Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 20 Gennaio 2014

Regolamento 28 settembre 2000


Comune di Codogno (LO)

Regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale

Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 98 del 28 Settembre 2000 e modificato con le successive delibere n. 9 del 01 Marzo 2001 e n. 49 del 29 Luglio 2003 (estratto)

 

Articolo 1.4.6 – Riti religiosi

 

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in chiesa o in altro luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

 

Articolo 2.1.3 – Reparti speciali nel cimitero

 

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

 

Articolo 2.1.4 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

 

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

3. Sono altresì accolte nel cimitero le salme delle persone decedute fuori dal territorio comunale e non residenti al momento della morte nel Comune di Codogno, qualora il cambio di residenza è derivato da ricovero in casa di riposo o in casa di cura o in ospedale per lungodegenti e/o ammalati terminali.

4. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 2.1.3 del presente regolamento, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

 

Articolo 2.6.3 – Divieti speciali

 

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;

c) introdurre oggetti irriverenti;

d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;

e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;

f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;

g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori [in specie con l'offerta di servizi, di oggetti], distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;

i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione

del Responsabile del Servizio Cimiteriale. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;

l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria;

o) qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sara', dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

 

Articolo 2.6.4 – Riti funebri

 

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi di polizia mortuaria.

 

Articolo 2.6.5 – Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

 

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

2. Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

6. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 5.2.5 del presente regolamento.

7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

8. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.