Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 3 Ottobre 2003

Risoluzione 11 agosto 1995, n.VI-12-1591/95

Ministero delle Finanze. Direzione Centrale Affari Giuridici e Contenzioso Tributario – Div. XII. Risoluzione 11 agosto 1995, n. VI-12-1591/95.

Con la nota cui si fa riscontro, codesto Ufficio ha trasmesso alla scrivente la documentata istanza con la quale l’associazione indicata in oggetto ha chiesto il riconoscimento della esenzione dei proventi derivanti dalla propria attività di volontariato così come originariamente previsto dal quarto comma dell’art. 8 della legge n. 266 del 1991 che, testualmente recitava: "…Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell’entità delle attività, decide il Ministro delle Finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli Affari Sociali".

Com’è noto, le disposizioni recate dal secondo periodo, comma 4, dell’art. 8 della legge 11 agosto 1991 n. 266, hanno subìto radicali modificazioni introdotte dall’art. 18 del D.L. n. 138/94 che, decaduto, è stato reintegrato con D.L. 29 aprile 1994 n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994 n. 413.

In relazione al contenuto della norma di origine, la questione relativa al riconoscimento formale di esenzione affidata all’emanazione di un decreto interministeriale, si era rivelata tecnicamente errata poiché non poteva essere considerata "esenzione" la non imponibilità "ex lege" dei proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali poste in essere dalle organizzazioni di volontariato.

Cosicché, con la nuova formulazione del quarto comma dell’art. 8 della legge n. 266 del 1991, così come recepita dall’art. 18 del D.L. n. 260 del 29 aprile 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994 n. 413, è venuto meno, di conseguenza, l’obbligo di giungere alla concessione della esenzione mediante l’emanazione di un decreto interministeriale significando che, allorquando le organizzazioni di volontariato si riconoscano titolari di tutti i requisiti richiesti, secondo i criteri stabiliti dal D.M. 25 maggio 1995, in G.U. n. 134 del 10 giugno 1995, ad esse deve intendersi riconosciuto il diritto all’agevolazione che, pertanto, non assume carattere costitutivo ed in ordine alla quale, gli Uffici delle imposte avranno quindi cura di esercitare l’attività di controllo alla stregua di quanto previsto per gli enti non commerciali tra i quali rientrano le organizzazioni in commento.

Si restituisce, pertanto, la documentata istanza prodotta dall’associazione indicata in oggetto, in quanto le nuove disposizioni introdotte dalla legge di conversione n. 413 del 1994 hanno, di fatto, determinato la caducazione di quanto originariamente stabiliva l’art. 8, comma 4, secondo periodo, della legge n. 266 del 1991".