Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 12 Settembre 2010

Risoluzione 09 settembre 2010

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 settembre 2010 sulla situazione dei Rom e la libertà di circolazione nell'Unione europea

[edizione provvisoria tratta da www.europarl.europa.eu]

Il Parlamento europeo,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, in particolare gli articoli 1, 8, 19, 20, 21, 24, 25, 35 e 45,

– visto il diritto internazionale in materia di diritti umani, in particolare la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo,

– viste le convenzioni europee a tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, in particolare la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e la relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la Carta sociale europea e le relative raccomandazioni del Comitato europeo dei diritti sociali e la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali,

– visti gli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea che sanciscono i diritti e i principi fondamentali dell'Unione europea, compresi i principi di non discriminazione e di libera circolazione,

– visti gli articoli 8, 9, 10, 16, 18, 19, 20, 21, 151, 153 e 157 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– viste le sue risoluzioni del 28 aprile 2005 sulla situazione dei Rom nell'Unione europea(1) , del 1° giugno 2006 sulla situazione delle donne rom nell'Unione europea(2) , del 15 novembre 2007 sull'applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri(3) , del 31 gennaio 2008 su una strategia europea per i Rom(4) , del 10 luglio 2008 sul censimento dei Rom su base etnica in Italia(5) , dell'11 marzo 2009 sulla situazione sociale dei Rom e su un loro miglior accesso al mercato del lavoro nell'UE(6) e del 25 marzo 2010 sul secondo vertice europeo sui Rom(7) ,

– viste la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica(8) , la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro(9) , la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale(10) , la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri(11) nonché la direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(12) ,

– viste le relazioni sui Rom, il razzismo e la xenofobia negli Stati membri dell'UE nel 2009, pubblicate dall'Agenzia per i diritti fondamentali(13) , e le relazioni del commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Thomas Hammarberg,

– viste le conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2007 e del giugno 2008, le conclusioni del Consiglio "Affari generali" del dicembre 2008 e le conclusioni del Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori" sull'inclusione dei Rom, adottate a Lussemburgo l'8 giugno 2009,

– visti il Decennio per l'inclusione dei Rom e il Fondo per l'istruzione dei Rom, istituiti nel 2005 da numerosi Stati membri dell'UE, paesi candidati e altri paesi in cui le istituzioni dell'Unione sono presenti in modo significativo,

– vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2006 sull'immigrazione delle donne: ruolo e posizione delle donne immigrate nell'Unione europea(14) ,

– viste le conclusioni del primo vertice europeo sui Rom (Bruxelles, 16 settembre 2008) e del secondo vertice europeo sui Rom (Cordoba, 8 aprile 2010),

– vista la prossima relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni sulla strategia dell'UE per l'inclusione dei Rom, prevista per la fine del 2010,

– viste la raccomandazioni della Commissione delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale durante la sua 77a sessione (2-27 agosto 2010),

– vista la relazione del Consiglio d'Europa intitolata "Quarta relazione dell'ECRI sulla Francia", pubblicata il 15 giugno 2010,

– visti i dieci principi di base comuni sull'inclusione dei Rom,

– visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A. considerando che l'Unione europea è fondata sui principi sanciti dalla Carta dell'UE e dai suoi trattati, tra i quali figurano i principi della non discriminazione, i diritti specifici che definiscono la cittadinanza dell'UE e il diritto alla protezione dei dati personali,

B. considerando che detti principi sono applicati attraverso le direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE, 2004/38/CE e 95/46/CE di cui sopra,

C. considerando che i 10-12 milioni di Rom europei continuano a subire discriminazioni sistematiche gravi nei settori dell'istruzione (in particolare la segregazione), dell'alloggio (segnatamente gli sfratti forzati e condizioni di vita inferiori agli standard, spesso in ghetti), dell'occupazione (con un tasso di occupazione particolarmente basso) e della parità di accesso ai sistemi di assistenza sanitaria e ad altri servizi pubblici, e che presentano un livello sorprendentemente basso di partecipazione politica,

D. considerando che gran parte dei Rom europei sono divenuti cittadini dell'UE in seguito agli allargamenti del 2004 e del 2007 per cui, assieme ai loro familiari, godono del diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri,

E. considerando che numerosi Rom e numerose comunità rom che hanno deciso di stabilirsi in uno Stato membro dell'UE diverso da quello di cui sono cittadini si trovano in una posizione particolarmente vulnerabile,

F. considerando che in vari Stati membri stanno avendo luogo rimpatri e rientri di cittadini rom e, recentemente, anche in Francia, dove il governo ha adottato una politica di espulsione o di rientro "volontario" per centinaia di cittadini rom dell'UE, tra i mesi di marzo e agosto 2010,

G. considerando che le autorità francesi hanno invitato i ministri degli Interni dell'Italia, della Germania, del Regno Unito, della Spagna, della Grecia, del Canada e degli Stati Uniti e successivamente il ministro degli Interni del Belgio e rappresentanti della Commissione, a una riunione a Parigi nel mese di settembre per discutere sulle questioni in materia di "immigrazione" e libertà di circolazione rientranti nelle competenze dell'UE, riunione alla quale altri Stati membri non sono stati invitati, e che il ministro degli Interni italiano ha annunciato la sua intenzione di propugnare l'adozione di norme dell'UE più rigorose sull'immigrazione e la libertà di circolazione, in particolare per quanto riguarda i Rom,

H. considerando che tale comportamento è andato di pari passo con la stigmatizzazione dei Rom e un generale antizingarismo nei loro confronti a livello di discorso politico,

I. considerando che il tribunale amministrativo di Lilla ha confermato una precedente decisione del tribunale del 27 agosto annullando gli ordini di espulsione di sette Rom adducendo che le autorità non avevano provato che essi costituissero "una minaccia per l'ordine pubblico",

J. considerando che il Parlamento europeo ha invitato in più occasioni la Commissione ad elaborare una strategia dell'UE per i Rom che promuova i principi delle pari opportunità e dell'inclusione sociale in Europa,

K. considerando che l'UE dispone di diversi strumenti da utilizzare nella lotta contro l'esclusione dei Rom, come la nuova opportunità offerta nel quadro dei Fondi strutturali di destinare fino al 2% della dotazione complessiva del Fondo europeo di sviluppo regionale alle spese per l'alloggio a favore delle comunità emarginate, che avrà effetto nel corso del 2010, o le possibilità esistenti nel quadro del Fondo sociale europeo,

L. considerando che i progressi compiuti nella lotta alla discriminazione dei Rom garantendo loro il diritto all'istruzione, all'occupazione, all'assistenza sanitaria, all'alloggio e alla libera circolazione negli Stati membri sono stati discontinui e lenti; che la rappresentanza dei Rom nelle strutture governative e nella pubblica amministrazione degli Stati membri dovrebbe essere incrementata,

1. ribadisce che l'Unione europea rappresenta innanzitutto una comunità basata su valori e principi miranti a mantenere e promuovere una società aperta e inclusiva e la cittadinanza dell'UE, in particolare attraverso il divieto di tutte le forme di discriminazione;
2. sottolinea il diritto di tutti i cittadini dell'UE e dei loro familiari a circolare e soggiornare liberamente all'interno dell'UE, diritto che costituisce un aspetto fondamentale della cittadinanza dell'UE quale definita dai trattati ed attuata dalla direttiva 2004/38/CE, che tutti gli Stati membri sono chiamati ad applicare e rispettare;
3. esprime viva preoccupazione per i provvedimenti adottati dalle autorità francesi nonché dalle autorità di altri Stati membri nei confronti dei Rom e dei nomadi e che ne prevedono l'espulsione; esorta tali autorità a sospendere immediatamente tutte le espulsioni di Rom, invitando nel contempo la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a intervenire avanzando la stessa richiesta;
4. sottolinea che le espulsioni di massa sono proibite dalla Carta dei diritti fondamentali e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e che dette misure violano i trattati e il diritto dell'Unione europea, dal momento che rappresentano una discriminazione razziale ed etnica nonché una violazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare liberamente nell'UE;
5. esprime profonda inquietudine, in particolare, per la retorica provocatoria e apertamente discriminatoria che ha caratterizzato il discorso politico durante i rimpatri dei Rom, dando credibilità a dichiarazioni razziste e alle azioni di gruppi di estrema destra; richiama pertanto i decisori politici alle proprie responsabilità e respinge qualsiasi dichiarazione che associ le minoranze e l'immigrazione alla criminalità e crei stereotipi discriminatori;
6. ricorda a tale proposito che la direttiva 2004/38/CE prevede limitazioni della libertà di circolazione dei cittadini dell'UE e il loro allontanamento soltanto come eccezioni e impone limiti chiari e specifici a tali misure; rammenta, in particolare, che i provvedimenti di allontanamento devono essere valutati e decisi singolarmente tenendo conto delle circostanze personali e assicurando garanzie procedurali e mezzi di impugnazione (articoli 28, 30 e 31);
7. sottolinea altresì che, secondo la direttiva 2004/38/CE, la mancanza di mezzi economici non può in nessun caso giustificare l'espulsione automatica di cittadini dell'Unione europea (considerando 16 e articolo 14), e che le limitazioni della libertà di circolazione e di soggiorno per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica possono essere imposte esclusivamente in relazione al comportamento personale e non in base a considerazioni generali di prevenzione o all'origine etnica o nazionale;
8. sottolinea inoltre che la raccolta delle impronte digitali dei Rom espulsi è illegale e contraria alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (articolo 21, paragrafi 1 e 2), ai trattati e al diritto dell'Unione, in particolare alle direttive 2004/38/CE e 2000/43/CE, e costituisce una discriminazione fondata sull'origine etnica o nazionale;
9. esorta gli Stati membri a rispettare pienamente gli obblighi emananti dalle normative dell'Unione europea e a eliminare le incongruenze nell'applicazione delle prescrizioni previste dalla direttiva sulla libertà di circolazione; ribadisce i suoi precedenti inviti agli Stati membri a rivedere e revocare le leggi e le politiche che discriminano, direttamente o indirettamente, i Rom sulla base della razza e dell'origine etnica, e l'invito al Consiglio e alla Commissione a vigilare sull'applicazione, da parte degli Stati membri, dei trattati e delle direttive sulle misure contro le discriminazioni e sulla libertà di circolazione, in particolare per quanto riguarda i Rom, e ad adottare, in caso contrario, i provvedimenti necessari, in particolare avviando procedure d'infrazione;
10. considera che la situazione dei Rom in Europa non può in alcun modo ostacolare la prossima adesione della Romania e della Bulgaria all'area Schengen, né i diritti dei loro cittadini;
11. esprime profondo rammarico per il ritardo e la limitatezza con cui la Commissione, quale guardiano dei trattati, ha reagito alla necessità di verificare la conformità delle azioni degli Stati membri al diritto primario e alla legislazione dell'Unione europea, in particolare le suddette direttive sulla non discriminazione, la libera circolazione e il diritto alla riservatezza dei dati personali; ribadisce le sue preoccupazioni in merito alle implicazioni dell'attuale distribuzione delle responsabilità concernenti le politiche relative ai Rom tra i membri della Commissione e chiede un solido coordinamento orizzontale per garantire risposte puntali ed efficaci in futuro;
12. invita la Commissione a sostenere con determinazione i valori e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dai trattati e a reagire con rapidità effettuando un'analisi completa della situazione in Francia e in tutti gli Stati membri per quanto riguarda la conformità delle politiche relative ai Rom alla legislazione dell'UE, anche sulla base delle informazioni fornite dalle ONG e dai rappresentanti dei Rom;
13. esprime profonda preoccupazione quanto al fatto che, nonostante l'urgenza della questione, la Commissione non abbia ancora dato seguito alle sue richieste del gennaio 2008 e del marzo 2010 di elaborare, in cooperazione con gli Stati membri, una strategia europea per i Rom; invita ancora una volta la Commissione a sviluppare una strategia europea globale per l'inclusione dei Rom;
14. ritiene che l'Unione europea e tutti gli Stati membri condividano la responsabilità di promuovere l'inclusione dei Rom e che tale obiettivo richieda un approccio globale a livello di UE da concretizzare in una strategia dell'UE per i Rom, fondata sugli impegni assunti durante il secondo vertice sui Rom svoltosi a Cordova, ovvero:

– integrare le tematiche legate ai Rom nelle politiche europee e nazionali in materia di diritti fondamentali e tutela contro il razzismo, la povertà e l'esclusione sociale,

– migliorare l'articolazione della tabella di marcia della piattaforma integrata sull'inclusione dei Rom e renderne prioritari i principali obiettivi e risultati;

– garantire che i finanziamenti previsti nel quadro degli attuali strumenti finanziari dell'Unione siano accessibili ai Rom e contribuire a migliorare la loro integrazione sociale monitorando l'uso delle risorse; introdurre inoltre nuove condizionalità volte a garantire che l'uso dei fondi permetta di affrontare meglio la situazione dei Rom;
15. deplora profondamente la mancanza di volontà politica manifestata dagli Stati membri durante il secondo vertice europeo sui Rom, a cui hanno partecipato solo tre ministri, e invita gli Stati membri ad appoggiare misure concrete che traducano in realtà gli impegni espressi dalla troika della Presidenza nella dichiarazione congiunta del vertice sui Rom;
16. ritiene essenziale creare un complesso programma di sviluppo che copra contemporaneamente tutti i settori politici correlati e renda possibile un intervento immediato nelle zone "ghettizzate" che devono far fronte a gravi svantaggi strutturali; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che le disposizioni in materia di pari opportunità siano rigorosamente osservate al momento dell'attuazione dei programmi operativi, cosicché i progetti non accentuino, direttamente o indirettamente, la segregazione e l'esclusione dei Rom; sottolinea che il 10 febbraio 2010 il Parlamento ha approvato una relazione sull'ammissibilità degli interventi nel settore dell'alloggio a favore delle comunità emarginate, che prevede tali interventi a favore dei gruppi vulnerabili nel quadro del FESR, e chiede la rapida applicazione del regolamento rivisto affinché gli Stati membri possano ricorrere attivamente a tale opportunità;
17. chiede che siano attuate politiche efficaci rivolte alle donne rom, che sono vittime di una duplice discriminazione in quanto Rom e in quanto donne; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri, in collaborazione con le ONG, a svolgere campagne di sensibilizzazione destinate alle donne Rom e al grande pubblico, ad assicurare la piena applicazione delle pertinenti disposizioni per combattere abitudini culturali discriminatorie e modelli patriarcali, prevenire la polarizzazione e affrontare gli stereotipi sessisti prevalenti e la stigmatizzazione sociale che sostengono la violenza contro le donne, nonché a garantire che non vi sia alcuna giustificazione alla violenza fondata su usi, tradizioni o motivi religiosi;
18. esprime preoccupazione per il rimpatrio forzato di Rom nei Balcani occidentali dove rischiano di trovarsi in condizione di senzatetto e di essere vittime di discriminazioni; invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a provvedere affinché siano rispettati i diritti fondamentali dei Rom, per esempio fornendo un livello adeguato di assistenza e di monitoraggio;
19. esorta il Consiglio ad adottare una posizione comune sul finanziamento a titolo dei fondi strutturali e di preadesione, in cui trovi riscontro l'impegno politico europeo a promuovere l'inclusione dei Rom e a garantire che i principi di base comuni sull'inclusione dei Rom siano presi in considerazione nel corso di un'eventuale revisione dei relativi programmi operativi, anche in vista del prossimo periodo di programmazione; esorta la Commissione ad analizzare e a valutare quali sono state sino ad oggi le ricadute sociali degli investimenti dei fondi strutturali e di preadesione destinati ai gruppi vulnerabili, a trarne le debite conclusioni e a concepire, se necessario, nuove strategie e norme in questo settore;
20. chiede che siano mobilizzati finanziamenti adeguati dall'Unione europea e dagli Stati membri a favore di progetti di integrazione dei Rom, che sia effettuato un controllo della distribuzione di tali finanziamenti agli Stati membri, dell'utilizzo dei fondi e dell'adeguata attuazione dei progetti e che sia valutata l'efficacia di questi ultimi, e invita la Commissione e il Consiglio a presentare una relazione in merito, accompagnata da opportune proposte;
21. incoraggia le istituzioni dell'Unione europea a coinvolgere le comunità rom – dal livello di base fino alle ONG internazionali – nel processo di sviluppo di una politica globale dell'UE nei confronti dei Rom, anche sotto tutti gli aspetti della pianificazione, dell'attuazione e della supervisione, nonché a fare tesoro delle esperienze acquisite grazie al Decennio per l'integrazione dei Rom 2005-2015, del piano d'azione dell'OSCE e delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa, delle Nazioni Unite e dello stesso Parlamento europeo;
22. invita la sua commissione competente, in collaborazione con i parlamenti nazionali e dopo aver consultato l'Agenzia per i diritti fondamentali, che dovrebbe redigere una relazione, e le ONG e le organizzazioni che si occupano di questioni inerenti ai diritti umani e ai Rom, a seguire la questione e ad elaborare una relazione sulla situazione dei Rom in Europa, sulla base delle sue precedenti risoluzioni e relazioni; ritiene necessario istituire un meccanismo di valutazione tra pari a livello di Unione europea per controllare e garantire la conformità degli Stati membri;
23. sollecita gli Stati membri a rispettare rigorosamente i loro obblighi emananti dalla Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale approvando immediatamente le raccomandazioni adottate dalla Commissione delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale nel corso della sua 77a sessione;
24. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati, al Garante europeo della protezione dei dati, al Consiglio d'Europa e all'OSCE.


(1) GU C 45 E del 23.2.2006, pag. 129.
(2) GU C 298 E dell'8.12.2006, pag. 283.
(3) Testi approvati, P6_TA(2007)0534.
(4) Testi approvati, P6_TA(2008)0035.
(5) Testi approvati, P6_TA(2008)0361.
(6) Testi approvati, P6_TA(2009)0117.
(7) Testi approvati, P7_TA(2010)0085.
(8) GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.
(9) GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.
(10) GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55.
(11) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.
(12) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(13) Relazione su razzismo e xenofobia negli Stati membri dell'UE nel 2009; Inchiesta sulle minoranze e la discriminazione nell'Unione europea, relazione con dati mirati: I Rom nel 2009; La situazione dei cittadini Rom dell'UE che si trasferiscono e si stabiliscono in altri Stati membri dell'UE; Le condizioni di alloggio dei Rom e dei nomadi nell'Unione europea: relazione comparativa.
(14) GU C 313E del 20.12.2006, pag. 118.