Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 6 Aprile 2004

Risoluzione 14 marzo 1984

Parlamento Europeo. Risoluzione sulla libertà d’istruzione nella Comunità europea (Strasburgo, 14 marzo 1984)

Il Parlamento europeo

I – Chiede che vengano riconosciuti i seguenti principi nell’ambito della Comunità europea:

1. – tutti i bambini e gli adolescenti hanno diritto di ricevere un’istruzione; tale diritto comprende il diritto di ciascun fanciullo di sviluppare al massimo le proprie attitudini e capacità; i genitori hanno diritto di decidere in merito all’istruzione e al genere di insegnamento per i loro figli minorenni, secondo principi istituzionali comuni e le relative norme d’attuazione;

2. – tutti i bambini e gli adolescenti hanno diritto all’istruzione e all’insegnamento senza discriminazioni di sesso, di razza, di convinzioni filosofiche o religiose, di nazionalità o di condizione sociale o economica;

3. – per l’accesso ad una scuola che riceve fondi pubblici non devono essere determinanti le condizioni economiche dei genitori o le origini del fanciullo dal punto di vista sociale, razziale o etnico, ma le attitudini e le inclinazioni di quest’ultimo;

4. – il sistema scolastico deve rispondere alle relative disposizioni della Convenzione europea sui diritti dell’uomo e sulle libertà fondamentali, ai dettami del diritto comunitario concernenti soprattutto l’istruzione dei figli dei lavoratori migranti, come pure alla costituzione e alle esigenze culturali e sociali dello Stato membro in questione;

5. – l’istruzione e l’insegnamento hanno per obiettivo il completo sviluppo della personalità, come pure un maggior rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;

6. – la libertà di insegnamento e di istruzione deve essere garantita;

7. – la libertà di insegnamento e di istruzione comporta il diritto di aprire una scuola e di svolgervi attività didattica;

– tale libertà comprende inoltre il diritto dei genitori di scegliere per i propri figli, tra diverse scuole equiparabili, una scuola in cui questi ricevano l’istruzione desiderata; parimenti ogni fanciullo deve poter frequentare una scuola che, sul piano formativo e didattico, non privilegi alcuna religione o concezione filosofica;

– non può essere compito dello Stato raccomandare o privilegiare scuole confessionali in generale, oppure scuole ispirate ad una determinata confessione, né può lo Stato fare raccomandazioni o dare preferenze del genere a favore dell’istruzione non confessionale;

– in virtù del diritto che è stato loro riconosciuto, spetta ai genitori decidere in merito alla scelta della scuola per i loro figli fino a quando questi ultimi non abbiano la capacità di fare autonomamente tale scelta. Compito dello Stato è di consentire la presenza degli istituti di insegnamento pubblico o privato all’uopo necessari;

– il rispetto della libertà di coscienza si impone sia agli istituti pubblici che fanno direttamente capo all’autorità dello Stato che agli istituti parificati o convenzionati;

8. – gli istituti di insegnamento fondati per libera iniziativa, che soddisfino alle condizioni oggettive indicate dalla legge per il rilascio dei diplomi, sono riconosciuti dallo Stato. Essi attribuiscono i medesimi titoli delle scuole statali;

9. – il diritto alla libertà di insegnamento implica per sua natura l’obbligo per gli Stati membri di rendere possibile l’esercizio di tale diritto anche sotto il profilo finanziario e di accordare alle scuole le sovvenzioni pubbliche necessarie allo svolgimento dei loro compiti e all’adempimento dei loro obblighi in condizioni uguali a quelle di cui beneficiano gli istituti pubblici corrispondenti, senza discriminazione nei confronti degli organizzatori, dei genitori, degli alunni e del personale;

– a ciò non osta però che da parte degli istituti di insegnamento fondati per libera iniziativa si esiga un certo contributo proprio, quale espressione della responsabilità propria e a sostegno della loro indipendenza;

(omissis)

II – Chiede che, per l’attuazione dei principi sopraelencati, vengano adottate le seguenti misure:

1. – al fine di agevolare l’assunzione postscolastica di attività professionali, il Consiglio emana, deliberando a norma dell’art. 57 del Trattato CEE, direttive intese al reciproco riconoscimento di certificati, diplomi ed altri titoli, ponendo su un piano di parità i titoli rilasciati dalle scuole statali e dalle scuole riconosciute dallo Stato; la Commissione deve vigilare affinché nell’applicazione di questa direttiva venga garantita tale libertà negli Stati membri;

2. – i ministri della pubblica istruzione riuniti in sede di Consiglio adottano, al fine di garantire la libera e indiscriminata circolazione nella Comunità di quanti abbiano terminato gli studi – siano essi avvenuti in scuole statali o in scuole riconosciute dallo Stato – adeguate raccomandazioni, onde raggiungere una equipollenza sostanziale fra titoli rilasciati da scuole statali e quelli rilasciati da scuole riconosciute dallo Stato;

3. – le procedure applicabili in caso di violazione dei diritti fondamentali e dei principi giuridici generali enunciati nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo, riconosciuta dalla comunità europea, si applicano anche in caso di violazione della libertà di istruzione.