritti sul lavoro delle lavoratrici gestanti e in periodo di allattamento e impone ai datori di lavoro di adottare tutti i provvedimenti del caso per evitare che la donna o il nascituro siano esposti a rischi sanitari sul luogo di lavoro;
170. chiede che vengano studiati e valutati gli effetti dell’inquinamento ambientale sui sistemi ormonale, neurologico, psichico e immunitario dei minori, l’introduzione di valutazioni delle incidenze sui bambini nel contesto della pianificazione dei trasporti e del territorio e l’introduzione di una “etichettatura positiva” per i giocattoli importati non fabbricati ricorrendo al lavoro minorile;
Registrazione delle nascite
171. riconosce il diritto di ogni bambino di essere registrato alla nascita, come riconoscimento giuridico della sua esistenza e del suo diritto di acquisire una nazionalità e un’identità, indipendentemente dal sesso o dall’origine etnica, nonché dalla nazionalità o dalla condizione di rifugiato, immigrante o richiedente asilo dei suoi genitori;
172. riconosce che i certificati di nascita aiutano a proteggere un bambino contro le violazioni che si fondano su dubbi in merito alla sua età o identità; ritiene che un sistema affidabile di registrazione delle nascite ostacoli la tratta di minori e il traffico di organi, ponga un freno all’adozione illegale e impedisca le dichiarazioni false relative all’età dei minori in vista di matrimoni precoci, reclutamento militare dei minori, sfruttamento sessuale, lavoro minorile(16) e il trattamento giurisdizionale dei minori come se fossero adulti;
173. mette in evidenza il fatto che “l’invisibilità” dei bambini non registrati ne aumenta la vulnerabilità e la possibilità che le violazioni dei loro diritti passino inosservate;
174. deplora l’esistenza in taluni paesi di una discriminazione di genere nella registrazione delle nascite, con l’applicazione di normative e pratiche contrarie alla Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne e che comprendono il rifiuto della registrazione alle madri sole, il rifiuto di iscrivere la nazionalità della madre e la discriminazione nella registrazione delle ragazze prive di istruzione scolastica quando l’accesso alla registrazione è basato sul sistema d’istruzione;
175. invita la Commissione e le organizzazioni per la tutela dei diritti dei minori e quelle di aiuto umanitario a concertare un’azione volta a sensibilizzare in merito alla necessità della registrazione delle nascite nei paesi terzi; rileva che la mancanza di un certificato di nascita può impedire a un bambino di ottenere il riconoscimento di eventuali diritti ereditari e l’accesso all’istruzione, ai servizi sanitari e all’assistenza materiale da parte dello Stato; sollecita la promozione di azioni volte a garantire che tali servizi siano prestati universalmente fino al completamento della registrazione ufficiale;
176. invita la Commissione a esortare gli Stati membri a istituire sistemi di registrazione permanenti e sostenibili, operanti dal livello nazionale a quello locale, disponibili gratuitamente per tutta la popolazione, compresi gli abitanti delle zone remote, anche creando unità mobili di registrazione, nonché a fornire una formazione adeguata agli ufficiali di stato civile e a stanziare risorse sufficienti per finanziare tali iniziative;
177. invita le istituzioni comunitarie e gli Stati membri a potenziare i loro sforzi volti a garantire un efficace coordinamento delle politiche intese a incoraggiare la registrazione delle nascite, in particolare con l’intervento delle Nazioni Unite e delle relative agenzie interessate, allo scopo di concordare un’agenda comune per la promozione di una efficace risposta mondiale;
I minori nei conflitti armati
178. sottolinea la cruciale necessità di applicare gli orientamenti dell’UE sui bambini nei conflitti armati;
179. esorta gli Stati membri ad adottare nelle legislazioni nazionali lo Statuto di Roma che istituisce il Tribunale penale internazionale e a indagare, perseguire in giudizio e punire tutti coloro che hanno reclutato illegalmente bambini in forze o gruppi armati o li hanno utilizzati per partecipare attivamente in conflitti, in modo da compiere ogni sforzo possibile per porre termine alla cultura dell’impunità per tali reati;
180. accoglie con favore l’adozione degli “Impegni di Parigi del 2007 per la protezione dei bambini contro il reclutamento illegale o l’impiego in forze o gruppi armati”, che aggiornano i principi di Città del Capo del 1997, ed esorta tutti gli Stati ad adottarli;
181. ritiene che siano necessarie misure per garantire che i bambini privati della loro libertà siano trattati conformemente alle leggi umanitarie internazionali e ai diritti umani, tenendo conto del loro particolare stato di minori e per proibire la loro detenzione insieme ad adulti, fatta eccezione per genitori con bambini piccoli; sottolinea al riguardo la necessità di promuovere programmi di formazione destinati a sensibilizzare gli agenti e il personale degli organi giudiziari e di polizia dei paesi in cui si sia constatato il ricorso a bambini o bambine soldato;
182. sottolinea la necessità di trattare i bambini secondo le norme della giustizia minorile e di cercare alternative ai procedimenti giuridici; chiede pubblici ministeri specializzati per i minori e avvocati attivi in materia di legislazione sociale incaricati di assistere i minori in giudizio; chiede l’istituzione di commissioni per la verità e la riconciliazione;
183. chiede la reintegrazione e la riabilitazione fisica, sociale e psicologica dei minori ex combattenti e degli altri bambini vittime dei conflitti armati, la riunificazione con le loro famiglie, un’assistenza alternativa per i bambini per i quali non è possibile una riunificazione, corsi di recupero dell’istruzione e la diffusione di informazioni sull’HIV/AIDS; sottolinea la necessità, ai fini della loro reintegrazione, di rispondere alle esigenze specifiche delle bambine soldato, spesso ripudiate e emarginate a livello sociale, destinando le risorse necessarie per istituire programmi in materia di istruzione, salute sessuale, sostegno psicologico e mediazione familiare;
184. sottolinea la necessità che gli Stati membri intraprendano un’azione diplomatica congiunta ogniqualvolta siano riferiti casi di minori reclutati in unità militari o in gruppi armati;
185. rileva che l’assistenza di urgenza ai bambini di Stati fragili, coinvolti in conflitti, di rado si estende ad un’istruzione adeguata e chiede alla Commissione di sostenere attività educative, compresa l’applicazione delle norme minime segnalate dalla Rete di agenzie per l’istruzione in situazioni di emergenza, sia nel periodo dell’emergenza che nella fase di transizione dalla crisi allo sviluppo;
186. rileva che la mancanza di una soluzione definitiva dei conflitti congelati crea una situazione in cui nelle zone interessate è ignorato lo stato di diritto e sono perpetrate violazioni dei diritti dell’uomo, il che costituisce un grave ostacolo alla garanzia di tutti i diritti dei minori; sollecita l’adozione di misure volte a rispondere alle esigenze specifiche dei minori e delle loro famiglie nelle aree interessate da conflitti congelati;
Minori e democrazia
187. sottolinea il diritto dei minori di crescere in una società libera ed aperta in cui i diritti dell’uomo e la libertà di espressione sono rispettati e in cui non vige più la pena di morte, in particolare nel caso delle persone minori di età;
188. sottolinea che la posizione dei minori negli Stati non democratici è molto precaria e chiede alla Commissione di accordare attenzione a questo gruppo di persone;
189. invita la Commissione ad esaminare la questione della sensibilizzazione politica dei minori e dei giovani nei paesi terzi in cui la democrazia è limitata in modo che tali giovani possano diventare cittadini dotati di una coscienza politica;
190. chiede alla Commissione di sottolineare quanto sia importante che i giovani possano dar voce alle loro opinioni in modo volontario attraverso le organizzazioni (politiche) giovanili;
191. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri, nonché alla Rete europea di osservatori nazionali per l’infanzia (ChildONEurope), al Consiglio d’Europa, al Comitato dei diritti del fanciullo delle Nazioni Unite, all’UNICEF, all’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e all’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).
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(1) GU C 303 del 14.12.2007, pag. 1.
(2) GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.
(3) http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.
(4) GU C 300 E del 9.12.2006, pag. 259.
(5) http://ec.europa.eu/justice_home/cfr_cdf/doc/thematic_comments_2006_en.pdf.
(6) GU L 13 del 20.1.2004, pag. 44.
(7) GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2116/2004 (GU L 367 del 14.12.2004, pag. 1).
(8) http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.
(9) GU C 314 E del 21.12.2006, pag. 355.
(10) La convenzione OIL 182 sulle peggiori forme di lavoro minorile fa diretto riferimento alla tratta come ad una delle forme peggiori di sfruttamento.
(11) GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27.
(12) GU C 298 E dell”8.12.2006, pag. 220.
(13) ECPAT: rete di sostegno internazionale per far fronte alla prostituzione minorile, alla pedopornografia e alla tratta dei minori a fini sessuali.
(14) GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.
(15) GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1.
(16) Quale definito all’articolo 32, paragrafo 1, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia.
Autore:
Parlamento europeo
Parole chiave:
Tutela, Istruzione, Pari opportunità, Diritti civili, Immigrazione, Assistenza, Minori, Libertà fondamentali, Dignità umana, Mutilazioni genitali, Famiglia, Violenze, Diritti dell'infanzia, Registrazione delle nascite
Natura:
Risoluzione