Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 17 Agosto 2010

Risoluzione 05 marzo 2002, n.76

Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, Agenzia delle Entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso. Risoluzione n. 76/E del 5 marzo 2002: Deducibilità dal reddito delle erogazioni liberali in favore del Romano Pontefice

Sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla deducibilità delle erogazioni liberali effettuate dai contribuenti ai sensi dell’art. 65, comma 2, lettera a) del TUIR [ 1] .

In particolare, si chiede se sia possibile dedurre dal reddito di impresa le erogazioni liberali in favore del Romano Pontefice.

Al riguardo si evidenzia che, ai sensi dell’art. 65, comma 2, lettera a) del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), sono deducibili dal reddito di impresa "le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità tra quelle indicate nel comma 1" del medesimo articolo, tra le quali rientrano anche le "finalità di culto". La deduzione è ammessa nella misura massima del 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato.

In base alla norma citata, è possibile dedurre dal reddito di impresa esclusivamente le erogazioni liberali effettuate a favore di soggetti dotati di personalità giuridica ai sensi del codice civile. Qualora il soggetto beneficiario sia di diritto straniero, occorre che i requisiti essenziali per il riconoscimento della personalità giuridica (statuto, iscrizione ad un apposito registro…) siano conformi a quelli richiesti dalla legislazione italiana.

Nell’ipotesi in cui il beneficiario sia un ente di diritto vaticano, il possesso della personalità giuridica si ritiene comprovato per effetto del solo provvedimento canonico di erezione o di approvazione dell’ente ecclesiastico, che ai sensi dell’art. 2 del regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222, approvato con DPR 13 febbraio 1987, n. 33, recante "disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi", deve essere allegato alla domanda di riconoscimento dell’ente che voglia assumere in Italia la sede legale.

Come chiarito dalla scrivente con risoluzione 99/E del 17 giugno 1996, tale provvedimento di erezione o approvazione "vale a conferire all’ente ecclesiastico un ulteriore connotato giuridico di esclusiva valenza italiana (la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto) che presuppone, per vero, il possesso di personalità giuridica. (…) La personalità di diritto canonico è portatrice di effetti diretti nel nostro ordinamento, in adempimento alle norme speciali pattizie concordatarie pur dopo la revisione di cui all'Accordo 18 febbraio 1984, ratificato con legge 20 maggio 1985, n. 206, che si fondano sul recepimento nel nostro sistema dei principi giuridici di quell’ordinamento in tema di conferimento di personalità (…) Conseguentemente, si ritiene che ai siffatti enti vaticani spetti senza riserve la prospettata equiparazione alla nozione interna di persone giuridiche."

La personalità di diritto canonico rilevante per l’ordinamento giuridico italiano può essere acquisita, oltre che con provvedimento canonico di erezione, anche per disposizione normativa espressa.

È questo il caso della Chiesa Cattolica e della Santa Sede, che ai sensi del canone 113 del Codice di diritto canonico "sono persone morali in forza della stessa disposizione divina".

Nella nozione di Santa Sede rientra anche il Romano Pontefice, in virtù del canone 361 del citato Codice, secondo cui "Col nome di Sede Apostolica o Santa Sede si intendono nel codice non solo il Romano Pontefice, ma anche, se non risulta diversamente dalla natura della questione o dal contesto, la Segreteria di Stato, il Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa e gli altri Organismi della Curia Romana".

Si precisa pertanto che le erogazioni liberali in favore del Romano Pontefice, al pari di tutte le erogazioni in favore di enti provvisti di personalità giuridica di diritto canonico, sono deducibili dal reddito di impresa ai sensi del citato art. 65, comma 2, lettera a) del TUIR.