Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 17 Agosto 2010

Risoluzione 10 febbraio 2000, n.12

Ministero delle Finanze. Risoluzione n. 12 del 10 febbraio 2000

MATERIA FISCALE: IRAP

OGGETTO Assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto e dei missionari dell'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7 Giorno (UICCA).

TESTO

Alla Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio

Con fax del 5 luglio u.s., lo studio P., R. e L., con sede in Roma, in nome e per conto dell'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7 Giorno (UICCA), ha preliminarmente rappresentato che: – il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), ha stabilito, all'art. 10, comma 1, che la base imponibile per gli enti non commerciali e' determinata con il cosiddetto "metodo retributivo" "avendo riguardo all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa e per il lavoro autonomo occasionale"; – sono tuttavia espressamente escluse da tale base imponibile le remunerazioni dei sacerdoti e gli assegni ad esse equiparati di cui all'articolo 47, comma 1, lett. d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il citato studio ha, quindi, fatto presente che con la legge 22 novembre 1988, n. 516, e' stata ratificata l'intesa stipulata tra la Repubblica italiana e l'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7 Giorno con la quale, in forza dell'art. 8, commi secondo e terzo, della Costituzione della Repubblica italiana, e' stata riconosciuta la liberta' di esercizio di tale Confessione religiosa. Tutto quanto sopra premesso, il predetto studio ha chiesto di chiarire se gli assegni corrisposti dall'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7 Giorno ai propri ministri di culto e missionari siano da intendersi esclusi dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive come previsto anche per i ministri di culto della Chiesa cattolica. Al riguardo, si fa presente che il citato art. 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, va correttamente inteso nel senso che sono esclusi dalla base imponibile della predetta imposta le remunerazioni, le congrue e i supplementi di congrua dei sacerdoti della Chiesa cattolica nonche' gli analoghi assegni dei ministri di culto e dei missionari delle Confessioni religiose per le quali un'apposita legge, per tali redditi, ne preveda l'assimilazione a quelli di lavoro dipendente. Pertanto, avendo riguardo al contenuto specifico delle leggi di ratifica finora stipulate, la predetta esclusione trova applicazione anche nei confronti dei ministri di culto e dei missionari delle confessioni religiose dell'Unione Cristiana Avventistica del 7 giorno, delle Assemblee di Dio in Italia, dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia e della Chiesa Evangelica Luterana in Italia. Si prega di portare a conoscenza dello studio istante il contenuto della presente.