Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 7 Marzo 2010

Risoluzione 05 marzo 2010, n.16/E

Agenzia delle Entrate. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Risoluzione 5 marzo 2010, n.16/E: “Corte di cassazione, sezioni unite, n. 1625 del 27 gennaio 2010 – Provvedimento di diniego di iscrizione e di cancellazione dall’anagrafe unica delle ONLUS – Giurisdizione tributaria”.

 
Con sentenza n. 1625 del 27 gennaio 2010 le sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che “La controversia riguardo al provvedimento di cancellazione (o al rifiuto di iscrizione) dall’anagrafe delle ONLUS, di competenza dell’Agenzia delle Entrate, deve… ritenersi attribuita al giudice tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, avendo ad oggetto un atto di revoca (o diniego) di agevolazioni (art. 19, lett. h, del citato D.Lgs.)”.
 
Le sezioni unite della Cassazione hanno quindi confermato la correttezza della posizione espressa dall’Agenzia delle entrate con circolari n. 14/E del 26 febbraio 2003 e n. 22/E del 16 maggio 2005.
 
Viene quindi superato l’orientamento della giurisprudenza che attribuiva al giudice amministrativo la giurisdizione sulle controversie relative ai provvedimenti di diniego di iscrizione e di cancellazione dall’anagrafe unica delle ONLUS.
 
Pertanto, può definitivamente affermarsi che appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti i predetti provvedimenti, e che gli stessi sono riconducibili alla categoria degli atti di diniego o revoca di agevolazioni fiscali previsti dall’articolo 19, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
 
Nella gestione del contenzioso pendente, le strutture territoriali terranno conto dell’orientamento giurisprudenziale prima richiamato, avendo cura di segnalare nella relazione all’Avvocatura dello Stato il difetto di giurisdizione ogni qual volta il contribuente impugni i predetti provvedimenti dinanzi al giudice amministrativo o ordinario.