Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 12 Settembre 2010

Risoluzione 07 settembre 2010

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 settembre 2010 sull'integrazione sociale delle donne appartenenti a gruppi etnici minoritari (2010/2041(INI))

[edizione provvisoria tratta da www.europarl.europa.eu]

Il Parlamento europeo

– visti gli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea,

– vista la Parte seconda del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che fissa gli obblighi dell'Unione europea per la lotta alla discriminazione,

– viste la direttiva del Consiglio 2000/43/CE, del 298 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica(1) , la direttiva del Consiglio 2000/78/CE, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro(2) , la direttiva 2006/54/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)(3) e la direttiva del Consiglio 2004/113/CE, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura(4) ,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 21,

– viste la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo(5) , la Convenzione ONU sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW)(6) e la Dichiarazione ONU sui diritti delle persone che appartengono a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche(7) ,

– vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ECHR),

– visto il Programma di Stoccolma(8) ,

– vista la strategia di Lisbona e la strategia UE 2020, attualmente in via di elaborazione,

– vista la decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che istituisce un secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2008-2013)(9) ,

– vista la sua risoluzione del 1° giugno 2006 sulla situazione delle donne rom nell'Unione europea(10) ,

– vista la sua risoluzione del 27 settembre 2007 sulla parità di trattamento tra le persone a prescindere dall'origine razziale o etnica(11) ,

– vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2006 sull'immigrazione femminile: ruolo e condizione delle donne immigrate nell'Unione europea(12) ,

– vista la sua risoluzione del 14 gennaio 2009 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea 2004-2008(13) ,

– vista la sua risoluzione del 6 maggio 2009 sul coinvolgimento attivo delle persone escluse dal mercato del lavoro(14) ,

– vista la sua risoluzione del 10 febbraio 2010 sulla parità tra uomini e donne nell'Unione europea – 2009(15) ,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7–0221/2010),

A. considerando che il trattato sull'Unione europea e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea fissano i valori sui quali si fonda l'UE, ma che, nella pratica, non tutte le persone che vivono nell'UE beneficiano pienamente della Carta dei diritti fondamentali, in particolare le donne appartenenti a gruppi etnici minoritari, incluse quelle che sono vittime della violenza, della tratta e della povertà; considerando altresì che tali valori sono comuni alle società di tutti gli Stati membri in cui vigono il pluralismo, la non discriminazione, la tolleranza, la giustizia, la solidarietà e l'uguaglianza tra uomini e donne,

B. considerando che l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata sull'appartenenza ad una minoranza nazionale; che tuttavia numerose comunità etniche minoritarie che vivono nell'UE sono ancora vittime di discriminazioni, di esclusione sociale e di segregazione,

C. considerando che la parità di trattamento è un diritto fondamentale, non un privilegio, di tutti i cittadini e che la tolleranza deve essere un atteggiamento generale nei confronti della vita, non un favore concesso ad alcuni; e che tutte le forme di discriminazione devono essere combattute con la stessa intensità,

D. considerando che le donne appartenenti a minoranze etniche sono svantaggiate non solo rispetto alla maggioranza delle donne, ma anche rispetto agli uomini appartenenti a minoranze etniche,

E. considerando che un'impostazione integrata dell'UE è d'importanza cruciale per una politica coerente nei confronti dell'inclusione sociale delle donne provenienti da minoranze etniche, includendo misure che combattano la discriminazione, facilitino l'accesso a alloggio, occupazione, istruzione, cure sanitarie e servizi sociali e promuovano il rispetto dei diritti fondamentali,

F. considerando che non esiste una definizione giuridica universalmente accettata di gruppi etnici minoritari; che i principi delle pari opportunità e della parità di trattamento basati sul rispetto, la comprensione e l'accettazione reciproci dovrebbero rappresentare una pietra miliare delle politiche dell'UE nei confronti di tutti i suoi abitanti, a prescindere dalla loro origine,

G. considerando che la parità di accesso per tutti a un'istruzione di qualità promuove una migliore inclusione nel mercato del lavoro e una migliore qualità complessiva di vita; che tuttavia in alcuni Stati le popolazioni appartenenti a minoranze etniche sono escluse da una partecipazione piena ed equa ai sistemi di istruzione tradizionali; che, al fine di garantire lo sviluppo di una società democratica, di ampie vedute in seno all'UE, i sistemi d'istruzione devono trasmettere i valori della tolleranza e dell'uguaglianza,

H. considerando che le politiche d'integrazione per i cittadini di paesi terzi beneficiano di una più marcata prospettiva di genere, che è fondamentale per garantire che le specifiche esigenze delle donne appartenenti ai gruppi etnici minoritari siano tenute in conto,

I. considerando che le politiche d'asilo e d'immigrazione e la relativa legislazione dovrebbero promuovere l'inclusione delle donne appartenenti ai gruppi etnici minoritari,

J. considerando che è necessario un approccio mirato per l'inclusione sociale delle donne che appartengono a minoranze etniche al fine di evitare discriminazione multipla, stereotipi, stigmatizzazione e segregazione etnica,

K. considerando che le differenze culturali, di tradizione e/o di religione non devono costituire un ostacolo all'inclusione delle donne appartenenti a minoranze etniche,

L. considerando che la raccolta di dati disaggregati è fondamentale per tutelare e promuovere i diritti umani delle donne e delle minoranze etniche, e che, a causa della mancanza di dati statistici, numerosi problemi non sono ancora stati identificati e non è possibile adottare nessuna politica mirata,

M. considerando che, sebbene si disponga di un'ampia gamma di strumenti e di politiche atti a garantire l'inclusione delle donne appartenenti a gruppi etnici minoritari, a livello nazionale l'attuazione è carente e a livello europeo manca il coordinamento,

N. considerando che nella maggioranza dei casi le donne appartenenti a gruppi etnici minoritari sono confrontate a discriminazioni plurime e sono più vulnerabili all'esclusione sociale, alla povertà e a violazioni estreme dei diritti umani, quali la tratta di esseri umani e la sterilizzazione forzata, rispetto alle donne appartenenti alla società tradizionale e agli uomini appartenenti ai gruppi minoritari,

O. considerando che lo stato socio-economico inferiore di molte donne appartenenti a minoranze etniche si traduce in pratica nella limitazione dell'esercizio dei loro diritti fondamentali e nella mancanza di accesso alle risorse, in particolare le risorse in materia di salute sessuale e riproduttiva, il che rende più difficile il processo d'inclusione,

P. considerando che lo stato di salute delle donne incide non solo sulla loro salute ma anche su quella dei loro figli,

Q. considerando che la partecipazione attiva delle donne nella società e la riuscita inclusione delle donne avranno un effetto positivo sui loro figli e sulle generazioni future,

R. considerando che l'esclusione sociale delle donne appartenenti a minoranze etniche può generare difficoltà in termini di indipendenza economica da cui possono scaturire costi diretti e indiretti per le finanze pubbliche dell'UE,

S. considerando che le donne appartenenti a gruppi delle minoranze etniche sono più vulnerabili alle diverse forme di violenza e sfruttamento maschili se sono meno integrate delle donne appartenenti alla società tradizionale,

T. considerando che l'inclusione sociale trarrebbe vantaggio da consultazioni crescenti e regolari delle donne appartenenti a gruppi etnici minoritari a livello locale, regionale, nazionale e dell'UE,

1. sottolinea che non esiste una definizione giuridica universalmente accettata di gruppi etnici minoritari e che tale concetto contempla un'ampia gamma di situazioni cui sono confrontati diversi gruppi etnici all'interno degli Stati membri dell'UE;

2. sollecita la Commissione e gli Stati membri, in collaborazione con le ONG e i gruppi della società civile, a prevedere la raccolta regolare e l'analisi di dati ripartiti per genere e appartenenza etnica conformemente alla regolamentazione degli Stati membri in materia di protezione dei dati personali riferiti a temi connessi all'inclusione sociale, quali l'accesso all'istruzione, al mercato del lavoro, alla sicurezza sociale, alle cure sanitarie e all'alloggio;

3. ritiene di primaria importanza attuare tempestivamente la legislazione esistente e recepire conseguentemente le direttive negli Stati membri; ritiene che sia necessario un coordinamento più strutturato delle politiche UE, nazionali, regionali e locali relative ai gruppi etnici minoritari per ottenere un impatto duraturo e giungere a formulare politiche migliori a livello UE, nazionale, regionale e locale; e incoraggia i decisori politici a tutti i livelli a consultare le donne i cui diritti sono in questione, come pure le loro comunità e le organizzazioni attive nel settore per quanto riguarda le politiche e le misure volte a migliorare l'inclusione sociale delle donne appartenenti a minoranze etniche;

4. sottolinea l'importanza dell'educazione all'accettazione di culture diverse e sull'impatto della discriminazione e del pregiudizio; rileva che la responsabilità di un'inclusione efficace ricade sia sulle minoranze etniche sia sulla società tradizionale, che debbono entrambe adoperarsi per integrarsi a vicenda garantendo così l'unità sociale;

5. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure volte a evitare una dequalificazione delle donne appartenenti alle minoranze etniche fornendo un migliore accesso al mercato del lavoro, incluso l'accesso a strutture di assistenza di minori a costi ragionevoli e di elevata qualità e garantendo loro l'accesso all'istruzione, alla formazione e alla formazione professionale; esorta ad attuare in modo efficace politiche rivolte alle donne appartenenti alle minoranze etniche e a introdurre procedure rapide e chiare per il riconoscimento di competenze e qualifiche;

6. nota l'importanza dei modelli di ruolo nell'integrazione e sostiene lo scambio delle migliori prassi con gli Stati membri che vantano maggiore esperienza nella prevenzione dell'esclusione sociale; incoraggia i decisori politici a livello UE, nazionale, regionale e locale a consultare le organizzazioni di donne appartenenti a minoranze etniche sulle politiche e le misure volte all'inclusione sociale delle stesse; sollecita la Commissione e gli Stati membri a proporre misure volte a promuovere l'esistenza di mediatori interculturali e socioculturali all'interno dell'UE;

7. è del parere che il processo d'inclusione debba essere avviato fin dalle fasi iniziali della vita, al fine di fornire reali alternative alla povertà e all'esclusione sociale; sostiene pertanto la necessità di fornire un quadro istituzionale per i servizi sociali ed educativi della comunità rivolti ai bambini e alle famiglie, che rispondano alle esigenze regionali e personali, garantendo pari accesso a servizi di elevata qualità; esorta quindi la Commissione a fornire un sostegno particolare ai programmi finalizzati a un'inclusione precoce;

8. esorta la Commissione, attraverso il Fondo sociale europeo, e gli Stati membri, attraverso i fondi sociali nazionali, a promuovere opportunità imprenditoriali specificatamente rivolte alle donne appartenenti a gruppi etnici minoritari, organizzando seminari e gruppi di lavoro imprenditoriali e pubblicizzando progetti di sviluppo;

9. invita la Commissione e i suoi Stati membri, in collaborazione con le ONG, a svolgere campagne di sensibilizzazione destinate alle donne delle minoranze etniche e al pubblico in generale e ad assicurare la piena applicazione delle disposizioni adeguate per combattere abitudini culturali discriminatorie e modelli patriarcali, prevenire la polarizzazione e affrontare gli stereotipi sessisti prevalenti e la stigmatizzazione sociale che sostengono la violenza contro le donne e garantire che non vi sia nessuna giustificazione alla violenza sulla base di usi, tradizioni o motivi religiosi;

10. sottolinea che sono necessari una ricerca e degli indicatori più trasversali in relazione all'impatto della discriminazione e dell'esclusione sociale sulle donne appartenenti alle comunità delle minoranze etniche presenti nell'UE, al fine di perseguire politiche di integrazione mirate; esorta a tal fine la Commissione, e in particolare la DG Ricerca, a finanziare simili progetti di ricerca;

11. incoraggia l'attiva partecipazione politica e sociale delle donne appartenenti ai gruppi delle minoranze etniche a tutte le sfere della società, inclusa la leadership politica, l'istruzione e la cultura onde combattere l'attuale sottorappresentanza;

12. sottolinea che l'indipendenza e l'emancipazione economiche delle donne sono fattori chiave per garantirne la piena partecipazione alla società tradizionale;

13. invita gli Stati membri a rispettare i diritti fondamentali di tutte le donne, incluse quelle delle minoranze etniche, in particolare il loro accesso all'assistenza sanitaria, alla giustizia, alla consulenza legale e all'alloggio;

14. incoraggia la Commissione, gli Stati membri e le autorità regionali e locali ad intraprendere sforzi per migliorare e facilitare l'accesso all'istruzione con un accento particolare sull'apprendimento delle lingue (segnatamente le lingue ufficiali del paese in questione), e sull'accesso all'istruzione lungo tutto l'arco della vita per le donne e le ragazze appartenenti ai gruppi delle minoranze etniche per evitare una disparità di genere nei livelli educativi, che può portare all'esclusione dal mercato del lavoro e alla povertà;

15. sottolinea che le donne provenienti da gruppi delle minoranze etniche devono aver accesso all'informazione sulle cure sanitarie nelle varie lingue; sottolinea l'importanza della formazione interculturale per chi dispensa le cure sanitarie in partenariato con i gruppi delle donne provenienti da minoranze etniche;

Uguaglianza di genere

16. esorta la Commissione a tener conto dell'aspetto di genere al momento di decidere politiche e misure miranti all'inclusione sociale;

17. invita gli Stati membri a prendere misure per garantire l'accesso ai servizi di sostegno volti a prevenire la violenza di genere e a proteggere le donne contro tale tipo di violenza a prescindere dal loro stato giuridico, razza, età, orientamento sessuale, origine etnica o religione;

18. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che la vigente legislazione in materia di parità di genere e antidiscriminazione sia attuata pienamente, mettendo a disposizione risorse per misure mirate di formazione e di sensibilizzazione sui diritti di cui le donne appartenenti a minoranze etniche già dispongono e sul modo in cui possono ricorrere contro qualsiasi violazione dei loro diritti;

19. invita gli Stati membri a garantire la protezione delle vittime di discriminazione multipla, gran parte delle quali sono donne delle minoranze etniche, aggiungendo al quadro giuridico clausole esplicite e regolamenti vincolanti sulla discriminazione multipla;

20. insiste sul coinvolgimento attivo dell'Istituto europeo per la parità di genere nella raccolta di dati e nella realizzazione di studi su questioni di integrazione riguardanti le donne appartenenti a minoranze etniche, applicando coerentemente il principio dell'inserimento della problematica di genere e promuovendo le priorità nell'area dell'inclusione sociale;

21. chiede all'Agenzia dei diritti fondamentali di includere una prospettiva trasversale sulla parità di genere e sui diritti delle donne in tutti gli aspetti del quadro pluriennale e delle sue successive attività, incluse quelle sulla discriminazione etnica e sui diritti fondamentali dei rom;

22. invita l'Istituto europeo per la parità di genere a raccogliere sistematicamente dati ripartiti per genere ed etnia, nonché per altri aspetti, presentando risultati disaggregati per genere ed etnia; evidenzia la necessità di meccanismi idonei di raccolta e di protezione dei dati al fine di prevenire abusi dei dati, ad esempio, ai fini dell'elaborazione di profili su base razziale;

23. sottolinea il ruolo cruciale degli enti nazionali per la parità nel fornire sostegno e aiuto alle vittime della discriminazione informandole dei loro diritti e obblighi; esorta gli Stati membri a garantire l'efficienza e l'indipendenza degli enti nazionali per la parità, nonché a fornire loro risorse finanziarie e umane sufficienti per ogni singolo terreno di discriminazione, nonché per la discriminazione multipla; esorta gli enti nazionali per la parità a sviluppare strumenti e formazioni in materia di discriminazione multipla, inclusa la situazione specifica delle donne appartenenti a minoranze etniche;

24. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1) GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.
(2) GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.
(3) GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.
(4) GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.
(5) Adottata dall'Assemblea generale, risoluzione 217 A (III) del 10 dicembre 1948.
(6) Adottata dall'Assemblea generale, risoluzione 34/180 del 18 dicembre 1979.
(7) Adottata dall'Assemblea generale, risoluzione 47/135 del 18 dicembre 1992.
(8) Consiglio dell'Unione europea, documento n. 5731/10 del 3 marzo 2010.
(9) GU L 301 del 20.11.2007, pag. 3.
(10) GU C 298 E dell'8.12.2006, pag. 283.
(11) GU C 219 E del 28.8.2008, pag. 317.
(12) GU C 313 E del 20.12.2006, pag. 118.
(13) GU C 46 E del 24.2.2010, pag. 48.
(14) Testi approvati, P6_TA(2009)0371.
(15) Testi approvati, P7_TA(2010)0021.