Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 19 Gennaio 2014

Regolamento 30 marzo 1998

Comune di Castiglione d’Adda (LO)


Regolamento comunale di polizia mortuaria

Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 35 del 30 Marzo 1998 (estratto)

 

Art. 17 – Riti religiosi

 

1. I sacerdoti della Chiesa cattolica e i ministri degli altri culti, di cui all’art. 8 della Costituzione, intervenuti all’accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all’ordinaria cerimonia religiosa.

 

Art. 27 – Reparti speciali nel cimitero

 

1. Nell’interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall’interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

4. In via eccezionale, in altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio comunale.

 

Art. 28 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

 

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

3. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell’art. 27, salvo che non avessero manifestato l’intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

 

Art. 49 – Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

 

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissa i criteri generali.

2. Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine, i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi, in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

6. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell’art. 87.

7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l’impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
8. Si consente il collocamento di fotografia, purchè eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.