Risoluzione 05 febbraio 2009
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2009 sull’attuazione nell’Unione europea della direttiva 2003/9/CE sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati: visite della commissione LIBE dal 2005 al 2008 (2008/2235(INI))
Il Parlamento europeo,
– vista la direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (in prosieguo “direttiva Accoglienza”)(1) ,
– vista la direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (in prosieguo “direttiva Procedura”)(2) ,
– visto il regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (in prosieguo “regolamento Dublino II”)(3) ,
– vista la relazione della Commissione, del 26 novembre 2007, sull’applicazione della direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (COM(2007)0745),
– vista la Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e in particolare i suoi articoli 5 e 8,
– vista la Convenzione sui diritti del fanciullo delle Nazioni Unite,
– viste le relazioni delle delegazioni della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni in Italia (Lampedusa), in Spagna (Ceuta e Melilla, isole Canarie), in Francia (Parigi), a Malta, in Grecia, in Belgio, nel Regno Unito, nei Paesi Bassi, in Polonia, in Danimarca e a Cipro,
– vista la sua risoluzione del 14 aprile 2005 su Lampedusa(4) ,
– vista la sua risoluzione del 6 aprile 2006 sulla situazione dei rifugiati a Malta(5) ,
– viste la proposta di rifusione della direttiva recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (COM(2008)0815) (in prosieguo “proposta di rifusione”) e la proposta di revisione del regolamento Dublino II (COM(2008)0820) presentate congiuntamente dalla Commissione il 3 dicembre 2008,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0024/2009),
A. considerando che la “direttiva Accoglienza”, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri è un elemento fondamentale della prima fase del regime comune europeo di asilo,
B. considerando che la “direttiva Accoglienza” si applica ai richiedenti asilo e ai rifugiati,
C. considerando che i diritti fondamentali, quali il diritto a una vita dignitosa, la tutela della vita familiare, l’accesso alle cure sanitarie e il diritto d’appello devono essere garantiti in ogni circostanza,
D. considerando che le direttive “Accoglienza” e “Procedura” impongono agli Stati membri di fornire ai richiedenti asilo informazioni scritte sui loro diritti nonché sulle organizzazioni di assistenza e che è fondamentale per i richiedenti asilo, vista la complessità delle procedure e la brevità dei termini – in particolare per i casi di procedura accelerata – beneficiare di una consulenza giuridica appropriata, avere accesso, laddove necessario, ad un interprete e ricevere le decisioni che li riguardano in una lingua che essi dovrebbero ragionevolmente comprendere,
E. considerando l’importanza di provvedere a che le procedure di asilo siano chiare (nello specifico i criteri di accoglienza o di rigetto di una domanda di asilo), eque, efficaci e proporzionali, onde garantire l’accesso effettivo all’asilo,
F. considerando che l’articolo 7 della “direttiva Accoglienza” accorda ai richiedenti asilo il diritto di circolare liberamente nello Stato membro in cui ha chiesto asilo, ma che tale diritto può essere ristretto dagli Stati membri,
G. considerando che la “direttiva Accoglienza” si applica ai richiedenti asilo e ai rifugiati, ma che in molti centri visitati i richiedenti asilo e i migranti irregolari sono trattenuti all’interno degli stessi locali,
H. considerando che la Convenzione sui diritti del fanciullo protegge i diritti di tutti i minori, compresi quelli che si trovano fuori dei loro paesi d’origine e che la direttiva “Accoglienza” impone agli Stati membri di tener conto della situazione particolare dei minori e conferisce loro diritti specifici quali il diritto all’istruzione,
I. considerando che non tutti gli Stati membri utilizzano i centri di accoglienza per la totalità o buona parte dei richiedenti asilo, preferendovi centri alternativi su scala nazionale e considerando che la commissione LIBE non ha ancora valutato tale aspetto relativo alle prassi degli Stati membri,
J. considerando che ai sensi della presente risoluzione il termine “detenzione amministrativa” indica una procedura amministrativa a carattere temporaneo,
K. considerando che la detenzione amministrativa è una misura amministrativa temporanea che differisce dalla detenzione a carattere penale,
L. considerando che in occasione di alcune visite, i deputati hanno constatato a più riprese, quando si è rivelato necessario a causa delle cattive condizioni registrate in un determinato centro, che le condizioni di ritenzione erano intollerabili dal punto di vista igienico, della promiscuità, delle strutture disponibili e che le persone trattenute non erano sistematicamente informate della loro detenzione amministrativa, dei loro diritti e dello stato di avanzamento dei loro dossier,
Osservazioni generali e procedure d’asilo
1. deplora che alcune visite effettuate abbiano dimostrato che le direttive vigenti sono ancora male applicate o non sono applicate da alcuni Stati membri; chiede alla Commissione di adottare le misure necessarie per garantire la trasposizione e il rispetto non solo formale delle direttive;
2. sottolinea che i principi della Carta per i diritti fondamentali dell’Unione europea e della CEDU, quali il diritto a una vita dignitosa, la tutela della vita familiare, l’accesso alle cure sanitarie e il diritto ad un ricorso effettivo contro la detenzione amministrativa, dovrebbero essere applicati sempre, a prescindere dallo status del cittadino del paese terzo interessato; non può pertanto accettare che una persona non sia trattata secondo tali principi per la sola ragione di essere un immigrato irregolare;
3. deplora varie carenze relative al livello delle condizioni di accoglienza, dovute soprattutto al fatto che la “direttiva Accoglienza” lascia attualmente agli Stati membri ampio margine di discrezione relativamente alla definizione delle condizioni di accoglienza su scala nazionale; accoglie pertanto con favore la proposta di rifusione richiamata in precedenza;
4. esprime soddisfazione per il contenuto della proposta di rifusione della Commissione e si compiace del fatto che l’obiettivo stabilito sia di garantire degli standard più elevati in materia di accoglienza per i richiedenti asilo, al fine di assicurare un livello di vita dignitoso e di consentire una maggiore armonizzazione delle disposizioni nazionali in materia di condizioni di accoglienza;
5. plaude alla proposta della Commissione di estendere il campo di applicazione della “direttiva Accoglienza” alla tutela sussidiaria, al fine di garantire che lo stesso livello di diritti sia applicato a tutte le forme di protezione internazionale;
6. invita gli Stati membri a dare prova di una maggiore solidarietà con i paesi che sono maggiormente confrontati con le sfide dell’immigrazione, una solidarietà che non sia solo tecnica e/o finanziaria; chiede alla Commissione di studiare la possibilità di proporre uno strumento europeo di solidarietà inteso ad alleggerire l’onere degli Stati membri che dispongono di frontiere esterne e che ricevono un elevato numero di rifugiati, strumento fondato sul principio del rispetto delle volontà dei richiedenti asilo che garantisca loro un elevato livello di protezione;
7. chiede alla Commissione di istituire, in cooperazione con il Parlamento, un sistema di visite e di ispezioni permanente; auspica che la commissione LIBE prosegua le sue visite onde garantire il rispetto del diritto comunitario in materia di condizioni di accoglienza e di procedure di ritorno nonché l’organizzazione di un dibattito annuale sui risultati di tali visite nel corso di una sessione plenaria del Parlamento;
Accoglienza
8. deplora che la capacità dei centri di accoglienza aperti da taluni Stati membri sia scarsa e non sembri soddisfare i bisogni dei migranti;
9. chiede che l’accoglienza dei richiedenti asilo e dei migranti sia effettuata in via prioritaria in centri di accoglienza aperti piuttosto che in unità chiuse, sull’esempio di quelli già esistenti in taluni Stati membri;
10. ricorda l’obbligo degli Stati membri di garantire l’accesso alle procedure relative alla domanda di asilo;
11. esorta gli Stati membri ad applicare la direttiva “Accoglienza” nei confronti della totalità dei richiedenti asilo fin dal momento in cui questi ultimi manifestano il desiderio di ottenere protezione in uno Stato membro, anche se la domanda di asilo non è stata presentata formalmente;
12. esorta la Commissione a ricordare agli Stati membri che il rifiuto o la revisione verso il basso delle condizioni di accoglienza per motivi non inclusi nella “direttiva Accoglienza” sono o dovrebbero essere severamente vietate;
13. ritiene che le condizioni di accoglienza di base, quali il vitto, l’alloggio e l’assistenza sanitaria d’urgenza non dovrebbero mai essere negate, in quanto una siffatta negazione potrebbe costituire una violazione dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo;
14. ritiene necessario giungere ad un giusto equilibrio tra rapidità delle procedure, assorbimento dell’arretrato e giusto trattamento di ogni singolo caso, in particolare nel caso delle procedure accelerate;
Accesso all’informazione e diritto all’interpretazione
15. constata che l’informazione sulle procedure è in gran parte scritta e che i termini sono molto brevi e che ciò può sollevare un problema di comprensione e rappresentare per i richiedenti asilo, al momento della presentazione della domanda, un ostacolo all’esercizio effettivo dei loro diritti; chiede che siano messi a disposizione dei richiedenti asilo degli opuscoli illustrativi di tutti i loro diritti, nelle principali lingue internazionali e nelle lingue parlate da un numero significativo di richiedenti asilo e di immigrati nello Stato membro interessato; chiede agli Stati membri di prevedere altresì la comunicazione di informazioni mediante altri mezzi, compresa la comunicazione orale, televisiva o tramite Internet;
16. si dichiara preoccupato per quanto riguarda la frequente mancanza di interpreti, in alcuni dei centri visitati, anche in occasione dei colloqui ufficiali; esorta gli Stati membri a garantire un servizio di interpretazione pubblico e gratuito, se necessario per telefono o via Internet;
17. incoraggia gli Stati membri ad avvalersi dell’assistenza finanziaria del Fondo europeo per i rifugiati, onde migliorare l’accesso all’informazione e, in particolare, aumentare il numero di lingue in cui sono fornite le informazioni o i loro supporti; esorta la Commissione ad assicurare la diffusione, negli Stati membri, delle informazioni in merito agli strumenti finanziari disponibili a tal fine e alle migliori prassi esistenti relativamente al loro utilizzo;
Assistenza giuridica
18. deplora che l’accesso all’assistenza giuridica gratuita per i richiedenti asilo e gli immigrati irregolari posti in detenzione amministrativa sembri ristretta e si limiti talvolta ad un elenco di nomi di avvocati, col risultato che le persone che non dispongono dei mezzi finanziari adeguati restano prive di assistenza;
19. ricorda che è particolarmente difficile trovare un’assistenza giuridica appropriata per le persone poste in detenzione amministrativa, data la difficoltà di comunicare con l’esterno e la natura specifica della legislazione rilevante;
20. osserva che la continuità dell’accesso all’assistenza giuridica diviene più difficile allorché i detenuti vengono spostati tra vari centri di accoglienza o di detenzione amministrativa;
21. si compiace con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e con i rappresentanti delle organizzazioni non governative (ONG) per il loro lavoro di assistenza giuridica, ma ritiene che le ONG non possono sostituirsi agli Stati responsabili;
22. esorta gli Stati membri a garantire l’accesso a un’assistenza giuridica gratuita e/o al gratuito patrocinio qualora il richiedente asilo non possa sostenerne i relativi costi;
Accesso alla sanità
23. deplora che nella maggioranza dei centri di detenzione amministrativa visitati, i richiedenti asilo e i migranti si lamentino sistematicamente dell’insufficienza e dell’inadeguatezza delle cure mediche, delle difficoltà di consultare i medici o di comunicare con loro, della mancanza di cure specifiche (in particolare per le donne incinte e le vittime di torture) e di medicinali appropriati;
24. chiede agli Stati membri di estendere la copertura medica attualmente offerta ai richiedenti asilo e ai migranti affinché essa non resti limitata alle cure di emergenza, nonché di garantire altresì un sostegno psicologico e cure psichiatriche; ricorda che il diritto alla salute e alle cure mediche è tra i più fondamentali diritti della persona;
Accesso all’occupazione
25. accoglie con favore la proposta della Commissione intesa a far fronte agli ostacoli in materia di accesso al mercato del lavoro nonché a garantire l’accesso all’occupazione trascorsi sei mesi dalla presentazione di una domanda di protezione internazionale;
26. chiede agli Stati membri di non imporre vincoli legali o amministrativi che ostacolino l’accesso all’occupazione;
Assistenza fornita dalle ONG
27. riconosce il lavoro considerevole svolto dalle associazioni per quanto riguarda l’assistenza ai richiedenti asilo e ai migranti irregolari;
28. invita gli Stati membri a trarre insegnamento dalle buone prassi sviluppate nell’ambito delle attività del programma EQUAL sui richiedenti asilo per quanto concerne l’efficace preparazione al mercato del lavoro;
29. chiede agli Stati membri di garantire ai richiedenti asilo e ai migranti irregolari un accesso all’assistenza da parte di attori indipendenti dalle autorità nazionali, per la difesa dei propri diritti anche durante la detenzione amministrativa; invita gli Stati membri a garantire alla società civile il legittimo diritto ad accedere, senza ostacoli legali o amministrativi, ai luoghi di detenzione per stranieri;
30. chiede agli Stati membri di non ricorrere in alcun caso alla detenzione dei richiedenti asilo, in quanto persone per natura vulnerabili e bisognose di protezione;
Detenzione amministrativa
31. deplora il fatto che un gran numero di Stati membri ricorra sempre più alla detenzione amministrativa; sottolinea che una persona non dovrebbe essere trattenuta in detenzione per il solo motivo di aver richiesto protezione internazionale; sottolinea che la detenzione amministrativa deve essere una misura di ultima istanza, proporzionata e applicata per il periodo più breve possibile e soltanto nei casi in cui non sia possibile applicare altre misure meno coercitive e sulla base di una valutazione individuale di ciascun caso;
32. ricorda che l’articolo 5 della CEDU conferisce il diritto di impugnare una misura privativa della libertà; chiede che tutti i cittadini di paesi terzi posti in detenzione amministrativa possano presentare un siffatto ricorso;
33. si preoccupa delle condizioni carcerarie in cui sono trattenuti i migranti irregolari e i richiedenti asilo, benché non abbiano commesso alcun reato; chiede che queste persone siano trattenute in edifici distinti, preferibilmente aperti, al fine di assicurarne la protezione e fornir loro assistenza;
34. si dichiara preoccupato dello stato di degrado e della mancanza d’igiene in cui versano taluni centri di detenzione amministrativa; ricorda che l’obbligo di un’accoglienza dignitosa deve applicarsi anche alle persone trattenute; chiede che siano chiusi al più presto tutti i centri che non soddisfino tali norme;
35. constata che l’accesso alle cure sanitarie, in particolare alle cure psicologiche, è spesso reso difficile in quanto alcuni centri di detenzione amministrativa si trovano all’interno di strutture carcerarie; chiede agli Stati membri di garantire, giorno e notte, una presenza medica appropriata, anche a carattere psicologico, nei centri di detenzione amministrativa;
36. invita gli Stati membri a migliorare i contatti tra le persone poste in detenzione amministrativa, anche permettendo visite regolari, estendendo l’accesso alle comunicazioni telefoniche e fornendo, a talune condizioni, l’accesso gratuito a Internet e ai mezzi d’informazione di massa in tutti i centri;
37. invita gli Stati membri a pubblicare una relazione annuale in merito al numero dei centri di detenzione amministrativa, alla loro collocazione, al numero di persone ivi trattenute e al funzionamento di tali centri;
38. chiede agli Stati membri di garantire un controllo periodico dei centri di detenzione amministrativa e delle condizioni in cui sono trattenute le persone al loro interno, mediante l’istituzione della figura di un mediatore nazionale responsabile di tali centri;
Minori non accompagnati e famiglie
39. ricorda che, conformemente alla Convenzione sui diritti del fanciullo, l’interesse superiore del minore deve essere al centro di ogni decisione o misura che lo riguardi; sottolinea la necessità di adottare misure e di porre in essere i mezzi necessari per proteggere i minori non accompagnati, siano essi rifugiati o no;
40. esorta gli Stati membri a prendere in considerazione la possibilità di istituire organismi indipendenti incaricati ufficialmente di monitorare gli standard e le condizioni nei centri di detenzione amministrativa, nonché di attuare un sistema ufficiale di controllo che pubblicherà le sue relazioni su tale questione;
41. chiede che la detenzione amministrativa dei minori sia vietata per principio e che il ricorso alla detenzione amministrativa dei minori con i genitori abbia carattere eccezionale e miri a garantire l’interesse superiore del fanciullo;
42. invita gli Stati membri che non l’abbiano ancora fatto a firmare e a ratificare senza riserve la Convenzione sui diritti del fanciullo;
43. invita gli Stati membri a procedere all’attuazione dell’osservazione generale n. 8(2006) del 2 marzo 2007 del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti del fanciullo sul diritto a una protezione dalle punizioni corporali e da altre punizioni crudeli o degradanti, anche all’interno della famiglia, soprattutto sui minori trattenuti;
44. ricorda che tutti i minori hanno diritto all’istruzione, indipendentemente dal fatto che si trovino nel loro paese d’origine o no; chiede agli Stati membri di garantire tale diritto anche ove il minore sia posto in detenzione amministrativa; chiede che l’accesso all’istruzione si effettui direttamente nella comunità, in una maniera adeguata corrispondente alla valutazione del livello delle conoscenze del minore, sviluppando al tempo stesso modelli transitori che consentano di acquisire le competenze linguistiche necessarie per una normale istruzione, onde garantire una migliore integrazione dei bambini e delle loro famiglie;
45. ricorda che i minori hanno diritto a svaghi adatti alla loro età e chiede agli Stati membri di garantire tale diritto anche ove essi siano posti in detenzione amministrativa;
46. chiede agli Stati membri di provvedere a che i minori non accompagnati e le famiglie siano alloggiati in sistemazioni separate, anche ove siano posti in detenzione amministrativa, al fine di garantire una vita familiare e privata adeguata, come previsto dall’articolo 8 della CEDU, nonché un ambiente protettivo per i bambini;
47. auspica che a tutti coloro che lavorano con minori e minori non accompagnati sia impartita una formazione specializzata e appropriata alla situazione dei bambini; ritiene importante il contributo che potrebbero fornire in tale settore le ONG specializzate in questo campo;
Minori non accompagnati
48. chiede che sia nominato, per ciascun minore non accompagnato, un tutore legale indipendente che provveda alla sua protezione sia nelle sale d’aspetto ad esempio di aeroporti e stazioni ferroviarie, sia nel territorio degli Stati membri; chiede una definizione chiara delle competenze e del ruolo del tutore legale;
49. invita la Commissione e gli Stati membri a introdurre l’obbligo di risalire ai membri della famiglia, anche per organizzazioni quali la Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa internazionale;
50. si dichiara preoccupato del fenomeno delle scomparse di minori non accompagnati; chiede agli Stati membri di raccogliere dati e statistiche conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 862/2007(6) concernente l’identificazione e l’assistenza fornita ai minori non accompagnati al fine di combattere tale fenomeno; ritiene che il modo migliore per disincentivare la scomparsa dei minori sia adibire strutture idonee alla loro accoglienza, ove essi possano ricevere anche una formazione adeguata alla loro età (istruzione, formazione professionale, ecc);
51. chiede alla Commissione e agli Stati membri di istituire un meccanismo armonizzato ed affidabile di identificazione dei minori non accompagnati – ricorrendo alle ultime tecnologie quali l’impiego di dati biometrici – nonché regole comuni concernenti gli accertamenti di età; ricorda a tale riguardo che, conformemente al principio di precauzione, la persona interessata deve essere considerata minore fino alla conclusione della procedura di accertamento dell’età e dunque trattata in quanto tale e che qualora sussista un dubbio ragionevole quanto all’età del minore, esso deve beneficiare al minore stesso;
Famiglie
52. invita gli Stati membri a studiare tutte le misure alternative alla privazione della libertà e, ove opportuno e prima di porre in detenzione amministrativa famiglie con minori, a provare che le alternative prese in considerazione non sono efficaci;
53. auspica che le famiglie richiedenti asilo abbiano accesso ai servizi familiari, ai servizi per l’infanzia e alle visite mediche specializzate nella protezione dell’infanzia;
Persone vulnerabili
54. chiede alla Commissione di definire norme comuni obbligatorie per l’identificazione delle persone vulnerabili, in particolare le vittime di torture o della tratta di esseri umani, le persone bisognose di cure mediche particolari, le donne incinte e i minori;
55. considera che ogni persona vulnerabile, a motivo della sua situazione particolare, non debba essere posta in detenzione amministrativa, in quanto ciò comporta ripercussioni importanti sulla sua condizione;
56. esorta gli Stati membri a garantire un’assistenza specializzata, in particolare un aiuto psicologico, alle persone vulnerabili e alle vittime di torture e della tratta, onde garantire la loro protezione; chiede che a tutto il personale che venga in contatto con persone vulnerabili, compreso il personale addetto alle richieste d’asilo e le forze dell’ordine, sia impartita una formazione specializzata;
Sistema di Dublino
57. si preoccupa dell’aumento del numero di persone detenute nel quadro del sistema di Dublino e del ricorso quasi sistematico a misure privative della libertà da parte di taluni Stati membri; auspica che queste persone non siano poste in detenzione amministrativa ove il rischio di fuga non sia stato accertato e dimostrato dallo Stato membro;
58. deplora che taluni Stati membri limitino l’accesso delle persone contemplate dal sistema di Dublino alle norme di accoglienza; chiede alla Commissione di statuire inequivocabilmente che la “direttiva Accoglienza” si applica anche a queste persone, onde garantire che possano esercitare tutti i loro diritti;
59. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
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(1) GU L 31 del 6.2.2003, pag. 18.
(2) GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13.
(3) GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.
(4) GU C 33 E del 9.2.2006, pag. 598.
(5) GU C 296 E del 2.12.2006, pag. 301.
(6) Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all’elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23).
Autore:
Parlamento europeo
Parole chiave:
Accoglienza, Diritti fondamentali, Diritto di asilo, Immigrazione, Assistenza, Rifugiati, Società multietnica, Torture, Migranti, Minori non accompagnati
Natura:
Risoluzione