Risoluzione 14 marzo 1984
Parlamento Europeo. Risoluzione sulla libertà d’istruzione nella Comunità europea (Strasburgo, 14 marzo 1984)
Il Parlamento europeo
I – Chiede che vengano riconosciuti i seguenti principi nell’ambito della Comunità europea:
1. – tutti i bambini e gli adolescenti hanno diritto di ricevere un’istruzione; tale diritto comprende il diritto di ciascun fanciullo di sviluppare al massimo le proprie attitudini e capacità; i genitori hanno diritto di decidere in merito all’istruzione e al genere di insegnamento per i loro figli minorenni, secondo principi istituzionali comuni e le relative norme d’attuazione;
2. – tutti i bambini e gli adolescenti hanno diritto all’istruzione e all’insegnamento senza discriminazioni di sesso, di razza, di convinzioni filosofiche o religiose, di nazionalità o di condizione sociale o economica;
3. – per l’accesso ad una scuola che riceve fondi pubblici non devono essere determinanti le condizioni economiche dei genitori o le origini del fanciullo dal punto di vista sociale, razziale o etnico, ma le attitudini e le inclinazioni di quest’ultimo;
4. – il sistema scolastico deve rispondere alle relative disposizioni della Convenzione europea sui diritti dell’uomo e sulle libertà fondamentali, ai dettami del diritto comunitario concernenti soprattutto l’istruzione dei figli dei lavoratori migranti, come pure alla costituzione e alle esigenze culturali e sociali dello Stato membro in questione;
5. – l’istruzione e l’insegnamento hanno per obiettivo il completo sviluppo della personalità, come pure un maggior rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;
6. – la libertà di insegnamento e di istruzione deve essere garantita;
7. – la libertà di insegnamento e di istruzione comporta il diritto di aprire una scuola e di svolgervi attività didattica;
– tale libertà comprende inoltre il diritto dei genitori di scegliere per i propri figli, tra diverse scuole equiparabili, una scuola in cui questi ricevano l’istruzione desiderata; parimenti ogni fanciullo deve poter frequentare una scuola che, sul piano formativo e didattico, non privilegi alcuna religione o concezione filosofica;
– non può essere compito dello Stato raccomandare o privilegiare scuole confessionali in generale, oppure scuole ispirate ad una determinata confessione, né può lo Stato fare raccomandazioni o dare preferenze del genere a favore dell’istruzione non confessionale;
– in virtù del diritto che è stato loro riconosciuto, spetta ai genitori decidere in merito alla scelta della scuola per i loro figli fino a quando questi ultimi non abbiano la capacità di fare autonomamente tale scelta. Compito dello Stato è di consentire la presenza degli istituti di insegnamento pubblico o privato all’uopo necessari;
– il rispetto della libertà di coscienza si impone sia agli istituti pubblici che fanno direttamente capo all’autorità dello Stato che agli istituti parificati o convenzionati;
8. – gli istituti di insegnamento fondati per libera iniziativa, che soddisfino alle condizioni oggettive indicate dalla legge per il rilascio dei diplomi, sono riconosciuti dallo Stato. Essi attribuiscono i medesimi titoli delle scuole statali;
9. – il diritto alla libertà di insegnamento implica per sua natura l’obbligo per gli Stati membri di rendere possibile l’esercizio di tale diritto anche sotto il profilo finanziario e di accordare alle scuole le sovvenzioni pubbliche necessarie allo svolgimento dei loro compiti e all’adempimento dei loro obblighi in condizioni uguali a quelle di cui beneficiano gli istituti pubblici corrispondenti, senza discriminazione nei confronti degli organizzatori, dei genitori, degli alunni e del personale;
– a ciò non osta però che da parte degli istituti di insegnamento fondati per libera iniziativa si esiga un certo contributo proprio, quale espressione della responsabilità propria e a sostegno della loro indipendenza;
(omissis)
II – Chiede che, per l’attuazione dei principi sopraelencati, vengano adottate le seguenti misure:
1. – al fine di agevolare l’assunzione postscolastica di attività professionali, il Consiglio emana, deliberando a norma dell’art. 57 del Trattato CEE, direttive intese al reciproco riconoscimento di certificati, diplomi ed altri titoli, ponendo su un piano di parità i titoli rilasciati dalle scuole statali e dalle scuole riconosciute dallo Stato; la Commissione deve vigilare affinché nell’applicazione di questa direttiva venga garantita tale libertà negli Stati membri;
2. – i ministri della pubblica istruzione riuniti in sede di Consiglio adottano, al fine di garantire la libera e indiscriminata circolazione nella Comunità di quanti abbiano terminato gli studi – siano essi avvenuti in scuole statali o in scuole riconosciute dallo Stato – adeguate raccomandazioni, onde raggiungere una equipollenza sostanziale fra titoli rilasciati da scuole statali e quelli rilasciati da scuole riconosciute dallo Stato;
3. – le procedure applicabili in caso di violazione dei diritti fondamentali e dei principi giuridici generali enunciati nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo, riconosciuta dalla comunità europea, si applicano anche in caso di violazione della libertà di istruzione.
Autore:
Parlamento europeo
Dossier:
Scuola e Religione
Parole chiave:
Condizione economica, Scuole confessionali, Rispetto, Razza, Sesso, Discriminazioni, Genitori, Convinzioni filosofiche, Nazionalità, Personalità, Condizione sociale, Fondi pubblici, Condizioni economiche, Sistema scolastico, Obiettivo, Istituti pubblici, Istituti privati, Titoli, Sviluppo, Riconoscimento, Istruzione, Commissione, Convinzioni religiose, Scuola, Insegnamento, Accesso, Diritti, Vigilanza, Libertà di coscienza, Libertà, Diritto
Natura:
Risoluzione