Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 21 Agosto 2003

Rendiconto agosto 1998

Conferenza Episcopale Italiana: “Rendiconto, previsto dall’articolo 44 della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativo all’utilizzo delle somme pervenute all’I.C.S.C. e alla CEI nell’anno 1997”.

(da “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana”, 1998, n. 8)

Nell’indicare i singoli dati si segue l’ordine delle lettere del comma secondo dell’art.44:

* Lettera a) Numero dei sacerdoti a favore dei quali si è provveduto nell’anno 1997:

– sacerdoti abili a prestare un servizio a tempo pieno in favore delle diocesi: n. 36.864

– sacerdoti non abili a prestare un servizio a tempo pieno in favore delle diocesi: n. 3.228.

* Lettera b) Somma stabilita dalla Conferenza episcopale italiana per il dignitoso sostentamento dei sacerdoti (al netto dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti al Fondo clero dell’INPS e al lordo delle ritenute fiscali):

– sacerdoti abili a prestare un servizio a tempo pieno:

da un minimo di L. 18.144.000 (L. 1.512.000 mensili x 12 mensilità):

a un massimo di L. 31.978.800 (L. 2.664.900 mensili x 12 mensilità);

– sacerdoti non abili a prestare un servizio a tempo pieno:

sacerdoti: L. 24.781.200 (L. 2.065.100 mensili x 12 mensilità)

vescovi emeriti: L. 30.108.000 (L. 2.509.000 mensili x 12 mensilità).

* Lettera c) Ammontare complessivo delle somme di cui agli articoli 46 e 47 destinate al sostentamento del clero:

erogazioni liberali pervenute all’Istituto centrale per il sostentamento del clero e deducibili ai termini dell’art.46: L. 42.368.877.582;

– importo destinato dalla CEI a valere sull’anticipo dell’8 per mille IRPER L. 467.000.000.000.

* Lettera d) Numero dei sacerdoti a cui è stata assicurata l’intera remunerazione: n. 112.

* Lettera e) Numero dei sacerdoti a cui è stata assicurata un’integrazione: n. 36.619.

* Lettera f) Ammontare delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali operati ai sensi dell’art.25:

– ritenute fiscali L. 92.010.669.259;

– contributi previdenziali e assistenziali L. 34.014.576.860.

* Lettera g) Interventi finanziari dell’Istituto centrale a favore dei singoli istituti per il sostentamento del clero: L. 446.063.267.739.

* Lettera h) Interventi operati per le altre finalità previste dall’art.48:

1. Esigenze di culto della popolazione.

La somma destinata a questa finalità è stata pari a L. 633.400.000.000.

In particolare, essa è stata così ripartita:

– per la costruzione di nuovi edifici di culto e centri parrocchiali: L. 120 miliardi;

– alle diocesi, per il sostegno delle attività di culto e pastorale: L. 229.100.000.000:

– per interventi di rilievo nazionale definiti dalla CEI: L. 45 miliardi:

– per la costruzione di case canoniche nel Mezzogiorno d’Italia: L. 30 miliardi,

– per interventi a favore dell’assistenza domestica per il clero: L. 9.300.000.000;

– per la salvaguardia dei beni culturali ecclesiastici: L. 100 miliardi;

– per il “fondo speciale” finalizzato alla promozione della catechesi e della cultura cristiana: L. 100 miliardi.

2. Interventi caritativi in Italia e nei paesi del terzo mondo.

La somma destinata a questa finalità è stata pari a L. 282.600.000.000.

In particolare, essa è stata così ripartita:

– alle diocesi, per interventi caritativi a favore della collettività nazionale: L. 132.600.000.000;

– per interventi caritativi in Italia di rilievo nazionale definiti dalla CEI: L. 10 miliardi;

– per interventi caritativi a favore di paesi del terzo mondo: L. 140 miliardi.

N.B.: Tra la somma complessiva corrisposta dallo stato alla Conferenza episcopale italiana nel 1997 (L. 1.384.269.005.565) e la somma ripartita dall’Assemblea generale dei vescovi italiani nel mese di maggio 1997 (L. 1.383.000.000.000) risulta una differenza positiva (L. 1.269.005.565), che merita un chiarimento. L’Assemblea generale anzi accennata, organo della CEI statutariamente competente a ripartire il c.d. 8 per mille destinato alla chiesa cattolica, determina la ripartizione sulla base degli elementi previsionali di fonte governativa conosciuti nel mese di maggio, che possono differire dalla misura che viene effettivamente corrisposta al 30 giugno. In tal modo si è determinata una differenza tra la somma ripartita dall’Assemblea generale tenutasi nel mese di maggio 1997 e la somma complessivamente ricevuta, risultante dalle corresponsioni dello stato alla CEI nel successivo mese di giugno. Tale differenza non è stata utilizzata nel 1997 e sarà indicata nel rendiconto relativo all’utilizzazione delle somme pervenute all’Istituto centrale per il sostentamento del clero e alla CEI nell’anno 1998.

Annotazioni

L’art.44 della legge 20 maggio 1985, n. 222 dispone che “la Conferenza Episcopale Italiana trasmetta annualmente all’autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 46, 47 e 50, terzo comma”, e indica gli elementi che “tale rendiconto deve comunque precisare”.

Sostentamento del clero cattolico.

1. Quanto al dato di cui alla lett. a) dell’art.44, comma secondo

Il numero di 40.092 (36.864 + 3.228) individua i sacerdoti inseriti nel sistema di sostentamento nel corso del 1997, compresi coloro che tra il 2 gennaio e il 31 dicembre dello stesso anno sono deceduti.

I primi (36.864) sono coloro che hanno avuto titolo a una remunerazione per il ministero svolto a tempo pieno in servizio delle diocesi (cf. art.24); i secondi (3.228) sono coloro a cui si è provveduto a titolo di previdenza integrativa (cf. art.27, comma primo), non potendo essi più svolgere un servizio a tempo pieno.

2. Quanto ai dati di cui alla lettera b)

L’esistenza di un importo minimo e di un importo massimo di remunerazione assicurato ai sacerdoti deriva dalle scelte operate nella definizione del sistema remunerativo.

A ciascun sacerdote spetta un numero X di punti: ogni anno la CEI determina il valore monetario dei singolo punto (per il 1997: L. 18.900), la remunerazione assicurata corrisponde al prodotto del numero dei punti per il valore del punto.

Il numero dei punti varia in concreto per ciascun sacerdote, perché a partire da un numero – base uguale per tutti (nel 1997: 80 punti mensili) sono attribuiti punti ulteriori (fino a un massimo di 141 punti mensili) al verificarsi di circostanze previste dalla normativa data dalla CEI ai sensi dell’art.75 della legge n. 222/1985 e secondo gli indirizzi del can. 281 del Codice di diritto canonico (oneri particolari connessi con l’esercizio di taluni uffici; anzianità nell’esercizio del ministero sacerdotale; spese per alloggio in mancanza di casa canonica; condizioni di speciale difficoltà).

3. Quanto ai dati di cui alla lettera c)

Le offerte deducibili, previste dall’art.46, destinate al sostentamento del clero cattolico nel 1997, sono state pari a L. 42.368.877.582.

Si tratta dell’importo complessivo delle erogazioni liberali versate nel corso del 1996 dai donanti sui conti correnti postale e bancari dell’Istituto centrale oppure presso gli istituti diocesani per il sostentamento del clero all’uopo delegati, del quale l’Istituto centrale ha avuto conoscenza esauriente soltanto dopo la chiusura dell’esercizio 1996, al ricevimento delle rendicontazioni degli enti collettori; conseguentemente detto importo è stato destinato al sostentamento del clero nell’esercizio successivo (1997).

La somma di L. 467.000.000.000 corrisponde all’importo trasmesso dalla CEI all’Istituto centrale prelevandolo dal versamento complessivo di L. 1.384.269.005.565 effettuato dallo stato nell’anno 1997 ai sensi degli ultimi due commi dell’art.47.

Nel rinviare, per le opportune premesse, al punto 3 delle Annotazioni al rendiconto presentato per l’anno 1996, si precisa che nel corso dell’anno 1997 dovevano essere corrisposti alla CEI:

a) entro il mese di giugno, la prima delle tre quote del conguaglio rateizzato, relativo agli anni 1990, 1991 e 1992 (cf. art.2, comma 180 della legge 23 dicembre 1996, n. 662);

b) sempre entro il mese di giugno, a titolo di anticipo, la somma spettante alla chiesa sulla base delle dichiarazioni relative al terzo periodo d’imposta precedente (dichiarazioni presentate nel 1994 per i redditi del 1993);

e) entro il mese di gennaio, il conguaglio dell’anticipo ricevuto per l’anno finanziario 1994.

Di fatto:

– per il titolo di cui alla lettera a), la CEI ha ricevuto la somma di L. 243.446.667.000;

– per il titolo di cui alla lettera b), la CEI ha ricevuto la somma di L. 921.424.333.400; per il titolo di cui alla lettera c), la CEI ha ricevuto la somma di L. 219.398.005.165.

4. Quanto ai dati di cui alle lettere d) ed e)

Come è noto, il nuovo sistema di sostentamento del clero cattolico è impostato secondo i seguenti criteri:

A. I sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi “comunicano annualmente all’istituto diocesano per il sostentamento dei clero:

a) la remunerazione che, secondo le norme stabilite dal vescovo diocesano, sentito il Consiglio presbiterale, ricevono dagli enti ecclesiastici presso i quali esercitano il ministero;

b) gli stipendi eventualmente a essi corrisposti da altri soggetti (art.33).

B. “L’istituto verifica, per ciascun sacerdote, i dati ricevuti a norma dell’art.33. Qualora la somma dei proventi di cui al medesimo articolo non raggiunga la misura determinata dalla Conferenza episcopale italiana a norma dell’articolo 24, primo comma, l’istituto stabilisce l’integrazione spettante, dandone comunicazione all’interessato” (art.34, comma primo).

C. “Gli istituti diocesani per il sostentamento del clero provvedono all’integrazione di cui all’art.34 con i redditi del loro patrimonio.

Qualora tali redditi risultino insufficienti, gli istituti richiedono all’Istituto centrale la somma residua necessaria ad assicurare a ogni sacerdote la remunerazione nella misura stabilita” (art.35, comma primo e secondo).

In pratica possono dunque verificarsi tre situazioni:

– Taluni sacerdoti non ricevono alcuna remunerazione dall’ente ecclesiastico, perché questo è impossibilitato a intervenire in loro favore per mancanza totale di mezzi; se il sacerdote non ha altre entrate computabili, gli si deve l’intera remunerazione.

I sacerdoti versanti in questa condizione sono stati 112.

– Altri sacerdoti ricevono una remunerazione da enti ecclesiastici o godono di altre entrate computabili; se con queste risorse non raggiungono la misura di remunerazione loro attribuita (cf. quanto annotato più sopra alla lettera B), hanno diritto di ricevere una integrazione fino alla concorrenza di tale misura.

I sacerdoti versanti in questa condizione sono stati 36.619.

– Altri sacerdoti, infine, che ricevono una remunerazione da enti ecclesiastici o godono di altre entrate computabili, raggiungono con questi apporti o addirittura superano la misura di remunerazione loro attribuita: in questo caso non è dovuta loro alcuna integrazione.

I sacerdoti versanti in questa condizione sono stati 3.361.

Quanto al dato di cui alla lettera f)

A proposito delle ritenute fiscali è opportuno ricordare che si tratta di quelle operate dall’Istituto centrale su due possibili componenti della remunerazione dei sacerdoti:

– la remunerazione ricevuta da enti ecclesiastici;

– la remunerazione totale o l’integrazione ricevuta dagli Istituti per il sostentamento del clero.

E’ da sottolineare, peraltro, che il carico fiscale complessivo che è gravato sui sacerdoti nel 1997 è maggiore dell’importo indicato: quando, per esempio, a comporre la remunerazione attribuita al sacerdote concorre uno stipendio (insegnamento della religione cattolica nelle scuole, assistenza spirituale negli ospedali o nelle carceri, ecc.) le ritenute sul medesimo sono operate direttamente dallo stato. E’ noto inoltre che lo stato effettua le ritenute sulle pensioni di cui eventualmente i sacerdoti godono.

A proposito dei contributi previdenziali e assistenziali è bene osservare che si tratta di quelli dovuti, ai sensi della legge 22 dicembre 1973, n. 903, per il Fondo speciale clero costituito presso l’INPS, l’iscrizione al quale è obbligatoria per ogni sacerdote secolare, e di quelli dovuti nel 1997 dai medesimi sacerdoti per l’assicurazione contro le malattie ai sensi delle leggi 28 luglio 1967, n. 669 e 29 febbraio 1980, n. 33.

6. Quanto alla lettera g)

Se si confrontano i dati relativi al primo e terzo comma del precedente punto 3 delle presenti Annotazioni (L. 509.368.877.582) e la somma erogata dall’Istituto centrale ai singoli Istituti diocesani per il sostentamento del clero (L. 446.063.267.739) si constata una differenza positiva di L. 63.305.609.843 che merita un chiarimento.

Parte di tale differenza, ed esattamente L. 42.455.543.284, è stata utilizzata per finanziare gli assegni di previdenza integrativa erogati a favore dei 3.228 sacerdoti inabili allo svolgimento dei ministero a tempo pieno, di cui alla lettera a).

La somma residua (L. 20.850.066.559) è stata utilizzata, per la quasi totalità, dall’Istituto centrale per il pagamento del premio di una polizza sanitaria integrativa stipulata in favore del clero e, per il resto, per contribuire agli interventi in favore degli istituti diocesani per il sostentamento del clero nel corso dei primi sei mesi del 1998, in relazione alla circostanza che, sulla base di quanto previsto dall’ultimo comma dell’articolo 47 della legge 222/1985, lo stato avrebbe corrisposto alla CEI quanto spettantele per l’anno finanziario 1998 solo nel mese di giugno del medesimo anno.

7. Quanto alla lettera h)

Esigenze di culto della popolazione.

A) Una quota di L. 120 miliardi è stata destinata per la costruzione di edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali.

B) Una quota di L. 229.100.000.000 è stata destinata alle 227 diocesi italiane, per il sostegno delle attività di culto e di pastorale.

La ripartizione della somma tra le diocesi è avvenuta secondo i seguenti criteri: una quota base (L. 514.947.526) eguale per ciascuna diocesi (per quelle aventi una popolazione inferiore ai 20 mila abitanti: L. 171.649.175), una quota variabile a seconda del numero degli abitanti (L. 1.965 per abitante).

L’individuazione delle finalità di culto e di pastorale alle quali destinare la somma ricevuta è stata fatta in un’apposita circolare inviata dalla CEI ai vescovi diocesani, tenendo come punto di riferimento la descrizione delle attività di religione e di culto contenuta nell’art.16, lett. a) della legge 20 maggio 1985, n. 222: attività dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana.

C) Una quota di L. 45 miliardi è stata destinata a sostegno di attività di culto e di pastorale a rilievo nazionale, individuate in concreto dalla Presidenza della CEI sentito il Consiglio episcopale permanente. Le modalità di impiego di tale quota sono state molto simili a quelle degli anni precedenti.

D) Una quota di L. 30 miliardi è stata destinata per la costruzione di case canoniche nel Mezzogiorno d’Italia.

E) Una quota di L. 9.300.000.000 è stata destinata per interventi a favore dell’assistenza domestica per il clero.

F) Una quota di L. 100 miliardi è stata destinata per la salvaguardia dei beni culturali ecclesiastici.

G) Una quota di L. 100 miliardi è stata destinata per il “fondo speciale”, costituito presso la CEI, finalizzato alla promozione della catechesi e della cultura cristiana.

Interventi caritativi a favore della collettività nazionale.

A) Una quota di L. 132.600.000.000 è stata destinata alle 227 diocesi italiane per interventi caritativi a favore della collettività nazionale.

La ripartizione della somma tra le diocesi è avvenuta secondo i seguenti criteri: una quota base (L. 298.938.253) uguale per ciascuna diocesi (per quelle aventi una popolazione inferiore ai 20 mila abitanti: L. 99.646.084), una quota variabile a seconda del numero degli abitanti (L. 1.137 per abitante).

B) Una quota di 10 miliardi è stata destinata per interventi caritativi in Italia aventi rilievo nazionale, individuati in concreto dalla Presidenza della CEI, sentito il Consiglio episcopale permanente.

Interventi caritativi a favore di paesi del terzo mondo.

Una quota di L. 140 miliardi è stata destinata agli interventi caritativi a favore di paesi del terzo mondo.

Le assegnazioni vengono definite da un apposito comitato, costituito per un triennio dal Consiglio episcopale permanente in data 5 giugno 1990, rinnovato in data 25 marzo 1993 e di nuovo rinnovato in data 29 marzo 1996 per un quinquennio.

Nell’anno 1997 sono pervenuti n. 1.006 progetti, per un totale richiesto di lire 183.964.492.661. I progetti finora approvati sono stati 459.

Molti progetti sono stati respinti perché non rientravano negli ambiti previsti dalla legge 222/85, oppure perché la loro realizzazione è stata giudicata meno urgente o non in linea con il regolamento applicativo, approvato dalla Presidenza della Conferenza episcopale e indicante il quadro dei criteri generali di intervento e le priorità contenutistiche e geografiche.

Tra gli interventi più significativi segnaliamo, a titolo di esempio, per la formazione scolare, professionale e culturale un appoggio al programma di scolarizzazione in Mozambico (L. 681.000.000), un Centro culturale e di formazione in Brasile (L. 400.000.000) e uno in India (L. 300.000.000), una scuola per minori in difficoltà nelle Filippine (L. 814.947.000); nel settore della sanità il Centro di cardiologia a Santa Clara in Cuba (L. 1.860.000.000), due corsi di formazione per infermieri professionali in Albania (L. 250.000.000), e l’assistenza sanitaria e alimentare in Corea del Nord (L. 600.000.000) e nel Niger (L. 500.000.000).

La quota della destinazione 1997 ancora disponibile è in fase di assegnazione per progetti tuttora all’esame attento del comitato.

Resta fermo che, come negli anni precedenti, tutta la somma destinata agli interventi caritativi verrà comunque erogata per i progetti approvati.

A questo proposito si segnala che la somma di L. 140 miliardi destinata nell’anno 1996 è stata interamente erogata per finanziare 449 su 953 progetti presentati.

Determinazioni 1998

La XLIV Assemblea generale della Conferenza episcopale italiana,

– preso atto che, sulla base delle informazioni fornite, la somma relativa all’8 per mille IRPEF che lo stato verserà alla CEI nel corso dell’anno 1998 risulta pari a L. 1.3216 miliardi e 700 milioni (86 miliardi e 700 milioni a titolo di conguaglio per il 1995; 956 miliardi e 895 milioni a titolo di acconto per il 1998; 258 miliardi e 53 milioni a titolo di secondo rimborso dei conguagli rateizzati 1990-1992; 23 miliardi e 843 milioni a titolo di definizione conclusiva dei conguagli relativi al 1991 e al 1992);

– considerate le proposte di ripartizione presentate dalla Presidenza della CEI;

– visti i paragrafi 1 e 5 della delibera CEI n. 57;

approva le seguenti determinazioni

1. La somma di L. 1.326 miliardi e 700 milioni, di cui in premessa, è cosi ripartita e assegnata:

a) all’Istituto centrale per il sostentamento del clero: 482 miliardi;

b) per le esigenze di culto/pastorale: 584 miliardi 100 milioni di cui:

– alle diocesi: 229 miliardi 100 milioni;

– per la nuova edilizia di culto: 112 miliardi;

– per la costruzione di case canoniche nel Sud: 30 miliardi;

– per la tutela dei beni culturali ecclesiastici: 80 miliardi;

– al Fondo per la catechesi e la cultura: 80 miliardi;

– per l’attività dei Tribunali ecclesiastici regionali per le cause matrimoniali: 5 miliardi;

– per esigenze di rilievo nazionale: 48 miliardi;

c) per interventi caritativi: 260 miliardi 600 milioni, di cui:

– alle diocesi: 132 miliardi 600 milioni;

– per i paesi dei terzo mondo: 120 miliardi.

– per esigenze di rilievo nazionale: 8 miliardi.

2. La somma eventualmente sopravvenuta nel corso dell’anno 1998 sarà così ripartita:

8 miliardi per la nuova edilizia di culto;
b) il rimanente, in parti uguali, per la tutela di beni culturali ecclesiastici e per il Fondo per la catechesi e cultura.

3. Modificando la determinazione assunta nel 1990 dalla XXXII Assemblea generale (cf. n. 7), la destinazione degli interessi che maturano sulle somme derivanti dall’8 per mille IRPEF fino all’effettiva assegnazione dei contributi previsti è così disciplinata:

a) fino al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui lo stato ha trasmesso alla CEI le somme spettanti, gli interessi maturano a favore della stessa Conferenza episcopale;

b) dopo tale data gli interessi maturano a favore dei singoli capitoli di assegnazione.