Risoluzione 10 ottobre 2013
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2013 sui recenti casi di violenze e persecuzioni contro cristiani, in particolare a Maalula (Siria) e Peshawar (Pakistan), nonché sul caso del pastore Saeed Abedini (Iran), 10 ottobre 2013.
[fonte: http://www.europarl.europa.eu]
Il Parlamento europeo ,
– viste le sue risoluzioni del 15 novembre 2007 su gravi episodi che mettono a repentaglio l'esistenza delle comunità cristiane e di altre comunità religiose(1) , del 21 gennaio 2010 sui recenti attacchi contro comunità cristiane(2) , del 6 maggio 2010 sugli eccidi a Jos, Nigeria(3) , del 20 maggio 2010 sulla libertà religiosa in Pakistan(4) , del 25 novembre 2010 sull'Iraq – in particolare la pena di morte (compreso il caso di Tariq Aziz) e gli attacchi contro le comunità cristiane(5) , del 20 gennaio 2011 sulla situazione dei cristiani nel contesto della libertà religiosa(6) , del 27 ottobre 2011 sulla situazione in Egitto e in Siria, in particolare per quanto riguarda le comunità cristiane(7) , e del 13 dicembre 2012 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2011 e sulla politica dell'Unione europea in materia(8) ,
– vista la sua raccomandazione al Consiglio, del 13 giugno 2013, sulla bozza di orientamenti dell'UE in materia di promozione e protezione della libertà di religione o di credo(9) ,
– visti gli orientamenti dell'UE sulla promozione e la tutela della libertà di religione o di credo,
– vista la dichiarazione resa il 23 settembre 2013 da Catherine Ashton, alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza/vicepresidente della Commissione, che condanna l'aggressione ai danni della comunità cristiana di Peshawar, in Pakistan,
– viste le conclusioni del Consiglio, del 21 febbraio 2011, relative all'intolleranza, alla discriminazione e alla violenza fondate sulla religione o sul credo, nonché le conclusioni del Consiglio, del 16 novembre 2009, che sottolineano l'importanza strategica della libertà di religione o di credo e della lotta contro l'intolleranza religiosa,
– visto l'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,
– visto l'articolo 18 del Patto internazionale delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici del 1966,
– vista la Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1981 sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e discriminazione fondate sulla religione o il credo,
– viste le relazioni del rappresentante speciale delle Nazioni Unite concernenti la libertà di religione o di credo,
– visti l'articolo 122, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,
A. considerando che l'Unione europea ha ripetutamente espresso il proprio impegno nei confronti della libertà di religione, di coscienza e di pensiero, sottolineando che i governi hanno il dovere di salvaguardare tali libertà nel mondo; che i leader politici e religiosi hanno il dovere di contrastare l'estremismo e promuovere il rispetto reciproco tra individui e gruppi religiosi a tutti i livelli; che lo sviluppo dei diritti umani, della democrazia e delle libertà civili è la base comune su cui l'Unione europea fonda le sue relazioni con i paesi terzi e che si tratta di un aspetto contemplato dalla clausola sulla democrazia contenuta negli accordi conclusi tra l'UE e i paesi terzi;
B. considerando che, conformemente al diritto internazionale in materia di diritti umani e, in particolare, all'articolo 18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; che tale diritto include la libertà di cambiare la propria religione o le proprie convinzioni, così come la libertà di manifestare la propria religione o convinzione, individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'osservanza, le pratiche e l'insegnamento; che, stando alla commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani, la libertà di religione o di credo tutela tutte le convinzioni, anche quelle teiste, non teiste e ateiste;
C. considerando che diverse risoluzioni dell'UNHRC invitano tutti gli Stati, nell'ambito del loro ordinamento giuridico interno e conformemente agli strumenti internazionali in materia di diritti umani, ad adottare tutte le misure necessarie a combattere l'odio, la discriminazione, l'intolleranza e gli atti di violenza, le intimidazioni e le coercizioni motivati dall'intolleranza religiosa, inclusi gli attacchi contro i luoghi di culto, e a incoraggiare la comprensione, la tolleranza e il rispetto nelle questioni riguardanti la libertà di religione o di credo;
D. considerando che, secondo varie relazioni, si riscontra un aumento della repressione da parte del governo e dell'ostilità sociale ai danni di individui e gruppi di varie religioni o confessioni, in particolare in Pakistan, nei paesi della Primavera araba o in alcune zone dell'Africa; che in alcuni casi la situazione delle comunità cristiane è tale da compromettere la loro sopravvivenza e che, qualora esse scomparissero, una parte significativa del patrimonio religioso dei paesi in questione andrebbe perduta;
Maalula, Siria
E. considerando che il 4 settembre 2013 il villaggio siriano di Maalula è stato attaccato da militanti di Jabhat al-Nusra, un gruppo legato ad al-Qaeda;
F. considerando che Maalula è un simbolo della presenza cristiana in Siria ed è diventata dimora di diverse comunità religiose che convivono pacificamente da secoli; che cittadini siriani di ogni religione partecipano tutti i mesi di settembre alla festa del Giorno della croce che si celebra in città; che Maalula è una delle tre città e villaggi del paese in cui l'aramaico è ancora una lingua parlata dalla popolazione locale;
G. considerando che i violenti scontri di Maalula costituiscono i primi attacchi mirati in modo specifico a colpire una consistente comunità cristiana dall'inizio della violenta crisi siriana; che almeno quattro persone (Michael Thaalab, Antoine Thaalab, Sarkis Zakem e Zaki Jabra) sono rimaste uccise in tali scontri mentre altre (Shadi Thaalab, Jihad Thaalab, Moussa Shannis, Ghassan Shannis, Daoud Milaneh e Atef Kalloumeh) sono state rapite o sono scomparse; che, dall'inizio degli scontri nella città, la maggior parte dei 5 000 residenti è fuggita nelle città vicine o a Damasco; che quanto accaduto a Maalula dimostra l'inasprimento del settarismo nel conflitto siriano;
H. considerando che il convento di Santa Tecla (Mar Takla) è storicamente la dimora di suore e orfani sia di religione cristiana che musulmana; che circa 40 suore e orfani sono rimasti a Maalula nonostante gli intensi scontri e sono bloccati nel convento in condizioni in continuo peggioramento a causa della mancanza di acqua e altri rifornimenti;
Peshawar, Pakistan
I. considerando che il 22 settembre 2013, in un doppio attacco suicida nella chiesa di Tutti i Santi di Kohati Gate, un distretto di Peshawar, almeno 82 persone hanno perso la vita e oltre 120 sono rimaste ferite;
J. considerando che il gruppo Jundullah, collegato al gruppo Tehrik-i-Talibaan Pakistan, ha rivendicato l'attacco, dichiarando l'intenzione di continuare colpire cristiani e non musulmani, in quanto nemici dell'Islam, finché non cesseranno gli attacchi dei droni statunitensi in Pakistan; che Tehrik-i-Talibaan Pakistan ha negato di essere coinvolto nell'attacco e di avere legami con Jundullah;
K. considerando che il primo ministro pakistano, Nawaz Sharif, ha condannato l'attacco, affermando che l'uccisione di innocenti è contro la dottrina dell'Islam;
L. considerando che i cristiani, che costituiscono circa l'1,6% della popolazione nella Repubblica islamica del Pakistan, sono vittime di pregiudizi e sporadici scoppi di violenza di massa;
M. considerando che la maggioranza dei cristiani pakistani conduce un'esistenza precaria e che essi spesso temono di essere accusati di blasfemia, argomento in grado di provocare esplosioni di violenza pubblica;
N. considerando che il 9 marzo 2013 a Lahore i musulmani hanno incendiato oltre 150 abitazioni di cristiani e due chiese in risposta a un'accusa di blasfemia;
O. considerando che la legislazione del Pakistan in materia di blasfemia rende pericoloso per le minoranze religiose esprimersi liberamente o prendere apertamente parte alle attività religiose;
Il caso del pastore Saeed Abedini in Iran
P. considerando che Saeed Abedini, un pastore iraniano-americano imprigionato in Iran dal 26 settembre 2012, è stato condannato il 27 gennaio 2013 da un tribunale rivoluzionario in Iran a scontare otto anni di carcere con l'accusa di aver disturbato la sicurezza nazionale creando una rete di chiese cristiane all'interno di abitazioni private; che, secondo quanto riportato, Saeed Abedini sarebbe vittima di abusi fisici e psicologici in carcere;
Q. considerando che il rappresentante speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica islamica dell'Iran ha dichiarato che i cristiani non dovrebbero essere sottoposti a sanzioni per aver manifestato o praticato la loro fede e rimane quindi preoccupato per le notizie di arresti e procedimenti giudiziari nei confronti di cristiani accusati di crimini, vagamente formulati, contro la sicurezza nazionale, per aver praticato la propria fede;
1. condanna fermamente i recenti attacchi contro i cristiani ed esprime la propria solidarietà alle famiglie delle vittime; esprime nuovamente profonda preoccupazione per la proliferazione di episodi di intolleranza, repressione e violenza contro le comunità cristiane, in particolare in Africa, in Asia e in Medio Oriente; esorta i governi interessati a garantire che i colpevoli di tali crimini e tutti i responsabili degli attacchi, nonché degli altri atti di violenza contro i cristiani o altre minoranze religiose, siano assicurati alla giustizia e sottoposti a un giusto processo;
2. condanna fermamente qualsiasi forma di discriminazione e intolleranza basata sulla religione e sul credo, nonché gli atti di violenza contro tutte le comunità religiose; sottolinea ancora una volta il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione quale diritto umano fondamentale;
3. ribadisce la propria preoccupazione per l'esodo dei cristiani da vari paesi, in particolare del Medio Oriente, registrato negli ultimi anni;
Maalula, Siria
4. è preoccupato per l'attuale situazione in cui si trovano i cristiani in Siria; condanna le azioni di Jabhat al-Nusra e dei militanti associati a Maalula e nella zona circostante; osserva che, prima dei recenti episodi, cristiani e musulmani coesistevano pacificamente nella città, anche durante il conflitto, e concorda che Maalula deve tornare ad essere un luogo di pace; riconosce che l'attacco di Maalula costituisce soltanto un aspetto della guerra civile siriana;
5. sottolinea che i monasteri di Maalula vanno protetti al fine di tutelare vite umane, attività religiose e tesori architettonici, consentendo a cristiani e musulmani di vivere insieme in modo pacifico;
6. invita a fornire immediatamente sostegno e assistenza umanitaria alle suore e agli orfani bloccati nel convento di Santa Tecla (Mar Takla); invita tutte le parti coinvolte nel conflitto a consentire ai gruppi umanitari di accedere al convento;
7. esprime preoccupazione per le conseguenze degli attacchi e per i possibili rischi che corre la comunità cristiana; è consapevole del fatto che i cristiani e altre comunità si trovino al centro del conflitto e siano costretti a schierarsi in una guerra sempre più faziosa;
8. sottolinea che tutti i soggetti interessati hanno il dovere di proteggere le diverse minoranze presenti in Siria, tra cui sciiti, alauiti, curdi, drusi e cristiani;
Peshawar (Pakistan)
9. condanna in maniera decisa gli attacchi alla chiesa di Tutti i Santi di Peshawar e gli altri attacchi terroristici recenti;
10. accoglie favorevolmente la condanna generalizzata espressa da esponenti politici e fasce della società civile pakistana in relazione agli attacchi;
11. esorta il governo pakistano a porre in essere tutte le misure possibili per assicurare alla giustizia i responsabili degli attacchi alla chiesa di Tutti i Santi di Peshawar; chiede un'azione più decisa per garantire la tutela di tutti i cittadini pakistani, a prescindere dalla religione o dal credo, e assicurare alla giustizia tutte le persone o i gruppi che compiono atti terroristici o incitano a farlo;
12. invita il governo pakistano a intervenire per proteggere le vittime di violenze di massa di matrice religiosa, ad affrontare attivamente l'ostilità religiosa mostrata dagli attori sociali, a combattere l'intolleranza religiosa, gli atti di violenza e l'intimidazione, nonché a contrastare la percezione di impunità;
13. esprime profonda preoccupazione per il rischio crescente cui sono esposti i cristiani in Pakistan e di cui è indice l'escalation di attacchi recentemente subiti da detta minoranza, ad esempio la persecuzione di centinaia di cristiani da parte di fanatici islamici avvenuta in marzo a Lahore per presunta blasfemia nei confronti dell'Islam;
14. è profondamente preoccupato per la situazione generale attualmente affrontata dalle minoranze religiose in Pakistan e in particolare dalle chiese cristiane, che sono state oggetto di minacce da parte di talebani e altri gruppi estremisti;
15. esprime profonda apprensione per il fatto che le controverse leggi sulla blasfemia si prestano a utilizzi impropri che possono avere conseguenze per i fedeli di tutte le religioni in Pakistan; è in particolare preoccupato per l'attuale aumento dei casi di ricorso alle leggi sulla blasfemia, cui si erano pubblicamente opposti i defunti Shahbaz Bhattiand e Salman Taseer (rispettivamente ex ministro ed ex governatore), finalizzato a colpire i cristiani in Pakistan;
16. invita il governo pakistano a riesaminare attentamente le leggi sulla blasfemia e la loro applicazione attuale, con particolare riferimento alle sezioni 295 B e C del Codice penale che, per le accuse di blasfemia, prevedono l'ergastolo obbligatorio (295 B e C) o addirittura la pena di morte (295 C);
17. ricorda che la costituzione pakistana garantisce la libertà di religione e i diritti delle minoranze; esorta tutti i cittadini del Pakistan a collaborare per promuovere e garantire la tolleranza e la comprensione reciproca;
18. plaude alle misure adottate dal governo pakistano fin dal novembre del 2008 nell'interesse delle minoranze religiose, ad esempio l'assegnazione alle minoranze di una quota del 5% nel settore dei posti di lavoro a livello federale, il riconoscimento di festività non musulmane e la proclamazione di una Giornata nazionale delle minoranze;
Il caso del pastore Saeed Abedini in Iran
19. esprime profonda preoccupazione per il destino del pastore Saeed Abedini, in carcere ormai da più di un anno e condannato a otto anni di reclusione in Iran per accuse legate alle sue convinzioni religiose;
20. invita il governo iraniano ad assolvere e liberare immediatamente Saeed Abedini e tutte le persone detenute o sotto accusa per motivi di carattere religioso;
21. rinnova l'appello all'Iran affinché si attivi per garantire il pieno rispetto del diritto alla libertà di religione o di credo, anche assicurando che la legislazione e le prassi in vigore nel paese siano assolutamente conformi all'articolo 18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR); precisa che ciò presuppone altresì il pieno rispetto di un diritto incondizionato e generalizzato a convertirsi a un'altra religione in base a scelte personali;
22. plaude al messaggio di moderazione e tolleranza religiosa del nuovo presidente dell'Iran, Hassan Rouhani; ritiene che l'UE debba avviare un dialogo con l'Iran in materia di diritti umani;
23. invita nuovamente il Consiglio, la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza/vicepresidente della Commissione a prestare maggiore attenzione al tema della libertà di religione o di credo e alla situazione delle comunità religiose, inclusi i cristiani, nell'ambito degli accordi e della cooperazione con i paesi terzi nonché delle relazioni sui diritti dell'uomo;
24. accoglie favorevolmente l'adozione da parte del Consiglio, avvenuta il 24 giugno 2013, degli orientamenti dell'UE sulla promozione e la tutela della libertà di religione o di credo; esorta la Commissione, il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e gli Stati membri a dare piena attuazione a tali orientamenti avvalendosi appieno di tutti gli strumenti e i suggerimenti ivi presentati;
25. appoggia tutte le iniziative volte a promuovere il dialogo e il rispetto reciproco tra comunità; invita tutte le autorità religiose a promuovere la tolleranza e ad adottare iniziative contro l'odio e la radicalizzazione violenta ed estremista;
26. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, al Servizio europeo per l'azione esterna, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, all'agenzia delle Nazioni Unite per la parità di genere (UN Women), al governo della Siria, al Consiglio nazionale siriano, al governo e al parlamento del Pakistan nonché al governo e al parlamento dell'Iran.
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(1) GU C 282 E del 6.11.2008, pag. 474.
(2) GU C 305 E dell'11.11.2010, pag. 7.
(3) GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 143.
(4) GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 147.
(5) GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 115.
(6) GU C 136 E dell'11.5.2012, pag. 53.
(7) GU C 131 E dell'8.5.2013, pag. 108.
(8) Testi approvati, P7_TA(2012)0503.
(9) Testi approvati, P7_TA(2013)0279.
Autore:
Parlamento europeo
Dossier:
_Chiesa cattolica_, Confessioni religiose, Libertà religiosa
Parole chiave:
Cristiani, Comunità cristiane, Persecuzioni per motivi religiosi, Collaborazione internazionale, Violenze, Intolleranza religiosa, Libertà civili, Minoranze religiose, Appartenenza confessionale, Diritti umani, Dialogo, Libertà religiosa, Diritti fondamentali, Discriminazione
Natura:
Risoluzione